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Roma, 12 luglio 2007
Circolare n.100/2007
Oggetto: Europa – Liberalizzazione
del mercato dell’energia elettrica – D.L. 18.6.2007 su G.U. n.139 del 18.6.2007.
Dall’1 luglio in Italia, come nel resto
d’Europa, è scattata la completa liberalizzazione del mercato dell’energia.
In attesa dell’approvazione del
disegno di legge contenente l’attuazione delle direttive comunitarie sul
mercato dell’energia e del gas, il Governo ha emanato il decreto legge indicato
in oggetto che prevede la possibilità per i clienti finali domestici di
scegliere il fornitore di energia elettrica e fissa un periodo transitorio di
sei mesi durante il quale continuerà a sussistere una tariffa di riferimento.
In Italia il
processo di liberalizzazione del mercato elettrico è stato avviato col decreto
legislativo n.79/1999 che ha recepito
la direttiva comunitaria n.96/92/CEE. Le imprese e in
generale i titolari di partita Iva possono scegliere il fornitore di
elettricità già dal luglio del 2004.
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Allegato uno |
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D/d |
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G.U. n.139
del 139 del 18.6.2007 (fonte Guritel)
DECRETO-LEGGE 18 giugno 2007, n. 73
Misure urgenti per l'attuazione di
disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati
dell'energia.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
1. A decorrere dal 1° luglio 2007 l'attività
di distribuzione di energia elettrica per le imprese
le cui reti alimentano almeno 100.000 clienti finali è svolta in regime di separazione
societaria rispetto all'attività di vendita. Tali imprese di distribuzione, che
svolgano alla data del 30 giugno 2007 l'attività di vendita di
energia elettrica in forma integrata, costituiscono entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una o più società
per azioni alle quali trasferiscono i beni e i rapporti, le attività e le
passività relativi all'attività di vendita. L'Autorità per l'energia elettrica
e il gas adotta disposizioni per la separazione funzionale, anche per lo
stoccaggio di gas, secondo le direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, e definisce le modalità con cui le
imprese di distribuzione di energia elettrica o di gas
naturale garantiscono l'accesso tempestivo e non discriminatorio ai dati
derivanti dai sistemi e dall'attività di misura, relativi ai consumi dei
clienti connessi alla propria rete, strettamente necessari per la formulazione
delle offerte commerciali e la gestione dei contratti di fornitura.
2. A decorrere dal 1° luglio 2007 i clienti
finali domestici hanno diritto di recedere dal preesistente contratto di
fornitura di energia elettrica come clienti vincolati,
secondo modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e di
scegliere un fornitore diverso dal proprio distributore. In mancanza di tale
scelta, l'erogazione del servizio per i clienti finali domestici non riforniti di energia elettrica sul mercato libero è garantita
dall'impresa di distribuzione, anche attraverso apposite società di vendita, e
la funzione di approvvigionamento continua ad essere svolta dall'Acquirente
Unico Spa di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Le imprese connesse in bassa tensione, aventi
meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro sono comprese nel regime di tutela di cui al
presente comma.
3. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas
indica condizioni standard di erogazione del servizio
e definisce, in base ai costi effettivi del servizio, prezzi di riferimento per
le forniture di energia elettrica ai clienti di cui al comma 2 e per le
forniture di gas naturale ai clienti domestici, che le imprese di distribuzione
o di vendita sono tenute ad inserire nelle proprie offerte commerciali. Sono
fatti salvi i poteri di vigilanza e di intervento
dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas a tutela dei diritti degli
utenti, anche nei casi di verificati e ingiustificati aumenti dei prezzi e
alterazioni delle condizioni del servizio per i clienti che non hanno ancora
esercitato il diritto di scelta.
4. Il Ministro dello sviluppo economico emana
indirizzi e, su proposta dell'Autorità per l'energia
elettrica e il gas, con proprio decreto adotta disposizioni, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per assicurare il
servizio di salvaguardia ai clienti finali non rientranti nel comma 2 senza
fornitore di energia elettrica o che non abbiano scelto il proprio fornitore,
attraverso procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che
incentivino il passaggio al mercato libero, secondo criteri di gradualità. Fino
all'operatività di tale servizio, la continuità della fornitura per tali
clienti è assicurata dalle imprese di distribuzione o dalle società di vendita
collegate a tali imprese, a condizioni e prezzi previamente
resi pubblici e non discriminatori.
5. Le imprese di vendita di energia
elettrica forniscono, nelle fatture e nel materiale promozionale inviato ai
propri clienti finali, le informazioni sulla composizione del mix energetico
utilizzato per la produzione dell'energia elettrica fornita nell'anno
precedente e indicano le fonti informative disponibili sull'impatto ambientale
della produzione, secondo modalità definite con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il
gas, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
6. Il Ministero dello sviluppo economico
adotta iniziative per la sicurezza del sistema elettrico e la confrontabilità dei prezzi ai clienti finali ed attua le
disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di sistema previste dal decreto
del Ministro delle attività produttive 8 marzo 2006,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2006, rientranti tra gli
oneri generali di sistema gestiti dalla Cassa conguaglio per il settore
elettrico, anche mediante gli accordi di programma triennali previsti dal
decreto del Ministro delle attività produttive 23 marzo 2006, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2006, per l'attuazione dei quali le
attività sono prorogate per gli anni 2007 e 2008 per pari importi.
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 giugno 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bersani, Ministro dello sviluppo Economico
Bonino, Ministro per le politiche
Europee