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Roma, 17 luglio 2007
Circolare n. 106/2007
Oggetto: Autotrasporto – Carta di qualificazione del
conducente – DD.MM. 7.2.2007 su S.O. alla G.U. n.80 del 5.4.2007.
Si rammenta che sono
aperti i termini per la richiesta della carta
di qualificazione del conducente da parte dei titolari di patente C e CE il
cui cognome inizia con le lettere da A ad M. La richiesta va presentata ad un
qualsiasi ufficio provinciale della Motorizzazione.
I conducenti con
cognomi che iniziano con le lettere da N a R potranno chiedere il rilascio
della carta a partire dal 5 ottobre 2007, mentre per quelli con l’iniziale del
cognome da S a Z la decorrenza è il 5 gennaio 2008.
Com’è noto, il
rilascio d’ufficio della carta di qualificazione è concesso solo a coloro che
erano già titolari di patente C o CE alla data del 5 aprile 2007 (data di entrata
in vigore dei decreti indicati in oggetto). Viceversa, a regime il rilascio
della carta è subordinato alla frequenza di un corso di formazione di 280 ore e
al superamento di un esame di idoneità.
L’obbligo di essere muniti
del nuovo documento per la guida di veicoli adibiti al trasporto merci (veicoli
e complessi superiori a 3,5 tonnellate) decorrerà dal 10 settembre 2009,
termine stabilito dalla direttiva comunitaria 2003/59/CE.
In Italia, peraltro,
già a partire dal prossimo anno (4 aprile 2008) la carta di qualificazione
fungerà da patente professionale da cui saranno detratti i punti relativi alle
infrazioni commesse durante la guida professionale. Analogamente a quanto previsto
per le ordinarie patenti di guida, sarà possibile ottenere la reintegrazione
dei punti persi dalla carta di qualificazione tramite la frequenza di appositi
corsi di recupero. Nel caso di perdita totale del punteggio (20 punti) sarà
necessario superare un esame di revisione della carta.
La carta di
qualificazione avrà validità di cinque anni e per ottenerne il rinnovo i conducenti
dovranno sostenere un corso di formazione di 35 ore.
f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.111/2006 |
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Allegati tre |
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D/d |
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
S.O. alla G.U. n.80 del 5.4.2007
(fonte Guritel)
MINISTERO DEI TRASPORTI
DECRETO 7 febbraio 2007
Rilascio della carta di qualificazione del conducente.
IL
CAPO DEL DIPARTIMENTO
per
i trasporti terrestri
Decreta:
Art. 1.
Autorita' competente al rilascio
della carta
di qualificazione del
conducente
1. La carta
di qualificazione del conducente
e' rilasciata dagli
uffici motorizzazione civile del Ministero dei trasporti.
Art. 2.
Rilascio della carta di qualificazione
del conducente per
documentazione
1. La
carta di qualificazione del conducente e' rilasciata, senza
obbligo di frequentare il
corso di qualificazione iniziale e l'esame
di valutazione delle
conoscenze ai sensi dell'art. 17
del decreto
legislativo 21 novembre 2005, n. 286, a conducenti residenti:
a) in Italia,
titolari, alla data
di entrata in vigore del
presente decreto, del
certificato di abilitazione professionale di
tipo KD;
b) in Italia,
titolari, alla data
di entrata in vigore del
presente decreto, della patente di guida delle categorie C, C+E;
c) in altri
Stati appartenenti all'Unione europea o allo Spazio
economico europeo ma
dipendenti da un'impresa di
autotrasporto di
persone o di
cose avente sede
in Italia, titolari, alla data di
entrata in vigore del
presente decreto, della patente di guida delle
categorie C, C+E, D e D+E;
d) in Stati
non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio
economico europeo ma dipendenti da un'impresa di autotrasporto di
persone o di
cose avente sede
in Italia, titolari, alla data di
entrata in vigore
del presente decreto,
della patente di guida
equivalenti alle categorie C, C+E, D e D+E.
2. La
richiesta di rilascio
della carta di qualificazione del
conducente, nei casi
di cui al comma 1, e' presentata
all'ufficio
motorizzazione civile secondo le seguenti scadenze:
a) dai titolari di patenti i cui cognomi iniziano
con le lettere
A, B, C, D, E, F dal giorno successivo alla data di entrata in
vigore
del presente decreto;
b) dai titolari di patenti i cui cognomi iniziano
con le lettere
G, H, I, J, K, L, M dopo tre mesi dalla data di entrata in
vigore del
presente decreto;
c) dai titolari di patenti i cui cognomi iniziano
con le lettere
N, O, P,
Q, R dopo sei
mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto;
d) dai titolari di patenti i cui cognomi iniziano
con le lettere
S, T, U, V, W, X, Y, Z dopo nove mesi dalla data di entrata in
vigore
del presente decreto.
3. Non
puo' piu' essere richiesta la
carta di qualificazione del
conducente ai sensi del presente articolo, trascorsi tre
anni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
4. La
validita' delle carte
di qualificazione del conducente
rilasciate ai sensi
del presente articolo decorre dal 10 settembre
2008 se abilita al trasporto di persone, ovvero dal 10 settembre
2009
se abilita al trasporto di cose.
Art. 3.
Dati
riportati sulla carta di qualificazione del conducente
1. Sulla
carta di qualificazione del conducente sono riportati,
obbligatoriamente, i seguenti dati, numerati come segue:
1) cognome del
titolare;
2) nome del titolare;
3) data e luogo di
nascita del titolare;
4) a) data di
rilascio;
b) data di scadenza;
c)
denominazione dell'autorita' che ha rilasciato la carta di
qualificazione del conducente;
5) a) numero della
patente di guida posseduta;
b) numero della
carta di qualificazione del conducente;
6) fotografia del
titolare;
7) firma del titolare;
9) categorie
o sottocategorie di
veicoli per i
quali il
conducente risponde agli
obblighi di qualificazione
iniziale e di
formazione periodica;
10) la data
di scadenza di
validita' della carta
di
qualificazione del conducente
in corrispondenza delle categorie
o
delle sottocategorie.
2. La
data di scadenza
da indicare al
punto 4.b) del
comma precedente
deve essere riferita
all'abilitazione che scade
prima, nel caso
in cui il
titolare sia in
possesso sia
dell'abilitazione per il trasporto di persone che per il
trasporto di
cose.
Art. 4.
Tariffe per il rilascio della carta di
qualificazione
del conducente per
documentazione
1. Alla
richiesta di rilascio della carta di qualificazione del
conducente senza obbligo di esami, ai sensi dell'art. 1,
ovvero per
rinnovo di validita'
o per duplicato
per deterioramento, devono
essere allegate le
attestazioni di pagamento della tariffa di cui al
punto 2 della tabella 3 della legge 1° dicembre 1986, n. 870,
nonche'
le tariffe di
cui ai punti
3 e 4 del decreto del Ministro delle
finanze del 20 agosto
1992 (assolvimento dell'imposta
di bollo
relativa alla domanda
ed alla carta
di qualificazione del
conducente).
2. Alla
richiesta di rilascio della carta di qualificazione del
conducente con obbligo
di esame, devono
essere allegate le
attestazioni di pagamento
della tariffa di cui
al punto 1 della
tabella 3 (esami
per conducenti di
veicoli a motore della legge
1° dicembre 1986, n. 870), nonche' le tariffe di cui ai punti 3
e 4
del decreto del
Ministro delle finanze
del 20 agosto 1992
(assolvimento
dell'imposta di bollo
relativa alla domanda ed alla
carta di qualificazione del conducente).
3. Alla
richiesta di rilascio
di duplicato della
carta di
qualificazione del conducente
a seguito di
smarrimento, furto o
distruzione deve essere
allegata l'attestazione di pagamento della
tariffa di cui
al punto 2 della tabella 3 della
legge 1° dicembre
1986, n. 870.
Art. 5.
Obbligo di duplicazione della carta di
qualificazione
per conducenti
1. Il
conducente ha l'obbligo
di richiedere anche il duplicato
della carta di
qualificazione del conducente, qualora posseduta, nel
caso presenti istanza di rilascio di duplicato di patente di
guida.
Art. 6.
Conversione e duplicato della carta di
qualificazione
per conducenti rilasciata da altro
Stato dell'Unione
europea o dello Spazio economico
europeo
1. La
carta di qualificazione del conducente rilasciata da uno
Stato membro dell'Unione europea o appartenente allo Spazio
economico
europeo puo' essere
convertita in equipollente documento italiano ad
un conducente che acquisisce la residenza in Italia ovvero che
lavora
alle dipendenze di un'impresa di autotrasporto avente sede in
Italia.
2. La
carta di qualificazione del conducente rilasciata da uno
Stato membro dell'Unione europea o appartenente allo Spazio
economico
europeo puo' essere
duplicata, per smarrimento
o furto, in
equipollente
documento italiano, ad un
conducente che acquisisce la
residenza in Italia ovvero che lavora alle dipendenze di
un'impresa
di autotrasporto avente sede in Italia, previo accertamento,
presso
le competenti autorita'
dello Stato di rilascio, che la carta di
qualificazione del
conducente da duplicare sia in corso di validita'
e su di essa non gravino provvedimenti sanzionatori.
Art. 7.
Rinnovo di validita' della carta di
qualificazione per conducenti
1. La
validita' della carta di qualificazione del conducente e'
rinnovata
dall'ufficio motorizzazione civile
nel cui ambito
territoriale di competenza
ha sede l'autoscuola
o l'ente che ha
svolto il corso
di cui all'art.
21 del decreto
legislativo
21 novembre 2005, n. 286.
Al momento del rinnovo di validita', detto
ufficio rilascia al
conducente una nuova carta di qualificazione del
conducente, ritirando quella scaduta.
2. Al
termine del corso di formazione periodica, l'autoscuola o
l'ente rilasciano al conducente un attestato di frequenza,
conforme
al modello previsto all'allegato 8 e comunicano, tramite il sito
www.
ilportaledellautomobilista.it, entro due giorni lavorativi dalla
fine
del corso al
competente ufficio motorizzazione civile, l'elenco di
coloro che hanno frequentato il corso. L'ufficio procede, entro
sette
giorni lavorativi dalla ricezione dell'elenco, all'emissione di
una
carta di qualificazione
del conducente aggiornata. Il rilascio della
nuova carta di qualificazione del conducente e' subordinato al
ritiro
della carta di qualificazione da rinnovare, ovvero alla
presentazione
di eventuale denuncia
di smarrimento, furto
o distruzione della
stessa, nonche' alla presentazione di una domanda cui sono
allegate
le attestazioni di versamento di cui al punto 2 della tabella 3
della
legge 1° dicembre 1986,
n. 870, nonche' le tariffe di cui ai punti 3
e 4 del
decreto del Ministro
delle finanze del 20 agosto 1992
(assolvimento
dell'imposta di bollo
relativa alla domanda ed alla
carta di qualificazione del conducente.
3. La
validita' della nuova carta decorre dal giorno successivo a
quello di scadenza della
precedente nel caso in cui il conducente ha
effettuato il corso
prima della scadenza
della carta di
qualificazione da rinnovare.
Qualora il corso
sia frequentato
successivamente alla scadenza
della carta di
qualificazione del
conducente, la validita'
della nuova carta decorre dalla data di
rilascio dell'attestato di fine corso.
4. La carta di qualificazione del conducente
relativa al trasporto
di persone puo'
essere rinnovata fino
al compimento del
sessantacinquesimo anno di eta' da parte del suo titolare.
Art. 8.
Rilascio dei certificati di
abilitazione
professionale di tipo KC e
KD
1. L'obbligo di
condurre veicoli adibiti al
trasporto di persone
con la carta
di qualificazione del
conducente, quando occorre,
decorre dal 10 settembre
2008. Da tale data non sono piu' rilasciati
i certificati di abilitazione professionale di tipo KD.
2. L'obbligo
di condurre veicoli adibiti al trasporto di cose con
la carta di
qualificazione del conducente, quando occorre, decorre
dal 10 settembre 2009.
Da tale data
non sono piu' rilasciati i
certificati di abilitazione professionale di tipo KC.
3. I conducenti che conseguono la patente di
guida della categoria
C ovvero il
certificato di abilitazione professionale di tipo KD
dalla data di
entrata in vigore del presente decreto non possono
ottenere il rilascio
della carta di qualificazione del conducente ai
sensi dell'art. 2.
Il presente
decreto e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo
e farlo osservare.
Roma, 7 febbraio 2007
Il capo
del Dipartimento: Fumero
MINISTERO DEI TRASPORTI
DECRETO 7 febbraio 2007
Gestione dei punti della carta di qualificazione del conducente.
IL
CAPO DEL DIPARTIMENTO
per
i trasporti terrestri
Decreta:
Art. 1.
Cumulo del punteggio
1. La
disciplina sanzionatoria prevista
dall'art. 126-bis del
decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285,
e successive
modificazioni si applica alla carta di qualificazione di
conducenti
residenti in Italia.
2. Il
punteggio attribuito alla carta
di qualificazione ai sensi
dell'art. 2, comma 1,
lettera d) della legge 1° marzo 2005, n. 32, e
dell'art. 23 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286,
non si
cumula, nel caso in cui un conducente sia contemporaneamente
titolare
di carta di
qualificazione valida per il trasporto di persone e di
carta di qualificazione del
conducente valida per il trasporto di
cose.
3. Il
punteggio non si cumula anche nel caso in cui un conducente
sia
contemporaneamente titolare di
carta di qualificazione del
conducente e del
certificato di abilitazione professionale di tipo
KB.
4. L'applicazione dell'art.
126-bis del codice della strada alla
carta di qualificazione del
conducente decorre dopo dodici mesi
dall'avvio delle procedure fissate con il decreto dirigenziale
di cui
all'art. 17 del decreto
legislativo 21 novembre 2005, n. 286, per il
rilascio della carta di qualificazione in esenzione dall'esame.
Art. 2.
Esame di revisione in caso di
azzeramento del punteggio
1. In caso di perdita
totale del punteggio, il titolare della carta
di qualificazione del
conducente deve sottoporsi
ad esame di
revisione della carta stessa.
2. L'esame
di revisione di cui al comma 1 si svolge sull'intero
programma e secondo le
modalita' previste per il conseguimento della
carta di qualificazione del conducente.
3. L'esito
positivo dell'esame di
revisione per la
carta di
qualificazione del conducente
non permette di
acquisire punti
eventualmente
detratti dalla patente
di guida. Parimenti, l'esito
positivo dell'esame di revisione per la patente di guida non
consente
di acquisire punti
eventualmente detratti dalla
carta di
qualificazione del conducente.
4. In caso di
decurtazione dell'intero punteggio sia dalla carta di
qualificazione del conducente
che dal certificato di
abilitazione
professionale di tipo KB, il conducente sostiene l'esame di
revisione
secondo il programma
previsto per il
conseguimento del titolo
abilitativo
necessario per la guida del
veicolo con cui ha commesso
l'infrazione (o le
infrazioni) che ha
determinato maggiore
decurtazione di punteggio.
Se il conducente ha subito, alla guida di
due veicoli diversi, la
stessa decurtazione di punteggio, l'esame di
revisione si svolge
secondo il programma
previsto per il
conseguimento del titolo
abilitativo necessario per la guida del
veicolo con cui ha commesso l'ultima infrazione.
Art. 3.
Enti che svolgono i corsi per il
recupero dei punti
1. I corsi per il
recupero dei punti per la carta di qualificazione
del conducente e per il
certificato di abilitazione professionale di
tipo KB sono
svolti dalle autoscuole
e dagli enti individuati
dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre
2005, n.
286.
2. Il
corso di recupero dei punti si svolge esclusivamente presso
le sedi autorizzate.
Art. 4.
Programmi dei corsi per il recupero
dei punti
1. I corsi di recupero
dei punti per la carta di qualificazione dei
conducenti e dei certificati di abilitazione professionale di
tipo KB
hanno durata di 20 ore e
consentono di recuperare fino ad un massimo
di nove punti.
2. Il programma dei
corsi di cui al comma 1 e' il seguente:
a) segnaletica
stradale (un'ora);
b) norme di
comportamento sulla strada (quattro ore);
c) cause degli
incidenti stradali (due ore);
d) stato psicofisico
dei conducenti, con particolare riguardo
all'abuso di alcool o droghe (due ore);
e) nozioni di
responsabilita' civile e
penale, omissione di
soccorso (un'ora);
f) disposizioni sanzionatorie
(due ore);
g) responsabilita' nel
trasporto collettivo di persone (due ore);
h) responsabilita' nel
trasporto di cose (due ore);
i) elementi del
veicolo rilevanti ai
fini della sicurezza
stradale (due ore);
l) tempi di
guida e di
riposo dei conducenti professionali
(un'ora);
m) malattie professionali
connesse all'attivita' dei conducenti
(un'ora).
Art. 5.
Svolgimento dei corsi
1. L'avvio
del corso e'
comunicato al competente
ufficio
motorizzazione
civile con un
preavviso di almeno sette giorni. In
tale comunicazione sono indicati:
a) i giorni e gli
orari delle lezioni;
b) i docenti;
c) il responsabile del
corso;
d) l'elenco degli
iscritti;
e) la sede del corso.
2. Eventuali
variazioni dei calendari
sono tempestivamente
comunicate al competente ufficio motorizzazione civile.
3. Il
corso si conclude
entro quattro settimane dalla
data di
avvio; ogni lezione
non puo' avere
durata superiore a tre ore
giornaliere. Sono consentite al massimo sei ore di assenza.
L'allievo
assente per un
numero superiore di
ore ripete l'intero corso;
l'allievo assente per
un numero uguale
o inferiore ottiene
l'attestato di frequenza
solo dopo aver
recuperato le ore non
frequentate.
Art. 6.
Frequenza dei corsi
1. Non e' consentito frequentare due corsi
contemporaneamente. Per
ogni comunicazione di
decurtazione del punteggio
e' possibile
frequentare un solo corso.
2. L'iscrizione
al corso e'
subordinata al ricevimento della
comunicazione di decurtazione del punteggio da parte del
Dipartimento
dei trasporti terrestri. Detta comunicazione e' ritirata al
momento
dell'iscrizione dall'autoscuola o dall'ente che organizza il
corso.
3. Non e'
possibile frequentare, contemporaneamente, un corso per
il recupero dei punti
della carta di qualificazione dei conducenti o
del certificato di
abilitazione professionale di tipo KB ed un corso
per il recupero dei punti della patente di guida.
Art. 7.
Iscrizione e registri dei
corsi
1. Gli
allievi dei corsi
di cui all'art. 1 sono iscritti nel
«registro delle iscrizioni» conforme al modello previsto
all'allegato
1.
2. La
presenza degli allievi
alle lezioni e'
attestata nel
«registro di frequenza»
(conforme al modello previsto all'allegato
2), sul quale
sono altresi' annotati data, orario, argomento della
lezione, il nominativo
del docente, firma in entrata ed uscita degli
allievi. L'assenza di
un allievo e'
annotata sul registro entro
quindici minuti dall'orario di inizio della lezione.
3. I
registri hanno pagine
numerate consecutivamente, sono
preventivamente vidimati dal competente ufficio motorizzazione
civile
e sono conservati per almeno cinque anni.
Art. 8.
Attestazione di frequenza
1. Al
termine del corso
di recupero dei punti,
l'autoscuola o
l'ente rilasciano al conducente un attestato di frequenza,
conforme
al modello previsto all'allegato 3 e comunicano, tramite il sito
www.
ilportaledellautomobilista.it,
per l'aggiornamento del
punteggio
dell'anagrafe degli abilitati alla guida.
Art. 9.
Verifica della regolarita' dei corsi
per il recupero
dei punti della carta di qualificazione
del conducente
1. Al
fine di verificare
la regolarita' dei corsi, gli
uffici
motorizzazione
civile o gli
organi di Polizia
su richiesta dei
medesimi effettuano visite
ispettive, di cui
redigono verbale.
Eventuali
irregolarita' sono contestate
immediatamente al legale
rappresentante dell'autoscuola o dell'ente.
2. Qualora
siano riscontrate irregolarita'
dei corsi per il
recupero dei punti, l'ufficio motorizzazione civile invia
documentata
relazione al SIIT competente, ovvero alla Direzione
generale per la
motorizzazione che, previa
diffida, adottano la
sospensione da
quindici giorni a
tre mesi rispettivamente del nulla osta ovvero
dell'autorizzazione ad
effettuare corsi per la formazione iniziale e
periodica relativi alla
carta di qualificazione del conducente e
conseguenti corsi per il recupero dei punti.
3. Accertata
la responsabilita' dell'allievo, l'ufficio
motorizzazione
civile competente per
territorio dispone la
cancellazione dell'allievo dal registro di iscrizione.
4. Qualora le autoscuole o gli enti siano
incorsi piu' volte nelle
sanzioni di cui
ai commi 2 e 4, il SIIT
competente o la Direzione
generale per la
motorizzazione adottano, previa diffida, la revoca
rispettivamente del nulla
osta o dell'autorizzazione ad effettuare i
corsi.
Art. 10.
Decorrenza del recupero del
punteggio
1. Il competente ufficio motorizzazione civile
aggiorna l'anagrafe
degli abilitati alla
guida a seguito
della trasmissione
dell'attestato di frequenza
effettuata dall'autoscuola o dell'ente
entro tre giorni dalla data di fine corso.
2. Qualora
dall'anagrafe degli abilitati
alla guida risulti la
perdita totale del
punteggio della carta
di qualificazione
anteriormente alla data di rilascio dell'attestato di frequenza,
il
conducente non recupera
i relativi punti, ma sostiene l'esame di
revisione, secondo quanto previsto dall'art. 23, comma 3, del
decreto
legislativo del 21 novembre 2005, n. 286.
Il presente decreto,
unitamente agli allegati, che ne formano parte
integrante, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica
italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
Roma, 7 febbraio 2007
Il capo del
Dipartimento: Fumero
MINISTERO DEI TRASPORTI
DECRETO 7 febbraio 2007
Enti per la formazione dei conducenti professionali e
programmi del
corso e procedure
d'esame per il
conseguimento della carta di
qualificazione del conducente.
IL
MINISTRO DEI TRASPORTI
Decreta:
Art. 1.
Enti che svolgono corsi di formazione
iniziale e periodica
1. I
soggetti di cui
all'art. 19, comma 3, lettere a) e b) del
decreto legislativo 21
novembre 2005, n. 286, possono svolgere corsi
di qualificazione
iniziale e periodica dei conducenti che effettuano
professionalmente
autotrasporto di persone e di
cose su veicoli per
la cui guida e' richiesta la patente delle categorie C, C+E, D e
D+E,
sulla base dei criteri stabiliti nei successivi articoli.
Art. 2.
Criteri per lo svolgimento dei corsi
di formazione
iniziale e periodica da parte delle
autoscuole
1. Possono svolgere
corsi di qualificazione iniziale e periodica di
cui agli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 21
novembre 2005,
n. 286, previo rilascio
di apposito nulla osta, le autoscuole di cui
all'art. 335, comma 10,
lettera a), del decreto del Presidente della
Repubblica 16
dicembre 1992, n.
495, ed i
centri di istruzione
automobilistica
costituiti da consorzi
di autoscuole che svolgono
corsi di teoria e di
guida per il conseguimento di tutte le patenti,
che dimostrino di avvalersi delle seguenti figure professionali:
a) insegnante di teoria munito di abilitazione, che abbia
svolto
attivita', negli ultimi cinque anni, per almeno tre anni;
b) istruttore di
guida, in possesso
di tutte le categorie di
patente di guida, munito di abilitazione, che abbia svolto
attivita',
negli ultimi cinque anni, per almeno tre anni;
c) medico specialista
in medicina sociale,
medicina legale o
medicina del lavoro;
d) esperto in materia
di organizzazione aziendale con particolare
riguardo alle imprese di
autotrasporto che abbia maturato almeno tre
anni di esperienza in un'impresa di autotrasporto negli ultimi
cinque
anni o che
abbia pubblicato testi
specifici sull'attivita'
giuridica-amministrativa
dell'autotrasporto. Sono equiparati
all'esperto di organizzazione aziendale:
d1) gli
insegnanti di teoria di cui al punto a) che abbiano
conseguito
l'attestato di idoneita' per l'accesso alla professione
sia per l'autotrasporto di persone che di cose;
d2) soggetti che
hanno svolto, per almeno tre anni negli ultimi
cinque anni, attivita' di
docenza nell'ambito di corsi di formazione
connessi all'attivita' di autotrasporto.
2. Per svolgere i corsi
di cui al comma 1, le autoscuole richiedono
il nulla osta,
al SIIT trasporti
competente per territorio,
utilizzando lo schema
di domanda di cui all'allegato 1. Il SIIT,
verificata la sussistenza dei requisiti richiesti ed, in
particolare,
l'elenco dei docenti ed i relativi curricula, rilascia
all'autoscuola
o al centro di istruzione automobilistica il nulla osta
all'avvio dei
corsi. Eventuali
modifiche del personale docente, della sede o delle
attrezzature deve essere
comunicata al SIIT
competente per
l'aggiornamento del nulla osta.
3. L'autoscuola o il centro di istruzione
automobilistica comunica
al SIIT territorialmente competente, tre giorni prima
dell'avvio di
ogni corso l'elenco degli
allievi ed il calendario delle lezioni, al
fine di rendere possibili i controlli di cui all'art. 12.
4. Al
centro di istruzione
automobilistica confluiscono solo gli
allievi iscritti presso
le autoscuole aderenti al consorzio che ha
formato il centro
stesso. Non e'
consentito iscrivere allievi
direttamente al centro di istruzione automobilistica.
Art. 3.
Criteri per lo svolgimento dei corsi
di formazione
iniziale e periodica da parte di soggetti
diversi dalle autoscuole
1. Possono
svolgere i corsi di formazione iniziale e periodica,
previa
autorizzazione, enti che hanno maturato, anche direttamente
all'interno delle associazioni
di categoria, almeno
tre anni di
esperienza nel settore della formazione in materia di
autotrasporto e
funzionalmente collegati a:
a) associazioni di
categoria dell'autotrasporto di
cose membri
del Comitato centrale per l'albo nazionale degli
autotrasportatori;
b) associazioni di
categoria dell'autotrasporto di
persone
firmatarie di contratto collettivo nazionale di lavoro di
settore;
c) federazioni, confederazioni, nonche'
articolazioni
territoriali delle associazioni di cui alle lettere a) e b).
2. Limitatamente alla formazione periodica,
possono svolgere corsi
anche aziende esercenti
servizi automobilistici per il trasporto
pubblico di persone di interesse nazionale, regionale o locale
aventi
un numero di ad-detti alla guida non inferiore a ottanta unita'.
3. L'autorizzazione puo' essere rilasciata sia
per l'effettuazione
di corsi per la
carta di qualificazione del conducente relativa al
trasporto di cose, sia
per la carta di qualificazione del conducente
relativa al trasporto
di persone. L'autorizzazione puo'
essere
rilasciata
limitatamente allo svolgimento
della parte teorica del
programma, ovvero, per
lo svolgimento sia della parte
teorica che
della parte pratica del programma.
4. La
richiesta di autorizzazione e'
inoltrata alla Direzione
generale per la
motorizzazione secondo lo schema di domanda di cui
all'allegato 2.
5. L'ente
deve dimostrare di
avvalersi delle seguenti figure
professionali:
a) insegnante di teoria munito di abilitazione, che abbia
svolto
attivita', negli ultimi cinque anni, per almeno tre anni;
b) istruttore di
guida, in possesso
di tutte le categorie di
patente di guida, munito di abilitazione, che abbia svolto
attivita',
negli ultimi cinque anni, per almeno tre anni;
c) medico specialista
in medicina sociale,
medicina legale o
medicina del lavoro;
d) esperto in materia
di organizzazione aziendale con particolare
riguardo alle imprese di
autotrasporto che abbia maturato almeno tre
anni di esperienza in un'impresa di autotrasporto negli ultimi
cinque
anni o che
abbia pubblicato testi
specifici sull'attivita'
giuridica-amministrativa
dell'autotrasporto. Sono equiparati
all'esperto di organizzazione aziendale:
d1) gli
insegnanti di teoria di cui al punto a) che abbiano
conseguito
l'attestato di idoneita' per l'accesso alla professione
sia per l'autotrasporto di persone che di cose;
d2) soggetti che
hanno svolto, per almeno tre anni negli ultimi
cinque anni, attivita' di
docenza nell'ambito di corsi di formazione
connessi all'attivita' di autotrasporto.
6. Gli
enti che svolgono esclusivamente corsi teorici non
hanno
l'obbligo di avvalersi
anche di un istruttore di guida. I corsi si
svolgono esclusivamente presso le sedi autorizzate.
7. L'ente
comunica al SIIT trasporti territorialmente competente,
tre giorni prima
dell'avvio di ogni corso, l'elenco degli allievi ed
il calendario delle lezioni, al fine di rendere possibili i
controlli
di cui all'art. 12.
Art. 4.
Locali ed attrezzature
1. I
soggetti di cui
agli articoli 2 e
3, devono altresi'
dimostrare di avere la disponibilita':
a) di un'aula
di almeno mq 25 di superficie e comunque tale che
per ogni allievo siano disponibili almeno mq 1,50;
dotata almeno di
una cattedra od un
tavolo per l'insegnante e di posti a sedere per
gli allievi in
proporzione alla disponibilita' di
superficie
dell'aula. L'altezza minima
dei locali e'
quella prevista dal
regolamento edilizio vigente nel comune in cui sono ubicati i
locali;
b) di servizi igienici
composti da bagno illuminato e areato.
2. Il
materiale didattico per
le lezioni teoriche deve essere
costituito almeno da:
a) una serie di
cartelli murali (di formato di almeno cm 70x 100)
con le segnalazioni
stradali: segnaletica verticale, segnaletica
orizzontale, segnaletica luminosa;
b) un quadro
elettrico con impianto
di illuminazione degli
autoveicoli;
c) cartelli murali (di
formato di almeno cm 70x 100) raffiguranti
i dispositivi per ridurre l'inquinamento atmosferico;
d) cartelli murali (di
formato di almeno cm 70x 100) raffiguranti
gli interventi di primo soccorso;
e) pannelli ovvero
tavole relativi al
trasporto di merci
pericolose e carichi sporgenti;
f) una serie
di tavole raffiguranti
i principali organi del
motore, gli impianti
di raffreddamento, di
lubrificazione, di
accensione, il carburatore,
la pompa d'iniezione,
gli elementi
frenanti, le sospensioni,
la struttura della
carrozzeria degli
autoveicoli;
g) un gruppo motore a
scoppio e uno diesel anche in scala ridotta
pur se monocilindrico, sezionato,
dove siano evidenziati
il
monoblocco,
l'impianto di raffreddamento e di
lubrificazione; un
cambio e freni
idraulici; le sospensioni, una ruota con pneumatico
sezionato, una pompa di iniezione sezionata;
h) una serie di
cartelli murali (di formato di almeno cm 70x 100)
raffiguranti il motore
diesel, l'iniezione, l'alimentazione, il
servosterzo, l'idroguida, gli
impianti e gli elementi frenanti dei
veicoli industriali;
i) una serie di
cartelli murali (di formato di almeno cm 70x 100)
raffiguranti gli organi
di traino dei veicoli industriali, le loro
sospensioni, gli organi
di frenatura dei rimorchi,
la diversa
classificazione di detti veicoli;
l) elementi
frenanti sia per il freno misto
che per quello del
tipo ad aria
compressa, compresi gli
elementi di frenatura del
rimorchio;
m) pannelli con fasce
di ingombro.
3. Il materiale
didattico di cui al comma 2, puo' essere sostituito
con supporti audiovisivi o multimediali.
4. I
soggetti di cui
all'art. 2 devono disporre dei seguenti
veicoli, muniti di doppi comandi, in proprieta' o in leasing:
a) un autocarro con
massa limite pari
o superiore a 12.000
chilogrammi,
lunghezza pari o superiore a 8
metri, larghezza pari o
superiore a 2,40 metri capace di sviluppare una velocita'
di almeno
80 km/h; il
veicolo deve disporre di ABS, di un cambio dotato di
almeno otto
rapporti per la
marcia avanti, nonche'
del
cronotachigrafo; lo spazio di carico del rimorchio deve
consistere in
un cassone chiuso di
altezza e di larghezza almeno pari a quelle del
trattore deve essere presentato con un minimo di 10.000
chilogrammi
di massa totale effettiva;
b) un autoarticolato o
un autocarro di
cui alla lettera a)
combinato ad un rimorchio
di lunghezza pari o superiore a 7,5 metri;
nei due casi
la massa limite deve essere pari o superiore a 20.000
chili, la lunghezza
complessiva pari o superiore ai
14 metri e la
larghezza pari o
superiore ai 2,40 metri, i
veicoli devono essere
capaci di sviluppare
una velocita' di
almeno 80 km/h e devono
disporre di ABS, di un cambio dotato di almeno otto
rapporti per la
marcia avanti, nonche' del cronotachigrafo; lo spazio di
carico del
rimorchio deve consistere
in un cassone
chiuso di altezza e di
larghezza almeno pari a
quelle del trattore presentato con un minimo
di 15.000 chilogrammi di massa totale effettiva;
c) un autobus
di lunghezza pari
o superiore a 10 metri, di
larghezza pari o
superiore a 2,40 metri e capace di sviluppare una
velocita' di almeno 80
km/h; esso deve disporre di ABS e deve essere
dotato del cronotachigrafo;
d) un autobus
avente almeno le
caratteristiche di cui al
punto c), combinato ad un rimorchio con massa limite pari o
superiore
a 1.250 chilogrammi,
di larghezza pari o superiore a
2,40 metri e
capace di sviluppare
una velocita' di almeno 80 km/h; lo spazio di
carico del rimorchio deve
consistere in un cassone chiuso di altezza
e di larghezza
di almeno 2 metri presentato con un minimo di 800
chilogrammi di massa totale effettiva.
5. Gli enti di cui
all'art. 3 devono disporre dei veicoli di cui al
comma 4, lettere a) e b),
muniti di doppi comandi, quando effettuano
la formazione sia
teorica che pratica per il conseguimento della
carta di qualificazione per
il trasporto di cose, ovvero devono
disporre dei veicoli
di cui al comma 4, lettere c) e d), muniti di
doppi comandi, quando
effettuano la formazione
sia teorica che
pratica per il
conseguimento della carta di
qualificazione per il
trasporto di persone.
Art. 5.
Finalita' dei corsi
1. Nello svolgimento dei corsi di formazione
iniziale e periodica,
i docenti avranno
cura di trattare
i diversi argomenti
con
riferimento alla tipologia del settore interessato in cui gli
allievi
presteranno la loro
attivita'. I docenti avranno
altresi' cura di
richiamare
l'attenzione degli allievi sulla
necessita' di una guida
che, nell'assicurare il rispetto delle regole, garantisca la
tutela
della vita umana, nonche' valorizzi l'attivita'
dell'impresa presso
cui operano.
Art. 6.
Programma dei corsi di formazione
iniziale
1. Il
corso ha durata di 280 ore, suddivise in 260 ore di lezioni
teoriche e 20 di lezioni pratiche alla guida di un veicolo per
la cui
guida occorre la patente delle categorie C ovvero C+E se si
intende
conseguire la carta di qualificazione del conducente per il
trasporto
di cose, ovvero
su un veicolo
per la cui guida e' necessaria la
patente delle categorie
D ovvero D+E se si intende conseguire la
carta di qualificazione del conducente per il
trasporto di persone.
Nell'ambito delle ore di
lezioni di pratica, 10 ore possono essere
svolte anche in area privata, su veicoli non muniti di doppi
comandi,
sotto la supervisione di un dipendente di un'impresa di
autotrasporto
che abbia maturato
almeno dieci anni di esperienza
in qualita' di
conducente.
2. Il programma del
corso teorico e' il seguente:
a) per i titolari di
patente di guida delle categorie C, C+E, D e
D+E:
MOD.1) forze agenti sui veicoli in movimento, uso
dei rapporti
del cambio di
velocita' in funzione del carico del veicolo e delle
caratteristiche stradali.
Calibrazione dei movimenti longitudinali e
trasversali, ripartizione della
rete stradale, posizionamento sul
fondo stradale, fluidita'
della frenata, dinamica
dello sbalzo
(docente: insegnante di teoria) - (15 ore);
MOD.2) peculiarita' del circuito di frenatura
oleo-pneumatico,
limiti dell'utilizzo di freni
e rallentatori, uso combinato di freni
e rallentatore, ricerca
del miglior compromesso
fra velocita' e
rapporto del cambio,
ricorso all'inerzia del veicolo, utilizzo dei
dispositivi di rallentamento e frenatura in discesa, condotta in
caso
di avaria (docente: insegnante di teoria) - (10 ore);
MOD.3) curve
di coppia, di potenza e di consumo specifico del
motore, zona di uso ottimale del contagiri, diagrammi di
ricoprimento
dei rapporti di
trasmissione. Ottimizzazione del
consumo di
carburante (docente: insegnante di teoria) - (10 ore);
MOD.4) durata
massima della prestazione
lavorativa nei
trasporti; principi, applicazione
e conseguenze delle
norme in
materia sociale nel
settore dei trasporti su strada;
sanzioni per
omissione di uso,
uso illecito o manomissione del cronotachigrafo;
conoscenza del contesto
sociale dell'autotrasporto: diritti e doveri
del conducente in
materia di qualificazione
iniziale e formazione
permanente (docente esperto
in materia di organizzazione aziendale
con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto) - (30
ore);
MOD.5) tipologia
degli infortuni sul lavoro nel settore dei
trasporti,
statistiche sugli incidenti
stradali, percentuale di
automezzi pesanti/autobus coinvolti, perdite in termini umani e
danni
materiali ed economici
(docente: medico specialista
in medicina
sociale, medicina legale o medicina del lavoro) - (20 ore);
MOD.6) prevenzione
della criminalita' e
del traffico di
clandestini.
Informazioni generali, implicazioni per i conducenti,
misure preventive, promemoria
verifiche, normativa in materia di
responsabilita'
degli autotrasportatori (docente
esperto in materia
di organizzazione
aziendale con particolare riguardo alle imprese di
autotrasporto) - (20 ore);
MOD.7) capacita'
di prevenire i
rischi fisici: principi di
ergonomia: movimenti e posture a rischio, condizione fisica,
esercizi
di mantenimento,
protezione individuale (docente: medico specialista
in medicina sociale,
medicina legale o medicina del
lavoro) - (15
ore);
MOD.8) consapevolezza dell'importanza dell'idoneita' fisica e
mentale: principi di
un'alimentazione sana ed equilibrata, effetti
dell'alcool, dei farmaci e di tutte le sostanze che inducono
stati di
alterazione;
sintomi, cause ed
effetti dell'affaticamento e dello
stress, ruolo fondamentale del
ciclo di base
attivita'
lavorativa/riposo
(docente: medico specialista in
medicina sociale,
medicina legale o medicina del lavoro) - (20 ore);
MOD.9) capacita'
di valutare le
situazioni d'emergenza:
condotta in situazione di
emergenza: valutare la situazione, evitare
di aggravare l'incidente,
chiamare soccorsi, prestare assistenza e
primo soccorso ai feriti, condotta in caso di incendio,
evacuazione
degli occupanti del
mezzo pesante/dei passeggeri
dell'autobus,
garantire la sicurezza
di tutti i passeggeri, condotta
in caso di
aggressione;
principi di base
per la compilazione del verbale
di
incidente (docente:
medico specialista in medicina sociale, medicina
legale o medicina del lavoro) - (20 ore);
MOD.10) capacita'
di comportarsi in
modo da valorizzare
l'immagine
dell'azienda: condotta del
conducente e immagine
aziendale: importanza della qualita' della prestazione del
conducente
per l'impresa, pluralita'
dei ruoli e
degli interlocutori del
conducente,
manutenzione del veicolo,
organizzazione del lavoro,
conseguenze delle vertenze
sul piano commerciale
e finanziario
(docente: esperto in
materia di organizzazione aziendale
con
particolare riguardo alle imprese di autotrasporto) - (30 ore);
b) per i candidati al
conseguimento della carta di qualificazione
del conducente per il trasporto di cose:
b.1) calcolo
del carico utile di un veicolo o di un complesso
di veicoli, calcolo
del volume totale,
ripartizione del carico,
conseguenze del sovraccarico
assiale, stabilita' del
veicolo e
baricentro, tipi di
imballaggio e supporto del
carico. Principali
categorie di merci bisognose di stivaggio, tecniche di
ancoraggio e
di stivaggio, uso
delle cinghie di
stivaggio, verifica dei
dispositivi di stivaggio, uso delle attrezzature di movimentazione,
montaggio e smontaggio delle coperture telate (docente:
insegnante di
teoria) - (20 ore);
b.2) licenze per l'esercizio dell'attivita',
obblighi previsti
dai contratti standard
per il trasporto
di merci, redazione dei
documenti che costituiscono il contratto di trasporto,
autorizzazioni
al trasporto internazionale, obblighi
previsti dalla convenzione
relativa al contratto di
trasporto internazionale di merci su strada
(CMR), redazione della
lettera di vettura
internazionale,
attraversamento
delle frontiere, commissionari di
trasporto,
documenti
particolari di accompagnamento delle
merci (docente:
esperto in materia
di organizzazione aziendale
con particolare
riguardo alle imprese di autotrasporto) - (30 ore);
b.3) conoscenza
del contesto economico
dell'autotrasporto di
merci e dell'organizzazione del
mercato: l'autotrasporto rispetto
agli altri modi
di trasporto (concorrenza, spedizionieri), diverse
attivita' connesse all'autotrasporto (trasporti per conto terzi,
in
conto proprio, attivita'
ausiliare di trasporto), organizzazione dei
principali tipi di impresa di trasporti o di attivita'
ausiliare di
trasporto, diversi trasporti specializzati (trasporti su strada
con
autocisterna, a temperatura
controllata, ecc.), evoluzioni
del
settore (diversificazione
dell'offerta, strada-ferrovia, subappalto,
ecc.), (docente: esperto in materia di organizzazione
aziendale con
particolare riguardo alle imprese di autotrasporto) - (20 ore);
c) per i candidati al
conseguimento della carta di qualificazione
del conducente per il trasporto di persone:
c.1) uso
d'infrastrutture specifiche (aree
di fermata,
autostazioni,
corsie riservate), gestione
delle situazioni di
conflitto fra la
guida in sicurezza
e le altre
funzioni del
conducente,
interazione con i
passeggeri (docente: insegnante
di
teoria) - (25 ore);
c.2) trasporto
di gruppi specifici di persone, dotazioni di
sicurezza a bordo
di autobus, cinture
di sicurezza, carico del
veicolo, trasporto di
persone in piedi
(docente: insegnante di
teoria) - (15 ore);
c.3) conoscenza
del contesto economico
dell'autotrasporto di
persone e dell'organizzazione del mercato: l'autotrasporto di
persone
rispetto alle varie
modalita' di trasporto di persone (ferrovia,
autovetture
private), diverse attivita' connesse all'autotrasporto
di persone,
attraversamento delle frontiere (trasporto
internazionale), organizzazione dei
principali tipi di impresa di
autotrasporto di persone,
documentazione relativa ai diversi tipi di
trasporto nazionale ed internazionale (docente: esperto in
materia di
organizzazione
aziendale con particolare
riguardo alle imprese di
autotrasporto) - (30 ore).
3. Il programma del
corso pratico e' il seguente:
a) per i titolari di
patente di guida delle categorie C, C+E, D e
D+E:
a.1) guida in
autostrada;
a.2) guida notturna;
a.3) uso degli attrezzi per interventi di piccola
manutenzione
ordinaria;
a.4) sostituzione
pneumatico;
a.5) montaggio
catene da neve;
a.6) uso del
cronotachigrafo;
a.7) manovre di
precisione: slalom, retromarcia in un passaggio
stretto;
a.8) manovre
di emergenza (frenata differenziata, frenata con
evitamento ostacolo, ecc.);
b) per i candidati al
conseguimento della carta di qualificazione
del conducente per il trasporto di cose:
b.1) esercizi
di sistemazione del carico e
posizionamento in
sicurezza del veicolo per il carico e scarico della merce;
b.2) perfezionamento
nell'uso del cambio di velocita';
b.3) perfezionamento nell'uso
dei sistemi di rallentamento
ausiliari (freno motore e/o rallentatore);
b.4) uso degli estintori;
c) per i candidati al
conseguimento della carta di qualificazione
del conducente per il trasporto di persone:
c.1) uso degli
estintori, sperimentazione del funzionamento dei
sistemi di emergenza (uscite di sicurezza, stacca batterie,
ecc.);
c.2) sistemazione
dei bagagli e verifica delle
variazioni di
assetto del veicolo;
c.3) manovre
particolari (posizionamento in
sicurezza del
veicolo per il carico e scarico dei bagagli);
c.4) perfezionamento nell'uso
dei sistemi di rallentamento
ausiliari (freno motore e/o rallentatore);
c.5) esercizi per il perfezionamento di una guida
confortevole
per i passeggeri.
4. Alle lezioni di
teoria sono consentite, al massimo, ventotto ore
di assenza, di cui non piu' di dieci ore relativamente agli
argomenti
di cui al comma 2, lettere b) e c). L'allievo
assente per un numero
di ore superiore a ventotto ed inferiore a cinquantasei, per
accedere
all'esame, deve
dimostrare di aver recuperato tutte le lezioni entro
un mese dalla
fine del corso ordinario. L'allievo assente per un
numero di ore
superiore a cinquantasei ripete l'intero corso per
poter essere ammesso
all'esame. E' obbligatoria la
frequenza alle
20 ore di esercitazioni di guida. Eventuali assenze alle
lezioni di
guida devono essere
recuperate entro un mese dalla
fine del corso
ordinario.
Art. 7.
Svolgimento dei corsi di formazione
iniziale
1. I
corsi di formazione
iniziale sono svolti presso le sedi
autorizzate dei soggetti
di cui agli
articoli 2 e 3. Le lezioni
giornaliere devono avere
durata non inferiore a quattro
ore e non
superiore ad otto
ore. Le lezioni teoriche si
svolgono nei giorni
feriali, dal lunedi' al venerdi' dalle ore 8 alle ore 20 ed il
sabato
dalle ore 8 alle ore 14.
Le lezioni pratiche si svolgono dal lunedi'
al venerdi' dalle ore 8 alle ore 22 ed il sabato dalle ore 8
alle ore
14.
2. Non
e' consentito frequentare
due o piu'
corsi
contemporaneamente.
Ogni corso puo' essere
frequentato, al massimo,
da venticinque partecipanti.
3. I
titolari della carta di qualificazione del conducente per il
trasporto di cose
che intendono estenderla anche al trasporto di
persone frequentano il programma relativo
agli argomenti di cui
all'art. 6, com-ma 2, lettera c).
4. I
titolari della carta di qualificazione del conducente per il
trasporto di persone che intendono estenderla anche al
trasporto di
cose frequentano il programma relativo agli argomenti di cui
all'art.
6, com-ma 2, lettera b).
5. I
titolari di attestato di idoneita' professionale all'accesso
della professione che intendono conseguire la carta di
qualificazione
del conducente relativa
al medesimo settore frequentano il programma
relativo agli argomenti
di cui all'art. 6, comma 2,
lettera a) ed
effettuano le lezioni pratiche.
6. Gli
allievi che frequentano
i corsi di formazione iniziale
devono essere iscritti
nel «registro delle iscrizioni» conforme al
modello previsto all'allegato
3. La presenza
degli allievi alle
lezioni e' attestata dal «registro di frequenza» (conforme al
modello
previsto
all'allegato 4). Sul «registro di frequenza» e' annotata,
oltre alla presenza,
la data e
l'argomento della lezione ed il
nominativo del docente.
L'assenza di un partecipante e' annotata sul
registro entro quindici
minuti dall'inizio della lezione. I registri
sono numerati, hanno
le pagine numerate
consecutivamente, sono
preventivamente
vidimati dall'ufficio motorizzazione civile
competente per territorio
e devono essere
conservati per almeno
cinque anni.
7. Al
termine del corso
l'autoscuola o l'ente
rilasciano,
all'allievo, un attestato di frequenza conforme al modello
previsto
all'allegato 5.
Art. 8.
Corsi di qualificazione iniziale
frequentati da conducenti
residenti in Stati
non appartenenti all'Unione europea
o allo
Spazio economico europeo
1. I conducenti residenti
in Stati non appartenenti
all'Unione
europea o allo
Spazio economico europeo, che prestano la propria
attivita' alle dipendenze di un'impresa di autotrasporto di
persone o
di cose stabilita
in Italia, sono ammessi a frequentare i corsi di
qualificazione
iniziale previa esibizione del
permesso di soggiorno
in corso di validita'.
Art. 9.
Esame per il conseguimento della carta di
qualificazione
del conducente
1. L'esame
di cui all'art. 19, comma 1, del decreto legislativo
21 novembre 2005, n.
286, consiste in
due prove svolte tramite
questionario. Il candidato
risponde ai quesiti barrando la lettera
«V» o «F» a seconda che considerino quella proposizione vera o
falsa.
La prima prova
attiene agli argomenti di cui
all'art. 6, comma 2,
lettera a). Il candidato
deve rispondere, entro centoventi minuti, a
sessanta quesiti. La
prova si intende
superata se il numero di
risposte errate e', al massimo, di sei. La seconda prova attiene
agli
argomenti di cui
all'art. 6, comma 2, lettere b) o
c), secondo il
tipo di abilitazione
che il candidato
intende conseguire. Il
candidato risponde, entro centoventi minuti, a sessanta quesiti.
La
prova si intende
superata se il numero di risposte errate e', al
massimo, di sei.
2. I
titolari della carta di qualificazione del conducente per il
trasporto di persone che intendono estenderla anche al
trasporto di
cose sostengono l'esame tramite un questionario con sessanta
quesiti,
relative agli argomenti
di cui all'art. 6, comma 2, lettera b). La
prova ha durata
di centoventi minuti e si intende superata se il
numero di risposte errate e', al massimo, di sei.
3. I
titolari della carta di qualificazione del conducente per il
trasporto di cose
che intendono estenderla anche al trasporto di
persone sostengono l'esame
tramite un questionario
con sessanta
quesiti, relative agli
argomenti di cui
all'art. 6, comma 2,
lettera c). La prova
ha durata di centoventi minuti e si intende
superata se il numero di risposte errate e', al massimo, di sei.
4. L'esame
dei candidati al
conseguimento della carta
di
qualificazione del conducente,
gia' in possesso
di attestato di
idoneita'
professionale per l'accesso alla
professione, relativa al
medesimo settore, consiste in una prova svolta tramite
questionario
comprendente
sessanta quesiti ed
attiene agli argomenti di cui al
punto a), del comma 2,
dell'art. 6. La prova ha durata di centoventi
minuti e si intende superata se il numero di risposte
errate e', al
massimo, di sei.
5. Al
candidato che ha superato l'esame e' rilasciata la relativa
carta di qualificazione del conducente.
6. Gli
esami sono svolti
da funzionari del
Dipartimento dei
trasporti terrestri del
Ministero dei trasporti,
appartenenti
all'area C, ovvero
all'area dirigenziale, abilitati a svolgere gli
esami per il conseguimento delle patenti di guida.
7. L'esame e' svolto
presso un ufficio motorizzazione civile.
8. L'esame
deve essere svolto entro un anno dalla fine del corso,
trascorsi i quali, il candidato dovra' frequentare un nuovo
corso per
essere ammesso all'esame.
9. Nel
caso di esito
negativo dell'esame di abilitazione, il
candidato non puo' sostenere un nuovo esame prima che siano
trascorsi
almeno un mese dalla data del precedente esame.
10. I
candidati cittadini di
Stati non appartenenti all'Unione
europea esibiscono, al
momento dell'esame, pena la non
ammissione
all'esame stesso, il
permesso di soggiorno in corso di
validita',
ovvero la ricevuta
della richiesta di
rinnovo del permesso di
soggiorno.
Art. 10.
Questionari d'esame
1. I
quesiti sono contenuti
in un database predisposto dalla
Direzione generale per la motorizzazione del Ministero dei
trasporti,
e sono combinati secondo un metodo di casualita'.
2. La
Direzione generale per la
motorizzazione puo', altresi',
predisporre
procedure informatizzate d'esame,
fermi restando i
criteri stabiliti all'art. 9.
Art. 11.
Corsi di formazione
periodica
1. I
corsi di formazione periodica di cui all'art. 20 del decreto
legislativo 21 novembre
2005, n. 286, sono svolti dalle autoscuole e
dagli enti ai sensi dell'art. 3.
2. Il
programma del corso di formazione periodica e' solo teorico
ed e' suddiviso nei seguenti moduli, ognuno di 7 ore:
a) programma comune:
a.1) conoscenza dei
dispositivi del veicolo e condotta di guida
(docente: insegnante di teoria);
a.2) conoscenza delle norme di comportamento e
responsabilita'
del conducente (docente: insegnante di teoria);
a.3) conoscenza
dei rischi professionali. Condizioni
psicofisiche dei
conducenti (docente: medico specialista in medicina
sociale, medicina legale o medicina del lavoro;
b) programma per
i titolari della carta di qualificazione del
conducente per il trasporto di cose:
b.1) carico
e scarico delle
merci e compiti del conducente
(docente: esperto in
materia di organizzazione aziendale
con
particolare riguardo alle imprese di autotrasporto);
b.2) disposizioni
normative sul trasporto di cose (docente:
esperto in materia
di organizzazione aziendale
con particolare
riguardo alle imprese di autotrasporto);
c) programma per
i titolari della carta di qualificazione del
conducente per il trasporto di persone:
c.1) compiti
del conducente nei confronti
dell'azienda e dei
passeggeri (docente: esperto in materia di organizzazione
aziendale
con particolare riguardo alle imprese di autotrasporto);
c.2) disposizioni normative sul trasporto di
persone (docente:
esperto in materia
di organizzazione aziendale
con particolare
riguardo alle imprese di autotrasporto).
3. Il
corso di formazione
periodica puo' essere effettuato a
partire dai sei
mesi antecedenti la data di
scadenza di validita'
della carta di qualificazione del conducente; nel caso la
carta sia
scaduta da meno
di due anni, il rinnovo si effettua frequentando
esclusivamente il corso
di formazione periodica. Il titolare della
carta di qualificazione del
conducente scaduta da oltre due
anni
procede al suo rinnovo
frequentando un corso di formazione periodica
e sostenendo le prove d'esame di cui all'art. 9, comma 1.
4. Tutti
coloro che frequentano i corsi di formazione periodica
sono iscritti in un
apposito «registro delle iscrizioni» conforme al
modello previsto all'allegato 6,
preventivamente vidimato
dall'ufficio motorizzazione civile.
5. Durante
i corsi di
formazione periodica sono
ammesse, al
massimo, tre ore di assenza.
6. Il corso si svolge,
presso le sedi autorizzate, alla presenza di
un docente, ovvero utilizzando sistemi multimediali, il cui
contenuto
di conformita' ai
programmi e' attestato dal responsabile del corso.
Non sono ammessi corsi con il sistema e-learning. La
presenza degli
allievi alle lezioni e' attestata dal registro di frequenza
(conforme
all'allegato 7), sul quale l'allievo appone la firma in entrata
ed in
uscita. L'assenza e'
annotata sul registro entro quindici minuti
dall'orario di inizio
delle lezioni. I
registri hanno le pagine
numerate consecutivamente, sono preventivamente vidimati
dall'ufficio
motorizzazione
civile e devono essere conservati per almeno cinque
anni.
7. La
carta di qualificazione del conducente valida sia per il
trasporto di merci
che per il trasporto di passeggeri e' rinnovata
previa frequenza di un corso cumulativo di quarantanove ore.
Art. 12.
Sospensione e revoca del nulla osta o
dell'autorizzazione
a svolgere corsi di formazione
iniziale e periodica
1. Gli
uffici motorizzazione civile e gli organi di Polizia, su
richiesta degli uffici
motorizzazione civile effettuano
visite
ispettive al fine di verificare la sussistenza dei requisiti
previsti
nel presente decreto,
nonche' la regolarita' dei corsi. In occasione
delle visite ispettive viene redatto un verbale in cui si
evidenziano
le irregolarita'
riscontrate. Esse sono contestate immediatamente al
legale
rappresentante
dell'autoscuola, del centro
di istruzione
automobilistica o dell'ente.
2. Qualora
siano riscontrate irregolarita' dei corsi, l'ufficio
motorizzazione civile invia documentata relazione al SIIT
competente,
ovvero alla Direzione
generale per la motorizzazione che, previa
diffida, adottano la
sospensione da quindici
giorni a tre mesi
rispettivamente del nulla osta ovvero dell'autorizzazione.
3. Accertata
la responsabilita' dell'allievo, l'ufficio
motorizzazione
civile dispone la
cancellazione dell'allievo dal
registro di iscrizione.
4. Accertata
la mancanza di uno
o piu' requisiti necessari per
ottenere il nulla
osta nel caso
dei soggetti di cui all'art. 2,
ovvero
l'autorizzazione, nel caso
dei soggetti di cui all'art. 3,
l'ufficio motorizzazione civile
emana atto di
diffida per
l'eliminazione, entro il termine di sette giorni, delle
irregolarita'
accertate. Nel caso
di inottemperanza alla
diffida, l'ufficio
motorizzazione civile invia documentata relazione al SIIT
competente,
ovvero alla Direzione generale per la motorizzazione che
adottano, la
sospensione da quindici giorni a tre mesi rispettivamente
del nulla
osta ovvero dell'autorizzazione.
5. Qualora le autoscuole o gli enti siano
incorsi piu' volte nelle
sanzioni di cui
ai commi 2 e 4, il SIIT
competente o la Direzione
generale per la
motorizzazione adottano, previa diffida, la revoca
rispettivamente del nulla
osta o dell'autorizzazione ad effettuare i
corsi.
Art. 13.
Disposizioni transitorie
1. Fino
alla completa predisposizione dei questionari d'esame, di
cui all'art. 9, l'esame si svolge con il metodo orale. Detto
esame e'
svolto
congiuntamente da due
funzionari del Dipartimento
dei
trasporti terrestri del Ministero dei trasporti appartenenti
all'area
C, ovvero all'area dirigenziale, abilitati a svolgere
gli esami per
il conseguimento delle
patenti di guida.
Almeno uno dei
due
esaminatori deve appartenere all'area tecnica.
Il presente decreto,
unitamente agli allegati, che ne formano parte
integrante, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica
italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
Roma, 7 febbraio 2007
Il Ministro:
Bianchi