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Roma, 9 agosto 2007

 

Circolare n. 124/2007

 

Oggetto: Tributi – Ammortamento dei fabbricati strumentali – Decreto legge 3.8.2007 n.118 su G.U. n. 180 del 4.8.2007.

 

Com’è noto, il costo dei fabbricati strumentali è ammortizzabile al netto del valore dei terreni ove insistono i fabbricati stessi (articolo 36 commi da 7 a 8 del decreto legge n.223/2006 convertito dalla legge n.248/2006).

 

Il decreto legge indicato in oggetto, con una norma di interpretazione autentica, ha ora stabilito che le quote di ammortamento dedotte nei periodi d’imposta precedenti al 2006 (cioè precedentemente all’introduzione della disciplina fiscale di cui trattasi) devono intendersi riferite proporzionalmente al costo del fabbricato e al costo del terreno (nel caso di fabbricato industriale 70 e 30 per cento). Conseguentemente, il residuo valore ammortizzabile del fabbricato si determina detraendo solo le quote di ammortamento riferite al fabbricato stesso.

 

La norma di interpretazione autentica corregge l’applicazione letterale dell’articolo 36 comma 8 del decreto legge n.223/2006 secondo la quale il residuo valore ammortizzabile dei fabbricati acquistati prima del 2006 avrebbe dovuto calcolarsi detraendo le quote di ammortamento riferite al valore complessivo del fabbricato e del terreno.

 

La disposizione - che è favorevole ai contribuenti perché innalza il valore residuo dei fabbricati e dunque le future quote di ammortamento deducibili - trova applicazione già nella dichiarazione dei redditi da presentare quest’anno (scadenza 1 ottobre 2007). Essendo peraltro già scaduti i termini di versamento delle relative imposte, i maggiori importi eventualmente versati dovranno essere evidenziati come crediti conseguenti a versamenti eccessivi e recuperati tramite compensazione coi versamenti futuri.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.99/2006

 

Allegato uno

 

D/d

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G.U. n.180 del 4.8.2007 (fonte Guritel)

DECRETO-LEGGE 3 agosto 2007, n. 118
Disposizioni urgenti in materia di ammortamento di immobili strumentali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
E m a n a
il seguente decreto-legge:
 
Art. 1.
1. La disposizione contenuta nel terzo periodo del comma 8 dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e suc-cessive modificazioni, s'interpreta nel senso che per ciascun immobile strumentale le quote di ammortamento dedotte nei periodi di imposta precedenti al periodo di imposta in corso al 4 luglio 2006 calcolate sul costo complessivo sono riferite proporzionalmente al costo dell'area e al costo del fabbricato.
 
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 agosto 2007
 

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Mastella