Confederazione
Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica |
Roma, 9 agosto 2007
Circolare n. 124/2007
Oggetto: Tributi – Ammortamento dei fabbricati strumentali – Decreto
legge 3.8.2007 n.118 su G.U. n. 180 del 4.8.2007.
Com’è noto, il costo
dei fabbricati strumentali è ammortizzabile al netto del valore dei terreni ove
insistono i fabbricati stessi (articolo 36 commi da 7 a 8 del decreto legge n.223/2006
convertito dalla legge n.248/2006).
Il decreto legge
indicato in oggetto, con una norma di interpretazione
autentica, ha ora stabilito che le quote di ammortamento dedotte nei periodi d’imposta
precedenti al 2006 (cioè precedentemente all’introduzione della disciplina
fiscale di cui trattasi) devono intendersi riferite proporzionalmente al costo
del fabbricato e al costo del terreno (nel caso di fabbricato industriale 70 e
30 per cento). Conseguentemente, il residuo valore ammortizzabile del
fabbricato si determina detraendo solo le quote di ammortamento
riferite al fabbricato stesso.
La norma di interpretazione autentica corregge l’applicazione letterale
dell’articolo 36 comma 8 del decreto legge n.223/2006
secondo la quale il residuo valore ammortizzabile dei fabbricati acquistati
prima del 2006 avrebbe dovuto calcolarsi detraendo le quote di ammortamento riferite
al valore complessivo del fabbricato e del terreno.
La disposizione - che
è favorevole ai contribuenti perché innalza il valore residuo dei fabbricati e
dunque le future quote di ammortamento deducibili - trova
applicazione già nella dichiarazione dei redditi da presentare quest’anno (scadenza 1 ottobre 2007). Essendo peraltro già
scaduti i termini di versamento delle relative imposte, i maggiori importi eventualmente
versati dovranno essere evidenziati come crediti conseguenti a versamenti
eccessivi e recuperati tramite compensazione coi versamenti
futuri.
f.to dr. Piero M. Luzzati |
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Allegato
uno |
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D/d |
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G.U. n.180 del 4.8.2007 (fonte Guritel) |
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DECRETO-LEGGE 3 agosto 2007, n. 118 |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
E m a n a il seguente decreto-legge: |
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Art. 1.
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1. La disposizione contenuta nel terzo periodo del
comma 8 dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e suc-cessive modificazioni,
s'interpreta nel senso che per ciascun immobile strumentale le quote di
ammortamento dedotte nei periodi di imposta precedenti al periodo di imposta
in corso al 4 luglio 2006 calcolate sul costo complessivo sono riferite
proporzionalmente al costo dell'area e al costo del fabbricato.
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Art. 2.
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1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 3 agosto 2007 |
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NAPOLITANO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri |
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Visto, il Guardasigilli: Mastella |