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Roma, 4 ottobre 2007

 

Circolare n. 147/2007

 

Oggetto: Codice della strada - Nuove norme - Legge 2.10.2007 n.160 su G.U. n.230 del 3.10.2007.

 

Il decreto legge n.117/2007 sul codice della strada emanato d’urgenza ad agosto per fronteggiare l’incremento degli incidenti mortali verificatisi quest’estate è stato convertito dalla legge n.160/2007 indicata in oggetto.

 

Sostanzialmente la legge di conversione ha confermato tutte le disposizioni del decreto con un ulteriore inasprimento delle sanzioni per le violazioni compiute nelle ore notturne. E’ stato infatti previsto che il superamento dei limiti di velocità, nonché la guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, accertati tra le ore 20,00 di sera e le 7,00 del mattino comportano l’applicazione di una sanzione amministrativa aggiuntiva di 200 euro. Le somme riscosse con la nuova sanzione amministrativa andranno ad incrementare un neo costituito Fondo contro l’incidentalità notturna (art.6 bis).

 

Limiti di velocità (art. 3) – Sono state confermate le modifiche all’articolo 142 cds sui limiti di velocità introdotte dal decreto 117.

 

Violazione

Sanzione

pecuniaria

*

Sanzione

accessoria

*

Ulteriore

sanzione

**

Punti

decurtati

Superamento limiti di velocità fino a 10 km/h

(art.142 c.7)

da 36 a 148 €

 

 

 

Superamento limiti di velocità di oltre 10 km/h e fino a 40 km/h

(art. 142 c.8)

da 148 a 594 €

 

200 €

5

Superamento limiti di velocità di oltre 40 km/h fino a 60 km/h

 (art.142 c.9)

da 370 a 1.458 €

Sospensione della patente da 1 a 3 mesi e inibizione alla guida nelle ore notturne (dalle 22 alle 7) per ulteriori 3 mesi

200 €

10

Superamento limiti di velocità di oltre 60 km/h

(art.142 c.9bis)

da 500 a 2.000 €

 

Sospensione della patente da 6 a 12 mesi

 

10

 

* Alla guida dei mezzi pesanti le sanzioni pecuniarie e i periodi di sospensione della patente sono raddoppiati

 

** Sanzione applicata nel caso di violazione commessa durante le ore notturne (dalle 20,00 alle 7,00)

 

 

La legge di conversione ha confermato che l’eccesso di velocità commesso con veicoli muniti di limitatore di velocità comporta anche l’applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall’articolo 179 comma 2 c.d.s. (da 1.658 a 6.630 euro) e, qualora il conducente sia diverso dal titolare della licenza di autotrasporto, della sanzione pecuniaria prevista dall’articolo 179 comma 3 c.d.s. (da 713 a 2.853 euro).

 

Alcool e sostanze stupefacenti (art.5) - E’ stato confermato un rigido apparato sanzionatorio per chi guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di droghe (articoli 186 e 187 c.d.s.) prevedendo pesanti sanzioni pecuniarie, sospensione della patente e nei casi più gravi l’arresto.

Telefoni cellulari (art.4) - Chi guida parlando al cellulare senza utilizzare l’auricolare o il vivavoce è punibile con la sanzione da 148 a 594 euro e la decurtazione di 5 punti patente. In caso di due violazioni nel corso di un biennio è applicabile la sanzione accessoria della sospensione della patente da 1 a 3 mesi.

 

Varie - Tra le altre disposizioni di maggiore interesse, confermate dalla legge di conversione, si richiamano la sanzione per chi guida senza aver conseguito la patente o con la patente revocata (da 2.257 a 9.032 euro; in caso di recidiva nel biennio arresto fino ad 1 anno) e la sanzione per chi guida senza occhiali essendovi obbligato (da 70 a 285).

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.126 e 121/2007

 

Allegato uno

 

D/cp

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G.U. N.230 DEL 3.10.2007 (fonte Guritel)

 

LEGGE 2 OTTOBRE 2007 N. 160

Disposizioni   urgenti  modificative  del  codice  della  strada  per
incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione».
 
                               Art. 1.
           Disposizioni in materia di guida senza patente
  1.  All'art.  116  del  decreto  legislativo  n.  285  del  1992, e
successive modificazioni, il comma 13 e' sostituito dal seguente:
  «13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito
la  patente  di  guida  e'  punito con l'ammenda da euro 2.257 a euro
9.032;  la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza
patente  perche'  revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti
previsti  dal presente codice. Nell'ipotesi di reiterazione del reato
nel biennio si applica altresi' la pena dell'arresto fino ad un anno.
Per  le  violazioni  di  cui  al  presente  comma   e'  competente il
tribunale in composizione monocratica».
 
                               Art. 2.
         Disposizioni in materia di limitazioni nella guida
  1.  All'art.  117  del  decreto  legislativo  n.  285  del  1992, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
    «1.  E'  consentita la guida dei motocicli ai titolari di patente
A,  rilasciata  alle  condizioni  e  con le limitazioni dettate dalle
disposizioni comunitarie in materia di patenti.»;
    b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
    «2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, per    il
primo  anno    dal rilascio non e' consentita la guida di autoveicoli
aventi  una  potenza  specifica,  riferita  alla tara, superiore a 50
kw/t.  La  limitazione  di  cui  al  presente comma non si applica ai
veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi
dell'art.   188,   purche'  la  persona  invalida  sia  presente  sul
veicolo.»;
    c) al  comma 3,  primo  periodo, le parole: «ai commi 1 e 2» sono
sostituite dalle seguenti: «ai commi 1, 2 e 2-bis»;
    d) al  comma 5,  primo  periodo,  le parole: «e comunque prima di
aver raggiunto l'eta' di venti anni,» sono soppresse e le parole: «da
euro  74  a  euro 296» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 148 a
euro 594».
  2.  Le  disposizioni  del  comma 2-bis  dell'art.  117  del decreto
legislativo  n. 285 del 1992, introdotto dal comma 1, lettera b), del
presente  articolo,  si  applicano ai titolari di patente di guida di
categoria  B  rilasciata  a  fare  data  dal  centottantesimo  giorno
successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  3.  All'art.  170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
    «1-bis.  Sui veicoli di cui al comma 1 e' vietato il trasporto di
minori di anni cinque.»;
    b) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
    «6-bis.   Chiunque  viola  le  disposizioni  del  comma 1-bis  e'
soggetto  alla  sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 148 a euro 594.».
 
                               Art. 3.
          Disposizioni in materia di velocita' dei veicoli
  1.  All'art.  142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al  comma 6, dopo le parole: «le risultanze di apparecchiature
debitamente  omologate,»  sono  inserite  le  seguenti: «anche per il
calcolo della velocita' media di percorrenza su tratti determinati,»;
    b) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
    «6-bis.  Le  postazioni  di  controllo sulla rete stradale per il
rilevamento della velocita' devono essere preventivamente segnalate e
ben  visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di
segnalazione   luminosi,   conformemente  alle  norme  stabilite  nel
regolamento  di  esecuzione  del  presente  codice.  Le  modalita' di
impiego  sono  stabilite  con  decreto del Ministro dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'interno.»;
    c) il comma 9 e' sostituito dai seguenti:
    «9.  Chiunque  supera  di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i
limiti  massimi di velocita' e' soggetto alla sanzione amministrativa
del  pagamento  di  una  somma  da euro 370,00 a euro 1.458,00. Dalla
violazione  consegue  la  sanzione  amministrativa  accessoria  della
sospensione  della  patente  di  guida      da  uno a tre mesi con il
provvedimento  di  inibizione  alla  guida  del veicolo, nella fascia
oraria  che  va  dalle  ore 22 alle ore 7 del mattino, per i tre mesi
successivi alla restituzione della patente di guida. Il provvedimento
di  inibizione  alla  guida e' annotato nell'anagrafe nazionale degli
abilitati  alla  guida,  di  cui agli articoli 225 e 226 del presente
codice.   
    9-bis.  Chiunque  supera  di  oltre  60  km/h i limiti massimi di
velocita'  e'  soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una  somma  da  euro  500  a euro 2.000. Dalla violazione consegue la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida  da  sei  a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I,
sezione II, del titolo VI.»;
    d) il comma 11 e' sostituito dal seguente:
    «11.  Se  le  violazioni  di  cui  ai  commi 7, 8, 9 e 9-bis sono
commesse   alla  guida  di  uno  dei  veicoli  indicati  al  comma 3,
lettere b), e), f), g), h), i)   e l)   le   sanzioni  amministrative
pecuniarie   e  quelle  accessorie  ivi  previste  sono  raddoppiate.
L'eccesso  di  velocita'  oltre  il  limite  al  quale  e'  tarato il
limitatore  di  velocita'  di  cui all'art. 179 comporta, nei veicoli
obbligati  a  montare tale apparecchio, l'applicazione delle sanzioni
amministrative  pecuniarie  previste dai commi 2-bis e 3 del medesimo
art.  179,  per  il caso di limitatore non funzionante o alterato. E'
sempre   disposto  l'accompagnamento  del  mezzo  presso  un'officina
autorizzata, per i fini di cui al comma 6-bis del citato art. 179.»;
    e) il comma 12 e' sostituito dal seguente:
    «12.  Quando  il titolare di una patente di guida sia incorso, in
un  periodo  di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la
sanzione amministrativa accessoria e' della sospensione della patente
da  otto  a  diciotto  mesi,  ai  sensi delle norme di cui al capo I,
sezione II, del titolo VI. Quando il titolare di una patente di guida
sia  incorso,  in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione
del  comma 9-bis,  la sanzione amministrativa accessoria e' la revoca
della patente, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del
titolo VI.».
  2.  Alla tabella dei punteggi allegata all'art. 126-bis del decreto
legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, le parole:
 
{Norma violata                  Punti
     ---                         ---
Art. 142, comma 8                 2
   comma 9                       10}
 
  sono sostituite dalle seguenti:
 
{Norma violata                  Punti
     ---                         ---
Art. 142, comma 8                 5
commi 9 e 9-bis                  10}.
 
  3.  All'attuazione  delle  disposizioni  introdotte dal comma 1 del
presente  articolo  si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.
 
                             Art. 3-bis.
Modifiche  all'art.  157  del decreto legislativo n. 285 e successive
   modificazioni  del  1992,  in  materia  di  accensione  del motore
   durante la sosta o la fermata del veicolo.
      1. All'art. 157 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) dopo il comma 7, e' inserito il seguente:
  «7-bis.  E'  fatto  divieto  di tenere il motore acceso, durante la
sosta  o  fermata  del  veicolo,  allo scopo di mantenere in funzione
l'impianto  di  condizionamento  d'aria  nel  veicolo  stesso;  dalla
violazione  consegue  la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 200 a euro 400.»;
    b) al  comma 8  sono  premesse  le  seguenti parole: «Fatto salvo
quanto disposto dal comma 7-bis,».   
 
                               Art. 4.
           Disposizioni in materia di uso dei dispositivi
                 radiotrasmittenti durante la guida
  1.  Il  comma 3  dell'art.  173  del decreto legislativo n. 285 del
1992, e successive modificazioni, e' sostituito dai seguenti:
  «3.  Chiunque  viola  le disposizioni di cui al comma 1 e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70,00
a euro 285,00.
  3-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 e' soggetto
alla  sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una somma da euro
148,00   a   euro  594,00.  Si  applica  la  sanzione  amministrativa
accessoria  della  sospensione  della  patente  di guida da uno a tre
mesi,  qualora  lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel
corso di un biennio.».
  2.  Alla tabella dei punteggi allegata all'art. 126-bis del decreto
legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, le parole:
 
{Norma violata                  Punti
     ---                         ---
Art. 173, comma 3                 5}
 
  sono sostituite dalle seguenti:
 
{Norma violata                  Punti
     ---                         ---
Art. 173, commi 3 e 3-bis         5}.
 
                               Art. 5.
Modifiche  agli articoli 186 e 187 del decreto legislativo n. 285 del
   1992,  in  materia  di guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto
   l'effetto di stupefacenti.
  1.  All'art.  186  del  decreto  legislativo  n.  285  del  1992, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 2 e' sostituito dai seguenti:
  «2. Chiunque guida in stato di ebbrezza e' punito, ove il fatto non
costituisca piu' grave reato:
    a) con  l'ammenda  da  euro  500  a  euro 2000, qualora sia stato
accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a
0,5  e  non  superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento
del  reato  consegue  la  sanzione  amministrativa  accessoria  della
sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
    b) con  l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a tre
mesi,  qualora  sia  stato  accertato  un valore corrispondente ad un
tasso  alcolemico  superiore  a  0,8 e non superiore a 1,5 grammi per
litro  (g/l).  All'accertamento  del  reato  consegue in ogni caso la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida da sei mesi ad un anno;
    c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto fino a sei
mesi,  qualora  sia  stato  accertato  un valore corrispondente ad un
tasso   alcolemico   superiore   a   1,5   grammi  per  litro  (g/l).
All'accertamento   del  reato  consegue  in  ogni  caso  la  sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da
uno  a due anni. La patente di guida e' sempre revocata, ai sensi del
capo  I,  sezione  II, del titolo VI, quando il reato e' commesso dal
conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno
carico superiore a 3,5t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di
recidiva  nel  biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano
le disposizioni dell'art. 223.
  2-bis.  Se  il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente
stradale,  le pene di cui al comma 2) sono raddoppiate ed e' disposto
il  fermo  amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del
Capo  I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a
persona estranea al reato. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione
delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223.
  2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo
e' il tribunale in composizione monocratica.
  2-quater.  Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui
ai  commi 2  e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della
pena su richiesta delle parti»;
    b) al  comma 5,  dopo  il  terzo periodo e' aggiunto, in fine, il
seguente:  «Si  applicano  le  disposizioni del comma 5-bis dell'art.
187.»;
    c) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
  «7.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  in caso di rifiuto
dell'accertamento  di cui ai commi 3, 4 o 5 il conducente e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500
a  euro  10.000.  Se  la  violazione  e'  commessa in occasione di un
incidente  stradale  in  cui  il  conducente e' rimasto coinvolto, si
applica  la  sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 ad euro
12.000.   Dalle  violazioni  conseguono  la  sanzione  amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da
sei  mesi  a  due  anni e del fermo amministrativo del veicolo per un
periodo  di  centottanta  giorni ai sensi del capo I, sezione II, del
titolo  VI,  salvo  che il veicolo appartenga a persona estranea alla
violazione.  Con  l'ordinanza con la quale e' disposta la sospensione
della  patente,  il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a
visita  medica  secondo le disposizioni del comma 8. Quando lo stesso
soggetto  compie  piu'  violazioni nel corso di un biennio, e' sempre
disposta  la  sanzione  amministrativa  accessoria della revoca della
patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.»;
    d) al  comma 8,  primo  periodo,  le  parole:  «del comma 2» sono
sostituite dalle seguenti: «dei commi 2 e 2-bis»;
    e) il comma 9 e' sostituito dal seguente:
  «9.  Qualora  dall'accertamento  di  cui  ai commi 4 e 5 risulti un
valore  corrispondente  ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi
per  litro,  ferma  restando  l'applicazione delle sanzioni di cui ai
commi 2   e   2-bis,  il  prefetto,  in  via  cautelare,  dispone  la
sospensione  della  patente fino all'esito della visita medica di cui
al comma 8.».
  2.  All'art.  187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
  «1.  Chiunque  guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver
assunto sostanze stupefacenti o psicotrope e' punito con l'ammenda da
euro  1000  a euro 4000 e l'arresto fino a tre mesi. All'accertamento
del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria
della  sospensione  della patente di guida da sei mesi ad un anno. La
patente di guida e' sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II,
del  titolo  VI,  quando  il  reato  e' commesso dal conducente di un
autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore
a  3,5t.  o  di  complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel
biennio.   Ai   fini   del  ritiro  della  patente  si  applicano  le
disposizioni dell'art. 223.
  1-bis.  Se  il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo
aver  assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente
stradale,  le  pene di cui al comma 1 sono raddoppiate ed e' disposto
il  fermo  amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del
capo  I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a
persona estranea al reato. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione
delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223.
  1-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo
e'   il  tribunale  in  composizione  monocratica.  Si  applicano  le
disposizioni dell'art. 186, comma 2-quater.»;
    b) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
  «5-bis. Qualora l'esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5
non  sia  immediatamente  disponibile  e  gli  accertamenti di cui al
comma 2  abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per
ritenere   che  il  conducente  si  trovi  in  stato  di  alterazione
psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope,
gli  organi  di  polizia  stradale  possono  disporre il ritiro della
patente  di  guida fino all'esito degli accertamenti e, comunque, per
un periodo non superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni
dell'art.   216   in  quanto  compatibili.  La  patente  ritirata  e'
depositata  presso  l'ufficio  o  il  comando da cui dipende l'organo
accertatore.»;
    c) il comma 7 e' abrogato;
    d) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
  «8.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  in caso di rifiuto
dell'accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4, il conducente e' soggetto
alle  sanzioni  di  cui all'art. 186, comma 7. Con l'ordinanza con la
quale  e'  disposta  la sospensione della patente, il prefetto ordina
che  il  conducente  si sottoponga a visita medica ai sensi dell'art.
119».
 
                               Art. 6.
Nuove  norme  volte  a  promuovere  la  consapevolezza  dei rischi di
   incidente stradale in caso di guida in stato di ebbrezza.
  1. All'art. 230, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285,  e  successive modificazioni, dopo le parole: «e delle regole di
comportamento  degli  utenti»  sono aggiunte, in fine, le seguenti:«,
con  particolare  riferimento all'informazione sui rischi conseguenti
all'assunzione  di  sostanze  psicotrope,  stupefacenti  e di bevande
alcoliche».
  2.  Tutti  i  titolari  e  i gestori di locali ove si svolgono, con
qualsiasi  modalita'  e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme
di  intrattenimento,  congiuntamente  all'attivita'  di  vendita e di
somministrazione  di  bevande  alcoliche,      devono interrompere la
somministrazione  di  bevande  alcoliche dopo le ore 2 della notte ed
assicurarsi  che  all'uscita  del locale sia possibile effettuare, in
maniera  volontaria  da  parte dei clienti, una rilevazione del tasso
alcolemico;  inoltre      devono  esporre  all'entrata, all'interno e
all'uscita dei locali apposite tabelle che riproducano:
    a) la  descrizione  dei  sintomi  correlati ai diversi livelli di
concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata;
    b) le  quantita',  espresse  in  centimetri cubici, delle bevande
alcoliche  piu'  comuni  che  determinano  il  superamento  del tasso
alcolemico  per  la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per
litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.
  3.  L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2 comporta la
sanzione  di  chiusura  del  locale  da  sette  fino a trenta giorni,
secondo la valutazione dell'autorita' competente.
  4.  Entro  tre  mesi  dalla  data di entrata in vigore del presente
decreto,  il Ministro della salute, con proprio decreto, stabilisce i
contenuti delle tabelle di cui al comma 2.
 
                             Art. 6-bis.
               Fondo contro l'incidentalita' notturna
      1. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
il Fondo contro l'incidentalita' notturna.
  2.  Chiunque,  dopo  le  ore  20  e  prima  delle  ore 7, viola gli
articoli 141,  142,  commi 8  e  9, 186 e 187 del decreto legislativo
30 aprile  1992, n. 285, e successive modificazioni, e' punito con la
sanzione  amministrativa aggiuntiva di euro 200 che vengono destinati
al Fondo contro l'incidentalita' notturna.
  3.  Le  risorse del Fondo di cui al comma 1 devono essere usate per
le attivita' di contrasto dell'incidentalita' notturna.
  4.  Entro  tre  mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione  del  presente decreto, il Ministro dell'economia e delle
finanze,   con   decreto   adottato   di  concerto  con  il  Ministro
dell'interno  e  con  il Ministro dei trasporti, emana il regolamento
per l'attuazione del presente articolo.
  5.  Per  il  finanziamento  iniziale del Fondo di cui al comma 1 e'
autorizzata  la  spesa  di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2007,
2008  e  2009.  Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 1036,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.   
 
                             Art. 6-ter.
            Destinazione delle maggiori entrate derivanti
      dall'incremento delle sanzioni amministrative pecuniarie
      1. Le maggiori entrate derivanti dall'incremento delle sanzioni
amministrative   pecuniarie   disposto   dal  presente  decreto  sono
destinate  al  finanziamento  di  corsi volti all'educazione stradale
nelle scuole di ogni ordine e grado.
  2.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze, di
concerto  con  il  Ministro  dei  trasporti  e  con il Ministro della
pubblica  istruzione,  da adottare entro quattro mesi dall'entrata in
vigore  della  legge di conversione del presente decreto, si provvede
all'attuazione  del  presente  articolo  disciplinando,  agli effetti
della  definizione  dei  programmi  e  delle  relative  attivita'  di
formazione e di supporto didattico, le modalita' di collaborazione di
enti  ed  organismi  con  qualificata  esperienza  e  competenza  nel
settore.   
 
                               Art. 7.
                       Norme di coordinamento
  1.  Le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni
penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni
commesse  anteriormente  alla  data  di entrata in vigore, purche' il
procedimento  penale  non  sia  stato definito con sentenza o decreto
penale irrevocabili.
 
                               Art. 8.
                          Entrata in vigore
  1.  Il  presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

FINE TESTO