|
|
Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica 00198 Roma - via Panama 62 - tel. 06/8559151 - fax 06/8415576 e-mail: |
Roma, 4 ottobre 2007
Circolare n. 147/2007
Oggetto: Codice della strada - Nuove norme - Legge
2.10.2007 n.160 su G.U. n.230 del 3.10.2007.
Il decreto legge
n.117/2007 sul codice della strada emanato d’urgenza ad agosto per fronteggiare
l’incremento degli incidenti mortali verificatisi quest’estate è stato
convertito dalla legge n.160/2007 indicata in oggetto.
Sostanzialmente la
legge di conversione ha confermato tutte le disposizioni del decreto con un
ulteriore inasprimento delle sanzioni per le violazioni compiute nelle ore
notturne. E’ stato infatti previsto che il superamento dei limiti di velocità,
nonché la guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze
stupefacenti, accertati tra le ore 20,00 di sera e le 7,00 del mattino
comportano l’applicazione di una sanzione amministrativa aggiuntiva di 200
euro. Le somme riscosse con la nuova sanzione amministrativa andranno ad
incrementare un neo costituito Fondo contro
l’incidentalità notturna (art.6 bis).
Limiti di velocità (art. 3) – Sono state confermate le modifiche
all’articolo 142 cds sui limiti di velocità introdotte dal decreto 117.
|
Violazione |
Sanzione pecuniaria * |
Sanzione accessoria * |
Ulteriore sanzione ** |
Punti decurtati |
|
Superamento limiti
di velocità fino a 10 km/h (art.142 c.7) |
da
36 a 148 € |
|
|
|
|
Superamento limiti
di velocità di oltre 10 km/h e fino a 40 km/h (art. 142 c.8) |
da
148 a 594 € |
|
200
€ |
5 |
|
Superamento limiti
di velocità di oltre 40 km/h fino a 60 km/h (art.142
c.9) |
da
370 a 1.458 € |
Sospensione della
patente da 1 a 3 mesi e inibizione alla guida nelle ore notturne (dalle 22
alle 7) per ulteriori 3 mesi |
200
€ |
10 |
|
Superamento limiti
di velocità di oltre 60 km/h (art.142 c.9bis) |
da 500 a 2.000 € |
Sospensione della
patente da 6 a 12 mesi |
|
10 |
|
* Alla guida dei mezzi pesanti le sanzioni pecuniarie e i periodi di
sospensione della patente sono raddoppiati ** Sanzione applicata nel caso di violazione commessa durante le ore
notturne (dalle 20,00 alle 7,00) |
||||
La legge di
conversione ha confermato che l’eccesso di velocità commesso con veicoli muniti
di limitatore di velocità comporta anche l’applicazione della sanzione pecuniaria
prevista dall’articolo 179 comma 2 c.d.s. (da 1.658 a 6.630 euro) e, qualora il
conducente sia diverso dal titolare della licenza di autotrasporto, della
sanzione pecuniaria prevista dall’articolo 179 comma 3 c.d.s. (da 713 a 2.853 euro).
Alcool e sostanze stupefacenti (art.5) - E’ stato confermato un
rigido apparato sanzionatorio per chi guida in stato di ebbrezza e sotto
l’effetto di droghe (articoli 186 e 187 c.d.s.) prevedendo pesanti sanzioni
pecuniarie, sospensione della patente e nei casi più gravi l’arresto.
Telefoni cellulari (art.4) - Chi guida parlando al cellulare senza
utilizzare l’auricolare o il vivavoce è punibile con la sanzione da 148 a 594
euro e la decurtazione di 5 punti patente. In caso di due violazioni nel corso
di un biennio è applicabile la sanzione accessoria della sospensione della
patente da 1 a 3 mesi.
Varie - Tra le altre disposizioni di maggiore interesse, confermate dalla
legge di conversione, si richiamano la sanzione per chi guida senza aver
conseguito la patente o con la patente revocata (da 2.257 a 9.032 euro; in caso
di recidiva nel biennio arresto fino ad 1 anno) e la sanzione per chi guida
senza occhiali essendovi obbligato (da 70 a 285).
|
f.to
dr. Piero M. Luzzati |
|
|
|
Allegato uno |
|
|
D/cp |
|
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
|
G.U. N.230 DEL 3.10.2007 (fonte
Guritel)
LEGGE 2 OTTOBRE 2007 N. 160
Disposizioni urgenti modificative del codice della strada perincrementare i livelli di sicurezza nella circolazione». Art. 1. Disposizioni in materia di guida senza patente 1. All'art. 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, esuccessive modificazioni, il comma 13 e' sostituito dal seguente: «13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguitola patente di guida e' punito con l'ammenda da euro 2.257 a euro9.032; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senzapatente perche' revocata o non rinnovata per mancanza dei requisitiprevisti dal presente codice. Nell'ipotesi di reiterazione del reatonel biennio si applica altresi' la pena dell'arresto fino ad un anno.Per le violazioni di cui al presente comma e' competente iltribunale in composizione monocratica». Art. 2. Disposizioni in materia di limitazioni nella guida 1. All'art. 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, esuccessive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. E' consentita la guida dei motocicli ai titolari di patenteA, rilasciata alle condizioni e con le limitazioni dettate dalledisposizioni comunitarie in materia di patenti.»; b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, per ilprimo anno dal rilascio non e' consentita la guida di autoveicoliaventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50kw/t. La limitazione di cui al presente comma non si applica aiveicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensidell'art. 188, purche' la persona invalida sia presente sulveicolo.»; c) al comma 3, primo periodo, le parole: «ai commi 1 e 2» sonosostituite dalle seguenti: «ai commi 1, 2 e 2-bis»; d) al comma 5, primo periodo, le parole: «e comunque prima diaver raggiunto l'eta' di venti anni,» sono soppresse e le parole: «daeuro 74 a euro 296» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 148 aeuro 594». 2. Le disposizioni del comma 2-bis dell'art. 117 del decretolegislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 1, lettera b), delpresente articolo, si applicano ai titolari di patente di guida dicategoria B rilasciata a fare data dal centottantesimo giornosuccessivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. All'art. 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, esuccessive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Sui veicoli di cui al comma 1 e' vietato il trasporto diminori di anni cinque.»; b) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 1-bis e'soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma daeuro 148 a euro 594.». Art. 3. Disposizioni in materia di velocita' dei veicoli 1. All'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, esuccessive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 6, dopo le parole: «le risultanze di apparecchiaturedebitamente omologate,» sono inserite le seguenti: «anche per ilcalcolo della velocita' media di percorrenza su tratti determinati,»; b) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. Le postazioni di controllo sulla rete stradale per ilrilevamento della velocita' devono essere preventivamente segnalate eben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi disegnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nelregolamento di esecuzione del presente codice. Le modalita' diimpiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, diconcerto con il Ministro dell'interno.»; c) il comma 9 e' sostituito dai seguenti: «9. Chiunque supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h ilimiti massimi di velocita' e' soggetto alla sanzione amministrativadel pagamento di una somma da euro 370,00 a euro 1.458,00. Dallaviolazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dellasospensione della patente di guida da uno a tre mesi con ilprovvedimento di inibizione alla guida del veicolo, nella fasciaoraria che va dalle ore 22 alle ore 7 del mattino, per i tre mesisuccessivi alla restituzione della patente di guida. Il provvedimentodi inibizione alla guida e' annotato nell'anagrafe nazionale degliabilitati alla guida, di cui agli articoli 225 e 226 del presentecodice. 9-bis. Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi divelocita' e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento diuna somma da euro 500 a euro 2.000. Dalla violazione consegue lasanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente diguida da sei a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I,sezione II, del titolo VI.»; d) il comma 11 e' sostituito dal seguente: «11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 9-bis sonocommesse alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3,lettere b), e), f), g), h), i) e l) le sanzioni amministrativepecuniarie e quelle accessorie ivi previste sono raddoppiate.L'eccesso di velocita' oltre il limite al quale e' tarato illimitatore di velocita' di cui all'art. 179 comporta, nei veicoliobbligati a montare tale apparecchio, l'applicazione delle sanzioniamministrative pecuniarie previste dai commi 2-bis e 3 del medesimoart. 179, per il caso di limitatore non funzionante o alterato. E'sempre disposto l'accompagnamento del mezzo presso un'officinaautorizzata, per i fini di cui al comma 6-bis del citato art. 179.»; e) il comma 12 e' sostituito dal seguente: «12. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, inun periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9, lasanzione amministrativa accessoria e' della sospensione della patenteda otto a diciotto mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I,sezione II, del titolo VI. Quando il titolare di una patente di guidasia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazionedel comma 9-bis, la sanzione amministrativa accessoria e' la revocadella patente, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, deltitolo VI.». 2. Alla tabella dei punteggi allegata all'art. 126-bis del decretolegislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, le parole: {Norma violata Punti --- ---Art. 142, comma 8 2 comma 9 10} sono sostituite dalle seguenti: {Norma violata Punti --- ---Art. 142, comma 8 5commi 9 e 9-bis 10}. 3. All'attuazione delle disposizioni introdotte dal comma 1 delpresente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziariedisponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri perla finanza pubblica. Art. 3-bis.Modifiche all'art. 157 del decreto legislativo n. 285 e successive modificazioni del 1992, in materia di accensione del motore durante la sosta o la fermata del veicolo. 1. All'art. 157 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 7, e' inserito il seguente: «7-bis. E' fatto divieto di tenere il motore acceso, durante lasosta o fermata del veicolo, allo scopo di mantenere in funzionel'impianto di condizionamento d'aria nel veicolo stesso; dallaviolazione consegue la sanzione amministrativa del pagamento di unasomma da euro 200 a euro 400.»; b) al comma 8 sono premesse le seguenti parole: «Fatto salvoquanto disposto dal comma 7-bis,». Art. 4. Disposizioni in materia di uso dei dispositivi radiotrasmittenti durante la guida 1. Il comma 3 dell'art. 173 del decreto legislativo n. 285 del1992, e successive modificazioni, e' sostituito dai seguenti: «3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 e' soggettoalla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70,00a euro 285,00. 3-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 e' soggettoalla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro148,00 a euro 594,00. Si applica la sanzione amministrativaaccessoria della sospensione della patente di guida da uno a tremesi, qualora lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nelcorso di un biennio.». 2. Alla tabella dei punteggi allegata all'art. 126-bis del decretolegislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, le parole: {Norma violata Punti --- ---Art. 173, comma 3 5} sono sostituite dalle seguenti: {Norma violata Punti--- ---
Art. 173, commi 3 e 3-bis 5}. Art. 5.Modifiche agli articoli 186 e 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di stupefacenti. 1. All'art. 186 del decreto legislativo n. 285 del 1992, esuccessive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 e' sostituito dai seguenti: «2. Chiunque guida in stato di ebbrezza e' punito, ove il fatto noncostituisca piu' grave reato: a) con l'ammenda da euro 500 a euro 2000, qualora sia statoaccertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamentodel reato consegue la sanzione amministrativa accessoria dellasospensione della patente di guida da tre a sei mesi; b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a tremesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad untasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi perlitro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso lasanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente diguida da sei mesi ad un anno; c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto fino a seimesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad untasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l).All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzioneamministrativa accessoria della sospensione della patente di guida dauno a due anni. La patente di guida e' sempre revocata, ai sensi delcapo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato e' commesso dalconducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pienocarico superiore a 3,5t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso direcidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicanole disposizioni dell'art. 223. 2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidentestradale, le pene di cui al comma 2) sono raddoppiate ed e' dispostoil fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi delCapo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga apersona estranea al reato. E' fatta salva in ogni caso l'applicazionedelle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223. 2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articoloe' il tribunale in composizione monocratica. 2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cuiai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione dellapena su richiesta delle parti»; b) al comma 5, dopo il terzo periodo e' aggiunto, in fine, ilseguente: «Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell'art.187.»; c) il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiutodell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 il conducente e' soggettoalla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500a euro 10.000. Se la violazione e' commessa in occasione di unincidente stradale in cui il conducente e' rimasto coinvolto, siapplica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 ad euro12.000. Dalle violazioni conseguono la sanzione amministrativaaccessoria della sospensione della patente di guida per un periodo dasei mesi a due anni e del fermo amministrativo del veicolo per unperiodo di centottanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, deltitolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea allaviolazione. Con l'ordinanza con la quale e' disposta la sospensionedella patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga avisita medica secondo le disposizioni del comma 8. Quando lo stessosoggetto compie piu' violazioni nel corso di un biennio, e' sempredisposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca dellapatente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.»; d) al comma 8, primo periodo, le parole: «del comma 2» sonosostituite dalle seguenti: «dei commi 2 e 2-bis»; e) il comma 9 e' sostituito dal seguente: «9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti unvalore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammiper litro, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui aicommi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone lasospensione della patente fino all'esito della visita medica di cuial comma 8.». 2. All'art. 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, esuccessive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 e' sostituito dai seguenti: «1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo averassunto sostanze stupefacenti o psicotrope e' punito con l'ammenda daeuro 1000 a euro 4000 e l'arresto fino a tre mesi. All'accertamentodel reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoriadella sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno. Lapatente di guida e' sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II,del titolo VI, quando il reato e' commesso dal conducente di unautobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiorea 3,5t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nelbiennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano ledisposizioni dell'art. 223. 1-bis. Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopoaver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidentestradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate ed e' dispostoil fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi delcapo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga apersona estranea al reato. E' fatta salva in ogni caso l'applicazionedelle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223. 1-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articoloe' il tribunale in composizione monocratica. Si applicano ledisposizioni dell'art. 186, comma 2-quater.»; b) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. Qualora l'esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui alcomma 2 abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi perritenere che il conducente si trovi in stato di alterazionepsico-fisica dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope,gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro dellapatente di guida fino all'esito degli accertamenti e, comunque, perun periodo non superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizionidell'art. 216 in quanto compatibili. La patente ritirata e'depositata presso l'ufficio o il comando da cui dipende l'organoaccertatore.»; c) il comma 7 e' abrogato; d) il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiutodell'accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4, il conducente e' soggettoalle sanzioni di cui all'art. 186, comma 7. Con l'ordinanza con laquale e' disposta la sospensione della patente, il prefetto ordinache il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'art.119». Art. 6.Nuove norme volte a promuovere la consapevolezza dei rischi di incidente stradale in caso di guida in stato di ebbrezza. 1. All'art. 230, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni, dopo le parole: «e delle regole dicomportamento degli utenti» sono aggiunte, in fine, le seguenti:«,con particolare riferimento all'informazione sui rischi conseguentiall'assunzione di sostanze psicotrope, stupefacenti e di bevandealcoliche». 2. Tutti i titolari e i gestori di locali ove si svolgono, conqualsiasi modalita' e in qualsiasi orario, spettacoli o altre formedi intrattenimento, congiuntamente all'attivita' di vendita e disomministrazione di bevande alcoliche, devono interrompere lasomministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 2 della notte edassicurarsi che all'uscita del locale sia possibile effettuare, inmaniera volontaria da parte dei clienti, una rilevazione del tassoalcolemico; inoltre devono esporre all'entrata, all'interno eall'uscita dei locali apposite tabelle che riproducano: a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli diconcentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata; b) le quantita', espresse in centimetri cubici, delle bevandealcoliche piu' comuni che determinano il superamento del tassoalcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi perlitro, da determinare anche sulla base del peso corporeo. 3. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2 comporta lasanzione di chiusura del locale da sette fino a trenta giorni,secondo la valutazione dell'autorita' competente. 4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presentedecreto, il Ministro della salute, con proprio decreto, stabilisce icontenuti delle tabelle di cui al comma 2. Art. 6-bis. Fondo contro l'incidentalita' notturna 1. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministriil Fondo contro l'incidentalita' notturna. 2. Chiunque, dopo le ore 20 e prima delle ore 7, viola gliarticoli 141, 142, commi 8 e 9, 186 e 187 del decreto legislativo30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' punito con lasanzione amministrativa aggiuntiva di euro 200 che vengono destinatial Fondo contro l'incidentalita' notturna. 3. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono essere usate perle attivita' di contrasto dell'incidentalita' notturna. 4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge diconversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e dellefinanze, con decreto adottato di concerto con il Ministrodell'interno e con il Ministro dei trasporti, emana il regolamentoper l'attuazione del presente articolo. 5. Per il finanziamento iniziale del Fondo di cui al comma 1 e'autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2007,2008 e 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondenteriduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 1036,della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Art. 6-ter. Destinazione delle maggiori entrate derivanti dall'incremento delle sanzioni amministrative pecuniarie 1. Le maggiori entrate derivanti dall'incremento delle sanzioniamministrative pecuniarie disposto dal presente decreto sonodestinate al finanziamento di corsi volti all'educazione stradalenelle scuole di ogni ordine e grado. 2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, diconcerto con il Ministro dei trasporti e con il Ministro dellapubblica istruzione, da adottare entro quattro mesi dall'entrata invigore della legge di conversione del presente decreto, si provvedeall'attuazione del presente articolo disciplinando, agli effettidella definizione dei programmi e delle relative attivita' diformazione e di supporto didattico, le modalita' di collaborazione dienti ed organismi con qualificata esperienza e competenza nelsettore. Art. 7. Norme di coordinamento 1. Le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzionipenali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazionicommesse anteriormente alla data di entrata in vigore, purche' ilprocedimento penale non sia stato definito con sentenza o decretopenale irrevocabili. Art. 8. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della suapubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana esara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
FINE TESTO