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Roma, 4 ottobre 2007
Circolare n. 147/2007
Oggetto: Codice della strada - Nuove norme - Legge
2.10.2007 n.160 su G.U. n.230 del 3.10.2007.
Il decreto legge
n.117/2007 sul codice della strada emanato d’urgenza ad agosto per fronteggiare
l’incremento degli incidenti mortali verificatisi quest’estate è stato
convertito dalla legge n.160/2007 indicata in oggetto.
Sostanzialmente la
legge di conversione ha confermato tutte le disposizioni del decreto con un
ulteriore inasprimento delle sanzioni per le violazioni compiute nelle ore
notturne. E’ stato infatti previsto che il superamento dei limiti di velocità,
nonché la guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze
stupefacenti, accertati tra le ore 20,00 di sera e le 7,00 del mattino
comportano l’applicazione di una sanzione amministrativa aggiuntiva di 200
euro. Le somme riscosse con la nuova sanzione amministrativa andranno ad
incrementare un neo costituito Fondo contro
l’incidentalità notturna (art.6 bis).
Limiti di velocità (art. 3) – Sono state confermate le modifiche
all’articolo 142 cds sui limiti di velocità introdotte dal decreto 117.
Violazione |
Sanzione pecuniaria * |
Sanzione accessoria * |
Ulteriore sanzione ** |
Punti decurtati |
Superamento limiti
di velocità fino a 10 km/h (art.142 c.7) |
da
36 a 148 € |
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Superamento limiti
di velocità di oltre 10 km/h e fino a 40 km/h (art. 142 c.8) |
da
148 a 594 € |
|
200
€ |
5 |
Superamento limiti
di velocità di oltre 40 km/h fino a 60 km/h (art.142
c.9) |
da
370 a 1.458 € |
Sospensione della
patente da 1 a 3 mesi e inibizione alla guida nelle ore notturne (dalle 22
alle 7) per ulteriori 3 mesi |
200
€ |
10 |
Superamento limiti
di velocità di oltre 60 km/h (art.142 c.9bis) |
da 500 a 2.000 € |
Sospensione della
patente da 6 a 12 mesi |
|
10 |
* Alla guida dei mezzi pesanti le sanzioni pecuniarie e i periodi di
sospensione della patente sono raddoppiati ** Sanzione applicata nel caso di violazione commessa durante le ore
notturne (dalle 20,00 alle 7,00) |
La legge di
conversione ha confermato che l’eccesso di velocità commesso con veicoli muniti
di limitatore di velocità comporta anche l’applicazione della sanzione pecuniaria
prevista dall’articolo 179 comma 2 c.d.s. (da 1.658 a 6.630 euro) e, qualora il
conducente sia diverso dal titolare della licenza di autotrasporto, della
sanzione pecuniaria prevista dall’articolo 179 comma 3 c.d.s. (da 713 a 2.853 euro).
Alcool e sostanze stupefacenti (art.5) - E’ stato confermato un
rigido apparato sanzionatorio per chi guida in stato di ebbrezza e sotto
l’effetto di droghe (articoli 186 e 187 c.d.s.) prevedendo pesanti sanzioni
pecuniarie, sospensione della patente e nei casi più gravi l’arresto.
Telefoni cellulari (art.4) - Chi guida parlando al cellulare senza
utilizzare l’auricolare o il vivavoce è punibile con la sanzione da 148 a 594
euro e la decurtazione di 5 punti patente. In caso di due violazioni nel corso
di un biennio è applicabile la sanzione accessoria della sospensione della
patente da 1 a 3 mesi.
Varie - Tra le altre disposizioni di maggiore interesse, confermate dalla
legge di conversione, si richiamano la sanzione per chi guida senza aver
conseguito la patente o con la patente revocata (da 2.257 a 9.032 euro; in caso
di recidiva nel biennio arresto fino ad 1 anno) e la sanzione per chi guida
senza occhiali essendovi obbligato (da 70 a 285).
f.to
dr. Piero M. Luzzati |
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Allegato uno |
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D/cp |
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consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
G.U. N.230 DEL 3.10.2007 (fonte
Guritel)
LEGGE 2 OTTOBRE 2007 N. 160
Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per
incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione».
Art. 1.
Disposizioni in materia di guida senza patente
1. All'art. 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e
successive modificazioni, il comma 13 e' sostituito dal seguente:
«13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito
la patente di guida e' punito con l'ammenda da euro 2.257 a euro
9.032; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza
patente perche' revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti
previsti dal presente codice. Nell'ipotesi di reiterazione del reato
nel biennio si applica altresi' la pena dell'arresto fino ad un anno.
Per le violazioni di cui al presente comma e' competente il
tribunale in composizione monocratica».
Art. 2.
Disposizioni in materia di limitazioni nella guida
1. All'art. 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. E' consentita la guida dei motocicli ai titolari di patente
A, rilasciata alle condizioni e con le limitazioni dettate dalle
disposizioni comunitarie in materia di patenti.»;
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, per il
primo anno dal rilascio non e' consentita la guida di autoveicoli
aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50
kw/t. La limitazione di cui al presente comma non si applica ai
veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi
dell'art. 188, purche' la persona invalida sia presente sul
veicolo.»;
c) al comma 3, primo periodo, le parole: «ai commi 1 e 2» sono
sostituite dalle seguenti: «ai commi 1, 2 e 2-bis»;
d) al comma 5, primo periodo, le parole: «e comunque prima di
aver raggiunto l'eta' di venti anni,» sono soppresse e le parole: «da
euro 74 a euro 296» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 148 a
euro 594».
2. Le disposizioni del comma 2-bis dell'art. 117 del decreto
legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 1, lettera b), del
presente articolo, si applicano ai titolari di patente di guida di
categoria B rilasciata a fare data dal centottantesimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. All'art. 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Sui veicoli di cui al comma 1 e' vietato il trasporto di
minori di anni cinque.»;
b) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 1-bis e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 148 a euro 594.».
Art. 3.
Disposizioni in materia di velocita' dei veicoli
1. All'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, dopo le parole: «le risultanze di apparecchiature
debitamente omologate,» sono inserite le seguenti: «anche per il
calcolo della velocita' media di percorrenza su tratti determinati,»;
b) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il
rilevamento della velocita' devono essere preventivamente segnalate e
ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di
segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel
regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalita' di
impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'interno.»;
c) il comma 9 e' sostituito dai seguenti:
«9. Chiunque supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i
limiti massimi di velocita' e' soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 370,00 a euro 1.458,00. Dalla
violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida da uno a tre mesi con il
provvedimento di inibizione alla guida del veicolo, nella fascia
oraria che va dalle ore 22 alle ore 7 del mattino, per i tre mesi
successivi alla restituzione della patente di guida. Il provvedimento
di inibizione alla guida e' annotato nell'anagrafe nazionale degli
abilitati alla guida, di cui agli articoli 225 e 226 del presente
codice.
9-bis. Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di
velocita' e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 500 a euro 2.000. Dalla violazione consegue la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida da sei a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I,
sezione II, del titolo VI.»;
d) il comma 11 e' sostituito dal seguente:
«11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 9-bis sono
commesse alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3,
lettere b), e), f), g), h), i) e l) le sanzioni amministrative
pecuniarie e quelle accessorie ivi previste sono raddoppiate.
L'eccesso di velocita' oltre il limite al quale e' tarato il
limitatore di velocita' di cui all'art. 179 comporta, nei veicoli
obbligati a montare tale apparecchio, l'applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie previste dai commi 2-bis e 3 del medesimo
art. 179, per il caso di limitatore non funzionante o alterato. E'
sempre disposto l'accompagnamento del mezzo presso un'officina
autorizzata, per i fini di cui al comma 6-bis del citato art. 179.»;
e) il comma 12 e' sostituito dal seguente:
«12. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in
un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la
sanzione amministrativa accessoria e' della sospensione della patente
da otto a diciotto mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I,
sezione II, del titolo VI. Quando il titolare di una patente di guida
sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione
del comma 9-bis, la sanzione amministrativa accessoria e' la revoca
della patente, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del
titolo VI.».
2. Alla tabella dei punteggi allegata all'art. 126-bis del decreto
legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, le parole:
{Norma violata Punti
--- ---
Art. 142, comma 8 2
comma 9 10}
sono sostituite dalle seguenti:
{Norma violata Punti
--- ---
Art. 142, comma 8 5
commi 9 e 9-bis 10}.
3. All'attuazione delle disposizioni introdotte dal comma 1 del
presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.
Art. 3-bis.
Modifiche all'art. 157 del decreto legislativo n. 285 e successive
modificazioni del 1992, in materia di accensione del motore
durante la sosta o la fermata del veicolo.
1. All'art. 157 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 7, e' inserito il seguente:
«7-bis. E' fatto divieto di tenere il motore acceso, durante la
sosta o fermata del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione
l'impianto di condizionamento d'aria nel veicolo stesso; dalla
violazione consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 200 a euro 400.»;
b) al comma 8 sono premesse le seguenti parole: «Fatto salvo
quanto disposto dal comma 7-bis,».
Art. 4.
Disposizioni in materia di uso dei dispositivi
radiotrasmittenti durante la guida
1. Il comma 3 dell'art. 173 del decreto legislativo n. 285 del
1992, e successive modificazioni, e' sostituito dai seguenti:
«3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70,00
a euro 285,00.
3-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
148,00 a euro 594,00. Si applica la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre
mesi, qualora lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel
corso di un biennio.».
2. Alla tabella dei punteggi allegata all'art. 126-bis del decreto
legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, le parole:
{Norma violata Punti
--- ---
Art. 173, comma 3 5}
sono sostituite dalle seguenti:
{Norma violata Punti
--- ---
Art. 173, commi 3 e 3-bis 5}.
Art. 5.
Modifiche agli articoli 186 e 187 del decreto legislativo n. 285 del
1992, in materia di guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto
l'effetto di stupefacenti.
1. All'art. 186 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dai seguenti:
«2. Chiunque guida in stato di ebbrezza e' punito, ove il fatto non
costituisca piu' grave reato:
a) con l'ammenda da euro 500 a euro 2000, qualora sia stato
accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a
0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento
del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a tre
mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un
tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per
litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida da sei mesi ad un anno;
c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto fino a sei
mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un
tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l).
All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da
uno a due anni. La patente di guida e' sempre revocata, ai sensi del
capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato e' commesso dal
conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno
carico superiore a 3,5t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di
recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano
le disposizioni dell'art. 223.
2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente
stradale, le pene di cui al comma 2) sono raddoppiate ed e' disposto
il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del
Capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a
persona estranea al reato. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione
delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223.
2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo
e' il tribunale in composizione monocratica.
2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui
ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della
pena su richiesta delle parti»;
b) al comma 5, dopo il terzo periodo e' aggiunto, in fine, il
seguente: «Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell'art.
187.»;
c) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto
dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 il conducente e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500
a euro 10.000. Se la violazione e' commessa in occasione di un
incidente stradale in cui il conducente e' rimasto coinvolto, si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 ad euro
12.000. Dalle violazioni conseguono la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da
sei mesi a due anni e del fermo amministrativo del veicolo per un
periodo di centottanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del
titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla
violazione. Con l'ordinanza con la quale e' disposta la sospensione
della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a
visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Quando lo stesso
soggetto compie piu' violazioni nel corso di un biennio, e' sempre
disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della
patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.»;
d) al comma 8, primo periodo, le parole: «del comma 2» sono
sostituite dalle seguenti: «dei commi 2 e 2-bis»;
e) il comma 9 e' sostituito dal seguente:
«9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un
valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi
per litro, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui ai
commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la
sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui
al comma 8.».
2. All'art. 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
«1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver
assunto sostanze stupefacenti o psicotrope e' punito con l'ammenda da
euro 1000 a euro 4000 e l'arresto fino a tre mesi. All'accertamento
del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno. La
patente di guida e' sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II,
del titolo VI, quando il reato e' commesso dal conducente di un
autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore
a 3,5t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel
biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le
disposizioni dell'art. 223.
1-bis. Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo
aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente
stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate ed e' disposto
il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del
capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a
persona estranea al reato. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione
delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223.
1-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo
e' il tribunale in composizione monocratica. Si applicano le
disposizioni dell'art. 186, comma 2-quater.»;
b) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Qualora l'esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5
non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al
comma 2 abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per
ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione
psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope,
gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della
patente di guida fino all'esito degli accertamenti e, comunque, per
un periodo non superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni
dell'art. 216 in quanto compatibili. La patente ritirata e'
depositata presso l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo
accertatore.»;
c) il comma 7 e' abrogato;
d) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto
dell'accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4, il conducente e' soggetto
alle sanzioni di cui all'art. 186, comma 7. Con l'ordinanza con la
quale e' disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina
che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'art.
119».
Art. 6.
Nuove norme volte a promuovere la consapevolezza dei rischi di
incidente stradale in caso di guida in stato di ebbrezza.
1. All'art. 230, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, dopo le parole: «e delle regole di
comportamento degli utenti» sono aggiunte, in fine, le seguenti:«,
con particolare riferimento all'informazione sui rischi conseguenti
all'assunzione di sostanze psicotrope, stupefacenti e di bevande
alcoliche».
2. Tutti i titolari e i gestori di locali ove si svolgono, con
qualsiasi modalita' e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme
di intrattenimento, congiuntamente all'attivita' di vendita e di
somministrazione di bevande alcoliche, devono interrompere la
somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 2 della notte ed
assicurarsi che all'uscita del locale sia possibile effettuare, in
maniera volontaria da parte dei clienti, una rilevazione del tasso
alcolemico; inoltre devono esporre all'entrata, all'interno e
all'uscita dei locali apposite tabelle che riproducano:
a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di
concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata;
b) le quantita', espresse in centimetri cubici, delle bevande
alcoliche piu' comuni che determinano il superamento del tasso
alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per
litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.
3. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2 comporta la
sanzione di chiusura del locale da sette fino a trenta giorni,
secondo la valutazione dell'autorita' competente.
4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Ministro della salute, con proprio decreto, stabilisce i
contenuti delle tabelle di cui al comma 2.
Art. 6-bis.
Fondo contro l'incidentalita' notturna
1. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
il Fondo contro l'incidentalita' notturna.
2. Chiunque, dopo le ore 20 e prima delle ore 7, viola gli
articoli 141, 142, commi 8 e 9, 186 e 187 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' punito con la
sanzione amministrativa aggiuntiva di euro 200 che vengono destinati
al Fondo contro l'incidentalita' notturna.
3. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono essere usate per
le attivita' di contrasto dell'incidentalita' notturna.
4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle
finanze, con decreto adottato di concerto con il Ministro
dell'interno e con il Ministro dei trasporti, emana il regolamento
per l'attuazione del presente articolo.
5. Per il finanziamento iniziale del Fondo di cui al comma 1 e'
autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2007,
2008 e 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 1036,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Art. 6-ter.
Destinazione delle maggiori entrate derivanti
dall'incremento delle sanzioni amministrative pecuniarie
1. Le maggiori entrate derivanti dall'incremento delle sanzioni
amministrative pecuniarie disposto dal presente decreto sono
destinate al finanziamento di corsi volti all'educazione stradale
nelle scuole di ogni ordine e grado.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dei trasporti e con il Ministro della
pubblica istruzione, da adottare entro quattro mesi dall'entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede
all'attuazione del presente articolo disciplinando, agli effetti
della definizione dei programmi e delle relative attivita' di
formazione e di supporto didattico, le modalita' di collaborazione di
enti ed organismi con qualificata esperienza e competenza nel
settore.
Art. 7.
Norme di coordinamento
1. Le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni
penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni
commesse anteriormente alla data di entrata in vigore, purche' il
procedimento penale non sia stato definito con sentenza o decreto
penale irrevocabili.
Art. 8.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
FINE TESTO