Confederazione
Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica |
Roma, 12 ottobre 2007
Circolare n. 148/2007
Oggetto: Tributi – Previdenza – Disegno di legge finanziaria 2008.
Rispetto allo scorso anno, la manovra economica 2008 appare più leggera
sia nelle dimensioni (11 miliardi di euro anziché 33)
che nei contenuti (97 articoli anziché oltre 200).
Il relativo disegno di legge
ha già iniziato al Senato il suo iter parlamentare. Di seguito si evidenziano
le principali disposizioni.
Tassazione delle imprese - L’IRES, l’imposta sui redditi delle società, viene ridotta dal 33 al 27,5 per cento; peraltro vengono
modificate anche alcune norme sulla determinazione della base imponibile che
potrebbero portare in alcuni casi ad un ampliamento della stessa; ad esempio
vengono abrogate le cosiddette deduzioni
extracontabili; inoltre viene eliminata la possibilità di effettuare gli ammortamenti anticipati e gli ammortamenti accelerati. Per quanto
riguarda l’IRAP, l’aliquota viene ridotta dal 4,25 al
3,9 per cento; peraltro viene ampliata la base imponibile. Nella prospettiva
che l’Irap divenga un
tributo proprio delle Regioni viene previsto che la dichiarazione Irap non sia più all’interno della dichiarazione dei redditi,
bensì venga redatta autonomamente e venga presentata direttamente alle Regioni.
Deducibilità degli interessi passivi – Come era stato richiesto anche
dalla Confetra, è stata abrogata la disciplina sulla indeducibilità
degli interessi passivi che penalizzava fortemente le imprese sottocapitalizzate; in base alle nuove disposizioni gli
interessi passivi sono interamente deducibili nell’esercizio contabile in cui
maturano; qualora il loro ammontare superi il 30 per cento del risultato lordo
del conto economico, la deducibilità dell’eccedenza è
frazionata negli anni.
Consolidato
fiscale nazionale e mondiale – Viene modificata la disciplina
della tassazione di gruppo eliminando alcuni benefici che incentivavano il
consolidato fiscale (es. benefici sui dividendi, sulla neutralità fiscale del
trasferimento intragruppo di beni singoli, ecc.).
Operazioni straordinarie – Viene alleggerita la tassazione delle operazioni straordinarie
(fusioni, scissioni e conferimenti).
IVA di gruppo – Vengono introdotte norme
antielusive in tema di liquidazione
dell’IVA di gruppo.
Imprese
minori - Le
imprese individuali e i soci delle società di persone in regime di contabilità
ordinaria potranno optare per la tassazione delle
società di capitali (aliquota Ires fissa del 27,5 per cento anziché aliquota
progressiva Irpef) a condizione che il reddito
prodotto non sia distribuito tra i soci bensì resti nel patrimonio
dell’azienda.
Contribuenti minimi e marginali – Dal 2008 vengono introdotti un
regime fiscale e un regime IVA particolarmente semplificati per le persone
fisiche esercenti attività d’impresa, ovvero arti e professioni, con ricavi
fino a 30 mila euro annui (esenzione dall’Irap,
assoggettamento del reddito ad imposta sostitutiva, esclusione
dall’applicazione degli studi di settore, riduzione adempimenti contabili, regime
di franchigia IVA).
Sostituti d’imposta – Vengono
semplificati gli adempimenti dei sostituti d’imposta sulla trasmissione mensile
dei dati previdenziali e fiscali.
Società di comodo – Viene
modificata in senso più restrittivo la disciplina delle società non operative
(cosiddette società di comodo).
Fatturazione elettronica – Dal 2008 i soggetti che hanno rapporti
con la Pubblica Amministrazione avranno l’obbligo di utilizzare la fattura elettronica.
Fondi di assistenza sanitaria
– Viene confermato il tetto di
esenzione fiscale di 3.615 euro annui per i contributi versati dal datore di
lavoro e dal lavoratore ai fondi di assistenza sanitaria integrativi dal SSN;
un successivo decreto del Ministro della Salute dovrà disciplinare l’ambito di
operatività dei fondi integrativi del SSN (come ad esempio il Fasdac, Fondo di assistenza dei dirigenti del commercio e
del trasporto-spedizione).
Incentivi al
trasporto combinato – Vengono prorogati per due anni gli incentivi per le imprese
che si impegnano a realizzare determinati quantitativi di traffico combinato
strada-ferrovia (incentivi treno/km di cui all’articolo 38 della legge n.166/2002); gli incentivi saranno finanziati con le risorse
non utilizzate per le altre misure previste dall’articolo 38 (contributi per
l’acquisto di materiale rotabile e contributi alle imprese ferroviarie per
progetti di sviluppo del trasporto combinato); vengono inoltre stanziate
risorse per il trasporto combinato strada-mare (ecobonus):
77 milioni di euro all’anno per il periodo 2008-2010. Il Governo punta ad incentivare il trasporto strada-mare anche per fronteggiare
l’emergenza della chiusura dell’ultimo tratto della Salerno-Reggio
Calabria prevista fino al 2010: nel collegato alla legge finanziaria vengono
stanziati 12 milioni di euro da utilizzare in ecobonus;
il disegno di legge finanziaria in esame stanzia 49 milioni di euro per
ulteriori interventi.
Autotrasporto – Viene prorogato per il 2008 il beneficio della riduzione del
contributo al SSN sui premi RCauto relativi a veicoli
delle imprese di autotrasporto superiori a 11,5 tonnellate, nel limite di 300
euro a camion; inoltre sulla dichiarazione dei redditi 2008 le imprese di
autotrasporto di piccola dimensione potranno continuare ad applicare le
deduzioni Irpef per i viaggi effettuati personalmente
dal titolare e dai soci dell’azienda.
Diritti doganali – Al fine di consentire la possibilità di pagare i diritti doganali tramite
bonifico bancario e postale viene istituito un conto
unico presso la Banca d’Italia; Confetra sollecita da tempo la possibilità di
effettuare il pagamento dei diritti doganali tramite bonifico, una modalità che
sulla carta è prevista da anni ma che finora non è stata attuata per
problematiche di contabilità di Stato; la soluzione prevista nella legge
finanziaria dovrebbe finalmente essere decisiva.
Porti – Vengono
incrementate le risorse a disposizione delle Regioni per investimenti nel
potenziamento della rete infrastrutturale e dei
servizi nei porti e nei collegamenti stradali e ferroviari nei porti.
Proroga
ammortizzatori sociali – Come ormai consuetudine sarà prorogata anche per il 2008 la possibilità
di ricorso alla CIGS e alla mobilità da parte delle imprese di logistica da 51
a 200 dipendenti (le imprese più grandi sono destinatarie in via permanente
degli ammortizzatori sociali).
Sarà inoltre prorogata sempre
per il 2008 la facoltà per il Ministero del Lavoro di concedere, anche solo per
zone circoscritte, la CIGS e la mobilità a settori rientranti nel regime
generale degli ammortizzatori sociali.
Mobilità – Sarà prorogato per tutto il
2008 il diritto di iscrizione nelle liste di mobilità
dei lavoratori licenziati da aziende fino a 15 dipendenti con conseguente
riconoscimento, ai datori di lavoro che assumeranno i lavoratori in questione,
degli sgravi contributivi previsti dalla legge n. 223/91.
Contratti di
solidarietà – Sarà prorogata anche per il 2008 la possibilità per le imprese con oltre
15 dipendenti non destinatarie della CIGS di stipulare i cosiddetti contratti
di solidarietà di cui all’art. 5 della legge n.236/93 usufruendo dei relativi benefici contributivi.
f.to dr. Piero
M. Luzzati |
Allegato uno |
|
M/t |
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
SENATO DELLA REPUBBLICA - DISEGNO
DI LEGGE N. 1817
Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2008)
TITOLO
I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO
***omissis***
TITOLO
II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA
Art.
2.
(Riduzione
della pressione fiscale)
***omissis***
19. L’articolo 8 del citato testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:
«Art. 8. - (Determinazione del reddito
complessivo). – 1. Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le
perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali di cui all’articolo 66
e quelle derivanti dall’esercizio di arti e professioni. Non concorrono a
formare il reddito complessivo dei percipienti i
compensi non ammessi in deduzione ai sensi dell’articolo 60.
2. Le perdite delle società in nome collettivo ed in accomandita
semplice di cui all’articolo 5, nonché quelle delle
società semplici e delle associazioni di cui allo stesso articolo derivanti
dall’esercizio di arti e professioni, si sottraggono per ciascun socio o
associato nella proporzione stabilita dall’articolo 5. Per le perdite della
società in accomandita semplice che eccedono
l’ammontare del capitale sociale la presente disposizione si applica nei soli
confronti dei soci accomandatari.
3. Le perdite derivanti dall’esercizio di imprese
commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome
collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dai relativi
redditi conseguiti nei periodi di imposta e per la differenza nei successivi,
ma non oltre il quinto, per l’intero importo che trova capienza in essi. La presente
disposizione non si applica per le perdite determinate a norma dell’articolo
66. Si applicano le disposizioni dell’articolo 84, comma 2, e, limitatamente
alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, quelle di cui al comma 3 del medesimo articolo 84».
***omissis***
Art.
3.
(Razionalizzazione
della disciplina in materia di IRES e di IVA)
1. Al testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
***omissis***
d) all’articolo 77, comma 1, le parole:
«33 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «27,5 per cento»;
***omissis***
h) l’articolo 96
è sostituito dal seguente:
«Art. 96. - (Interessi passivi) – 1.
Gli interessi passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli compresi nel
costo dei beni ai sensi del comma 1, lettera b),
dell’articolo 110, sono deducibili in ciascun periodo d’imposta fino a
concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati. L’eccedenza è
deducibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della
gestione caratteristica.
2. Per risultato operativo lordo si intende
la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui al primo comma,
lettere A) e B), dell’articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle
voci 10, lettere a) e b), così come risultanti dal conto economico
dell’esercizio; per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali si assumono le voci di
conto economico corrispondenti.
3. Ai fini del presente articolo, assumono rilevanza gli
interessi passivi e gli interessi attivi, nonché gli
oneri e i proventi assimilati, derivanti da contratti di mutuo, da contratti di
locazione finanziaria, dall’emissione di obbligazioni e titoli similari e da
ogni altro rapporto avente causa finanziaria, con esclusione degli interessi
impliciti derivanti da debiti di natura commerciale.
4. Gli interessi passivi e gli oneri assimilati indeducibili in
un determinato periodo d’imposta sono dedotti dal reddito dei successivi
periodi d’imposta, ma non oltre il quinto, se e nei limiti in cui, in tali
periodi, l’importo degli interessi passivi e degli oneri assimilati di
competenza, eccedenti gli interessi attivi e i proventi assimilati,
sia inferiore al 30 per cento del risultato operativo lordo di
competenza.
5. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle
banche e agli altri soggetti finanziari indicati nell’articolo l del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, alle imprese di assicurazione
nonché alle società capogruppo di gruppi bancari e assicurativi.
6. Resta ferma l’applicazione prioritaria delle regole di indeducibilità assoluta
previste dai commi 7 e 10 dell’articolo 110 del presente testo unico,
dall’articolo 3, comma 115, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in
materia di interessi su titoli obbligazionari, e dall’articolo 1, comma 465,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di interessi sui prestiti
dei soci delle società cooperative.
7. In caso di partecipazione al consolidato nazionale di cui
alla sezione seconda del presente capo, l’eventuale eccedenza di interessi passivi ed oneri assimilati indeducibili generatasi
in capo a un soggetto può essere portata in abbattimento del reddito complessivo
di gruppo se e nei limiti in cui altri soggetti partecipanti al consolidato
presentino, per lo stesso periodo d’imposta, un risultato operativo lordo
capiente non integralmente sfruttato per la deduzione. Tale regola si applica
anche alle eccedenze oggetto di riporto in avanti, con esclusione di quelle
generatesi anteriormente all’ingresso nel consolidato
nazionale.»;
i) gli articoli
97 e 98 sono abrogati;
***omissis***
o) all’articolo 109:
1) al comma 4, lettera b), le parole da: «Gli ammortamenti dei
beni materiali» fino a: «, che hanno concorso alla formazione del reddito.», sono soppresse;
2) al comma 5, secondo periodo, le parole:
«per la parte corrispondente al rapporto di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo
96» sono sostituite dalle seguenti: «per la parte corrispondente al rapporto
tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
d’impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l’ammontare complessivo
di tutti i ricavi e proventi»;
3) il comma 6 è abrogato;
***omissis***
p) all’articolo 119, comma 1, lettera d), la parola: «ventesimo» è
sostituita dalla seguente: «sedicesimo»;
q) l’articolo
122 è sostituito dal seguente:
«Art. 122. - (Obblighi della società o
ente controllante). – 1. La società o ente controllante presenta la
dichiarazione dei redditi del consolidato, calcolando il reddito complessivo globale risultante dalla somma algebrica dei redditi
complessivi netti dichiarati da ciascuna delle società partecipanti al regime
del consolidato e procedendo alla liquidazione dell’imposta di gruppo secondo
le disposizioni attuative contenute nel decreto ministeriale
di cui all’articolo 129 e in quello di approvazione del modello annuale di
dichiarazione dei redditi.»;
r) all’articolo
134, comma 1, la lettera a) è abrogata;
s) gli articoli
123 e 135 sono abrogati;
t) dopo
l’articolo 139 è inserito il seguente:
«Art. 139-bis. - (Recupero perdite
compensate) – 1. Nell’ipotesi di interruzione o di
mancato rinnovo del consolidato mondiale, i dividendi o le plusvalenze
derivanti dal possesso o dal realizzo delle partecipazioni nelle società
consolidate, percepiti o realizzate dall’ente o società consolidante dal
periodo d’imposta successivo all’ultimo periodo di consolidamento, per la parte
esclusa o esente in base alle ordinarie regole, concorrono a formare il
reddito, fino a concorrenza della differenza tra le perdite della società
estera che si considerano dedotte e i redditi della stessa società inclusi nel
consolidato. La stessa regola si applica durante il periodo di consolidamento
in caso di riduzione della percentuale di possesso
senza il venir meno del rapporto di controllo.
2. Con il decreto di cui all’articolo 142 sono
stabilite le disposizioni attuative del comma 1,
anche per il coordinamento con gli articoli 137 e 138.»;
u) all’articolo
172, comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del
presente comma si applicano anche agli interessi indeducibili oggetto di
riporto in avanti di cui al comma 4 dell’articolo 96».
2. Le disposizioni di cui al comma 1,
lettere a), b), c), d), f), numero 2), i), m), n), o), numeri
2) e 3), e u), si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2007. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera
h), si applicano dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2007, e per i primi tre periodi d’imposta di applicazione
della nuova disciplina degli interessi passivi, il limite del riporto in avanti
dell’eccedenza non dedotta è esteso dal quinto al decimo periodo successivo a
quello di competenza. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere e) e f),
numero 1), si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31
dicembre 2007. La disposizione di cui al comma 1, lettera g), ha effetto per le
plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2007; resta ferma l’esenzione in misura pari all’84 per cento per le plusvalenze realizzate dalla
predetta data fino a concorrenza delle svalutazioni dedotte ai fini fiscali nei
periodi d’imposta anteriori a quello in corso al 1º gennaio 2004. La
disposizione di cui al comma 1, lettera l), numero 1), si applica a decorrere
dal periodo di imposta successivo a quello in corso al
31 dicembre 2007 e la disposizione di cui al numero 2) della stessa lettera l),
concernente la durata minima dei contratti di locazione finanziaria, si applica
a decorrere dai contratti stipulati a partire dal 1º gennaio 2008. La
disposizione di cui al comma 1, lettera o), numero 1), ha effetto dal periodo
d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007,
ferma restando l’applicazione in via transitoria delle disposizioni
dell’articolo 109, comma 4, lettera b), terzo, quarto e quinto periodo, del
citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 917 del 1986, nel testo previgente alle
modifiche apportate dalla presente legge, per il recupero delle eccedenze
risultanti alla fine del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007. Il
contribuente ha tuttavia la facoltà di eliminare il vincolo di disponibilità
gravante sulle riserve in sospensione, ma senza alcun effetto sui valori
fiscali dei beni e degli altri elementi, assoggettandole in tutto o in parte a imposta sostituiva con aliquota dell’uno per cento;
l’imposta sostituiva deve essere versata in unica soluzione entro il termine di
versamento dell’imposta sul reddito relativa al periodo d’imposta in corso al
31 dicembre 2007. La eliminazione della rettifica di
consolidamento concernente la quota imponibile dei dividendi distribuiti dalle
società controllate, conseguente alle modifiche recate dalle lettere q) ed r)
del comma 1, ha effetto dalle delibere di distribuzione adottate a partire dal
1º settembre 2007, esclusa la delibera riguardante la distribuzione dell’utile
relativo all’esercizio anteriore a quello in corso al 31 dicembre 2007.
L’eliminazione delle rettifiche di consolidamento concernenti
il regime di neutralità per i trasferimenti infragruppo,
conseguente alle modifiche recate dalla lettera s) del comma 1, si applica ai
trasferimenti effettuati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in
corso alla data del 31 dicembre 2007. Resta ferma l’applicazione
degli articoli 124, comma 1, 125, comma 1, e 138, comma 1, del citato
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986.
***omissis***
5. A decorrere dal periodo d’imposta
2008, le persone fisiche titolari di redditi d’impresa e di redditi da
partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice
residenti nel territorio dello Stato possono optare
per l’assoggettamento di tali redditi a tassazione separata con l’aliquota del
27,5 per cento, a condizione che i redditi prodotti ovvero imputati per
trasparenza non siano prelevati o distribuiti. In caso di successivo prelievo o
distribuzione, i redditi soggetti a tassazione separata concorrono a formare il
reddito complessivo imponibile e l’imposta già versata si scomputa dall’imposta corrispondente ai redditi prelevati o distribuiti.
6. L’opzione
prevista dal comma 5 non è esercitabile se le imprese
o le società sono in contabilità semplificata. In apposito
prospetto della dichiarazione dei redditi deve essere data indicazione del patrimonio
netto formato con gli utili non distribuiti dei periodi d’imposta nei quali è
applicato il regime di cui al comma 5 e le altre componenti del patrimonio
netto. Le somme trasferite dal patrimonio dell’impresa a quello personale
dell’imprenditore o dei soci, al netto delle somme versate nello stesso periodo
d’imposta, costituiscono prelievi degli utili dell’esercizio in corso e, per
l’eccedenza, di quelli degli esercizi precedenti. L’importo che supera il
patrimonio si considera prelievo degli utili dei periodi d’imposta successivi,
da assoggettare a tassazione in tali periodi. In caso di revoca dell’opzione, si considerano prelevati o distribuiti gli utili
ancora esistenti al termine dell’ultimo periodo d’imposta di applicazione del
regime opzionale.
7. Con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze sono dettate le disposizioni attuative
del regime di cui ai commi 5 e 6, con particolare riferimento, tra l’altro, ai
termini e alle modalità dell’opzione, al regime di
imputazione delle perdite, al trattamento delle riserve di utili, al versamento
dell’imposta e al coordinamento con le altre disposizioni del testo unico delle
imposte sui redditi e in materia di accertamento.
8. Al fine di razionalizzare la disciplina
delle operazioni di riorganizzazione aziendale, al
citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)all’articolo 172, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«10-bis. Il regime dell’imposta sostitutiva di cui al comma
2-ter dell’articolo 176 può essere applicato, con le modalità, le condizioni e
i termini ivi stabiliti, anche dalla società incorporante o risultante dalla
fusione per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in
bilancio a seguito di tali operazioni.»;
b) all’articolo
173, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«15-bis. Il regime dell’imposta sostitutiva di cui al comma
2-ter dell’articolo 176 può essere applicato, con le modalità, le condizioni e
i termini ivi stabiliti, anche dalla società beneficiaria dell’operazione di
scissione per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti
in bilancio a seguito di tali operazioni.»;
c) all’articolo
175:
1) al comma 1, le parole: «di aziende
e» e le parole: «all’azienda o» sono soppresse;
2) i commi 3 e 4 sono abrogati;
d) all’articolo
176:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche se il
conferente o il conferitario è un soggetto non
residente, qualora il conferimento abbia ad oggetto aziende situate
nel territorio dello Stato.»;
2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. In caso di conferimento dell’unica azienda dell’imprenditore individuale, la successiva cessione delle
partecipazioni ricevute a seguito del conferimento è disciplinata dagli
articoli 67, comma 1, lettera c), e 68, assumendo come costo delle stesse
l’ultimo valore fiscale dell’azienda conferita.
2-ter. In luogo dell’applicazione delle disposizioni dei commi
precedenti, la società conferitaria può optare, nella dichiarazione dei redditi relativa
all’esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l’operazione o, al
più tardi, in quella del periodo d’imposta successivo, per l’applicazione, in
tutto o in parte, sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi
dell’attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali relativi
all’azienda ricevuta, di un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle
persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta
regionale sulle attività produttive, con aliquota del 18 per cento. I maggiori
valori assoggettati a imposta sostitutiva si
considerano riconosciuti ai fini dell’ammortamento a partire dal periodo
d’imposta nel corso del quale è esercitata l’opzione; in caso di realizzo dei
beni anteriormente al secondo periodo d’imposta successivo a quello
dell’opzione, il costo fiscale è ridotto dei maggiori valori assoggettati a
imposta sostitutiva e dell’eventuale maggior ammortamento dedotto e l’imposta
sostituiva versata è scomputata dall’imposta sui redditi ai sensi degli articoli
22 e 79.»;
3) al comma 3, le parole: «il regime di continuità dei valori
fiscali riconosciuti» sono sostituite dalle seguenti: «i regimi di continuità
dei valori fiscali riconosciuti o di imposizione sostitutiva»
e le parole: «totale» e «parziale» sono soppresse;
4) al comma 5, sono premesse le seguenti parole: «Nelle ipotesi
di cui ai commi 1, 2 e 2-bis,»;
5) il comma 6 è abrogato.
9. Le disposizioni di
cui al comma 8 si applicano alle operazioni effettuate a partire dal periodo
d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. La
disciplina dell’imposta sostituiva introdotta dal comma 8, lettera d), numero
2), può essere richiesta anche per ottenere il riallineamento dei valori
fiscali ai maggiori valori di bilancio iscritti in occasione di
operazioni effettuate entro il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre
2007, nei limiti dei disallineamenti ancora esistenti
alla chiusura di detto periodo o del periodo successivo. Con decreto di natura
non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze sono adottate le
disposizioni attuative per l’esercizio e gli effetti
dell’opzione, per l’accertamento e la riscossione
dell’imposta sostitutiva e per il coordinamento con le disposizioni recate dai
commi da 242 a 249 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
in materia di agevolazioni alle operazioni di aggregazioni aziendali. In caso di applicazione parziale dell’imposta sostitutiva,
l’esercizio dell’opzione può essere subordinato al rispetto di limiti minimi.
10. L’eccedenza dedotta ai sensi
dell’articolo 109, comma 4, lettera b), del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel
testo previgente alle modifiche recate dalla presente
legge, può essere recuperata a tassazione mediante opzione
per l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle
persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale
sulle attività produttive, con aliquota del 18 per cento. L’applicazione
dell’imposta sostitutiva può essere anche parziale e, in tal caso, deve essere
richiesta per classi omogenee di deduzioni extracontabili. Con decreto di
natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze sono
adottate le disposizioni attuative per la definizione
delle modalità, dei termini e degli effetti dell’esercizio dell’opzione. Si applicano le disposizioni del comma 2-ter, secondo periodo, dell’articolo 176 del citato testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
11. L’ammontare delle differenze tra
valori civili e valori fiscali degli elementi patrimoniali delle società
aderenti al consolidato fiscale, risultanti dal bilancio relativo
all’esercizio precedente a quello di esercizio dell’opzione per
l’adesione al consolidato o di rinnovo dell’opzione stessa, da riallineare ai sensi degli articoli 128 e 141 del citato
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, al netto delle rettifiche già operate, può essere assoggettato ad
un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta
regionale sulle attività produttive nella misura del 7 per cento. La
disposizione del periodo precedente si applica anche per le differenze da riallineare ai sensi dell’articolo 115 del predetto testo
unico. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia
e delle finanze sono adottate le relative disposizioni attuative.
12. Al fine di semplificare le regole di
determinazione della base imponibile dell’imposta
regionale sulle attività produttive e di separarne la disciplina applicativa e
dichiarativa da quella concernente le imposte sul reddito, al decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) l’articolo 5
è sostituito dal seguente:
«Art. 5. - (Determinazione del valore
della produzione netta delle società di capitali ed
enti commerciali). – 1. Per i soggetti di cui all’articolo 3,
comma 1, lettera a), non esercenti le attività di cui agli articoli 6 e
7, la base imponibile è determinata dalla differenza tra il valore e i costi
della produzione di cui al primo comma, lettere A) e B), dell’articolo 2425 del
codice civile, con esclusione delle voci 9, 10, lettere c) e d), 12 e 13, così
come risultanti dal conto economico dell’esercizio.
2. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali, la base imponibile è
determinata assumendo le voci del valore e dei costi della produzione
corrispondenti a quelle indicate nel comma 1.
3. Tra i componenti negativi non si
considerano comunque in deduzione: le spese per il personale dipendente e
assimilato classificate in voci diverse dalla citata voce B9, nonché i costi, i
compensi e gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5),
dell’articolo 11; la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria,
desunta dal contratto; le perdite su crediti; l’imposta comunale sugli immobili
di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I contributi
erogati in base a norma di legge concorrono comunque alla formazione del valore
della produzione, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili.
4. I componenti positivi e negativi
classificabili in voci del conto economico diverse da quelle indicate al comma
l concorrono alla formazione della base imponibile se correlati a componenti
rilevanti della base imponibile di periodi d’imposta precedenti o successivi.
5. Indipendentemente dalla effettiva
collocazione nel conto economico, i componenti positivi e negativi del valore
della produzione sono accertati secondo i criteri di corretta qualificazione,
imputazione temporale e classificazione previsti dai princìpi
contabili adottati dall’impresa.»;
b) dopo
l’articolo 5 è inserito il seguente:
«Art. 5-bis. - (Determinazione del
valore della produzione netta delle società di persone
e delle imprese individuali). – 1. Per i soggetti di cui all’articolo
3, comma 1, lettera b), la base imponibile è determinata dalla
differenza tra l’ammontare dei ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere
a), b), f) e g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e delle variazioni
delle rimanenze finali di cui agli articoli 92 e 93 del medesimo testo unico, e
l’ammontare dei costi delle materie prime, sussidiarie e di consumo, delle
merci, dei servizi, dell’ammortamento e dei canoni di locazione anche
finanziaria dei beni strumentali materiali e immateriali. Non sono deducibili:
le spese per il personale dipendente e assimilato; i costi, i compensi e gli
utili indicati nel comma l, lettera b), numeri da 2) a 5), dell’articolo 11; la
quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; le
perdite su crediti; l’imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504. I contributi erogati in base a
norma di legge concorrono comunque alla formazione del valore della produzione,
fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili. I componenti
rilevanti si assumono secondo le regole di qualificazione, imputazione
temporale e classificazione valevoli per la determinazione del reddito
d’impresa ai fini dell’imposta personale.»;
c) l’articolo 6
è sostituito dal seguente:
«Art. 6. - (Determinazione del valore
della produzione delle banche e di altri enti e società
finanziarie). – 1. Per le banche e gli altri enti e società
finanziari indicati nell’articolo l del decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 87, e successive modificazioni, salvo quanto previsto nei successivi
commi, la base imponibile è determinata dalla somma algebrica delle seguenti
voci del conto economico redatto in conformità agli schemi risultanti dai
provvedimenti emessi ai sensi dell’articolo 9, comma l, del decreto legislativo
28 febbraio 2005, n. 38: a) margine d’intermediazione ridotto del 50 per
cento dei dividendi; b) ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso
funzionale per un importo pari al 90 per cento; c) altre spese amministrative
per un importo pari al 90 per cento.
2. Per le società di intermediazione
mobiliare e gli intermediari, diversi dalle banche, abilitati allo svolgimento
dei servizi di investimento indicati nell’articolo 1 del decreto legislativo 23
luglio 1996, n. 415, iscritti nell’albo previsto dall’articolo 9 dello
stesso decreto, assume rilievo la differenza tra la somma degli interessi
attivi e proventi assimilati relativi alle operazioni di riporto e di pronti
contro termine e le commissioni attive riferite ai servizi prestati
dall’intermediario e la somma degli interessi passivi e oneri assimilati
relativi alle operazioni di riporto e di pronti contro termine e le commissioni
passive riferite ai servizi prestati dall’intermediario.
3. Per le società di gestione dei fondi comuni di investimento, di cui alle leggi 23 marzo 1983,
n. 77, e 14 agosto 1993, n. 344, e al decreto legislativo 25 gennaio
1996, n. 84, si assume la differenza tra le commissioni attive e passive.
4. Per le società di investimento a
capitale variabile, si assume la differenza tra le commissioni di
sottoscrizione e le commissioni passive dovute a soggetti collocatori.
5. Per i soggetti indicati nei commi 2, 3 e 4, si deducono i componenti negativi delle lettere d) ed e) del comma 1 nella
misura ivi indicata.
6. I componenti positivi e negativi si
assumono così come risultanti dal conto economico dell’esercizio redatto
secondo i criteri contenuti nei provvedimenti della Banca d’Italia 22 dicembre
2005 e 14 febbraio 2006, adottati ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo
28 febbraio 2005, n. 38. Si applica il comma 4 dell’articolo 5.
7. Per la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi, per i
quali assumono rilevanza i bilanci compilati in conformità ai criteri di
rilevazione e di redazione adottati dalla Banca centrale europea ai sensi dello
Statuto del SEBC e alle raccomandazioni dalla stessa
formulate in materia, la base imponibile è determinata dalla somma algebrica
delle seguenti componenti: a) interessi netti; b) risultato netto da
commissioni, provvigioni e tariffe; c) costi per servizi di produzione di
banconote; d) risultato netto della redistribuzione
del reddito monetario; e) interessi attivi; f) ammortamenti delle
immobilizzazioni materiali e immateriali, nella misura del 90 per cento; g)
spese di amministrazione, nella misura del 90 per cento.
8. Per i soggetti indicati nei commi precedenti non è comunque ammessa la deduzione: dei costi, dei compensi e
degli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5), dell’articolo
11; della quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto;
dell’imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504. I contributi erogati in base a norma di legge concorrono comunque
alla formazione del valore della produzione, fatta eccezione per quelli
correlati a costi indeducibili.
9. Per le società la cui attività consiste, in via esclusiva o
prevalente, nella assunzione di partecipazioni in
società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria, per le
quali sussista l’obbligo dell’iscrizione, ai sensi dell’articolo 113 del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385, nell’apposita sezione dell’elenco
generale dei soggetti operanti nel settore finanziario, la base imponibile è
determinata aggiungendo al risultato derivante dall’applicazione dell’articolo
5 la differenza tra gli interessi attivi e proventi assimilati e gli interessi
passivi e oneri assimilati.»;
d) l’articolo 7
è sostituito dal seguente:
«Art. 7. - (Determinazione del valore
della produzione netta delle imprese di assicurazione)
– 1. Per le imprese di assicurazione, la base
imponibile è determinata apportando alla somma dei risultati del conto tecnico
dei rami danni (voce 29) e del conto tecnico dei rami vita (voce 80) del conto
economico le seguenti variazioni: a) gli ammortamenti dei beni strumentali,
ovunque classificati, e le altre spese di amministrazione (voci 24 e 70), sono
deducibili nella misura del 90 per cento; b) i dividendi (voce 33) sono assunti
nella misura del 50 per cento.
2. Dalla base imponibile non sono comunque
ammessi in deduzione: le spese per il personale dipendente e assimilato ovunque
classificate nonché i costi, i compensi e gli utili indicati nel comma 1,
lettera b), numeri da 2) a 5), dell’articolo 11; le svalutazioni, le perdite e
le riprese di valore dei crediti; la quota interessi dei canoni di locazione
finanziaria, desunta dal contratto; l’imposta comunale sugli immobili di cui al
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
3. I contributi erogati in base a norma
di legge concorrono comunque alla formazione del valore della produzione, fatta
eccezione per quelli correlati a costi indeducibili.
4. I componenti positivi e negativi si
assumono così come risultanti dal conto economico dell’esercizio redatto in
conformità ai criteri contenuti nel decreto legislativo 26 maggio 1997,
n. 173, e alle istruzioni impartite dall’ISVAP con il provvedimento
n. 735 del 1º dicembre 1997.»;
e) all’articolo 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«I compensi, i costi e gli altri componenti si assumono
così come rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi.»;
f) all’articolo
11:
1) al comma 1, lettera a), numeri 2) e 3),
le parole: «pari a 5.000» e «fino a 10.000» sono sostituite, rispettivamente,
dalle seguenti: «pari a 4.600» e: «fino a 9.200»;
2) al comma 1, lettera b), i numeri 1) e 6) sono abrogati e al
numero 2) sono aggiunte le seguenti parole: «nonché i
compensi attribuiti per obblighi di fare, non fare o permettere di cui alla
lettera l) del citato comma 1 dell’articolo 67»;
3) i commi 2, 3 e 4 sono abrogati;
4) al comma 4-bis, le parole: «euro 8.000»,
«euro 6.000», «euro 4.000» e «euro 2.000» sono sostituite, rispettivamente,
dalle seguenti: «euro 7.350», «euro 5.500», «euro 3.700» e «euro 1.850»;
5) al comma 4-bis1, le parole: «pari a
euro 2.000» sono sostituite dalle seguenti: «pari a euro 1.850»;
g) l’articolo
11-bis è abrogato;
h) all’articolo 16, comma 1, le parole: «l’aliquota del 4,25 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «l’aliquota del 3,9 per cento».
***omissis***
16. All’articolo 73, ultimo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il
primo periodo sono inseriti i seguenti: «Agli effetti
delle dichiarazioni e dei versamenti di cui al precedente periodo non si tiene
conto delle eccedenze detraibili, risultanti dalle dichiarazioni annuali
relative al periodo d’imposta precedente, degli enti e società diversi da
quelli per i quali anche in tale periodo d’imposta
l’ente o società controllante si è avvalso della facoltà di cui al presente
comma. Alle eccedenze detraibili degli enti e delle società per i quali trova applicazione la disposizione di cui al
precedente periodo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 30».
***omissis***
Art.
4.
(Semplificazioni
fiscali per i contribuenti minimi e marginali)
1. Si considerano contribuenti minimi, e
sono assoggettati al regime previsto dalle disposizioni dei commi fino al 21,
le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti
o professioni che, al contempo:
a) nell’anno
solare precedente:
1) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi,
ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 euro;
2) non hanno effettuato cessioni
all’esportazione;
3) non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori
di cui all’articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del citato testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
anche assunti secondo la modalità riconducibile a un
progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli articoli 61 e seguenti
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
b) nel triennio
solare precedente non hanno effettuato acquisti di
beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria,
per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro.
2. Agli effetti del comma 1 le cessioni
all’esportazione e gli acquisti di beni strumentali si considerano effettuati sulla base dei criteri di cui all’articolo 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
3. Le persone fisiche che intraprendono
l’esercizio di imprese, arti o professioni possono
avvalersi del regime dei contribuenti minimi comunicando, nella dichiarazione
di inizio di attività di cui all’articolo 35 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di presumere la sussistenza dei
requisiti di cui al comma 2.
4. Non sono considerati contribuenti
minimi:
a) le persone
fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore
aggiunto;
b) i soggetti
non residenti;
c) i soggetti
che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni
di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui
all’articolo 10, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e di mezzi di trasporto nuovi di cui all’articolo
53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
d) gli esercenti attività d’impresa o arti e professioni in
forma individuale che contestualmente partecipano a società di persone o
associazioni di cui all’articolo 5 del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero a società a
responsabilità limitata di cui all’articolo 116 del medesimo testo unico.
5. I contribuenti minimi non addebitano
l’imposta sul valore aggiunto a titolo di rivalsa e non hanno diritto alla
detrazione dell’imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli
acquisti anche intracomunitari e sulle importazioni.
I medesimi contribuenti, per gli acquisiti intracomunitari
e per le altre operazioni per le quali risultano debitori
dell’imposta, integrano la fattura con l’indicazione dell’aliquota e della
relativa imposta, che versano entro il giorno 16 del mese successivo a quello
di effettuazione delle operazioni.
6. L’applicazione del regime di cui al
presente articolo comporta la rettifica della detrazione di cui all’articolo
19-bis2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633. La stessa rettifica si applica se il contribuente transita, anche
per opzione, al regime ordinario dell’imposta sul
valore aggiunto. Il versamento è effettuato in un’unica soluzione, ovvero in
cinque rate annuali di pari importo senza applicazione degli interessi. La
prima o unica rata è versata entro il termine per il versamento a saldo
dell’imposta sul valore aggiunto relativa all’anno precedente
a quello di applicazione del regime dei contribuenti minimi; le successive rate
sono versate entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta
sostitutiva di cui al comma 10. Il debito può essere estinto anche mediante
compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241.
7. Nella dichiarazione relativa all’ultimo anno in cui è applicata l’imposta sul
valore aggiunto nei modi ordinari si tiene conto anche dell’imposta relativa
alle operazioni indicate nell’ultimo comma dell’articolo 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le quali non si è
ancora verificata l’esigibilità.
8. L’eccedenza detraibile emergente
dalla dichiarazione, presentata dai contribuenti minimi, relativa all’ultimo
anno in cui l’imposta sul valore aggiunto è applicata nei modi ordinari può essere chiesta a rimborso ai sensi
dell’articolo 30, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, ovvero può essere utilizzata in compensazione ai
sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
9. I contribuenti minimi non si
considerano soggetti passivi dell’imposta regionale sulle attività produttive
di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Il reddito di impresa o di lavoro autonomo è costituito dalla
differenza tra l’ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo di
imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio
dell’attività di impresa o dell’arte o della professione; concorrono, altresì,
alla formazione del reddito le plusvalenze e le minusvalenze
dei beni relativi all’impresa o all’esercizio di arti o professioni. I
contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge si deducono
dal reddito determinato ai sensi del presente comma.
10. Sul reddito determinato ai sensi del
comma 9 si applica un’imposta sostitutiva dell’imposta
sui redditi e delle addizionali regionali e comunali pari al 20 per cento. Nel
caso di imprese familiari di cui all’articolo 5, comma
4, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, l’imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al
lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, è dovuta
dall’imprenditore. Si applicano le disposizioni in materia di versamento
dell’imposta sui redditi delle persone fisiche.
11. I componenti
positivi e negativi di reddito riferiti a esercizi precedenti a quello da cui
ha effetto il presente regime, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata
in conformità alle disposizioni del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 che consentono o dispongono il
rinvio, partecipano per le quote residue alla formazione del reddito
dell’esercizio precedente a quello di efficacia del predetto regime solo per
l’importo della somma algebrica delle predette quote eccedente l’ammontare di
5.000 euro. In caso di importo non eccedente il predetto
ammontare di 5.000 euro, le quote si considerano azzerate e non partecipano
alla formazione del reddito del suddetto esercizio. In caso di
importo negativo della somma algebrica lo stesso concorre integralmente
alla formazione del predetto reddito.
12. Le perdite fiscali generatesi nei
periodi d’imposta anteriori a quello da cui decorre il presente regime e quelle
generatesi nel corso del predetto regime possono essere computate
in diminuzione del reddito determinato ai sensi dei commi da 1 a 21 secondo le
regole ordinarie stabilite dal testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
13. Ai fini delle imposte sui redditi,
fermo restando l’obbligo di conservare, ai sensi dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, i documenti ricevuti ed emessi, i contribuenti minimi sono
esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture
contabili. La dichiarazione dei redditi è presentata nei termini e con le
modalità definiti nel regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Ai fini dell’imposta sul valore
aggiunto, i contribuenti minimi sono esonerati dal versamento dell’imposta e da
tutti gli altri obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di
conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette
doganali e di certificazione dei corrispettivi. I contribuenti minimi sono,
altresì, esonerati dalla presentazione degli elenchi di cui all’articolo 8-bis,
comma 4-bis, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive
modificazioni.
14. I soggetti che rientrano nel regime
dei contribuenti minimi possono optare per
l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei
modi ordinari. L’opzione, valida per almeno un
triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare
successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza
nel regime normale, l’opzione resta valida per ciascun
anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta
operata.
15. Il regime dei contribuenti minimi
cessa di avere applicazione dall’anno successivo a quello in cui viene meno una
delle condizioni di cui al comma l ovvero si verifica
una delle fattispecie indicate al comma 4. Il regime cessa di avere
applicazione dall’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti superano
il limite di cui al comma 1, lettera a), numero 1), di
oltre il 50 per cento. In tal caso sarà dovuta
l’imposta sul valore aggiunto relativa ai corrispettivi delle operazioni
imponibili effettuate nell’intero anno solare, determinata mediante scorporo ai
sensi dell’ultimo comma dell’articolo 27 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 633 del 1972 per la frazione d’anno antecedente il
superamento del predetto limite o la corresponsione dei predetti compensi,
salvo il diritto alla detrazione dell’imposta sugli acquisti relativi al
medesimo periodo. La cessazione dall’applicazione del regime dei contribuenti minimi,
a causa del superamento di oltre il 50 per cento del limite di
cui al comma 1, lettera a), numero 1), comporta l’applicazione del
regime ordinario per i successivi tre anni.
16. Nel caso di passaggio da un periodo di imposta soggetto al regime previsto dai commi da 1 a 21 a
un periodo di imposta soggetto a regime ordinario, al fine di evitare salti o
duplicazioni di imposizione, i ricavi, i compensi e le spese sostenute che, in
base alle regole del regime di cui ai predetti commi, hanno già concorso a
formare il reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito dei
periodi di imposta successivi ancorché di competenza di tali periodi; viceversa
quelli che, ancorché di competenza del periodo soggetto al regime di cui ai
citati commi, non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo,
assumono rilevanza nei periodi di imposta successivi nel corso dei quali si
verificano i presupposti previsti dal regime di cui ai medesimi commi. Corrispondenti
criteri si applicano per l’ipotesi inversa di passaggio dal regime ordinario di
tassazione a quello previsto dai commi da 1 a 21. Con
i provvedimenti di cui al comma 19 possono essere dettate disposizioni attuative del presente comma.
17. I contribuenti minimi sono esclusi
dall’applicazione degli studi di settore di cui
all’articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
18. Per l’accertamento, la riscossione,
le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie
disposizioni in materia di imposte dirette, imposta
sul valore aggiunto e imposta regionale sulle attività produttive. In caso di infedele indicazione da parte dei contribuenti minimi dei
dati attestanti i requisiti e le condizioni di cui ai commi 1 e 4 che
determinano la cessazione del regime previsto dal presente articolo, le misure
delle sanzioni minime e massime stabilite dal decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471, sono aumentate del 10 per cento se il maggior reddito
accertato supera del 10 per cento quello dichiarato. Il regime dei contribuenti
minimi cessa di avere applicazione dall’anno successivo a quello in cui, a
seguito di accertamento divenuto definitivo, viene
meno una delle condizioni di cui al comma 1 ovvero si verifica una delle
fattispecie indicate al comma 4. Il regime cessa di avere applicazione
dall’anno stesso in cui l’accertamento è divenuto definitivo, nel caso in cui i
ricavi o i compensi definitivamente accertati superano il limite di cui al comma 1, lettera a), numero 1), di oltre il 50 per
cento. In tale ultimo caso operano le disposizioni di cui al
terzo periodo del comma 15.
19. Con decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze sono dettate le disposizioni necessarie per l’attuazione dei
commi precedenti. Con uno o più provvedimenti del direttore
dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità applicative, anche
in riferimento a eventuali modalità di presentazione della dichiarazione
diverse da quelle previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
20. Sono abrogati l’articolo 32-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
l’articolo 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e l’articolo 3, commi
da 165 a 170 , della legge 23 dicembre 1996,
n. 662. Resta ferma, fino a scadenza, l’efficacia della opzione già
esercitata ai sensi del predetto articolo 32-bis, comma 7.
21. Le disposizioni di
cui ai commi precedenti si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2008. Ai
fini del calcolo dell’acconto dell’imposta sul reddito delle
persone fisiche dovuto per l’anno in cui avviene il passaggio dal regime
ordinario di tassazione a quello previsto per i contribuenti minimi, non si
tiene conto delle disposizioni di cui ai commi precedenti.
22. Al fine di consentire la
semplificazione degli adempimenti degli operatori doganali e la riduzione dei
costi gestionali a carico dell’Amministrazione
finanziaria, è consentito il pagamento o il deposito dei diritti doganali
mediante bonifico bancario o postale. A tale fine è autorizzata l’apertura di
un’apposita contabilità speciale, presso la Banca
d’Italia, su cui far affluire le relative somme. Le modalità di riversamento
all’Erario o agli altri enti beneficiari sono stabilite con successivo decreto
del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’economia
e delle finanze.
***omissis***
28. Dopo l’articolo 44 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, è inserito il seguente:
«Art. 44-bis. – 1. Al fine di
semplificare la dichiarazione annuale presentata dai sostituti d’imposta tenuti
al rilascio della certificazione di cui all’articolo 4, commi 6-ter e 6-quater,
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, e successive modificazioni, a partire dalle retribuzioni
corrisposte con riferimento al mese di gennaio 2009, i
soggetti di cui al comma 9 dell’articolo 44 comunicano mensilmente in via
telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui all’articolo 3, commi
2-bis e 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
n. 322, i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo
delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli, per il calcolo dei contributi,
per l’implementazione delle posizioni assicurative individuali e per
l’erogazione delle prestazioni, mediante una dichiarazione mensile da
presentare entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento».
29. Con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, sono definite le modalità attuative
della disposizione di cui al comma 28, nonché le
modalità di condivisione dei dati tra l’Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS), l’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti
dell’amministrazione pubblica (INPDAP) e l’Agenzia delle entrate.
30. Con il medesimo decreto di cui al comma 29 si provvede alla semplificazione e
all’armonizzazione degli adempimenti di cui all’articolo 4 del citato
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
n. 322, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) trasmissione
mensile dei flussi telematici unificati;
b) previsione di
un unico canale telematica per la trasmissione dei dati;
c) possibilità di ampliamento delle nuove modalità di comunicazione dei
dati fiscali e contributivi anche ad enti e casse previdenziali diversi da
quelli previsti nel citato comma 9 dell’articolo 44.
***omissis***
35. All’articolo 30
della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1,
lettera b), dopo le parole: «la percentuale è ulteriormente ridotta al 4 per
cento;» sono aggiunte le seguenti: «per tutti gli
immobili situati in comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti la
percentuale è dell’1 per cento»;
b) al comma 1,
l’ultimo periodo è soppresso;
c) al comma 1, secondo periodo, numero 6), le parole: «non
inferiore a 100» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a 50»;
d) al comma 1,
secondo periodo, sono aggiunti, in fine, i seguenti numeri:
«6-bis) alle società che nei due esercizi precedenti hanno avuto
un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità;
6-ter) alle società in stato di fallimento,
assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta
amministrativa ed in concordato
preventivo;
6-quater) alle società che presentano un ammontare complessivo
del valore della produzione (raggruppamento A del conto economico) superiore al
totale attivo dello stato patrimoniale;
6-quinquies) alle società partecipate da
enti pubblici almeno nella misura del 20 per cento del capitale sociale;
6-sexies) alle società che risultano
congrue e coerenti ai fini degli studi di settore»;
e) al comma 3,
lettera b), dopo le parole: «la predetta percentuale è ridotta al 3 per cento;» sono aggiunte le seguenti: «per gli immobili classificati
nella categoria catastale A/10, la predetta percentuale è ulteriormente ridotta
al 4 per cento; per tutti gli immobili situati in comuni con popolazione
inferiore a 1.000 abitanti la percentuale è dello 0,9 per cento»;
f) dopo il comma
4-bis sono inseriti i seguenti:
«4-ter. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle
entrate possono essere individuate determinate situazioni oggettive, in presenza delle quali è consentito disapplicare
le disposizioni del presente articolo, senza dover assolvere all’onere di
presentare l’istanza di interpello di cui al comma 4-bis.
4-quater. I provvedimenti del direttore regionale dell’Agenzia
delle entrate, adottati a seguito delle istanze di disapplicazione presentate ai sensi del comma 4-bis, sono comunicati
mediante servizio postale, in plico raccomandato con avviso di ricevimento,
ovvero a mezzo fax o posta elettronica».
36. Lo scioglimento ovvero la
trasformazione in società semplice, di cui all’articolo 1, commi da 111 a 117,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, può essere eseguito, dalle società
considerate non operative nel periodo di imposta in
corso al 31 dicembre 2007, nonché da quelle che a tale data si trovano nel primo
periodo di imposta, entro il quinto mese successivo alla chiusura del medesimo
periodo di imposta. La condizione di iscrizione dei
soci persone fisiche nel libro dei soci deve essere verificata alla data di
entrata in vigore della presente legge, ovvero entro trenta giorni dalla
medesima data, in forza di un titolo di trasferimento avente data certa
anteriore al 1º novembre 2007. Le aliquote delle imposte sostitutive di cui
all’articolo 1, comma 112, primo e secondo periodo, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, sono fissate nella misura rispettivamente del 10 e del 5 per
cento.
Art.
5.
(Disposizioni
in materia di accise ed ulteriori interventi nel
settore tributario)
***omissis***
3. Le disposizioni di cui al comma 103
dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti di spesa
ivi indicati, si applicano anche alle somme versate nel periodo d’imposta 2007
ai fini della compensazione dei versamenti effettuati dal 1º gennaio 2008 al 31
dicembre 2008.
4. Le disposizioni di cui al comma 106
dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti di spesa
ivi indicati, sono prorogate al periodo d’imposta in corso alla data del 31
dicembre 2007.
***omissis***
31. Al citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 10, la lettera e-ter)
è sostituita dalla seguente:
«e-ter) i contributi versati, fino ad
un massimo di euro 3.615,20, ai fondi integrativi del
Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell’articolo 9 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,
che erogano prestazioni negli ambiti di intervento stabiliti con decreto del
Ministro della salute da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene
conto anche dei contributi di assistenza sanitaria
versati ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera a). Per i contributi
versati nell’interesse delle persone indicate nell’articolo 12, che si trovino
nelle condizioni ivi previste, la deduzione spetta per l’ammontare non dedotto
dalle persone stesse, fermo restando l’importo complessivamente stabilito;»;
b) all’articolo
51, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) i contributi previdenziali e assistenziali
versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di
legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal
lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in
conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale,
che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro
della salute di cui all’articolo 10, comma 1, lettera e-ter),
per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20. Ai fini del
calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza
sanitaria versati ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera e-ter)».
32. All’articolo 78, comma 25-bis, della
legge 30 dicembre 1991, n. 413, dopo le parole: «fine assistenziale»,
sono inserite le seguenti: «e i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale»,
e dopo le parole: «dell’articolo 51», sono inserite le seguenti: «e quelli di
cui alla lettera e-ter) del comma 1 dell’articolo
10».
***omissis***
37. Al fine di semplificare il
procedimento di fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili, a
decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento
di cui al comma 41, l’emissione, la trasmissione, la conservazione e
l’archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, e con gli enti pubblici nazionali, anche
sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente
in forma elettronica, con l’osservanza del decreto legislativo 20 febbraio
2004, n. 52, e del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
***omissis***
43. Per il finanziamento di investimenti per il potenziamento della rete infrastrutturale e dei servizi nei porti e nei collegamenti
stradali e ferroviari nei porti è attribuito alle regioni ed alle province
autonome di Trento e di Bolzano l’incremento delle riscossioni dell’imposta sul
valore aggiunto e delle accise relative alle operazioni
di importazione nei porti e negli interporti.
44. La quota spettante ai sensi del
comma 43 alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano è computata,
a decorrere dall’anno 2008, a condizione che il gettito complessivo derivante
dall’imposta sul valore aggiunto e dalle accise sia stato almeno pari a quanto previsto nella Relazione previsionale e programmatica, con riferimento
all’incremento delle riscossioni nei porti e negli interporti di ciascuna
regione rispetto all’ammontare dei medesimi tributi risultante dal consuntivo
dell’anno precedente.
45. A tal fine è istituito, nello stato
di previsione del Ministero dei trasporti, a decorrere dal 2008, un fondo per
il finanziamento di interventi e di servizi nei porti
e nei collegamenti stradali e ferroviari per i porti. Il fondo è alimentato
dalle somme determinate ai sensi del comma 43 al netto di quanto attribuito
allo specifico fondo dal decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e con il Ministro dell’economia e delle finanze, di attuazione dell’articolo 1, comma 990, della legge 27
dicembre 2006, n. 296. Il fondo è ripartito con decreto del Ministro dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze con il
Ministro delle infrastrutture, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al
netto della quota di gettito eventualmente già spettante alla regione o
provincia autonoma a norma dei rispettivi statuti. A ciascuna regione spetta comunque l’80 per cento dell’incremento delle riscossioni
nei porti nel territorio regionale.
46. Con decreto del Ministro dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il
Ministro delle infrastrutture, sono definite le modalità attuative
della partecipazione alle riscossioni dei tributi erariali e del trasferimento
del fondo, nonché i criteri per la destinazione delle
risorse e per il monitoraggio degli interventi.
***omissis***
Art. 65.
(Proroga degli strumenti per il sostegno del reddito dei lavoratori –
ammortizzatori sociali)
1. In
attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di
spesa di 460 milioni di euro, di cui 20 milioni per il settore agricolo, a
carico del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236, il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, può
disporre, entro il 31 dicembre 2008, in deroga alla vigente normativa,
concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei trattamenti di cassa
integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale,
nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionale, anche
con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi
definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 15
giugno 2008 che recepiscono le intese già stipulate in sede territoriale ed
inviate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il 20 maggio
2008. Nell’ambito delle risorse finanziarie di cui al primo periodo, i trattamenti
concessi ai sensi dell’articolo 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, possono essere prorogati, con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
qualora i piani di gestione delle eccedenze già definiti in specifici accordi
in sede governativa abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10
per cento del numero dei destinatari dei trattamenti
scaduti il 31 dicembre 2007.
2. La misura
dei trattamenti di cui al secondo periodo del comma 1 è ridotta del 10 per
cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e
del 40 per cento nel caso di proroghe successive.
3. In
attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre
2008, possono essere concessi trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria
e di mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti attività commerciali con
più di cinquanta dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli
operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti e delle imprese di
vigilanza con più di quindici dipendenti, nel limite massimo di spesa di 45
milioni di euro, a carico del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
***omissis***
5. Per l’iscrizione nelle liste di mobilità
dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende fino a
quindici dipendenti, all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio
1998, n 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998,
n. 52, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2007», sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008» e dopo le parole: «nonché di 37 milioni di euro per il 2007» sono inserite le
seguenti: «e di 45 milioni di euro per il 2008».
Art. 66.
(Incentivi per la riduzione dell’orario di lavoro per le imprese non rientranti
nella disciplina dei contratti di solidarietà)
1. All’articolo
1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e
successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2008». Ai fini dell’attuazione del presente
comma, è autorizzata per l’anno 2008 la spesa di 20 milioni di
euro a valere sul Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma
7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
***omissis***
FINE TESTO