Confederazione Generale
Italiana dei Trasporti e della Logistica
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Roma, 14 novembre 2007
Circolare n. 159/2007
Oggetto: Notizie in breve.
Autotrasporto – Targhe veicoli e
rimorchi – Sono
stati fissati i nuovi prezzi di vendita delle targhe per i veicoli a motore e i
rimorchi, composti dal costo di produzione più una quota di maggiorazione. Il
versamento dei nuovi importi, validi dal 23 novembre 2007, dovrà essere effettuato sul conto corrente n. 121012, intestato alla
Sezione Tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo (causale acquisto targhe
veicoli a motore) – D.M.
27.8.2007, su G.U. n. 260 del 8.11.2007.
Tributi – IVA – Corsi per l’accesso alla professione di autotrasportatore – Con la Risoluzione n.
308/E del 5.11.2007 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i corsi di
preparazione all’esame di idoneità professionale per autotrasportatori sono
esenti dall’IVA ai sensi dell’articolo 10 n. 20) del DPR n. 633/72 e successive
modifiche.
Prezzo gasolio auto al 12 novembre 2007 (fonte Ministero Sviluppo
Economico) euro/litro
Prezzo
al netto delle imposte |
Accisa |
Iva |
Prezzo
al consumo |
Variazione
da settimana prec. |
Variazione
da inizio anno |
0,626 |
0,423 |
0,210 |
1,259 |
+ 0,030 |
+ 0,145 |
f.to dr.
Piero M. |
Allegati due |
|
D-Lo/t |
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla |
G.U. n. 260
dell’8.11.2007 (fonte Guritel)
Ministero dei
Trasporti
Decreto 27
Agosto 2007
Fissazione del prezzo di
vendita delle targhe per i veicoli a motore e per i rimorchi.
IL
MINISTRO DEI TRASPORTI
Decreta:
Art. 1.
1. A
decorrere dal
quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto,
il prezzo di vendita delle targhe per
veicoli a motore
e per i
rimorchi e' fissato nella misura
seguente:
Tipo di targa |
Costo di produzione |
Quota di maggiorazione |
Prezzo di vendita |
|||||
Autoveicoli: |
|
|
|
|||||
targa
anteriore + targa posteriore di formato A comprensive dei tasselli
autoadesivi............................................................................. |
€
26,08 |
€ 13,04 |
€
39,12 |
|||||
- |
per le province di |
|
|
|
||||
|
Aosta,
Bolzano, Trento ....................................................................... |
€
28,53 |
€
14,27 |
€
42,80 |
||||
|
|
|
|
|
||||
targa
anteriore + targa posteriore di formato B comprensive dei tasselli
autoadesivi............................................................................. |
€
25,84 |
€
12,92 |
€
38,76 |
|||||
|
€
28,30 |
€
14,15 |
€
42,45 |
|||||
-
Escursionisti esteri |
|
|
|
|||||
targa
anteriore + targa posteriore comprensive dei bollini autoadesivi.................................................................................................... |
€
20,72 |
€
10,36 |
€
31,08 |
|||||
-
CC, CD, NU |
|
|
|
|||||
targa
anteriore + targa posteriore....................................................... |
€
20,72 |
€
10,36 |
€
31,08 |
|||||
-
Rimorchi |
€
12,08 |
€ 6,04 |
€
18,12 |
|||||
-
Ripetitrici |
€
15,46 |
€ 7,73 |
€
23,19 |
|||||
Motoveicoli: |
|
|
|
|||||
targa
posteriore comprensiva dei tasselli autoadesivi.................. |
€
13,90 |
€
6,95 |
€
20,85 |
|||||
|
€
15,12 |
€
7,56 |
€
22,68 |
|||||
-
Escursionisti esteri |
|
|
|
|||||
comprensive
dei bollini autoadesivi..................................................... |
€
11,48 |
€
5,74 |
€
17,22 |
|||||
Macchine agricole: |
|
|
|
|||||
- Posteriore................................................................................................... |
€
11,48 |
€
5,74 |
€
17,22 |
|||||
- Rimorchi...................................................................................................... |
€
12,08 |
€
6,04 |
€
18,12 |
|||||
- Ripetitrici..................................................................................................... |
€
11,48 |
€
5,74 |
€
17,22 |
|||||
Macchine operatrici: |
|
|
|
|||||
- Semoventi.................................................................................................. |
€
11,48 |
€
5,74 |
€
17,22 |
|||||
- Trainate....................................................................................................... |
€
12,08 |
€
6,04 |
€
18,12 |
|||||
- Ripetitrici..................................................................................................... |
€
11,48 |
€
5,74 |
€
17,22 |
|||||
Prova: .......................................................................................................... |
€
11,48 |
€
5,74 |
€
17,22 |
|||||
Ciclomotori: ........................................................................................... |
€ 8,48 |
€
4,24 |
€
12,72 |
Art. 2.
1.
Il versamento del costo di produzione, nonche'
della quota di maggiorazione,
dovra'
essere effettuato cumulativamente sul conto corrente postale
n. 121012, intestato alla
sezione tesoreria
provinciale dello Stato
di Viterbo -
Acquisto targhe veicoli a motore.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il
Ministro: Bianchi
AGENZIA DELLE
ENTRATE
Direzione
Centrale Normativa e Contenzioso
Risoluzione n.
308/E
OGGETTO: Art. 10, n. 20) del DPR n. 633 del 1972 – IVA. Esenzione –
Corsi di formazione per l’accesso alla professione di autotrasportatore
svolti da enti autorizzati.
Con l’interpello
specificato in oggetto, concernente l’interpretazione dell’art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è
stato esposto il seguente
Il Centro Studi
“ALFA” fa presente di essere un organismo associativo senza fine di lucro
“costituito fra imprese esercenti l’attività di consulenza per la circolazione
dei mezzi di trasporto e di autoscuola”, aderenti
all’Unione …….., per lo svolgimento di “attività di ricerca e formazione
attinenti l’attività di circolazione dei mezzi, dei loro conducenti e delle
diverse imprenditorialità esistenti nel campo dei trasporti su strada”.
Il Centro istante
riferisce, altresì, di essere “autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti ad effettuare i corsi di preparazione
agli esami di capacità professionale per gli autotrasportatori di cose per
conto di terzi (…) e per autotrasportatori di viaggiatori (…)”.
Ciò premesso,
l’interpellante chiede chiarimenti in merito al trattamento tributario
applicabile, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, all’attività di
formazione professionale per l’accesso alle professioni di autotrasportatore
da esso resa.
A parere del
Centro Studi “ALFA”, l’attività di formazione finalizzata all’accesso alla
professione di autotrasportatore da esso svolta è
riconducibile nell’ambito applicativo del regime di esenzione dall’IVA previsto
dall’art. 10, n. 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633.
L’istante
ritiene, infatti, di rientrare fra gli “istituti o scuole riconosciuti da
pubbliche amministrazioni” menzionati dall’anzidetta disposizione, essendo in possesso dell’autorizzazione del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti (ora Ministero dei Trasporti) per lo svolgimento
di corsi di preparazione agli esami di capacità professionale degli
autotrasportatori, concernente sia gli specifici corsi di formazione sia le
relative sedi.
A sostegno della
propria tesi l’interpellante richiama le pronunce amministrative in materia,
fra le quali la risoluzione n. 430379 del 17 gennaio 1992, che ha riconosciuto
il beneficio dell’esenzione dall’IVA all’attività di insegnamento
svolta dalle autoscuole, autorizzate dall’Amministrazione provinciale, e la
risoluzione n. 129 del 18 settembre 2001, che ha ritenuto esenti dall’imposta
le prestazioni didattiche rese dalla scuola di pilotaggio aereo per la
formazione di piloti civili, autorizzata dal Ministero dei Trasporti.
Ai sensi
dell’art. 10, n. 20), del DPR n. 633 del 1972, si considerano esenti da IVA le
“prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la
riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti e scuole
riconosciuti da pubbliche amministrazioni”.
Tale
disposizione, quindi, subordina il beneficio dell’esenzione dall’IVA al
verificarsi di due requisiti, uno di carattere oggettivo e l’altro soggettivo,
stabilendo che le prestazioni a cui si riferisce:
a) devono essere
di natura educativa dell’infanzia e della gioventù o didattica, ivi compresa
l’attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione
professionale;
b) devono essere
rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni. Con
riferimento al requisito soggettivo, con risoluzione n. 53/E del 15 marzo 2007
è stato ribadito che:
-alla
terminologia usata dalla norma “istituti o scuole” deve essere attribuito
“valore meramente descrittivo”, in relazione ai
soggetti che normalmente presiedono a tale attività, e non il significato di
un’indicazione tassativa di soggetti ammessi a fruire del regime di esenzione;
-l’esenzione deve ritenersi operante
anche se il riconoscimento di istituti o scuole è
effettuato, per ragioni di specifica competenza, da un’amministrazione dello
Stato che non sia quella scolastica;
-il
riconoscimento deve riguardare specificatamente il corso educativo, didattico,
che l’organismo intende realizzare. Relativamente all’attività
didattica svolta dalle autoscuole finalizzata al
conseguimento dell’abilitazione alla guida, la
risoluzione n. 430379 del 17 gennaio 1992 aveva chiarito che il controllo e la
vigilanza esercitati dalla pubblica amministrazione conferiscono alle anzidette
autoscuole, istituite previa autorizzazione dell’Amministrazione provinciale,
il requisito del riconoscimento richiesto dal citato articolo 10, n. 20) del
DPR n. 633 del 1972 ai fini dell’esenzione IVA.
Con la
risoluzione n. 134/E del 26 settembre 2005 è stato precisato che il regime di esenzione dall’IVA previsto dall’art. 10, n. 20), del DPR
n. 633 del 1972 si applica anche ai corsi tenuti dalle autoscuole per il
“recupero punti” e per il conseguimento del certificato di idoneità per la
guida dei ciclomotori, introdotti con il decreto legislativo 15 gennaio 2002,
n. 9, che ha riconosciuto le autoscuole come soggetti abilitati a svolgere tale
tipologia di corsi.
La citata
risoluzione n. 134/E del 2005 ha chiarito, in motivazione, che la ratio della
disposizione di cui all’art. 10, n. 20) del DPR n. 633 del 1972 è quella di
concedere l’esenzione non a tutti i soggetti che svolgono attività didattica,
ma esclusivamente a quei soggetti che la pubblica amministrazione riconosce
perché, sulla base dei requisiti posseduti (quali l’idoneità dei docenti,
l’efficienza delle strutture e del materiale didattico, ecc.), sono in grado di
offrire prestazioni didattiche aventi finalità simili a quelle erogate dagli
organismi di diritto pubblico.
Con la
risoluzione n. 129 del 18 settembre 2001 è stata peraltro ritenuta applicabile
l’esenzione dall’IVA prevista dall’art. 10, n. 20), del DPR n. 633 del 1972
alle prestazioni didattiche rese dalla scuola di pilotaggio aereo per la
formazione e l’aggiornamento di piloti civili, in base all’autorizzazione ad essa rilasciata dalla Direzione generale dell’Aviazione
Civile del Ministero dei Trasporti e successivamente rinnovata dall’Ente a cui
sono state devolute, con il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, le
funzioni tecniche e amministrative già attribuite alla predetta Direzione
generale.
Ciò premesso, con
riferimento alla fattispecie in esame, si osserva quanto segue.
Il decreto
legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, in attuazione della direttiva del
Consiglio dell’Unione europea n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998, modificativa
della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996, concernente, tra l’altro,
“l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di
viaggiatori”, stabilisce i requisiti necessari ai fini dell’esercizio
dell’attività di autotrasportatore, fra i quali
l’idoneità professionale, il cui accertamento è connesso al superamento di un
esame.
L’art. 8 dello
stesso d. lgs. n. 395
dispone, fra l’altro, che “possono partecipare alle prove d’esame (…) le
persone (…) che abbiano assolto all’obbligo scolastico e superato un corso di
istruzione secondaria di secondo grado ovvero un corso di preparazione agli
esami di cui al presente articolo presso organismi autorizzati”.
Con circolare n.
5/2006/APC del 9 novembre 2006, concernente “corsi di formazione ed esami
d’idoneità professionale autotrasportatori di merci e viaggiatori per conto di
terzi”, il Ministero dei Trasporti – Dipartimento per i trasporti terrestri ha
fornito istruzioni sia in merito alle modalità di attuazione
dell’esame di idoneità professionale per autotrasportatore sia in relazione
allo svolgimento dei corsi di formazione professionale per la preparazione
all’anzidetto esame.
Al
paragrafo 2
della citata circolare n. 5/2006/APC, rubricato “disposizioni per gli enti che
svolgono i corsi”, sono state definite:
-le
caratteristiche che, a partire dal 1° gennaio 2007, i corsi in argomento
devono possedere (materie e ore di
lezione, durata dei corsi e delle lezioni,
programma dei corsi, ecc.);
-la procedura per
la comunicazione di inizio dei corsi da parte degli
enti
autorizzati;
-gli adempimenti
di fine corso da parte degli stessi enti;
-le modalità per
il rilascio di attestati di frequenza;
-il numero minimo
dei docenti per lo svolgimento del corso nonché i
requisiti professionali richiesti ai docenti
per il conferimento degli
incarichi di insegnamento;
-la gestione
dell’elenco degli enti abilitati.
In particolare,
il paragrafo 2-C) della suddetta circolare stabilisce che “la comunicazione di inizio corsi dovrà pervenire (…) con la documentazione
completa almeno 30 giorni prima della data prevista di inizio del corso
medesimo. A tale comunicazione dovrà essere allegato il calendario delle
lezioni e l’elenco dei docenti che le impartiscono, al
fine di consentire l’effettuazione dei controlli sulla regolarità dei corsi
stessi”.
Al paragrafo 2-D)
viene precisato che al termine del corso l’ente
autorizzato dovrà inviare ai competenti uffici “il verbale di fine corso, che
dovrà contenere anche un quadro riassuntivo delle ore svolte da ogni singolo
partecipante, unitamente al registro di classe in originale relativo al corso
stesso”.
Il paragrafo 2-F)
della medesima circolare stabilisce che “l’attestato di frequenza verrà rilasciato soltanto in seguito alla prevista verifica
del verbale di fine corso e dei registri di classe, il cui esito verrà
comunicato agli Enti di volta in volta interessati”.
Il successivo
paragrafo 2-G) prevede che venga redatto un elenco
completo degli Enti autorizzati ad effettuare i corsi di formazione, il quale
“sarà reso disponibile sul sito Internet del Ministero dei Trasporti. A tal
fine, la competente struttura del Ministero procederà a
verificare periodicamente l’operatività dei diversi enti di formazione
accreditati”.
In forza della
ricostruzione sopra operata può ritenersi che l’autorizzazione rilasciata dal
Ministero dei Trasporti nonché il controllo e la
vigilanza esercitati dal medesimo Ministero sulla base delle disposizioni
richiamate possano conferire agli enti autorizzati che svolgono corsi di
formazione per l’accesso alla professione di autotrasportatore in argomento il
requisito del riconoscimento richiesto dall’art. 10, n. 20), del DPR n. 633 del
1972 ai fini dell’applicabilità del relativo regime di esenzione dall’IVA.
Pertanto, nel
caso di specie, potranno beneficiare del regime di esenzione
dall’IVA di cui all’art. 10, n. 20), del DPR n. 633 del 1972 i corsi di
preparazione all’esame di idoneità professionale per autotrasportatori svolti
dal Centro Studi “ALFA” sempre che siano realizzati sulla base delle
autorizzazioni del competente Ministero dei Trasporti nonché sotto il controllo
e la vigilanza della stessa Amministrazione secondo quanto stabilito dalla
normativa in materia sopra richiamata e dalla circolare citata.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale , viene resa dalla scrivente ai sensi dell’articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.