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Roma, 16 novembre 2007
Circolare n. 160/2007
Oggetto: Autotrasporto – Orario di lavoro degli autisti
– Recepimento della direttiva UE 15/2002 – DLGVO del
16.11.2007 (in corso di pubblicazione sulla G.U.).
Si è positivamente concluso il recepimento della direttiva europea 15/2002 sull’orario di
lavoro degli autisti. Il Consiglio dei Ministri del 16 novembre 2007 ha infatti definitivamente approvato il decreto legislativo di
recepimento che riconosce alla contrattazione
collettiva la possibilità di stabilire una diversa durata dell’orario di lavoro
rispetto ai limiti fissati dalla direttiva (48 ore settimanali di media compreso
lo straordinario).
In particolare l’art. 4 del decreto (di cui è disponibile un testo
ufficioso) stabilisce:
“1. La durata media della settimana lavorativa non
può superare le quarantotto ore. La durata massima
della settimana lavorativa può essere estesa a sessanta ore solo se su un
periodo di quattro mesi la media delle ore di lavoro non supera il limite di
quarantotto ore settimanali.
2. Sono fatte salve le disposizioni stabilite dai
contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni
sindacali comparativamente più rappresentative in presenza
di ragioni tecniche, nonché di esigenze connesse con l'organizzazione del
lavoro che oggettivamente comportano un diverso regime dell'orario di lavoro e
che, nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e
della salute dei lavoratori, determinano una diversa durata massima e media
dell'orario di lavoro; il periodo temporale utilizzabile quale termine di
riferimento per calcolare la settimana lavorativa media non può in ogni caso
essere esteso oltre i sei mesi.
3. I contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati
dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative definiscono
le modalità e le ipotesi di applicazione delle
disposizioni di cui al precedente comma. Gli stessi contratti collettivi, alla
data di applicazione del presente decreto agli
autotrasportatori autonomi, provvedono conseguentemente ad armonizzare le
citate modalità con quelle relative alla
predetta categoria di lavoratori mobili.
4. La durata della prestazione lavorativa per conto di più
datori di lavoro è pari alla somma di tutte le ore di lavoro effettuate.
Il datore di lavoro deve chiedere per iscritto al lavoratore mobile il numero di ore di lavoro prestate ad altro datore di lavoro. Il
lavoratore mobile deve fornire tali informazioni per iscritto”
Si fa riserva di tornare
sull’argomento per un commento più approfondito non appena il provvedimento
sarà pubblicato.
f.to dr. Piero
M. |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 143/2007 |
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