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Roma, 16 novembre 2007

 

Circolare n. 160/2007

 

Oggetto: Autotrasporto – Orario di lavoro degli autisti – Recepimento della direttiva UE 15/2002 – DLGVO del 16.11.2007 (in corso di pubblicazione sulla G.U.).

 

Si è positivamente concluso il recepimento della direttiva europea 15/2002 sull’orario di lavoro degli autisti. Il Consiglio dei Ministri del 16 novembre 2007 ha infatti definitivamente approvato il decreto legislativo di recepimento che riconosce alla contrattazione collettiva la possibilità di stabilire una diversa durata dell’orario di lavoro rispetto ai limiti fissati dalla direttiva (48 ore settimanali di media compreso lo straordinario).

 

In particolare l’art. 4 del decreto (di cui è disponibile un testo ufficioso) stabilisce:

 

1. La durata media della settimana lavorativa non può superare le quarantotto ore. La durata massima della settimana lavorativa può essere estesa a sessanta ore solo se su un periodo di quattro mesi la media delle ore di lavoro non supera il limite di quarantotto ore settimanali.

 

2. Sono fatte salve le disposizioni stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative in presenza di ragioni tecniche, nonché di esigenze connesse con l'organizzazione del lavoro che oggettivamente comportano un diverso regime dell'orario di lavoro e che, nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, determinano una diversa durata massima e media dell'orario di lavoro; il periodo temporale utilizzabile quale termine di riferimento per calcolare la settimana lavorativa media non può in ogni caso essere esteso oltre i sei mesi.

 

3. I contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative definiscono le modalità e le ipotesi di applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma. Gli stessi contratti collettivi, alla data di applicazione del presente decreto agli autotrasportatori autonomi, provvedono conseguentemente ad armonizzare le citate modalità con quelle relative alla predetta categoria di lavoratori mobili.

 

4. La durata della prestazione lavorativa per conto di più datori di lavoro è pari alla somma di tutte le ore di lavoro effettuate. Il datore di lavoro deve chiedere per iscritto al lavoratore mobile il numero di ore di lavoro prestate ad altro datore di lavoro. Il lavoratore mobile deve fornire tali informazioni per iscritto”

 

Si fa riserva di tornare sull’argomento per un commento più approfondito non appena il provvedimento sarà pubblicato.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 143/2007

 

 

 

M/t

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