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Roma, 26 novembre 2007
Circolare n. 168/2007
Oggetto: Lavoro – Dimissioni del lavoratore – Legge
17.10.2007 n. 188, su G.U. n. 260 dell’8.11.2007.
Le aziende dovranno
accettare le dimissioni volontarie del lavoratore solo se presentate su appositi moduli che saranno predisposti con decreto del
Ministero del Lavoro da emanarsi entro tre mesi.
In base alla legge
in esame infatti, ispirata dalla finalità di
contrastare il fenomeno delle cosiddette dimissioni
in bianco, saranno considerate nulle le dimissioni presentate in forma
libera come avviene attualmente.
In attesa del decreto che renderà
operative le nuove disposizioni, è stato precisato che i moduli dovranno essere
utilizzati per le dimissioni concernenti qualsiasi contratto di lavoro, sia di
natura subordinata che autonoma (contratti a progetto, collaborazioni
occasionali, contratti di associazione in partecipazione) e che gli stessi
moduli avranno una validità temporale limitata (15 giorni dalla loro
emissione).
f.to dr. Piero M. |
Allegato uno |
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Lo/lo |
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© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla |
G.U. n. 260 dell’8.11.2007 (fonte
Guritel)
LEGGE 17
ottobre 2007, n. 188
Disposizioni
in materia di modalita' per la risoluzione del contratto
di lavoro
per dimissioni volontarie
della lavoratrice, del
lavoratore, nonche' del
prestatore d'opera e
della prestatrice
d'opera.
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Promulga
la
seguente legge:
Art. 1.
1.
Fatto salvo quanto
stabilito dall'articolo 2118 del codice
civile, la
lettera di dimissioni
volontarie, volta a dichiarare
l'intenzione di recedere dal
contratto di lavoro, e' presentata dalla
lavoratrice, dal
lavoratore, nonche' dal prestatore d'opera e
dalla
prestatrice d'opera,
pena la sua nullita', su appositi
moduli
predisposti e
resi disponibili gratuitamente, oltre
che con le
modalita' di cui al comma 5, dalle
direzioni provinciali del lavoro e
dagli uffici comunali, nonche' dai centri per l'impiego.
2. Per contratto di lavoro, ai fini del comma
1, si intendono tutti
i contratti
inerenti ai rapporti
di lavoro subordinato
di cui
all'articolo 2094 del
codice civile, indipendentemente dalle
caratteristiche e dalla durata, nonche' i contratti di collaborazione
coordinata e
continuativa, anche a
progetto, i contratti
di
collaborazione di natura occasionale, i contratti di
associazione in
partecipazione di
cui all'articolo 2549 del codice civile per cui
l'associato fornisca
prestazioni lavorative e in cui i suoi redditi
derivanti dalla
partecipazione agli utili
siano qualificati come
redditi di lavoro autonomo, e i contratti di lavoro
instaurati dalle
cooperative con i propri soci.
3. I moduli di
cui al comma 1,
realizzati secondo direttive
definite con
decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro per le riforme e
le innovazioni
nella pubblica amministrazione, da emanare entro
tre mesi dalla data
di entrata
in vigore della
presente legge, riportano un codice
alfanumerico progressivo
di identificazione, la data di
emissione,
nonche' spazi,
da compilare a
cura del firmatario,
destinati
all'identificazione della
lavoratrice o del lavoratore,
ovvero del
prestatore d'opera o della prestatrice
d'opera, del datore di lavoro,
della tipologia
di contratto da cui si intende recedere, della data
della sua stipulazione e di ogni
altro elemento utile. I moduli hanno
validita' di quindici giorni dalla
data di emissione.
4. Con il decreto
di cui al comma 3 sono altresi'
definite le
modalita' per evitare eventuali
contraffazioni o falsificazioni.
5. I moduli di cui al presente articolo sono
resi disponibili anche
attraverso il
sito internet del
Ministero del lavoro
e della
previdenza sociale, secondo modalita'
definite con il decreto di cui
al comma 3,
che garantiscano al contempo la certezza dell'identita'
del richiedente, la
riservatezza dei dati
personali nonche'
l'individuazione della
data di rilascio, ai fini della verifica del
rispetto del
termine di validita' di cui
al secondo periodo del
comma 3.
6. Con apposite
convenzioni a titolo gratuito stipulate nelle forme
definite con
decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza
sociale, da
emanare entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore
della presente
legge, sono disciplinate le modalita' attraverso le
quali e'
reso possibile alla lavoratrice, al lavoratore, nonche'
al
prestatore d'opera
e alla prestatrice
d'opera, acquisire
gratuitamente i moduli di cui al presente articolo, anche
tramite le
organizzazioni sindacali dei lavoratori e i
patronati.
7.
All'attuazione della presente
legge si provvede nell'ambito
delle risorse
finanziarie gia' previste
a legislazione vigente e
comunque senza nuovi o maggiori oneri
per il bilancio dello Stato.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta
ufficiale degli atti
normativi della Repubblica
italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a
Roma, addi' 17 ottobre 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri