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Roma, 10 gennaio 2008
Circolare n. 7/2008
Oggetto: Lavoro – Sicurezza – Test
antidroga – Provvedimento della Conferenza Stato-Regioni del 30.10.2007, su
G.U. n. 266 del 15.11.2007.
In attuazione
dell’art. 125 del DPR 309/90 (T.U. in materia di tossicodipendenza) la
Conferenza Stato–Regioni ha
individuato le mansioni a rischio per le quali i datori di lavoro hanno
l’obbligo di sottoporre i dipendenti a test antidroga. Tra tali mansioni sono
state ricomprese la guida di mezzi di peso superiore
a 3,5 tonnellate e di macchine di movimentazione merci.
In attesa di chiarimenti ufficiali sul
nuovo provvedimento si evidenziano i seguenti aspetti:
·
il datore di lavoro dovrà sottoporre il lavoratore adibito a mansioni a
rischio ad accertamenti sanitari preventivi e a controlli periodici (di norma
annuali);
·
qualora venisse accertata la tossicodipendenza, il datore di
lavoro dovrà rimuovere il dipendente dalla mansione a rischio e adibirlo ad
altra mansione; se ciò non fosse possibile in ragione delle caratteristiche
organizzative aziendali, secondo la giurisprudenza maggioritaria il rapporto di
lavoro potrà essere risolto; il licenziamento non potrà essere intimato nei
confronti del lavoratore a tempo indeterminato che si sottoponga a programmi di
riabilitazione;
·
il datore di lavoro che non sospende il lavoratore tossicodipendente
dall’esercizio della mansione a rischio è punito con una sanzione che va da un
minimo di 5mila ad un massimo di 26mila euro o con l’arresto da 2 a 4 mesi; il
lavoratore che, senza giustificato motivo, rifiuti di sottoporsi
all’accertamento sanitario è punito con una sanzione che va da un minimo di 103
ad un massimo di 309 euro o con l’arresto fino a 15 giorni.
f.to dr. Piero M. |
Allegato uno |
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Lc/lc |
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G.U. n. 266 del 15.11.2007 (fonte Guritel)
Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003,
n. 131, in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza.
(Repertorio atti n. 99/CU).
LA CONFERENZA UNIFICATA
Nella odierna seduta del 30 ottobre 2007;
Sancisce intesa
tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano nei termini di seguito riportati:
Art. 1.
Mansioni a rischio
1. Le mansioni che comportano rischi per la sicurezza,
l'incolumita' e la salute proprie e di terzi, anche in riferimento ad
un'assunzione solo sporadica di sostanze stupefacenti, sono, oltre a
quelle inerenti attivita' di trasporto, anche quelle individuate
nell'allegato I, che forma parte integrante della presente intesa.
Per tali mansioni e' obbligatoria la sorveglianza sanitaria ai sensi
del combinato disposto degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo
19 settembre l994, n. 626.
2. In relazione alla peculiarita' dei compiti istituzionali e delle
esigenze connesse all'espletamento delle correlate mansioni al
personale, delle ferrovie e di altri servizi di trasporto previsti
dal decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980, delle
Forze armate, di polizia, degli altri corpi armati e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, si applicano le disposizioni previste
dai rispettivi ordinamenti in materia di idoneita' fisica, psichica e
attitudinale al servizio, per gli aspetti disciplinati dalla presente
intesa.
Art. 2.
Struttura sanitaria competente
1. Ai fini della presente intesa per struttura sanitaria
competente, si intende il Servizio per le tossicodipendenze
dell'Azienda sanitaria locale nel cui territorio ha sede l'azienda
nella quale e' occupato il lavoratore interessato.
2. Per il personale navigante delle acque interne e per il
personale in attesa di imbarco la struttura sanitaria competente e'
identificata nell'ufficio dei servizi assistenza sanitaria naviganti
territorialmente competente ad effettuare le visite preventive di
imbarco e le visite periodiche di idoneita' previste dalla vigente
normativa sulla navigazione marittima ed aerea, ai sensi dell'art. 6
del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620.
3. Per il personale marittimo imbarcato la struttura sanitaria
competente e' identificata in riferimento al compartimento di
iscrizione della nave ovvero a qualsiasi porto di arrivo nazionale,
scelto dal datore di lavoro nell'ambito di competenza territoriale
dell'ufficio di sanita' marittima servizio assistenza sanitaria
naviganti. Qualora la nave nel corso dell'anno solare attracchi
esclusivamente in porti esteri, ferme restando le procedure di cui
all'art. 7, commi 2, 3 e 4, l'accertamento periodico e' effettuato a
cura dei medici fiduciari nominati dal Ministero della salute ed
accreditati presso le autorita' italiane.
4. Per il personale addetto alla circolazione dei treni e alla
sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa,
metropolitane, tranvie ed impianti assimilati, filovie, autolinee e
impianti funicolari aerei e terrestri, per il personale addetto alla
circolazione dei treni ed alla sicurezza dell'esercizio ferroviario
sulla rete nazionale R.F.I. e per il personale navigante sulle navi
del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del
personale di camera e mensa, oltre al servizio per le
tossicodipendenze dell'Azienda sanitaria locale di cui al comma 1, la
struttura sanitaria competente e' individuata nella direzione sanita'
di R.F.I. (gia' Servizio sanitario dalle Ferrovie dello Stato).
Art. 3.
Accertamenti sanitari per accertare assenza
di assunzione di sostanze stupefacenti
1. Gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di
assunzione sporadica di sostanze stupefacenti o psicotrope
comprendono:
a) visita medica da effettuare in conformita' alle procedure
diagnostiche e medico-legali definite dall'accordo tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di cui all'art. 8, comma 2 della
presente intesa;
b) esami complementari tossicologici di laboratorio da effettuare
in conformita' alle procedure diagnostiche e medico-legali definite
dall'accordo lo Stato, le regioni e le province autonome di cui
all'art. 8, comma 2, della presente intesa.
2. Tali esami sono effettuati nei casi espressamente previsti dalla
presente intesa.
Art. 4.
Accertamenti sanitari preventivi di screening
1 . Il datore di lavoro, prima di adibire un lavoratore
all'espletamento di mansioni comprese nell'elenco di cui all'allegato
I, qualunque sia il tipo di rapporto di lavoro instaurato, provvede a
richiedere al medico competente gli accertamenti sanitari del caso,
comunicandogli il nominativo del lavoratore interessato.
2. Il medico competente, all'atto dell'assunzione del personale
adibito alle mansioni di cui all'allegato 1 e successivamente, con
periodicita' da rapportare alle condizioni personali del lavoratore
in relazione alle mansioni svolte, provvede a verificare l'assenza di
assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti sottoponendolo a
specifici tests di screening in grado di evidenziarne l'assunzione,
secondo le modalita' definite nell'art. 8.
3. A seguito degli accertamenti di cui al comma precedente, il
lavoratore risultato positivo ai tests, comportando tale positivita'
un giudizio di inidoneita' temporanea, viene inviato da parte del
medico competente al servizio per le tossicodipendenze (SERT)
dell'Azienda sanitaria locale, nel cui territorio ha sede l'attivita'
produttiva o in cui risiede il lavoratore, o alle altre strutture
sanitarie indicate all'art. 2, rispettivamente competenti.
4. Qualora gli ulteriori accertamenti effettuati dal SERT o da
altra struttura sanitaria competente evidenzino uno stato di
tossicodipendenza, il lavoratore interessato dovra' sottoporsi ad un
percorso di recupero, che renda possibile un successivo inserimento
nell'attivita' lavorativa a rischio anche nei confronti di terzi.
5. Il medico competente entro trenta giorni dalla richiesta di cui
al comma 2 comunica la data ed il luogo della visita al lavoratore
interessato almeno un giorno prima.
Art. 5.
Accertamenti sanitari di diagnosi di tossicodipendenza
1. Il datore di lavoro provvede affinche' i lavoratori che svolgono
le mansioni comprese nell'elenco di cui all'allegato I siano
sottoposti ad accertamenti sanitari, di norma con periodicita'
annuale, dal medico competente. Qualora il medico competente ravvisi
la necessita' che un lavoratore sia sottoposto ad ulteriori
accertamenti sanitari per verificare un'eventuale stato di
tossicodipendenza, invia il lavoratore stesso al Servizio per le
tossicodipendenze dell'azienda sanitaria locale competente per
territorio, o alle altre strutture sanitarie competenti di cui
all'art. 2.
2. Al fine di non pregiudicare l'attivita' lavorativa, il medico
competente concorda con il datore di lavoro l'organizzazione e la
tempistica per l'effettuazione degli accertamenti sanitari.
3. Gli accertamenti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) sono
effettuati dal Servizio per le tossicodipendenze in tutti i casi in
cui il medico competente lo ritenga motivatamente necessario, o dalle
altre strutture sanitarie di cui all'art. 2 rispettivamente
competenti.
4. Il datore di lavoro informa il lavoratore interessato della data
dell'accertamento e gli comunica il luogo ove l'accertamento si
svolgera' all'inizio del turno di lavoro del giorno fissato per
l'accertamento.
5. Nel caso in cui il lavoratore non si sottoponga all'accertamento
di assenza di tossicodipendenza, la struttura sanitaria competente
dispone, entro dieci giorni, un nuovo accertamento.
6. Nel caso in cui il lavoratore non si sottoponga, senza
giustificato motivo, all'accertamento di cui al comma 5, il datore di
lavoro e' tenuto a farlo cessare dall'espletamento delle mansioni
comprese nell'elenco di cui all'allegato I, fino a che non venga
accertata l'assenza di tossicodipendenza.
7. La sospensione intervenuta ai sensi del comma 6 non comporta
automaticamente la risoluzione del rapporto di lavoro e il lavoratore
puo' essere adibito a mansioni diverse, trovando applicazione la
disciplina normativa o contrattuale collettiva relativa al settore
lavorativo di appartenenza.
8. Per il lavoratore che non si sottopone controllo sanitario di
cui al comma 5, trovano applicazione le sanzioni di cui all'art. 93,
comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 626 del 1994.
9. Nei confronti del datore di lavoro, che non ottempera alle
disposizioni relative all'obbligo della cessazione da parte del
lavoratore dall'espletamento delle mansioni in caso di accertamento
dello stato di tossicodipendenza, trova applicazione la sanzione
prevista dall'art. 125, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 309 del 1990.
Art. 6.
Corpi speciali
1. Per il personale delle Forze armate e di polizia e del Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco, gli accertamenti sanitari di assenza
di tossicodipendenza di cui all'art. 3, sono effettuati dai
rispettivi servizi sanitari secondo le disposizioni vigenti con le
modalita' di cui all'art. 8 della presente intesa. E' fatta salva la
facolta' delle rispettive amministrazioni di provvedere
all'effettuazione di specifici accertamenti sanitari con la relativa
periodicita', in relazione al settore di impiego.
Art. 7.
Personale marittimo
1. Per il personale marittimo l'accertamento di assenza di
tossicodipendenza viene effettuato in occasione delle visite
preventive di immatricolazione di cui al regio decreto-legge
14 dicembre 1933, n. 1773, e successive modificazioni e integrazioni.
2. Le strutture sanitarie competenti effettuano, direttamente o
mediante apposite convenzioni con strutture pubbliche, gli
accertamenti sanitari periodici di assenza di tossicodipendenza di
cui all'art. 5, selezionando per sorteggio i nominativi dei
componentivi l'equipaggio.
3. Il datore di lavoro invia l'elenco con i nominativi dei
componenti l'equipaggio, almeno una volta nel corso dell'anno solare
con un preavviso di almeno tre giorni rispetto all'arrivo della nave
nel porto, alla struttura sanitaria competente per territorio di cui
all'art. 2, comma 2, della presente intesa. Il datore di lavoro
invia, altresi', l'elenco dei periodi programmati di permanenza a
terra dei singoli lavoratori e l'indicazione del loro domicilio.
4. La struttura sanitaria competente comunica al datore di lavoro i
nominativi sorteggiati in ragione della percentuale massima indicata,
dallo stesso ai sensi dell'art. 5, comma 3, della presente intesa,
almeno ventiquattro ore prima della prevista partenza della nave dal
porto. Il datore di lavoro informa il lavoratore interessato della
data dell'accertamento lo stesso giorno nel quale e fissata la visita
a bordo.
5. Restano a carico del datore di lavoro sia l'onere di cui
all'art. 10 sia l'onere eventualmente correlato alla retribuzione del
lavoratore.
Art. 8.
Modalita' dell'accertamento
dell'assenza di tossicodipendenza
1. Gli accertamenti di assenza di tossicodipendenza di cui all'art.
3, comma 1, sono effettuati nel rispetto della dignita' e della
liberta' della persona.
2. Le procedure diagnostiche e medico legali, comprese le modalita'
di prelievo, conservazione e catena di custodia dei campioni, sono
individuate con accordo tra lo Stato, le regioni e le province
autonome, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente intesa. L'accordo individua altresi' le
tecniche analitiche piu' specifiche con le quali effettuare la
ripetizione delle analisi, garantendo affidabilita' e uniformita'
secondo metodiche di qualita' condivise.
3. La struttura sanitaria competente adotta le misure necessarie
per accertare la sicura appartenenza dei campioni biologici al
soggetto sottoposto ad accertamento e per assicurare la corretta
conservazione dei campioni fino all'esecuzione delle analisi, nonche'
per custodirli idoneamente al fine di eventuale ripetizione di
analisi.
4. La struttura sanitaria competente da' immediata comunicazione
dell'esito degli accertamenti al medico competente, che lo comunica
nel rispetto della riservatezza al datore di lavoro e al lavoratore
interessato. Per il personale marittimo la comunicazione va altresi'
inoltrata al Ministero dei trasporti.
5. Il lavoratore di cui sia accertata la tossicodipendenza ha
diritto di chiedere, entro dieci giorni dalla comunicazione
dell'esito, la ripetizione dell'accertamento presso il Servizio per
le tossicodipendenze dell'Azienda sanitaria locale.
6. La ripetizione di indagini sui campioni biologici e' effettuata
sul medesimo campione oggetto dell'accertamento.
Art. 9.
Effetti dell'accertamento della tossicodipendenza
1. In caso di esito positivo degli accertamenti sanitari preventivi
di cui all'art. 4, il giudizio del medico competente, di temporanea
inidoneita' alla mansione, potra' essere modificato positivamente ove
venga esclusa dal SERT una condizione di tossicodipendenza o venga
attestato il positivo recupero. Il medico competente al fine di
certificare l'idoneita' alla mansione provvedera', in maniera
individualizzata rispetto ai rischi di assunzione sporadica, a
effettuare controlli ripetuti per escludere l'assunzione di droghe da
parte del lavoratore.
2. In caso di esito positivo degli accertamenti sanitari di cui
all'art. 5 il datore di lavoro e' tenuto a far cessare il lavoratore
interessato dall'espletamento delle mansioni comprese nell'elenco di
cui all'allegato 1.
3. Il lavoratore del quale sia stata accertata la tossicodipendenza
puo' essere adibito a mansioni diverse da quelle comprese nell'elenco
di cui all'allegato I, fermo restando il diritto alla conservazione
del posto di lavoro nell'ipotesi di cui all'art. 124, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
successive modificazioni.
Art. 10.
Tariffe
1. I costi degli accertamenti preventivi e periodici di cui alla
presente intesa non possono essere superiori a quelli previsti per
tali specifiche dal decreto del Presidente della Repubblica
17 febbraio 1992, recante «Approvazione della tariffa minima
nazionale degli onorari per le prestazioni medico-chirurgiche ed
odontoiatriche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 2 giugno 1992, n. 128 supplemento ordinario, e sono a carico
del datore di lavoro.
Art. 11.
Aggiornamenti
1. La presente intesa e' aggiornata sulla base delle esperienze
acquisite e dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche.
Art. 12.
Invarianza oneri
1. L'applicazione della presente intesa deve avvenire nei limiti
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
Art. 13.
Norme transitorie
1. Fino all'approvazione dell'accordo tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di cui all'art. 8, comma 2, si applicano le
procedure e le modalita' disciplinate nel decreto del Ministro della
sanita' 12 luglio 1990, n. 186, per accertare l'uso abituale di
sostanze stupefacenti o psicotrope.
Roma, 30 ottobre 2007
Il presidente: Lanzillotta
Il segretario: Busia