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Roma, 10 gennaio 2008

 

Circolare n. 8/2008

 

Oggetto: Lavoro – Disciplina delle cooperative – Contrattazione collettiva applicabile - Art. 7 del D.L. 31.12.2007, n. 248 su G.U. n. 302 del 31.12.2007.

 

Nel decreto legge cosiddetto milleproroghe di fine anno il Governo ha inserito una disposizione che impone alle imprese cooperative di riconoscere ai propri lavoratori, in presenza di più contratti collettivi concernenti lo stesso settore, “trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria”.

 

Con questa disposizione, che trova le premesse nel Protocollo sul Welfare del 23 luglio scorso sottoscritto  con il Governo da Confindustria, mondo cooperativo, CGIL, CISL e UIL ma non dalle rappresentanze degli altri settori (tra cui la Confetra), si è voluto stoppare il diffondersi di contratti collettivi stipulati da associazioni cooperative minoritarie con sindacati autonomi.

 

La nuova norma si riflette indirettamente sul regime di corresponsabilità negli appalti previsto dall’art. 29 del DLGVO 276/2003 (legge Biagi). Come è noto, in forza di quel regime le imprese committenti sono responsabili in solido con quelle appaltatrici per i trattamenti economici (nonché per il versamento delle relative ritenute fiscali e previdenziali) da queste dovuti ai propri dipendenti. Al fine di evitare una siffatta responsabilità sarà pertanto opportuno che le aziende, in caso di terziarizzazioni, acquisiscano dalla cooperativa una documentazione che attesti l’applicazione di trattamenti economici secondo i criteri fissati dal decreto in esame.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Allegato uno

 

M/t

 

 

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G.U. n. 302 del 31.12.2007 (fonte Guritel)

 

DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2007, n. 248

Proroga   di   termini   previsti   da   disposizioni  legislative  e
disposizioni urgenti in materia finanziaria.
 
                      IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
                                E m a n a
                      il seguente decreto-legge:
 
                              *** OMISSIS***
Art. 7.
Disposizioni  in  materia  di  lavoro  non  regolare  e  di  societa'
                             cooperative
*** OMISSIS***
  4.  Fino  alla  completa  attuazione  della normativa in materia di
socio   lavoratore  di  societa'  cooperative,  in  presenza  di  una
pluralita'  di  contratti  collettivi  della  medesima  categoria, le
societa' cooperative che svolgono attivita' ricomprese nell'ambito di
applicazione  di quei contratti di categoria applicano ai propri soci
lavoratori,  ai  sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 3 aprile
2001,  n.  142,  i  trattamenti economici complessivi non inferiori a
quelli    dettati    dai   contratti   collettivi   stipulati   dalle
organizzazioni    datoriali   e   sindacali   comparativamente   piu'
rappresentative a livello nazionale nella categoria.
 
                              *** OMISSIS***