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Roma, 30 gennaio 2008

 

Circolare n. 28/2008

 

Oggetto: Autotrasporto – Ecobonus – Scadenza del 31 gennaio 2008 – DPR 9.11.2007 n.252 su G.U. n.5 del 7.1.2008 – DM 8.1.2008 su G.U. n.23 del 28.1.2008.

 

Si rammenta che domani 31 gennaio scade il termine per la presentazione da parte delle imprese di autotrasporto delle domande per gli incentivi al trasporto combinato marittimo di cui alla legge n.265/2002 (cd Ecobonus per le Autostrade del Mare).

 

Com’č noto, possono chiedere gli incentivi le imprese che nel 2007 abbiano effettuato almeno 80 viaggi di cabotaggio nella stessa tratta marittima e che si impegnino a non scendere sotto quel livello per il triennio in corso e per quello successivo. Per cabotaggio si intende l’imbarco su nave destinata prevalentemente al trasporto merci (RO-RO e RO-PAX) di propri veicoli e cassemobili, accompagnati o meno dagli autisti. Con il decreto del Presidente della Repubblica indicato in oggetto gli incentivi sono stati ammessi anche per l’imbarco delle bisarche, ovvero l’imbarco del corrispondente volume di carico espresso in metri lineari.

 

La misura degli incentivi, per le tratte nazionali č pari ad una percentuale variabile dal 20 al 30 per cento della tariffa corrisposta al vettore marittimo; per le tratte comunitarie la percentuale varia dal 10 al 25 per cento.

 

 

 

Viaggi dall’1 gennaio al 22 novembre 2007

Viaggi dal 23 novembre 2007 e negli anni 2008 e 2009

 

Rotte nazionali

 

Da 80 a 1599 viaggi

 

Oltre 1599 viaggi

 

Da 80 a 1599 viaggi

 

Oltre 1599 viaggi

Catania-Civitavecchia

20%

25%

28%

30%

Catania-Genova

20%

25%

28%

30%

Catania-Livorno

20%

25%

28%

30%

Catania-Napoli

20%

25%

28%

30%

Catania-Ravenna

20%

25%

28%

30%

Catania-Venezia

20%

25%

28%

30%

Civitavecchia-Palermo

20%

25%

28%

30%

Genova-Napoli

20%

25%

20%

25%

Genova-Palermo

20%

25%

28%

30%

Genova-T.Imerese

20%

25%

28%

30%

Livorno-Palermo

20%

25%

28%

30%

Livorno-Trapani

20%

25%

28%

30%

Messina-Salerno

20%

25%

28%

30%

Napoli-Milazzo

20%

25%

28%

30%

Napoli-Palermo

20%

25%

28%

30%

Napoli-T.Imerese

20%

25%

28%

30%

Palermo-Salerno

20%

25%

28%

30%

Trapani-Formia

20%

25%

28%

30%

 

 

Rotte comunitarie

 

Da 80 a 1599 viaggi effettuati negli anni 2007-2008-2009

 

 

Oltre 1599 viaggi effettuati negli anni 2007-2008-2009

Civitavecchia-Barcellona

20%

25%

Civitavecchia-Tarragona

20%

25%

Civitavecchia-Tolone

20%

25%

Genova-Algeciras

10%

12,50%

Genova-Barcellona

10%

12,50%

Livorno-Barcellona

20%

25%

Livorno-Tarragona

15%

18,75%

Livorno-Valencia

15%

18,75%

Palermo-Valencia

20%

25%

Salerno-Tarragona

20%

25%

Salerno-Valencia

20%

25%

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.164/2007

 

Allegati due

 

D/cp

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G.U. n.5 del 7.1.2008 (fonte Guritel)

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 2007, n. 252

Regolamento   recante  modifiche  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  11  aprile  2006,  n.  205, in materia di ecobonus per le
imprese di autotrasporto.
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                             E m a n a
                      il seguente regolamento:
 
                               Art. 1.
Modifiche  all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica
                       11 aprile 2006, n. 205
  1.  Il  comma 1  dell'articolo 3  del  decreto del Presidente della
Repubblica 11 aprile 2006, n. 205, e' sostituito dal seguente:
  «1.  Per  il  conseguimento  delle finalita' di cui all'articolo 2,
comma  1, lettera a), alle imprese di autotrasporto, costituite anche
in  forma  di  raggruppamenti temporanei o permanenti, o societa' tra
operatori   del   trasporto   che   imbarchino   su   nave  destinata
prevalentemente  al trasporto merci i propri veicoli e cassemobili, o
veicoli  adibiti  al  trasporto  di vetture, ovvero il corrispondente
volume  di  carico espresso in metri lineari, accompagnati o meno dai
relativi   autisti,   al  fine  di  percorrere  le  tratte  marittime
individuate  con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture e dei
trasporti  con  i  criteri  previsti  al  comma  6,  e'  concesso  un
contributo diretto alla compensazione dei costi esterni non sostenuti
dal   trasporto   su  strada,  relativamente  alle  tratte  marittime
individuate.».
 
                               Art. 2.
                     Oneri a carico dello Stato
  1.  Il  presente regolamento non comporta oneri aggiuntivi a carico
del  bilancio  dello  Stato, fermo restando che la misura complessiva
dei  contributi  non  puo' superare le risorse allo scopo autorizzate
dall'articolo 3, comma 2-ter, del decreto-legge 24 settembre 2002, n.
209,  convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n.
265,  o  da  successivi  provvedimenti  che  modifichino  le  risorse
disponibili a legislazione vigente.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 9 novembre 2007
 
                             NAPOLITANO
                                  Prodi, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  Bianchi, Ministro dei trasporti
                                  Padoa       Schioppa,      Ministro
                                  dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Mastella

 

 

 

G.U. n.23 del 28.1.2008 (fonte Guritel)

 

DECRETO 8 gennaio 2008

Misure  percentuali  dei  contributi previsti dalla legge 22 novembre
2002,  n.  265,  articolo  3,  comma  2-quater  e  successivi decreti
attuativi, a favore degli autotrasportatori che utilizzano le vie del
mare.
 
                      IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                              Decreta:
 
                               Art. 1.
                             Contributi
    1. Sulle rotte nazionali esistenti alla data di entrata in vigore
del  decreto  ministeriale  del  26 marzo 2007, citato in premessa, i
contributi  alle imprese di autotrasporto che utilizzano la modalita'
marittima,  cosi' come definite dall'art. 3, comma 1, del regolamento
adottato  con  il  decreto  del Presidente della Repubblica 11 aprile
2006,   n.  205,  pure  citato  in  premessa,  ed  in  considerazione
dell'emergenza determinata dai lavori di manutenzione sull'autostrada
A3  nel  tratto Gioia Tauro-Reggio Calabria sono fissati nelle misure
percentuali di cui alla seguente tabella, da calcolarsi sulla tariffa
corrisposta al vettore marittimo:
 

 

Rotte

nazionali

 

Da 80 a 1599 viaggi effettuati dal 1° gennaio al 22 novembre 2007

 

Da 1600 viaggi e oltre effettuati dal 1° gennaio al 22 novembre 2007

 

Da 80 a 1599 viaggi annui effettuati dal 23 novembre 2007 e negli anni 2008 e 2009

 

Da 1600 viaggi annui e oltre effettuati dal 23 novembre 2007 e negli anni 2008 e 2009

Catania-Civitavecchia

20%

25%

28%

30%

Catania-Genova

20%

25%

28%

30%

Catania-Livorno

20%

25%

28%

30%

Catania-Napoli

20%

25%

28%

30%

Catania-Ravenna

20%

25%

28%

30%

Catania-Venezia

20%

25%

28%

30%

Civitavecchia-Palermo

20%

25%

28%

30%

Genova-Napoli

20%

25%

20%

25%

Genova-Palermo

20%

25%

28%

30%

Genova-T.Imerese

20%

25%

28%

30%

Livorno-Palermo

20%

25%

28%

30%

Livorno-Trapani

20%

25%

28%

30%

Messina-Salerno

20%

25%

28%

30%

Napoli-Milazzo

20%

25%

28%

30%

Napoli- Palermo

20%

25%

28%

30%

Napoli-T.Imerese

20%

25%

28%

30%

Palermo-Salerno

20%

25%

28%

30%

Trapani- Formia

20%

25%

28%

30%

 

    2.  I  contributi  relativi  alle  rotte comunitarie, determinati
sulla  base dei criteri indicati nello Studio dell'Associazione amici
della   terra,   citato   in  premessa,  sono  fissati  nelle  misure
percentuali di cui alla seguente tabella, da calcolarsi sulla tariffa
corrisposta al vettore marittimo:
 

 

Rotte comunitarie

 

Da 80 a 1599 viaggi effettuati negli anni 2007-2008-2009

 

 

Da 1600 viaggi annui e oltre effettuati negli anni 2007-2008-2009

Civitavecchia-Barcellona

20%

25%

Civitavecchia-Tarragona

20%

25%

Civitavecchia-Tolone

20%

25%

Genova-Algeciras

10%

12,50%

Genova-Barcellona

10%

12,50%

Livorno-Barcellona

20%

25%

Livorno-Tarragona

15%

18,75%

Livorno-Valencia

15%

18,75%

Palermo-Valencia

20%

25%

Salerno-Tarragona

20%

25%

Salerno-Valencia

20%

25%

 
 
    3.  Le  misure  dei  contributi  di cui ai commi 1 e 2 restano in
vigore  per  il  triennio  2008-2010 e potranno essere rimodulate con
successivo  decreto,  in  funzione  delle  istanze  pervenute e delle
risorse disponibili.
 
                               Art. 2.
                            Monitoraggio
    1.  L'attivita'  di  monitoraggio  preordinata alla verifica, nei
confronti  dei soggetti beneficiari dei contributi di cui al presente
decreto,  della  sussistenza dello stesso numero di viaggi effettuati
sulle  tratte  marittime  interessate  dal  contributo,  ovvero della
sussistenza  dello  stesso  quantitativo  di  merci  trasportate  nel
triennio per il quale hanno ricevuto i contributi medesimi, e' svolta
dalle  competenti  strutture  del  Ministero dei trasporti, ovvero da
soggetto a cio' espressamente incaricato da tali strutture.
    2.  L'attivita'  di  verifica, di cui al comma 1, sara' eseguita,
anche  a campione, dal momento in cui sono stati erogati i contributi
e  nel  triennio successivo a quello per il quale i beneficiari hanno
ricevuto  i  contributi stessi, mediante l'esame della documentazione
inerente   l'utilizzazione   delle  tratte  marittime,  in  raffronto
all'impegno   assunto   dall'impresa   interessata   all'atto   della
presentazione dell'istanza di ammissione ai benefici.
    3.   Il  beneficiario  dei  contributi  e'  tenuto  ad  agevolare
l'attivita'  di  verifica  posta  in  essere,  fornendo  al  soggetto
incaricato della verifica ogni utile collaborazione.
  4.  Fatte  salve  cause  di  forza  maggiore,  in caso di accertato
inadempimento  dell'impegno  di  mantenere,  per  il secondo triennio
successivo  a  quello  per  il  quale  il beneficiario ha ottenuto il
contributo,  lo  stesso  numero  di  viaggi  effettuati  o  lo stesso
quantitativo  di  merci  trasportate  nel  triennio precedente, sulle
tratte marittime interessate, verra' disposta la revoca del beneficio
accordato. In tale ipotesi, le competenti strutture del Ministero dei
trasporti  procederanno al recupero delle relative somme, nelle forme
previste dalle vigenti disposizioni.
  5.  Gli  oneri per gli adempimenti di cui ai commi precedenti fanno
carico  alle  risorse  stanziate  dalla  legge n. 244/2007, citata in
premessa.
    Roma, 8 gennaio 2008
                                                 Il Ministro: Bianchi