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Roma, 30 gennaio 2008
Circolare n. 29/2008
Oggetto: Autotrasporto – Misure per
il settore – Accesso al mercato – Legge 24.12.2007, n.244,
su S.O. alla G.U. n.300 del 28.12.2007.
Si riepilogano le
misure dirette alle imprese di autotrasporto contenute
nella Legge Finanziaria 2008.
RECUPERO CONTRIBUTO SSN SUI PREMI RC AUTO – Art.1 comma
169 – Come per gli anni passati le imprese di autotrasporto
possono recuperare il contributo al Servizio Sanitario Nazionale relativo ai
premi R.C. Auto versati per l’assicurazione dei veicoli di peso non inferiore a
11,5 tonnellate e di categoria ecologica EURO 2 o superiori col limite di 300 euro
a veicolo. Il beneficio potrà essere usufruito mediante credito d’imposta da compensare
con i versamenti effettuati col modello F24, non appena l’Agenzia della Entrate fornirà il relativo codice tributo. Lo
stanziamento previsto dalla Legge Finanziaria per questa misura è stato pari a
75 milioni di euro.
RISTORNI SUI PEDAGGI AUTOSTRADALI - Art.2 comma
225 – Per i ristorni dei pedaggi autostradali pagati nel 2007 la Legge Finanziaria
2008 ha stanziato 30 milioni di euro che sommati allo
stanziamento annuale introdotto con la Legge Finanziaria 2000 portano la
dotazione complessiva a 107,5 milioni di euro. Le modalità e i criteri per il
riconoscimento dei ristorni saranno stabiliti, come di consueto, dal Comitato Centrale
dell’Albo Autotrasportatori.
PREMI INAIL – Per la riduzione dei premi INAIL resta
fermo lo stanziamento annuale di 43 milioni di euro introdotto a regime con la
Legge Finanziaria 2000 (articolo 45 legge n.488/1999);
nella Legge Finanziaria 2008 non sono stati previsti stanziamenti aggiuntivi.
DEDUZIONI FORFETARIE IRPEF – Art.1 comma
170 – Per riconoscere le deduzioni forfetarie Irpef alle
imprese di autotrasporto di minore dimensione (ricavi
fino a 309.874 euro annui) per i trasporti effettuati personalmente dal titolare
dell’impresa e dai soci (art. 66 comma 5 del TUIR) sono stati stanziati 120
milioni di euro (importo invariato rispetto allo scorso anno). Le deduzioni
potranno essere applicate nella prossima dichiarazione dei redditi secondo le
misure che verranno indicate dall’Agenzia delle Entrate.
FONDO DELL’AUTOTRASPORTO - Art. 2 comma 226 - Sono stati assegnati al Fondo per le misure di accompagnamento
della riforma dell’autotrasporto 20 milioni di euro per ciascuno degli anni
2009 e 2010.
ACCESSO AL MERCATO – Art. 2 comma 227 – L’accesso
al mercato dell’autotrasporto non è stato liberalizzato. In particolare è stato
confermato il regime che vincola la possibilità di intraprendere l’attività di autotrasportatore all’acquisizione di un’impresa che
cessi l’attività, ovvero dell’intero suo parco veicolare, con l’ulteriore
condizione che i veicoli devono essere di categoria Euro 3 e superiori. In alternativa all’acquisizione di un’azienda che cessi
l’attività, una nuova impresa di autotrasporto potrà essere costituita solo a
condizione che abbia in disponibilità singolarmente o in forma associata un parco
veicolare ecologico (veicoli Euro 3 o superiori) di peso complessivo globale
pari ad almeno 80 tonnellate. Restano inoltre fermi i tre requisiti
dell’accesso alla professione (capacità professionale, capacità
finanziaria e onorabilità).
f.to dr. Piero
M. |
Allegato
uno |
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D/n |
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Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2007
LEGGE 24 dicembre 2007, n. 244
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2008).
approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente
legge:
Art. 1.
*** omissis ***
169. Le disposizioni di
cui al comma 103 dell'articolo 1
della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti di spesa
ivi indicati, si
applicano anche alle
somme versate nel periodo d'imposta 2007 ai fini
della compensazione dei versamenti effettuati dal
1° gennaio 2008 al
31 dicembre 2008.
170. Le disposizioni di
cui al comma 106 dell'articolo 1
della
legge 23
dicembre 2005, n. 266, nei limiti di spesa ivi indicati,
sono prorogate
al periodo d'imposta
in corso alla
data del 31
dicembre 2007.
*** omissis ***
Art. 2.
*** omissis ***
225. Per gli
interventi previsti dall'articolo 2, comma 3, del
decreto-legge 28
dicembre 1998, n. 451,
convertito, con
modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 1999, n. 40,
come prorogati
dall'articolo 45, comma 1, lettera c), della legge 23
dicembre 1999,
n. 488, relativi all'anno 2007, e' autorizzata
un'ulteriore spesa di
30 milioni di euro per l'anno 2008.
226. Al fondo istituito dall'articolo 1, comma
108, della legge 23
dicembre 2005,
n. 266, e' assegnata la somma di
20 milioni di euro
per ciascuno degli
anni 2009 e 2010.
227. Le imprese che
intendono esercitare la
professione di
autotrasportatore di cose
per conto di
terzi, in possesso dei
requisiti di onorabilita', capacita' finanziaria e professionale, ed
iscritte all'albo
degli autotrasportatori per conto
di terzi, sono
tenute a dimostrare
di aver acquisito, per cessione di azienda, altra
impresa di
autotrasporto, o l'intero
parco veicolare, purche'
composto di
veicoli di categoria non inferiore a Euro 3, di altra
impresa che
cessa l'attivita'
di autotrasporto per conto di terzi,
oppure di
aver acquisito ed immatricolato, singolarmente o in forma
associata, veicoli
adibiti al trasporto
di cose di categoria non
inferiore a
Euro 3 e
aventi massa complessiva a pieno carico non
inferiore a 80
tonnellate.
*** omissis ***
La presente legge,
munita del sigillo
dello Stato, sara'
inserita nella
Raccolta ufficiale degli
atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare
come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 dicembre 2007
NAPOLITANO
Prodi,
Presidente del Consiglio
dei
Ministri
Padoa Schioppa, Ministro
dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli:
Mastella