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Roma, 28 febbraio 2008
Circolare n. 49/2008
Oggetto: Valute – Comunicazione Valutaria Statistica –
Novità - Comunicazione UIC R.V.
n. 2007/1.
Si segnalano di
seguito le nuove disposizioni in materia di valute entrate in vigore da quest’anno.
Soppressione dell’UIC – L’Ufficio Italiano dei Cambi è stato soppresso e le
sue funzioni vengono ora esercitate dalla Banca
d’Italia (d.lgvo n. 231/2007). L’attività di
prevenzione e contrasto al riciclaggio viene svolta
dalla neo costituita Unità di Informazione Finanziaria (UIF).
Comunicazione Valutaria Statistica – La Comunicazione Valutaria
Statistica va ora presentata alla Banca d’Italia, Servizio Informazioni Sistema
Creditizio, via Nazionale 91, 00183 Roma. E’ possibile
anche la compilazione on–line collegandosi al sito internet della Banca d’Italia.
Com’è noto, la CVS va presentata mensilmente entro il giorno 10 per dichiarare
ai fini statistici i flussi monetari tra residenti e non residenti che non siano transitati per i canali bancari.
Da quest’anno vanno dichiarati solo i flussi superiori a
50.000 euro (in precedenza 12.500 euro) intercorsi tra
residenti e soggetti comunitari. Per i flussi intercorsi tra residenti e
soggetti extraUE rimane ferma la soglia di 12.500
euro.
E’ stata inoltre
abolita la CVS riferita alle esportazioni ed importazioni di beni.
f.to dr. Piero M. |
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Allegato uno |
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D/t |
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UIC
N. 77384 del 16
novembre 2007
Comunicazione R.V. n. 2007/1
Istruzioni in materia
di segnalazioni statistiche di Bilancia dei pagamenti.
Elevazione della soglia di esenzione di Matrice
valutaria e di Comunicazione valutaria statistica (CVS). Abolizione della CVS -
operazioni correnti mercantili e delle segnalazioni di Matrice valutaria per
giro - fondi a fronte di operazioni domestiche.
Il Regolamento CE 2560/2001 in materia di pagamenti
transfrontalieri in euro ha fissato a 50.000 euro la soglia entro la quale deve
essere assicurata, a decorrere dal 2006, uniformità di applicazione
delle commissioni bancarie in ambito CE. Lo stesso regolamento aveva previsto
l'esame di termini più differiti per l'applicazione della stessa soglia di esenzione alle segnalazioni statistiche di bilancia dei
pagamenti. Al fine di porre in condizioni di parità le banche italiane rispetto
alle altre banche dei Paesi europei non gravate da oneri segnaletici di
bilancia dei pagamenti, l'Ufficio, pur in assenza di obblighi
normativi che a tutt'oggi devono essere stabiliti con
regolamento comunitario, prese l'impegno nelle diverse sedi competenti di
elevare a 50.000 euro, a partire dal 2008, la soglia di esenzione dall'obbligo
di segnalazione statistica.
Coerentemente con questo impegno
e alla luce della evoluzione in ambito comunitario dei sistemi dei pagamenti
(Target 2) e di un mercato unico dei pagamenti al dettaglio (SEPA), l'Ufficio
ha deciso di procedere nel rinnovamento delle metodologie di raccolta delle
informazioni di bilancia dei pagamenti. Si passerà da un sistema basato sulle segnalazioni
a carico delle banche ad un sistema di "direct reporting"
a carico delle imprese, prevalentemente mediante indagini campionarie.
Il passaggio alle nuove regole è programmato in via graduale
fino allo svincolo delle segnalazioni statistiche dai regolamenti bancari
previsto nel corso del 2008, dopo una fase di test del nuovo sistema. Tale
passaggio potrà avvenire tanto più rapidamente quanto più efficiente ed
efficace risulterà la collaborazione delle banche e
delle imprese nel contesto del nuovo sistema.In
questa prospettiva, con la presente Comunicazione, si prevedono, oltre
all'elevazione della soglia di esenzione dagli
obblighi segnaletici, anche alcuni sgravi in materia di segnalazioni di CVS con
l'abolizione delle segnalazioni concernenti le operazioni correnti mercantili
di cui alle Istruzioni UIC R.V. N. 1998/1.
Premesso quanto sopra, a decorrere dal 1º gennaio 2008,
si dispone quanto segue.
1. La soglia di esenzione di
12.500 euro prevista per le segnalazioni di CVS e Matrice valutaria (cfr. Istruzioni UIC N. 2001/2 del 16 Ottobre 2001) è
elevata a 50.000 euro per le operazioni tra residenti e non residenti dei
paesi membri dell'Unione europea nonché dell'Islanda Liechtenstein, Norvegia e Svizzera. Resta ferma la soglia
di 12.500 euro per le operazioni tra residenti e non residenti
negli altri paesi.
L'applicazione del nuovo limite non modifica le Istruzioni
UIC 2001/3 del 21 dicembre 2001 per quanto riguarda i criteri di utilizzo nella Matrice valutaria della causale 7010.
Nel caso l'applicazione del duplice regime di esenzione generi difficoltà nelle procedure informatiche,
è data, comunque, facoltà alle banche, previa comunicazione all'Ufficio, di
effettuare segnalazioni per importi inferiori a 50.000 euro.
E’ altresì data facoltà alle banche, previa comunicazione,
di non effettuare la segnalazione di Matrice valutaria
per regolamenti sull'estero di operazioni domestiche.
2. É abolita la segnalazione di CVS delle operazioni
correnti mercantili (fase doganale e di regolamento) per
cui non dovranno più essere segnalate le causali valutarie relative al
regolamento di queste operazioni (cfr. "Causali Valutarie" in Allegato alle Istruzioni UIC N.
1998/1 del 27 febbraio 1998 in S.O. alla G.U. n. 58 dell'11
marzo 1998 Serie generale). Resta ferma la segnalazione della causale
mercantile di Matrice valutaria di cui alla Comunicazione R.V n. 1998/3 del 31 marzo 1998. Le corrispondenti
Istruzioni verranno pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale.
IL DIRETTORE GENERALE
Bruno Bianchi