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Roma, 28 febbraio 2008

 

Circolare n. 49/2008

 

Oggetto: Valute – Comunicazione Valutaria Statistica – Novità - Comunicazione UIC R.V. n. 2007/1.

 

Si segnalano di seguito le nuove disposizioni in materia di valute entrate in vigore da quest’anno.

 

Soppressione dell’UIC – L’Ufficio Italiano dei Cambi è stato soppresso e le sue funzioni vengono ora esercitate dalla Banca d’Italia (d.lgvo n. 231/2007). L’attività di prevenzione e contrasto al riciclaggio viene svolta dalla neo costituita Unità di Informazione Finanziaria (UIF).

 

Comunicazione Valutaria Statistica – La Comunicazione Valutaria Statistica va ora presentata alla Banca d’Italia, Servizio Informazioni Sistema Creditizio, via Nazionale 91, 00183 Roma. E’ possibile anche la compilazione on–line collegandosi al sito internet della Banca d’Italia. Com’è noto, la CVS va presentata mensilmente entro il giorno 10 per dichiarare ai fini statistici i flussi monetari tra residenti e non residenti che non siano transitati per i canali bancari.

Da quest’anno vanno dichiarati solo i flussi superiori a 50.000 euro (in precedenza 12.500 euro) intercorsi tra residenti e soggetti comunitari. Per i flussi intercorsi tra residenti e soggetti extraUE rimane ferma la soglia di 12.500 euro.

E’ stata inoltre abolita la CVS riferita alle esportazioni ed importazioni di beni.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.94/2006

 

Allegato uno

 

D/t

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UIC

 

N. 77384 del 16 novembre 2007

Comunicazione R.V. n. 2007/1

 

Istruzioni in materia di segnalazioni statistiche di Bilancia dei pagamenti. Elevazione della soglia di esenzione di Matrice valutaria e di Comunicazione valutaria statistica (CVS). Abolizione della CVS - operazioni correnti mercantili e delle segnalazioni di Matrice valutaria per giro - fondi a fronte di operazioni domestiche.

 

Il Regolamento CE 2560/2001 in materia di pagamenti transfrontalieri in euro ha fissato a 50.000 euro la soglia entro la quale deve essere assicurata, a decorrere dal 2006, uniformità di applicazione delle commissioni bancarie in ambito CE. Lo stesso regolamento aveva previsto l'esame di termini più differiti per l'applicazione della stessa soglia di esenzione alle segnalazioni statistiche di bilancia dei pagamenti. Al fine di porre in condizioni di parità le banche italiane rispetto alle altre banche dei Paesi europei non gravate da oneri segnaletici di bilancia dei pagamenti, l'Ufficio, pur in assenza di obblighi normativi che a tutt'oggi devono essere stabiliti con regolamento comunitario, prese l'impegno nelle diverse sedi competenti di elevare a 50.000 euro, a partire dal 2008, la soglia di esenzione dall'obbligo di segnalazione statistica.

Coerentemente con questo impegno e alla luce della evoluzione in ambito comunitario dei sistemi dei pagamenti (Target 2) e di un mercato unico dei pagamenti al dettaglio (SEPA), l'Ufficio ha deciso di procedere nel rinnovamento delle metodologie di raccolta delle informazioni di bilancia dei pagamenti. Si passerà da un sistema basato sulle segnalazioni a carico delle banche ad un sistema di "direct reporting" a carico delle imprese, prevalentemente mediante indagini campionarie.

Il passaggio alle nuove regole è programmato in via graduale fino allo svincolo delle segnalazioni statistiche dai regolamenti bancari previsto nel corso del 2008, dopo una fase di test del nuovo sistema. Tale passaggio potrà avvenire tanto più rapidamente quanto più efficiente ed efficace risulterà la collaborazione delle banche e delle imprese nel contesto del nuovo sistema.In questa prospettiva, con la presente Comunicazione, si prevedono, oltre all'elevazione della soglia di esenzione dagli obblighi segnaletici, anche alcuni sgravi in materia di segnalazioni di CVS con l'abolizione delle segnalazioni concernenti le operazioni correnti mercantili di cui alle Istruzioni UIC R.V. N. 1998/1.

Premesso quanto sopra, a decorrere dal 1º gennaio 2008, si dispone quanto segue.

 

1. La soglia di esenzione di 12.500 euro prevista per le segnalazioni di CVS e Matrice valutaria (cfr. Istruzioni UIC N. 2001/2 del 16 Ottobre 2001) è elevata a 50.000 euro per le operazioni tra residenti e non residenti dei paesi membri dell'Unione europea nonché dell'Islanda Liechtenstein, Norvegia e Svizzera. Resta ferma la soglia di 12.500 euro per le operazioni tra residenti e non residenti negli altri paesi.

L'applicazione del nuovo limite non modifica le Istruzioni UIC 2001/3 del 21 dicembre 2001 per quanto riguarda i criteri di utilizzo nella Matrice valutaria della causale 7010.

Nel caso l'applicazione del duplice regime di esenzione generi difficoltà nelle procedure informatiche, è data, comunque, facoltà alle banche, previa comunicazione all'Ufficio, di effettuare segnalazioni per importi inferiori a 50.000 euro.

E’ altresì data facoltà alle banche, previa comunicazione, di non effettuare la segnalazione di Matrice valutaria per regolamenti sull'estero di operazioni domestiche.

 

2. É abolita la segnalazione di CVS delle operazioni correnti mercantili (fase doganale e di regolamento) per cui non dovranno più essere segnalate le causali valutarie relative al regolamento di queste operazioni (cfr. "Causali Valutarie" in Allegato alle Istruzioni UIC N. 1998/1 del 27 febbraio 1998 in S.O. alla G.U. n. 58 dell'11 marzo 1998 Serie generale). Resta ferma la segnalazione della causale mercantile di Matrice valutaria di cui alla Comunicazione R.V n. 1998/3 del 31 marzo 1998. Le corrispondenti Istruzioni verranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

IL DIRETTORE GENERALE

Bruno Bianchi