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Roma, 4 marzo 2008
Circolare n. 51/2008
Oggetto: Trasporti internazionali – Cabotaggio in Francia
– Nuovi adempimenti.
In Francia è stato
introdotto l’obbligo per gli autotrasportatori stranieri che svolgono
attività di cabotaggio (ossia trasporti che hanno origine e destinazione
all’interno di quel Paese) di effettuare un’apposita dichiarazione preventiva (Décret n.1739 11.12.2007).
La dichiarazione
preventiva deve essere presentata all’Ispettorato Generale del Lavoro dei
Trasporti francese tramite raccomandata A/R, fax o per e-mail e deve contenere
le seguenti informazioni:
-
dati personali del datore di lavoro, del conducente e del cliente francese;
-
durata, luogo e tipo di attività da svolgere;
-
orario di lavoro del conducente.
Una copia della
dichiarazione dovrà essere sempre conservata a bordo del veicolo in caso di
controlli.
Le sanzioni per la
mancata dichiarazione preventiva saranno stabilite con un provvedimento in via di emanazione.
Si rammenta che in
Francia l’attività di cabotaggio può essere svolta in un periodo di 12 mesi per
un numero di giorni pari al massimo a 45 (al massimo 30 se continuativi) e che
l’autotrasportatore straniero deve rispettare la normativa francese vigente in
materia di autotrasporto (ad esempio, tempi di guida e
di riposo, salari, ferie, ecc.).
Il modulo della
dichiarazione obbligatoria e ulteriori informazioni
generali sul cabotaggio in Francia sono disponibili sul sito internet del
Ministero dei Trasporti francese
(www.transports.equipement.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=2627).
f.to dr. Piero M. |
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