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Roma, 12 marzo 2008

 

Circolare n.56/2008

 

Oggetto: Camere di Commercio – Nuovi diritti camerali – D.M. 1.2.2008 su G.U. n. 54 del 4.3.2008.

 

Come preannunciato, da quest’anno i diritti annuali che le imprese devono versare obbligatoriamente alle Camere di Commercio per l’iscrizione al Registro Imprese subiscono rilevanti aumenti.

 

In base all’articolo 18 della legge n. 580/93, così come modificato dalla legge finanziaria del 2000 (art. 17 L. 488/99), già dal 2000 la misura dei diritti annuali avrebbe dovuto essere determinata in base al fatturato, anziché in base al capitale sociale. Quella disposizione, grazie alla presa di posizione di tutte le organizzazioni imprenditoriali, fino ad oggi era rimasta congelata.

 

Da quest’anno invece, stante la minore fermezza contro quella norma da parte dal mondo associativo, i diritti devono essere parametrati al fatturato, con consistenti rincari per le imprese medio grandi.

 

In particolare, secondo quanto stabilito dal decreto attuativo indicato in oggetto, per le sedi legali delle imprese l’importo dovuto è determinato applicando al fatturato dell’esercizio 2007 le seguenti aliquote per scaglioni:

 

Scaglioni di fatturato

Aliquote

da €

a €

0

100.000,00

€ 200,00 (misura fissa)

oltre 100.000,00

250.000,00

0,015%

oltre 250.000,00

500.000,00

0,013%

oltre 500.000,00

1.000.000,00

0,010%

oltre 1.000.000,00

10.000.000,00

0,009%

oltre 10.000.000,00

35.000.000,00

0,005%

oltre 35.000.000,00

50.000.000,00

0,003%

oltre 50.000.000,00

 

0,001% (fino ad un

 

 

massimo di € 40.000)

 

Ad esempio per un’impresa con fatturato pari a 300 milioni di euro il diritto da versare per la sede principale è pari a 5.315 euro.

 

Per ciascuna filiale è inoltre dovuto un importo pari al 20 per cento del diritto camere determinato per la sede principale, nel limite massimo di 200 euro a filiale. Per le filiali e le sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero l’importo dovuto è pari a 110 euro per ciascuna filiale sede secondaria.

 

Il pagamento del diritto annuale avviene col modello F24 entro il termine previsto per il primo acconto delle imposte sui redditi (quest’anno entro il 16 giugno 2008, ovvero entro il 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%). E’ possibile portare in compensazione eventuali crediti vantati per altri tributi e contributi con quanto dovuto per il diritto annuale. In caso di tardivo o omesso versamento è prevista una sanzione amministrativa variabile dal 10 al 100 per cento dell’ammontare del diritto dovuto, oltre il blocco del rilascio dei certificati camerali (DM 27.1.2005 n. 54).

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.182/2007

 

Allegato uno

 

D/n

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G.U. n. 54 del 4.3.2008 (fonte Guritel)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 1 febbraio 2008

Determinazione  delle  misure  del  diritto annuale dovuto per l'anno
2008  dalle  imprese alle camere di commercio, ai sensi dell'articolo
18  della  legge  29  dicembre  1993,  n.  580, cosi' come modificato
dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
                IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
 
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Le  misure  del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di
commercio  da  ogni  impresa  iscritta o annotata nel Registro di cui
all'art.  8  della  legge  29 dicembre 1993, n. 580, per l'anno 2008,
sono determinate applicando le disposizioni del presente decreto.
 
                               Art. 2.
  1.  Per  le  imprese iscritte e per le imprese individuali annotate
nella  sezione speciale del Registro delle imprese il diritto annuale
e' dovuto nella misura fissa di Euro 88,00.
  2.  Per le imprese con ragione di societa' semplice non agricola il
diritto annuale e' dovuto nella misura di Euro 144,00.
  3.  Per  le  societa'  iscritte  nella  sezione  speciale di cui al
comma 2  dell'art.  16 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96
il diritto annuale e' dovuto nella misura di Euro 170,00.
 
                               Art. 3.
  1.  Per  la  sede legale di tutte le imprese iscritte nella sezione
ordinaria  del  Registro  delle  imprese,  ancorche'  annotate  nella
sezione  speciale,  il  diritto  annuale e' determinato applicando al
fatturato dell'esercizio 2007 le seguenti misure fisse o aliquote per
scaglioni di fatturato:
 

Scaglioni di fatturato

Aliquote

da €

a €

0

100.000,00

€ 200,00 (misura fissa)

oltre 100.000,00

250.000,00

0,015%

oltre 250.000,00

500.000,00

0,013%

oltre 500.000,00

1.000.000,00

0,010%

oltre 1.000.000,00

10.000.000,00

0,009%

oltre 10.000.000,00

35.000.000,00

0,005%

oltre 35.000.000,00

50.000.000,00

0,003%

 

 

0,001% (fino ad un

oltre 50.000.000,00

 

massimo di € 40.000)

 
                               Art. 4.
  1.  Le nuove imprese iscritte o annotate nella sezione speciale del
Registro  delle imprese nel corso del 2008 e dopo l'entrata in vigore
del  presente  decreto,  sono tenute al versamento dei diritti di cui
all'art.   2  tramite  modello  F24  o  direttamente  allo  sportello
camerale,   entro   30   giorni  dalla  presentazione  della  domanda
dell'iscrizione o dell'annotazione.
  2.  Le  nuove imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro
delle  imprese  nel  corso  del  2008  e dopo l'entrata in vigore del
presente  decreto sono tenute a versare l'importo relativo alla prima
fascia  di  fatturato  pari  a  Euro  200,00,  entro  30 giorni dalla
presentazione  della  domanda  dell'iscrizione, tramite modello F24 o
direttamente allo sportello camerale.
  3.  Le  nuove  unita'  locali, che si iscrivono nel corso del 2008,
appartenenti  ad  imprese  gia'  iscritte nella sezione ordinaria del
Registro  delle  imprese, sono tenute al pagamento di un diritto pari
al 20 per cento di quello definito al comma 2.
 
                               Art. 5.
  1. Le imprese versano, per ciascuna delle proprie unita' locali, in
favore delle camere di commercio nel cui territorio hanno sede queste
ultime,  un importo pari al 20 per cento di quello dovuto per la sede
principale, fino ad un massimo di Euro 200,00.
  2. Le  unita'  locali  di imprese con sede principale all'estero di
cui  all'art. 9, comma 2, lettera b) del decreto del Presidente della
Repubblica  7 dicembre  1995,  n. 581, devono versare per ciascuna di
esse   in  favore  della  camera  di  commercio  nel  cui  territorio
competente  ha  sede  l'unita' locale, un diritto annuale pari a Euro
110,00.
  3. Le  sedi  secondarie  di  imprese con sede principale all'estero
devono  versare  per  ciascuna  di  esse  in  favore  della camera di
commercio  nel  cui  territorio  competente  hanno  sede,  un diritto
annuale pari a Euro 110,00.
  4. Non  sono  tenuti al pagamento del diritto annuale gli esercenti
le  attivita'  economiche  di  cui  all'art. 9, comma 2, punto a) del
decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.
 
                               Art. 6.
  1. Il  diritto  annuale  e'  versato,  in  unica  soluzione, con le
modalita'  previste  dal  capo  III  del decreto legislativo 9 luglio
1997,  n.  241,  entro il termine previsto per il pagamento del primo
acconto delle imposte sui redditi.
  2. L'attribuzione  alle  singole  camere  di  commercio delle somme
relative  al  diritto  annuale  versato  attraverso il modello F24 ha
luogo  mediante  versamento  sui  conti  di  cassa  di  pertinenza di
ciascuna camera di commercio.
 
                               Art. 7.
  1.   La  quota  del  diritto  annuale  riscosso  per  l'anno  2008,
considerato  come il totale accreditato per diritto annuale sui conti
di  cassa delle singole camere di commercio alla data del 31 dicembre
2007,  in  base al presente decreto interministeriale da riservare al
fondo   perequativo   di   cui  all'art.  18,  comma 5,  della  legge
29 dicembre  1993, n. 580, e' stabilita per ogni camera di commercio,
applicando le seguenti aliquote percentuali:
    3,9% sulle entrate da diritto annuale fino a Euro 5.164.569,00;
    5,5%  sulle  entrate  da  diritto annuale oltre Euro 5.164.569,00
fino a Euro 10.329.138,00;
    6,6% oltre Euro 10.329.138,00.
  2.  L'ammontare  del  fondo  perequativo e' utilizzato per il 55% a
favore  delle camere di commercio che presentano un ridotto numero di
imprese  e condizioni di rigidita' di bilancio definite sulla base di
indicatori   di   carattere   economico-finanziario,  tenendo  conto,
eventualmente,  anche  della  presenza  delle unita' locali, e per il
restante  45  % per la realizzazione di progetti o di investimenti di
sistema  intesi  a  verificare  e a migliorare lo stato di efficienza
dell'esercizio  delle  funzioni  amministrative  attribuite  da leggi
dello Stato al sistema delle camere di commercio.
  3.  Per  la  ripartizione del fondo perequativo vengono applicati i
criteri  e  le  modalita'  stabiliti  nel  regolamento  adottato  con
deliberazione  del  consiglio  dell'Unione  italiana  delle camere di
commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura  e  approvato dal
Ministero dello sviluppo economico.
  4.   L'Unione   italiana   delle  camere  di  commercio  riferisce,
annualmente,   al   Ministero  dello  sviluppo  economico,  Direzione
generale  del  commercio,  delle assicurazioni e dei servizi, circa i
risultati della gestione del fondo perequativo.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla Corte dei conti e sara'
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana ed
entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
    Roma, 1° febbraio 2008
                                                          Il Ministro
                      dello sviluppo economico
                               Bersani
Il Ministro dell'economia
                            e delle finanze
                            Padoa Schioppa
 
Registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 2008
Ufficio  di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita' produttive,

registro n. 1, foglio n. 184