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Roma, 12 marzo 2008
Circolare n.56/2008
Oggetto: Camere di Commercio – Nuovi
diritti camerali – D.M. 1.2.2008 su G.U. n. 54 del 4.3.2008.
Come preannunciato,
da quest’anno i diritti annuali che le imprese devono
versare obbligatoriamente alle Camere di Commercio per l’iscrizione al Registro Imprese subiscono rilevanti aumenti.
In base all’articolo
18 della legge n. 580/93, così come modificato dalla legge finanziaria del 2000
(art. 17 L. 488/99), già dal 2000 la misura dei
diritti annuali avrebbe dovuto essere determinata in
base al fatturato, anziché in base al capitale sociale. Quella disposizione,
grazie alla presa di posizione di tutte le organizzazioni imprenditoriali, fino
ad oggi era rimasta congelata.
Da quest’anno invece, stante la minore fermezza contro quella
norma da parte dal mondo associativo, i diritti devono essere parametrati al fatturato, con consistenti rincari per le imprese medio grandi.
In particolare,
secondo quanto stabilito dal decreto attuativo
indicato in oggetto, per le sedi legali delle imprese l’importo
dovuto è determinato applicando al fatturato dell’esercizio 2007 le seguenti
aliquote per scaglioni:
Scaglioni
di fatturato |
Aliquote |
|
da € |
a € |
|
0 |
100.000,00 |
€
200,00 (misura fissa) |
oltre 100.000,00 |
250.000,00 |
0,015% |
oltre 250.000,00 |
500.000,00 |
0,013% |
oltre 500.000,00 |
1.000.000,00 |
0,010% |
oltre 1.000.000,00 |
10.000.000,00 |
0,009% |
oltre 10.000.000,00 |
35.000.000,00 |
0,005% |
oltre 35.000.000,00 |
50.000.000,00 |
0,003% |
oltre 50.000.000,00 |
|
0,001%
(fino ad un |
|
|
massimo di € 40.000) |
Ad esempio per
un’impresa con fatturato pari a 300 milioni di euro il
diritto da versare per la sede principale è pari a 5.315 euro.
Per ciascuna filiale
è inoltre dovuto un importo pari al 20 per cento del
diritto camere determinato per la sede principale, nel limite massimo di 200
euro a filiale. Per le filiali e le sedi secondarie di imprese
con sede principale all’estero l’importo dovuto è pari a 110 euro per ciascuna
filiale sede secondaria.
Il pagamento del
diritto annuale avviene col modello F24 entro il termine previsto per il primo
acconto delle imposte sui redditi (quest’anno entro
il 16 giugno 2008, ovvero entro il 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%).
E’ possibile portare in compensazione eventuali crediti vantati per altri
tributi e contributi con quanto dovuto per il diritto annuale. In caso di
tardivo o omesso versamento è prevista una sanzione
amministrativa variabile dal 10 al 100 per cento dell’ammontare del diritto
dovuto, oltre il blocco del rilascio dei certificati camerali (DM 27.1.2005 n.
54).
f.to dr. Piero M. |
Per riferimenti confronta circ.re
conf.le n.182/2007 |
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Allegato uno |
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D/n |
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consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla |
G.U. n. 54 del 4.3.2008 (fonte Guritel)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 1 febbraio 2008
Determinazione delle misure del diritto annuale dovuto per l'anno
2008 dalle imprese alle camere di commercio, ai sensi dell'articolo
18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, cosi' come modificato
dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Decreta:
Art. 1.
1. Le misure del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di
commercio da ogni impresa iscritta o annotata nel Registro di cui
all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, per l'anno 2008,
sono determinate applicando le disposizioni del presente decreto.
Art. 2.
1. Per le imprese iscritte e per le imprese individuali annotate
nella sezione speciale del Registro delle imprese il diritto annuale
e' dovuto nella misura fissa di Euro 88,00.
2. Per le imprese con ragione di societa' semplice non agricola il
diritto annuale e' dovuto nella misura di Euro 144,00.
3. Per le societa' iscritte nella sezione speciale di cui al
comma 2 dell'art. 16 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96
il diritto annuale e' dovuto nella misura di Euro 170,00.
Art. 3.
1. Per la sede legale di tutte le imprese iscritte nella sezione
ordinaria del Registro delle imprese, ancorche' annotate nella
sezione speciale, il diritto annuale e' determinato applicando al
fatturato dell'esercizio 2007 le seguenti misure fisse o aliquote per
scaglioni di fatturato:
Scaglioni di fatturato |
Aliquote |
|
da € |
a € |
|
0 |
100.000,00 |
€ 200,00 (misura fissa) |
oltre 100.000,00 |
250.000,00 |
0,015% |
oltre 250.000,00 |
500.000,00 |
0,013% |
oltre 500.000,00 |
1.000.000,00 |
0,010% |
oltre 1.000.000,00 |
10.000.000,00 |
0,009% |
oltre 10.000.000,00 |
35.000.000,00 |
0,005% |
oltre 35.000.000,00 |
50.000.000,00 |
0,003% |
|
|
0,001% (fino ad un |
oltre 50.000.000,00 |
|
massimo di € 40.000) |
Art. 4.
1. Le nuove imprese iscritte o annotate nella sezione speciale del
Registro delle imprese nel corso del 2008 e dopo l'entrata in vigore
del presente decreto, sono tenute al versamento dei diritti di cui
all'art. 2 tramite modello F24 o direttamente allo sportello
camerale, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda
dell'iscrizione o dell'annotazione.
2. Le nuove imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro
delle imprese nel corso del 2008 e dopo l'entrata in vigore del
presente decreto sono tenute a versare l'importo relativo alla prima
fascia di fatturato pari a Euro 200,00, entro 30 giorni dalla
presentazione della domanda dell'iscrizione, tramite modello F24 o
direttamente allo sportello camerale.
3. Le nuove unita' locali, che si iscrivono nel corso del 2008,
appartenenti ad imprese gia' iscritte nella sezione ordinaria del
Registro delle imprese, sono tenute al pagamento di un diritto pari
al 20 per cento di quello definito al comma 2.
Art. 5.
1. Le imprese versano, per ciascuna delle proprie unita' locali, in
favore delle camere di commercio nel cui territorio hanno sede queste
ultime, un importo pari al 20 per cento di quello dovuto per la sede
principale, fino ad un massimo di Euro 200,00.
2. Le unita' locali di imprese con sede principale all'estero di
cui all'art. 9, comma 2, lettera b) del decreto del Presidente della
Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, devono versare per ciascuna di
esse in favore della camera di commercio nel cui territorio
competente ha sede l'unita' locale, un diritto annuale pari a Euro
110,00.
3. Le sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero
devono versare per ciascuna di esse in favore della camera di
commercio nel cui territorio competente hanno sede, un diritto
annuale pari a Euro 110,00.
4. Non sono tenuti al pagamento del diritto annuale gli esercenti
le attivita' economiche di cui all'art. 9, comma 2, punto a) del
decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.
Art. 6.
1. Il diritto annuale e' versato, in unica soluzione, con le
modalita' previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, entro il termine previsto per il pagamento del primo
acconto delle imposte sui redditi.
2. L'attribuzione alle singole camere di commercio delle somme
relative al diritto annuale versato attraverso il modello F24 ha
luogo mediante versamento sui conti di cassa di pertinenza di
ciascuna camera di commercio.
Art. 7.
1. La quota del diritto annuale riscosso per l'anno 2008,
considerato come il totale accreditato per diritto annuale sui conti
di cassa delle singole camere di commercio alla data del 31 dicembre
2007, in base al presente decreto interministeriale da riservare al
fondo perequativo di cui all'art. 18, comma 5, della legge
29 dicembre 1993, n. 580, e' stabilita per ogni camera di commercio,
applicando le seguenti aliquote percentuali:
3,9% sulle entrate da diritto annuale fino a Euro 5.164.569,00;
5,5% sulle entrate da diritto annuale oltre Euro 5.164.569,00
fino a Euro 10.329.138,00;
6,6% oltre Euro 10.329.138,00.
2. L'ammontare del fondo perequativo e' utilizzato per il 55% a
favore delle camere di commercio che presentano un ridotto numero di
imprese e condizioni di rigidita' di bilancio definite sulla base di
indicatori di carattere economico-finanziario, tenendo conto,
eventualmente, anche della presenza delle unita' locali, e per il
restante 45 % per la realizzazione di progetti o di investimenti di
sistema intesi a verificare e a migliorare lo stato di efficienza
dell'esercizio delle funzioni amministrative attribuite da leggi
dello Stato al sistema delle camere di commercio.
3. Per la ripartizione del fondo perequativo vengono applicati i
criteri e le modalita' stabiliti nel regolamento adottato con
deliberazione del consiglio dell'Unione italiana delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura e approvato dal
Ministero dello sviluppo economico.
4. L'Unione italiana delle camere di commercio riferisce,
annualmente, al Ministero dello sviluppo economico, Direzione
generale del commercio, delle assicurazioni e dei servizi, circa i
risultati della gestione del fondo perequativo.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti e sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed
entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Roma, 1° febbraio 2008
Il Ministro
dello sviluppo economico
Bersani
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoa Schioppa
Registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 1, foglio
n. 184