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Roma, 19 maggio 2008

 

Circolare n. 93/2008

 

Oggetto: Lavoro – Testo Unico sulla sicurezza – DLGVO n. 81 del 9.4.2008, su S.O. alla G.U. n. 101 del 30.4.2008.

 

In attuazione della legge delega n. 123/07 è stato emanato il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro che riunifica tutta la normativa in materia a cominciare dal famigerato decreto n. 626/94. Il provvedimento è stato fortemente criticato durante l’iter di approvazione da tutto il mondo imprenditoriale in quanto conferma nella sostanza il sistema introdotto dal citato decreto 626, inasprendo il regime sanzionatorio e accentuando la tendenza a procedimentalizzare gli obblighi delle aziende; viceversa è rimasta del tutto disattesa, nonostante costituisse uno dei criteri portanti della legge delega, la semplificazione degli adempimenti formali a carico soprattutto delle piccole e medie imprese. Unica nota positiva per le aziende consiste nell’aver dato tempo sino al 30 luglio p.v. per adeguare il documento sulla valutazione dei rischi secondo le nuove regole.

 

Si evidenziano gli aspetti principali del Testo Unico (composto da ben 306 articoli e 51 allegati) con riserva di successivi approfondimenti, anche se non sono da escludere ritocchi da parte del nuovo Governo.

 

Campo di applicazione (art. 3) – E’ stato ulteriormente ampliato il campo di applicazione delle norme sulla sicurezza. Tra i destinatari delle tutele sono stati infatti inclusi, oltre ai lavoratori subordinati, anche i lavoratori autonomi completando un processo che aveva visto progressivamente ricomprendere i lavoratori a progetto, i lavoratori somministrati, i lavoratori occasionali e i lavoratori a distanza (o telelavoratori).

 

Computo dei lavoratori (art. 4) – Fermo restando che tutti i lavoratori ricompresi nel campo di applicazione del T.U. sono destinatari delle relative tutele, ai fini della ricorrenza di particolari obblighi in capo alle aziende (designazione del rappresentante per la sicurezza, costituzione del servizio di prevenzione e protezione, ecc.) sono state escluse alcune categorie, tra cui i lavoratori autonomi, i collaboratori, i lavoratori a progetto e gli assunti a tempo determinato in sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro (ad esempio per maternità). Devono invece essere computati i lavoratori somministrati e i part-time sulla base dell’orario svolto.

 

Sospensione dell’attività d’impresa (art. 14) – E’ stata confermata nelle linee generali la disciplina prevista dalla legge n. 123/07 che prevede la sospensione dell’attività d’impresa in caso di utilizzo di personale in nero in misura pari o superiore al 20% degli occupati, ovvero in caso di reiterate violazioni delle norme sull’orario di lavoro o sulla sicurezza. Le novità riguardano:

 

·   l’elencazione tassativa delle violazioni in materia di sicurezza che comportano la sospensione (tra cui mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi, mancata formazione dei lavoratori, mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione, ecc.);

 

·   la fissazione di un importo fisso, pari a 2.500 euro, a titolo di sanzione accessoria che l’azienda deve versare per ottenere, una volta regolarizzati i lavoratori in nero o ripristinate le normali condizioni di lavoro, la revoca della sospensione;

 

·   la possibilità per l’azienda di ricorrere entro 30 giorni contro il provvedimento di sospensione alla Direzione regionale del lavoro la quale avrà 15 giorni di tempo per esprimersi altrimenti il ricorso si intenderà automaticamente accolto;

 

·   l’introduzione di una sanzione detentiva (arresto fino a 6 mesi) nei confronti del datore di lavoro che non ottemperi al provvedimento di sospensione.

 

Delega di funzioni (artt. 16 e 17) - E’ stata disciplinata la delega di funzioni da parte del datore di lavoro sulla base degli orientamenti giurisprudenziali formatisi sino ad oggi. Per essere efficace, e quindi escludere la responsabilità del datore di lavoro, la delega deve rispettare determinate condizioni (tra cui conferimento e relativa accettazione per iscritto, possesso da parte del delegato dei requisiti di professionalità ed esperienza, ecc.). Restano confermati l’obbligo per il datore di lavoro di vigilare sul corretto espletamento delle funzioni trasferite nonché il divieto di delegare la valutazione dei rischi e la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

 

Nuovi obblighi aziendali (artt. 18 e 19) – Fermi restando gli obblighi generali già previsti dalla precedente normativa, (valutazione dei rischi e conseguente eliminazione, organizzazione del servizio di prevenzione e protezione, sorveglianza sanitaria, adeguamento dei luoghi di lavoro, informazione e formazione dei lavoratori sulle questioni attinenti alla sicurezza, ecc.), il T.U. ha posto in capo alle aziende due nuovi adempimenti di natura amministrativa nei confronti dell’INAIL concernenti rispettivamente:

 

·   l’obbligo di comunicare gli infortuni di 1 giorno (escluso quello dell’evento); al riguardo l’INAIL ha predisposto un apposito modulo disponibile sul sito www.inail.it; si fa osservare che l’obbligo in questione ha finalità statistiche e si aggiunge all’obbligo di denuncia allo stesso Istituto degli infortuni con prognosi superiore a 3 giorni;

 

·   l’obbligo di comunicare annualmente i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

 

Appalto (art. 26) – Sono stati sostanzialmente confermati anche gli obblighi a carico delle aziende in caso di affidamento in appalto di lavori al proprio interno. In particolare le imprese sono tenute a:

 

·   verificare l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici tramite l’acquisizione di un’autocertificazione e del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;

 

·   elaborare un apposito documento di valutazione dei rischi da allegare al contratto di appalto; tale obbligo è escluso in via transitoria per i contratti stipulati prima del 25 agosto 2007 salvo che non siano ancora in corso al 31 dicembre 2008;

 

·   indicare nel contratto di appalto i costi relativi alla sicurezza pena la nullità dello stesso; anche in questo caso si applica la disciplina transitoria prevista per i contratti stipulati prima del 25 agosto 2007.

 

Valutazione dei rischi (artt. 28 e 29) – Continua ad essere al centro del sistema della sicurezza la redazione del documento di valutazione dei rischi concernente la descrizione dei rischi aziendali e delle misure di prevenzione e di protezione. Come già anticipato, tale documento è stato reso ancora più pregnante in quanto dovrà considerare tutti i rischi per la sicurezza, ivi compresi quelli collegati allo stress da lavoro, alle differenze di età, di sesso e di provenienza dei lavoratori nonché i rischi per le lavoratrici in gravidanza. Le aziende dovranno provvedere entro il 30 luglio ad aggiornare l’attuale documento qualora non tenga conto di tutti i rischi previsti dal T.U.

E’ stata confermata sino al 2012 la possibilità per le aziende fino a 10 dipendenti di effettuare la valutazione dei rischi tramite autocertificazione.

 

Servizio di prevenzione e protezione (artt. da 31 a 34) – In materia di servizio di prevenzione e protezione non sono state introdotte novità di rilievo. Come è noto, il servizio deve essere istituito in ogni azienda ed ha il compito di supportare il datore di lavoro nella valutazione dei fattori di rischio e nell’individuazione delle eventuali contromisure. Il servizio, che può essere costituito da personale interno o esterno, deve essere composto da un responsabile più un numero di addetti adeguato alla pericolosità delle lavorazioni svolte; tutti i componenti devono possedere determinati requisiti e aver frequentato specifici corsi di formazione di 16 ore; nelle aziende fino a 200 dipendenti le funzioni di responsabile possono essere svolte direttamente dagli stessi datori di lavoro. L’unica novità di rilievo introdotta dal T.U. consiste nella soppressione dell’obbligo a carico delle aziende di comunicare il nominativo del responsabile all’ispettorato del lavoro e all’unità sanitaria locale.

 

Rappresentante per la sicurezza (artt. 37 e da 47 a 50) – E‘ stato rafforzato il ruolo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in particolare attraverso la previsione del rappresentante del sito produttivo, la cui disciplina è stata rinviata alla contrattazione collettiva, per quei contesti caratterizzati dalla contestuale presenza di più aziende (tra cui porti e centri intermodali di trasporto). Per quanto riguarda gli obblighi di formazione dei rappresentanti per la sicurezza a carico delle aziende, alla formazione base di 32 ore è stato aggiunto un obbligo di aggiornamento periodico la cui durata varia in funzione delle dimensioni aziendali.

 

Sanzioni (artt. da 55 a 60) - A fronte del generale inasprimento del sistema sanzionatorio, è stata peraltro confermata l’alternatività dell’arresto con l’ammenda salvo che le violazioni non riguardino attività particolarmente rischiose (centrali termoelettriche, fabbriche di esplosivi, ecc.). E’ stato altresì confermato l’istituto della prescrizione (D.lgvo 758/94) che, come è noto, prevede la possibilità per le aziende di beneficiare di sanzioni ridotte in caso di regolarizzazione delle violazioni commesse. Tra le violazioni più rilevanti si segnalano la mancata valutazione dei rischi, la mancata elaborazione del relativo documento o la mancata nomina del responsabile del servizio di protezione e prevenzione che saranno punite con l’arresto da 4 a 8 mesi o con l’ammenda da 5.000 a 15.000 euro (in precedenza arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 1.500 a 4.000 euro).

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. 60/2008 e 132/2007

 

Causa la sua voluminosità il T.U. è riportato senza gli allegati

 

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