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Roma, 19 maggio 2008
Circolare n. 93/2008
Oggetto: Lavoro – Testo Unico sulla
sicurezza – DLGVO n. 81 del 9.4.2008, su S.O. alla G.U. n. 101 del 30.4.2008.
In
attuazione della legge delega n. 123/07 è stato emanato il Testo Unico sulla
sicurezza sul lavoro che riunifica tutta la normativa
in materia a cominciare dal famigerato decreto n. 626/94. Il provvedimento è
stato fortemente criticato durante l’iter di approvazione da tutto il mondo
imprenditoriale in quanto conferma nella sostanza il sistema introdotto dal
citato decreto 626, inasprendo il regime sanzionatorio
e accentuando la tendenza a procedimentalizzare gli
obblighi delle aziende; viceversa è rimasta del tutto disattesa, nonostante
costituisse uno dei criteri portanti della legge delega, la semplificazione
degli adempimenti formali a carico soprattutto delle piccole e medie imprese.
Unica nota positiva per le aziende consiste nell’aver dato tempo sino al 30 luglio p.v. per adeguare il documento sulla valutazione dei rischi secondo
le nuove regole.
Si evidenziano gli
aspetti principali del Testo Unico (composto da ben 306 articoli e 51 allegati)
con riserva di successivi approfondimenti, anche se non sono da escludere
ritocchi da parte del nuovo Governo.
Campo di applicazione (art. 3) – E’ stato ulteriormente ampliato il
campo di applicazione delle norme sulla sicurezza. Tra i destinatari delle tutele
sono stati infatti inclusi, oltre ai lavoratori subordinati, anche i lavoratori
autonomi completando un processo che aveva visto progressivamente ricomprendere i lavoratori a progetto, i lavoratori somministrati,
i lavoratori occasionali e i lavoratori a distanza (o telelavoratori).
Computo dei lavoratori (art. 4) – Fermo restando che tutti i
lavoratori ricompresi nel campo di applicazione del
T.U. sono destinatari delle relative tutele, ai fini della ricorrenza di
particolari obblighi in capo alle aziende (designazione del rappresentante per la sicurezza,
costituzione del servizio di prevenzione
e protezione, ecc.) sono state escluse alcune categorie, tra cui i
lavoratori autonomi, i collaboratori, i lavoratori a progetto e gli assunti a
tempo determinato in sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla
conservazione del posto di lavoro (ad esempio per maternità). Devono invece
essere computati i lavoratori somministrati e i part-time sulla base dell’orario
svolto.
Sospensione dell’attività d’impresa (art. 14) – E’ stata confermata nelle linee
generali la disciplina prevista dalla legge n. 123/07 che prevede la
sospensione dell’attività d’impresa in caso di utilizzo di personale in nero in misura pari o superiore al
20% degli occupati, ovvero in caso di reiterate violazioni delle norme
sull’orario di lavoro o sulla sicurezza. Le novità riguardano:
·
l’elencazione
tassativa delle violazioni in materia di sicurezza che comportano la
sospensione (tra cui mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi, mancata formazione dei
lavoratori, mancata costituzione del servizio
di prevenzione e protezione, ecc.);
·
la
fissazione di un importo fisso, pari a 2.500 euro, a titolo di sanzione
accessoria che l’azienda deve versare per ottenere, una volta regolarizzati i
lavoratori in nero o ripristinate le normali condizioni di lavoro, la revoca
della sospensione;
·
la
possibilità per l’azienda di ricorrere entro 30 giorni contro il provvedimento
di sospensione alla Direzione regionale
del lavoro la quale avrà 15 giorni di tempo per esprimersi altrimenti il
ricorso si intenderà automaticamente accolto;
·
l’introduzione
di una sanzione detentiva (arresto fino a 6 mesi) nei confronti del datore di
lavoro che non ottemperi al provvedimento di sospensione.
Delega di funzioni (artt. 16 e
17) - E’ stata disciplinata la delega di
funzioni da parte del datore di lavoro sulla base degli orientamenti
giurisprudenziali formatisi sino ad oggi. Per essere efficace, e quindi
escludere la responsabilità del datore di lavoro, la delega deve rispettare
determinate condizioni (tra cui conferimento e relativa accettazione per
iscritto, possesso da parte del delegato dei requisiti di professionalità ed
esperienza, ecc.). Restano confermati l’obbligo per il datore di lavoro di
vigilare sul corretto espletamento delle funzioni trasferite nonché il divieto
di delegare la valutazione dei rischi e la nomina del responsabile del servizio
di prevenzione e protezione dai rischi.
Nuovi obblighi aziendali (artt.
18 e 19) – Fermi
restando gli obblighi generali già previsti dalla precedente normativa,
(valutazione dei rischi e conseguente eliminazione, organizzazione del servizio di prevenzione e protezione, sorveglianza
sanitaria, adeguamento dei luoghi di lavoro, informazione e formazione dei lavoratori
sulle questioni attinenti alla sicurezza, ecc.), il T.U. ha posto in capo alle
aziende due nuovi adempimenti di natura amministrativa nei confronti dell’INAIL
concernenti rispettivamente:
·
l’obbligo
di comunicare gli infortuni di 1 giorno (escluso quello dell’evento); al riguardo
l’INAIL ha predisposto un apposito modulo disponibile sul sito www.inail.it;
si fa osservare che l’obbligo in questione ha finalità statistiche e si
aggiunge all’obbligo di denuncia allo stesso Istituto degli infortuni con
prognosi superiore a 3 giorni;
·
l’obbligo
di comunicare annualmente i nominativi dei rappresentanti
dei lavoratori per la sicurezza.
Appalto (art. 26) – Sono stati sostanzialmente confermati anche gli
obblighi a carico delle aziende in caso di affidamento in appalto di lavori al
proprio interno. In particolare le imprese sono tenute a:
·
verificare
l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici tramite
l’acquisizione di un’autocertificazione e del certificato di iscrizione alla
Camera di Commercio;
·
elaborare
un apposito documento di valutazione dei rischi da allegare al contratto di
appalto; tale obbligo è escluso in via transitoria per i contratti stipulati
prima del 25 agosto 2007 salvo che non siano ancora in corso al 31 dicembre
2008;
·
indicare
nel contratto di appalto i costi relativi alla sicurezza pena la nullità dello
stesso; anche in questo caso si applica la disciplina transitoria prevista per
i contratti stipulati prima del 25 agosto 2007.
Valutazione dei rischi (artt. 28
e 29) – Continua
ad essere al centro del sistema della sicurezza la redazione del documento di valutazione dei rischi
concernente la descrizione dei rischi aziendali e delle misure di prevenzione e
di protezione. Come già anticipato, tale documento è stato reso ancora più
pregnante in quanto dovrà considerare tutti i rischi per la sicurezza, ivi
compresi quelli collegati allo stress da lavoro, alle differenze di età, di sesso
e di provenienza dei lavoratori nonché i rischi per le lavoratrici in
gravidanza. Le aziende dovranno provvedere entro il 30 luglio ad aggiornare
l’attuale documento qualora non tenga conto di tutti i rischi previsti dal T.U.
E’ stata confermata
sino al 2012 la possibilità per le aziende fino a 10 dipendenti di effettuare
la valutazione dei rischi tramite autocertificazione.
Servizio di prevenzione e protezione (artt.
da 31 a 34) – In
materia di servizio di prevenzione e
protezione non sono state introdotte novità di rilievo. Come è noto, il
servizio deve essere istituito in ogni azienda ed ha il compito di supportare
il datore di lavoro nella valutazione dei fattori di rischio e
nell’individuazione delle eventuali contromisure. Il servizio, che può essere
costituito da personale interno o esterno, deve essere composto da un
responsabile più un numero di addetti adeguato alla pericolosità delle
lavorazioni svolte; tutti i componenti devono possedere determinati requisiti e
aver frequentato specifici corsi di formazione di 16 ore; nelle aziende fino a
200 dipendenti le funzioni di responsabile possono essere svolte direttamente
dagli stessi datori di lavoro. L’unica novità di rilievo introdotta dal T.U.
consiste nella soppressione dell’obbligo a carico delle aziende di comunicare
il nominativo del responsabile all’ispettorato del lavoro e all’unità sanitaria
locale.
Rappresentante per la sicurezza (artt.
37 e da 47 a 50) – E‘
stato rafforzato il ruolo del rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza in particolare attraverso la previsione del
rappresentante del sito produttivo,
la cui disciplina è stata rinviata alla contrattazione collettiva, per quei contesti
caratterizzati dalla contestuale presenza di più aziende (tra cui porti e
centri intermodali di trasporto). Per quanto riguarda gli obblighi di
formazione dei rappresentanti per la sicurezza a carico delle aziende, alla
formazione base di 32 ore è stato aggiunto un obbligo di aggiornamento
periodico la cui durata varia in funzione delle dimensioni aziendali.
Sanzioni (artt. da 55 a 60) - A fronte del generale inasprimento
del sistema sanzionatorio, è stata peraltro
confermata l’alternatività dell’arresto con l’ammenda
salvo che le violazioni non riguardino attività particolarmente rischiose (centrali
termoelettriche, fabbriche di esplosivi, ecc.). E’ stato altresì confermato l’istituto
della prescrizione (D.lgvo 758/94) che, come è noto, prevede la possibilità per
le aziende di beneficiare di sanzioni ridotte in caso di regolarizzazione delle
violazioni commesse. Tra le violazioni più rilevanti si segnalano la mancata
valutazione dei rischi, la mancata elaborazione del relativo documento o la
mancata nomina del responsabile del servizio di protezione e prevenzione che
saranno punite con l’arresto da 4 a 8 mesi o con l’ammenda da 5.000 a 15.000
euro (in precedenza arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 1.500 a 4.000 euro).
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.ri
conf.li nn. 60/2008
e 132/2007 |
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Causa
la sua voluminosità il T.U. è riportato senza gli allegati |
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M/t |
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