Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

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Roma, 23 maggio 2008

 

Circolare n. 94/2008

 

Oggetto: Tributi – Tassazione del TFR – Nuova detrazione Irpef – D.M. 20.3.2008 su G.U. n.78 del 2.4.2008.

 

In attuazione della Legge Finanziaria 2008 (art.2 c.514 legge n.244/2007), il decreto indicato in oggetto ha disciplinato la nuova detrazione Irpef applicabile nella tassazione dei trattamenti di fine rapporto ed indennità equipollenti erogati a partire dall’aprile di quest’anno.

 

La nuova detrazione – che non riguarda le fasce di TFR medio alte – deve essere determinata in base all’ammontare del reddito di riferimento calcolato ai sensi dell’articolo 19 del TUIR che, come è noto, è pari al TFR spettante diviso per il numero degli anni di lavoro e moltiplicato per dodici.

 

 

Reddito di riferimento

(in euro)

 

 

Detrazione spettante

(in euro)

 

fino a 7.500

 

oltre 7.500 e fino a 28.000

 

 

oltre 28.000 e fino a 30.000

 

 

 

70

 

50 + 20,00 x 28.000 - reddito riferimento

     20.500

 

50 x 30.000 - reddito riferimento

    2.000

 

 

La detrazione va riconosciuta dai datori di lavoro, in qualità di sostituti d’imposta, al momento della liquidazione del saldo o dell’acconto del TFR o delle indennità equipollenti. Nel caso di dipendenti che abbiano più cessazioni di rapporti di lavoro nel corso dell’anno la detrazione spetta una sola volta.

 

Qualora il TFR sia stato destinato interamente alla previdenza complementare, la detrazione in questione può essere applicata nella tassazione di eventuali somme erogate in occasione della cessazione del rapporto di lavoro.

 

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Allegato uno

 

D/t

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G.U. n. 78 del 2.4.2008 (fonte Guritel)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 20 marzo 2008

Riduzione  del  prelievo  fiscale  sul  trattamento di fine rapporto,
sulle  indennita'  equipollenti  e  sulle  altre  indennita'  e somme
connesse  alla cessazione del rapporto di lavoro, di cui all'articolo
17, comma 1, lettera a), del Tuir.
 
IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Decreta:

Art. 1.
Riduzione del prelievo fiscale sulle indennita' di fine rapporto
  1. L'imposta sul reddito delle persone fisiche determinata ai sensi
dell'art. 19 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
il  decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
sul  trattamento  di fine rapporto e sulle indennita' equipollenti di
cui  all'art. 17, comma 1, lettera a), del citato testo unico, il cui
diritto  alla  percezione  sorge  a  partire  dal  1° aprile 2008, e'
ridotta di un importo pari a:
    a) 70 euro se il reddito di riferimento non supera 7.500 euro;
    b) 50  euro,  aumentato  del  prodotto  fra  20  euro e l'importo
corrispondente  al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito di
riferimento, e 20.500 euro, se l'ammontare del reddito di riferimento
e' superiore a 7.500 euro ma non a 28.000 euro;
    c) 50  euro,  se  il reddito di riferimento e' superiore a 28.000
euro  ma  non  a  30.000  euro.  La  detrazione  spetta  per la parte
corrispondente  al  rapporto  tra l'importo di 30.000 euro, diminuito
del reddito di riferimento, e l'importo di 2.000 euro.
  2.  Se  il risultato dei rapporti indicati alle lettere b) e c) del
comma 1  e' maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro
cifre decimali.
  3.  Per  reddito di riferimento si intende il reddito teorico medio
determinato,  sulla  base  della  durata  complessiva del rapporto di
lavoro,  ai sensi del citato art. 19 del predetto testo unico ai fini
dell'individuazione  dell'aliquota  di  tassazione del trattamento di
fine rapporto e delle indennita' equipollenti.
  4.  La  detrazione  di cui al comma 1 riduce l'imposta dovuta sulle
altre  indennita'  e  somme  connesse alla cessazione del rapporto di
lavoro  di  cui  al  citato  art.  17, comma 1, lettera a), del testo
unico,   eventualmente  erogate,  nella  sola  ipotesi  di  integrale
destinazione   del   trattamento  di  fine  rapporto  alle  forme  di
previdenza  complementare  di  cui  al decreto legislativo 5 dicembre
2005,  n.  252.  A  questi  effetti,  il  reddito  di riferimento del
trattamento di fine rapporto e' determinato in modo virtuale.
  5.  La  detrazione  di  cui  ai  commi 1  e  4  e' riconosciuta dai
sostituti  d'imposta  di  cui  agli  articoli 23 e 29 del decreto del
Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in relazione
ad  una  sola  cessazione del rapporto di lavoro nel corso di ciascun
periodo d'imposta. A tal fine, i soggetti beneficiari del trattamento
di  fine  rapporto,  delle  indennita'  equipollenti  e  delle  altre
indennita'  e  somme  connesse alla cessazione del rapporto di lavoro
sono tenuti ad attestare in forma scritta, su richiesta del sostituto
d'imposta,  di  non aver gia' fruito di detta detrazione in relazione
ad altro rapporto di lavoro cessato nel medesimo periodo.
  6.  La  detrazione  di cui ai commi 1 e 4 spetta anche per le somme
liquidate  a  titolo  di  acconto,  mentre  non spetta in relazione a
quelle erogate a titolo di anticipazione.
  7.  Per  i  lavoratori dipendenti che percepiscono le indennita' di
fine  rapporto da un datore di lavoro che non riveste la qualifica di
sostituto  d'imposta,  la detrazione spettante e' determinata in sede
di dichiarazione dei redditi.
  8. Gli uffici finanziari verificano la correttezza della detrazione
attribuita  dal  sostituto  d'imposta  e  provvedono  a  riconoscerla
laddove, per qualsiasi motivo, la stessa non sia stata attribuita dal
sostituto  d'imposta.  In  caso  di  erogazioni di indennita' di fine
rapporto  conseguenti  a  piu'  cessazioni del rapporto di lavoro nel
corso   del   medesimo   periodo  d'imposta,  gli  uffici  finanziari
rideterminano    la    detrazione   spettante   riconoscendo   quella
corrispondente   al  reddito  di  riferimento  piu'  elevato  per  il
percettore  delle  somme.  Agli effetti del presente comma, anche gli
uffici  finanziari determinano la detrazione spettante sulla base del
reddito di riferimento di cui al comma 3.
    Roma, 20 marzo 2008
                                              Il Vice Ministro: Visco