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Roma, 3 giugno 2008
Circolare n. 101/2008
Oggetto: Codice della Strada – Guida in stato di ebbrezza – Inasprimento delle sanzioni – Articolo 4 D.L.
23.5.2008, n.92, su G.U. n.122
del 26.5.2008.
Il recente decreto
legge in materia di sicurezza pubblica contiene, tra l’altro, l’inasprimento
delle sanzioni per la guida in stato di ebbrezza e
sotto l’effetto di droghe.
Tasso alcolemico – Per chi verrà
sorpreso alla guida con tasso alcolemico tra 0,81 e
1,5 grammi (raggiungibile bevendo ad es. più di 2 bicchieri di vino) è stato
previsto l’arresto fino a 6 mesi (in precedenza 3 mesi), ferma restando
l’applicazione della sanzione da 800 a 3.200 euro. Nel caso di superamento
della soglia di 1,5 grammi di alcol l’arresto è fino
ad un anno (in precedenza 6 mesi) e la sanzione da 1.500 a 6.000 euro.
Sequestro del veicolo – Il superamento della soglia di 1,5 grammi di alcool comporta anche il sequestro del veicolo (qualora il
mezzo sia di proprietà di chi guida in stato di ebbrezza).
Test dell’etilometro – Il rifiuto a sottoporsi al test
del tasso alcolico costituisce illecito penale punibile con la sospensione
della patente da 6 mesi a 2 anni e il fermo amministrativo del veicolo.
Sostanze stupefacenti – Per la guida sotto l’effetto di sostanze
stupefacenti è stata introdotta la sanzione pecuniaria
da 1.500 a 6.000 euro (attualmente da 1.000 e 4.000 euro) e l’arresto da 3 mesi
ad un anno (attualmente fino a 3 mesi).
Incidenti mortali – Nel caso di incidenti mortali causati
da guidatori in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di droghe è stata prevista
la reclusione da 3 a 10 anni (attualmente da 2 a 5 anni). Inoltre è stata raddoppiata la pena della reclusione per chi
commette omissione di soccorso dopo aver causato incidenti con feriti (da
6 mesi ad un anno).
f.to dr. Piero
M. Luzzati |
Allegato uno |
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D/t |
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G.U. n. 122 del 26.5.2008 (fonte Guritel)
DECRETO-LEGGE 23 maggio 2008, n. 92
Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
E m a n a
il seguente decreto-legge:
*****OMISSIS*****
Art. 4.
Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
e successive modificazioni
1. All'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera b), le parole: «l'arresto fino a tre mesi»
sono sostituite dalle seguenti: «l'arresto fino a sei mesi»;
b) al comma 2, lettera c), le parole: «l'arresto fino a sei mesi»
sono sostituite dalle seguenti: «l'arresto da tre mesi ad un anno» e
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con la sentenza di
condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti,
anche se e' stata applicata la sospensione condizionale della pena,
e' sempre disposta la confisca del veicolo con il quale e' stato
commesso il reato ai sensi dell'articolo 240, comma 2, del codice
penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al
reato. Il veicolo sottoposto a sequestro puo' essere affidato in
custodia al trasgressore. La stessa procedura si applica anche nel
caso di cui al comma 2-bis.»;
c) dopo il comma 2-quater e' inserito il seguente:
«2-quinquies. Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del
comma 2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra
persona idonea, puo' essere fatto trasportare fino al luogo indicato
dall'interessato o fino alla piu' vicina autorimessa e lasciato in
consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie
per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono
interamente a carico del trasgressore.»;
d) al comma 7, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal
seguente:
«Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, in caso di
rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente e'
punito con le pene di cui al comma 2, lettera c)»;
e) al comma 7, terzo periodo, le parole: «Dalle violazioni
conseguono» sono sostituite dalle seguenti: «La condanna per il reato
di cui al periodo che precede comporta»;
f) al comma 7, quinto periodo, le parole: «Quando lo stesso
soggetto compie piu' violazioni nel corso di un biennio,», sono
sostituite dalle seguenti: «Se il fatto e' commesso da soggetto gia'
condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato,».
2. Al comma 1 dell'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «e' punito con l'ammenda da euro 1000 a euro 4000 e
l'arresto fino a tre mesi», sono sostituite dalle seguenti: «e'
punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da tre
mesi ad un anno»;
b) alla fine e' aggiunto il seguente periodo: «Si applicano le
disposizioni dell'articolo 186, comma 2, lettera c), quinto e sesto
periodo, nonche' quelle di cui al comma 2-quinquies del medesimo
articolo 186.».
3. All'articolo 189 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 6, le parole: «da tre mesi a tre anni» sono
sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a tre anni»;
b) al comma 7, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono
sostituite dalle seguenti: «da un anno a tre anni».
4. All'articolo 222, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Se il fatto di cui al terzo periodo e' commesso da soggetto
in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2,
lettera c), ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze
stupefacenti o psicotrope, il giudice applica la sanzione
amministrativa accessoria della revoca della patente.».
*****OMISSIS*****
Dato a Roma, addi' 23 maggio 2008
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Maroni, Ministro dell'interno
Alfano, Ministro della giustizia
Matteoli, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione
Visto, il Guardasigilli: Alfano