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Roma, 3 giugno 2008

 

Circolare n. 101/2008

 

Oggetto: Codice della Strada – Guida in stato di ebbrezza – Inasprimento delle sanzioni – Articolo 4 D.L. 23.5.2008, n.92, su G.U. n.122 del 26.5.2008.

 

Il recente decreto legge in materia di sicurezza pubblica contiene, tra l’altro, l’inasprimento delle sanzioni per la guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di droghe.

 

Tasso alcolemicoPer chi verrà sorpreso alla guida con tasso alcolemico tra 0,81 e 1,5 grammi (raggiungibile bevendo ad es. più di 2 bicchieri di vino) è stato previsto l’arresto fino a 6 mesi (in precedenza 3 mesi), ferma restando l’applicazione della sanzione da 800 a 3.200 euro. Nel caso di superamento della soglia di 1,5 grammi di alcol l’arresto è fino ad un anno (in precedenza 6 mesi) e la sanzione da 1.500 a 6.000 euro.

 

Sequestro del veicolo – Il superamento della soglia di 1,5 grammi di alcool comporta anche il sequestro del veicolo (qualora il mezzo sia di proprietà di chi guida in stato di ebbrezza).

 

Test dell’etilometroIl rifiuto a sottoporsi al test del tasso alcolico costituisce illecito penale punibile con la sospensione della patente da 6 mesi a 2 anni e il fermo amministrativo del veicolo.

 

Sostanze stupefacenti – Per la guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti è stata introdotta la sanzione pecuniaria da 1.500 a 6.000 euro (attualmente da 1.000 e 4.000 euro) e l’arresto da 3 mesi ad un anno (attualmente fino a 3 mesi).

 

Incidenti mortali – Nel caso di incidenti mortali causati da guidatori in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di droghe è stata prevista la reclusione da 3 a 10 anni (attualmente da 2 a 5 anni). Inoltre è stata raddoppiata la pena della reclusione per chi commette omissione di soccorso dopo aver causato incidenti con feriti (da 6 mesi ad un anno).

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Allegato uno

 

D/t

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G.U. n. 122 del 26.5.2008 (fonte Guritel)

DECRETO-LEGGE 23 maggio 2008, n. 92

Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica.
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:
 
                          *****OMISSIS*****
 
                               Art. 4.
       Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
                     e successive modificazioni
  1. All'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 2, lettera b), le parole: «l'arresto fino a tre mesi»
sono sostituite dalle seguenti: «l'arresto fino a sei mesi»;
    b) al comma 2, lettera c), le parole: «l'arresto fino a sei mesi»
sono  sostituite dalle seguenti: «l'arresto da tre mesi ad un anno» e
sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi: «Con la sentenza di
condanna  ovvero  di applicazione della pena a richiesta delle parti,
anche  se  e' stata applicata la sospensione condizionale della pena,
e'  sempre  disposta  la  confisca  del veicolo con il quale e' stato
commesso  il  reato  ai  sensi dell'articolo 240, comma 2, del codice
penale,  salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al
reato.  Il  veicolo  sottoposto  a  sequestro puo' essere affidato in
custodia  al  trasgressore.  La stessa procedura si applica anche nel
caso di cui al comma 2-bis.»;
    c) dopo il comma 2-quater e' inserito il seguente:
  «2-quinquies. Salvo  che non sia disposto il sequestro ai sensi del
comma 2,  il  veicolo,  qualora  non  possa  essere  guidato da altra
persona  idonea, puo' essere fatto trasportare fino al luogo indicato
dall'interessato  o  fino  alla piu' vicina autorimessa e lasciato in
consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie
per  la  custodia.  Le  spese  per  il  recupero ed il trasporto sono
interamente a carico del trasgressore.»;
    d) al  comma 7, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal
seguente:
  «Salvo  che  il  fatto  costituisca  piu'  grave  reato, in caso di
rifiuto  dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente e'
punito con le pene di cui al comma 2, lettera c)»;
    e) al  comma 7,  terzo  periodo,  le  parole:  «Dalle  violazioni
conseguono» sono sostituite dalle seguenti: «La condanna per il reato
di cui al periodo che precede comporta»;
    f) al  comma 7,  quinto  periodo,  le  parole:  «Quando lo stesso
soggetto  compie  piu'  violazioni  nel  corso  di un biennio,», sono
sostituite  dalle seguenti: «Se il fatto e' commesso da soggetto gia'
condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato,».
  2. Al  comma 1  dell'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) le parole: «e' punito con l'ammenda da euro 1000 a euro 4000 e
l'arresto  fino  a  tre  mesi»,  sono  sostituite dalle seguenti: «e'
punito  con  l'ammenda  da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da tre
mesi ad un anno»;
    b) alla  fine  e'  aggiunto il seguente periodo: «Si applicano le
disposizioni  dell'articolo 186,  comma 2, lettera c), quinto e sesto
periodo,  nonche'  quelle  di  cui  al comma 2-quinquies del medesimo
articolo 186.».
  3. All'articolo 189 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) al  comma 6,  le  parole:  «da  tre  mesi  a  tre  anni»  sono
sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a tre anni»;
    b) al  comma 7,  le  parole:  «da  sei  mesi  a  tre  anni»  sono
sostituite dalle seguenti: «da un anno a tre anni».
  4. All'articolo 222,  comma 2,  e'  aggiunto,  in fine, il seguente
periodo: «Se il fatto di cui al terzo periodo e' commesso da soggetto
in  stato  di  ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2,
lettera c),   ovvero   da   soggetto   sotto  l'effetto  di  sostanze
stupefacenti   o   psicotrope,   il   giudice   applica  la  sanzione
amministrativa accessoria della revoca della patente.».
 
                          *****OMISSIS*****
 
Dato a Roma, addi' 23 maggio 2008
                             NAPOLITANO
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Maroni, Ministro dell'interno
                              Alfano, Ministro della giustizia
                              Matteoli, Ministro delle infrastrutture
                              e dei trasporti
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze
                              Brunetta,   Ministro  per  la  pubblica
                              amministrazione e l'innovazione
Visto, il Guardasigilli: Alfano