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Roma, 6 giugno 2008
Circolare n. 104/2008
Oggetto: Lavoro – Proposta di riforma della contrattazione
– Lettera delle OO.SS. del
29.5.2008.
I sindacati hanno
presentato alle organizzazioni imprenditoriali dei vari settori una proposta di
revisione del modello contrattuale introdotto dal
Protocollo di Palazzo Chigi del 23.7.1993. Come è
noto, in base a quel Protocollo attualmente la contrattazione collettiva si articola
su due livelli: un livello nazionale quadriennale per la parte normativa e
biennale per quella economica finalizzato a garantire il potere di acquisto
delle retribuzioni e un livello aziendale (o territoriale) quadriennale per la
definizione di aumenti legati alla produttività. Da alcuni anni questo modello
è andato in crisi a seguito della ripresa dell’inflazione reale a cui è
corrisposto da parte degli ultimi Governi la mancata concertazione con il
sindacato di quella programmata.
La proposta
sindacale, fermi restando i due livelli contrattuali, prevede una serie di
correttivi per favorire la crescita delle retribuzioni. Tra cui:
·
il riferimento all’inflazione
realisticamente prevedibile (anziché
a quella programmata) per determinare gli aumenti di competenza del CCNL;
·
l’introduzione di meccanismi certi di recupero in caso di scarti
inflazionistici verificatisi durante la vigenza del CCNL;
·
l’unificazione della durata del CCNL che diventerebbe di tre anni sia
per la parte economica che per quella normativa;
·
l’introduzione di una tempistica per i rinnovi del CCNL con
penalizzazioni in caso di ritardi (decorrenza degli aumenti dalla scadenza del contratto
con conseguente superamento delle tradizionali una tantum forfettarie);
·
l’effettività del secondo livello di contrattazione;
·
la riduzione del numero dei CCNL esistenti attraverso accorpamenti per
aree omogenee e per settori.
f.to dr. Piero
M. |
Per riferimenti confronta circ.re
conf.le n. 109/93 |
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Allegato uno |
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M/t |
© |
Dott. Pietro Vavassori
Presidente
Confetra
Roma
Caro Presidente,
in
allegato vi inviamo il documento
unitario approvato dai direttivi di Cgil – Cisl – Uil in data 12 maggio u.s.
su nuovo modello contrattuale di rappresentanza e democrazia economica.
Cordiali saluti
Guglielmo Epifani Raffaele
Bonanni Luigi Angeletti
CGIL CISL UIL
L’obiettivo è la realizzazione di un accordo unico che definisca un
modello contrattuale per tutti i settori pubblici e privati.
Va, quindi, aperto un tavolo con tutte le Associazioni datoriali e con il Governo.
La revisione della struttura
della contrattazione definita dall’ accordo del 23 luglio 1993 è parte della
stessa strategia che sta alla base del confronto su fisco, prezzi e tariffe.
La tutela e il miglioramento del reddito dei lavoratori
vanno, infatti, perseguiti su due grandi terreni d’ impegno
tra loro complementari ed interdipendenti:
1) quello “generale” che deve
garantire un welfare solidaristico ed efficiente, un
sistema di prezzi e tariffe trasparente, socialmente
compatibile, in grado di frenare la ripresa dell’ inflazione ed, in
particolare, un sistema fiscale equo che preveda una forte riduzione della
pressione fiscale sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti e sulle pensioni.
2) quello regolato dal
sistema contrattuale su due livelli per tutelare il potere d’acquisto delle
retribuzioni e per redistribuire la produttività.
In questo quadro si possono ipotizzare le seguenti linee
di riforma del modello contrattuale definito dall’ accordo
del 23 luglio 1993:
conferma di due livelli contrattuali tra loro complementari;
definizione del CCNL come centro regolatore dei sistemi contrattuali a livello
settoriale e per la definizione delle competenze da affidare al secondo livello
tenendo conto delle diverse specificità settoriali - anche al fine di
migliorare spazi di manovra salariale e normativa della contrattazione
aziendale o territoriale.
CONTRATTO NAZIONALE
I suoi compiti fondamentali – in un’ottica di diritto
universale - sono
il sostegno e la valorizzazione del
potere d’acquisto per tutti i lavoratori di una categoria in ogni azienda e in
ogni parte del Paese, la definizione della normativa nazionale e generale, la
regolazione del sistema di relazioni industriali a livello settoriale,
aziendale o territoriale. In questo senso il CCNL deve stabilire l’area
contrattuale di riferimento; migliorare le normative di informazione
– consultazione recependo lo spirito delle normative europee; ampliare la parte
di confronto sugli andamenti e sulle politiche di settore, tenendo anche conto delle tendenze generali dell’economia.
I contratti nazionali potranno prevedere che la contrattazione salariale del
secondo livello si sviluppi a partire da una quota
fissata dagli stessi CCNL.
Il modello del settore pubblico dovrà adottare regole
analoghe a quelle del settore privato attraverso opportuni interventi di delegificazione da definire in sintonia con l’impostazione
contenuta nel Memorandum. Tale impostazione andrà riferita anche alla
contrattazione di secondo livello da realizzare nelle pubbliche
amministrazioni.
Va effettuata una verifica in ordine alla razionalizzazione delle aree
di copertura dei CCNL (oltre 400) prevedendo la possibilità di accorpamenti per
aree omogenee e per settori, favorendo la riunificazione di contratti analoghi
facenti riferimento a diverse organizzazioni di rappresentanza datoriale.
Va individuata una sede congiunta, ad esempio il CNEL per
esaminare l’attuale situazione e verificare le linee di indirizzo
condivise per la semplificazione.
Sulla parte economica occorre recuperare l’attendibilità
della natura di inflazione a cui fare riferimento ed ancorare il sostegno del salario a criteri
credibili definiti e condivisi in ambito di vera politica dei redditi.
Va utilizzato un concetto di “inflazione realisticamente
prevedibile”, supportata dai parametri ufficiali di riferimento, a livello dei
CCNL.
In questo quadro va posto il tema dell’adeguamento degli
attuali indicatori di inflazione (utilizzando altri
indicatori certi quali il deflatore dei consumi
interno o l’indice armonizzato europeo corretto con il peso dei mutui).
Rispetto al realizzarsi di eventuali
differenziali inflazionistici vanno definiti meccanismi certi di recupero.
Va previsto il superamento del biennio economico e la
fissazione della triennalità della vigenza
contrattuale, unificando così la parte economica e normativa.
Occorre vincolare meglio il rispetto della tempistica dei
rinnovi. Le una tantum a posteriori non recuperano mai
del tutto il periodo di vacanza e il sistema delle IVC si è rivelato troppo
debole come deterrente per dare certezza ai rinnovi.
Va considerata l’introduzione di penalizzazioni
in caso di mancato rispetto delle scadenze.
Si può pensare di fissare comunque
la decorrenza dei nuovi minimi salariali dalla scadenza del vecchio CCNL,
superando così la concezione di “vacanza contrattuale”, di una tantum o di
indennità sostitutive.
Le trattative per il rinnovo dei CCNL dovranno iniziare 6
mesi prima delle loro scadenze.
Anche per contrastare la precarietà del lavoro, la
formazione per l’accesso, per la sicurezza e la professionalità appare, nel contesto attuale di cambiamenti sempre più profondi e
veloci, come la priorità su cui
intervenire sia nella direzione di nuovi diritti contrattualmente definiti che
nell’ implementazione e regolazione degli
strumenti esistenti. In particolare va valorizzata l’esperienza della
formazione continua e dei Fondi Interprofessionali.
Occorre rafforzare la normativa per i casi di appalti, outsourcing, cessioni
di rami d’azienda.
Vanno definiti accordi e norme quadro per garantire
condizioni normative, salariali e di sicurezza adeguate ed una continuità di
relazioni industriali che eviti l’emarginazione dei
lavoratori interessati.
Occorre costruire un quadro di certezza rispetto alle aree
contrattuali di riferimento che, anche rispetto ai processi di liberalizzazione e in tutte le realtà a regime concessorio, argini il fenomeno del dumping contrattuale in
particolare con la piena utilizzazione della “clausola sociale”. Ai fini del
rafforzamento e dell’estensione delle tutele sociali possono essere realizzati
avvisi comuni tra le parti sociali, anche ai fini dell’emanazione di atti di indirizzo da parte delle Istituzioni preposte.
I temi della parità devono assumere una maggiore valenza
contrattuale e configurarsi in normative definite e vincolanti.
Va superato l’approccio che tende a
regolare queste materie prevalentemente in termini di dichiarazioni di
principio o di intenti programmatici.
Occorre sviluppare un’impostazione contrattuale che
incoraggi le imprese ad assumere donne e offra, al
tempo stesso, strumenti per la conciliazione vita-lavoro.
La bilateralità offre una serie di strumenti attuativi
esclusivamente “al servizio” della contrattazione; deve essere rafforzata e
qualificata sia a livello nazionale che ne l territorio,
qualificandolo anche sui temi del welfare contrattuale in modo da garantirne la
natura integrativa.
Va considerata la sempre maggiore incidenza della
dimensione europea ed internazionale.
L’internazionalizzazione dell’ economia
e delle imprese, i processi di mobilità transnazionale delle aziende, la
localizzazione/delocalizzazione degli investimenti e
delle produzioni richiedono strumenti di intervento e di governance
che vanno otre la dimensione nazionale.
Il manifestarsi di forme spurie di contrattazione
transnazionale, l’avvio di costituzione di società europee (sulla base delle
recenti direttive), l’avvio della revisione della
direttiva sui CAE rendono necessario un confronto su questo tema.
SECONDO LIVELLO
Va
sostenuta la diffusione qualitativa e quantitativa del secondo
livello di contrattazione. Vanno rafforzati gli strumenti già definiti dall’ accordo del 23 luglio 2007 (decontribuzione
pienamente pensionabile) con misure aggiuntive di detassazione.
Va affermata per via pattizia
l’effettività e la piena agibilità del secondo livello di contrattazione. I
CCNL dovranno prevedere, in termini di alternativita’, la sede aziendale o territoriale. Quest’ultima deve potersi dispiegare in una molteplicità di
forme: regionale, provinciale, settoriale, di filiera, di comparto, di
distretto, di sito. Questi obiettivi insieme danno compiutezza ed equilibrio al
sistema contrattuale proposto.
Le oggettive
differenze tra i vari settori rendono necessario che siano i singoli CCNL a
definire le articolazioni del secondo livello.
La contrattazione accrescitiva di secondo livello sarà
incentrata sul salario per obiettivi rispetto a parametri di produttività,
qualità, redditività, efficienza, efficacia.
Il legame tra quote di salario e il complesso degli
obiettivi di un’impresa richiede trasparenza sul quadro economico-finanziario e
di bilancio, rispetto dei tempi delle verifiche e una più approfondita qualità
dei processi di informazione e consultazione (assetti
societari, situazioni debitorie e finanziarie).
La finanziarizzazione
dell’economia rende sempre più necessaria la conoscenza in tempo reale degli
aspetti finanziari per poter “leggere” l’ impresa.
I processi di trasformazione in atto richiedono una più
alta capacità di contrattazione sull’organizzazione del lavoro, sulla
condizione e prestazione lavorativa, sulla valorizzazione della professionalità
–attraverso la formazione permanente -, sulle partite degli orari, su tutte le tematiche legate alla flessibilità contrattata, sul tema
sempre più fondamentale della prevenzione e della formazione su salute e sicurezza
del lavoro.
DEMOCRAZIA E RAPPRESENTANZA
La riforma sulla rappresentanza va attuata per via pattizia
attraverso un accordo generale quadro.
Rappresentanza e rappresentatività
Confermando per il settore pubblico l’Accordo collettivo
quadro del 7 agosto 1998 e la
vigente legge sulla rappresentanza, facendo riferimento per la
rappresentatività dei pensionati alle deleghe certificate dagli Enti
previdenziali, per il settore privato viene indicato nel CNEL l’istituzione
che, avvalendosi di specifici comitati con un alto profilo di competenza ed
autonomia, certifichi la rappresentanza e la rappresentatività delle relative
organizzazioni sindacali.
Per il settore privato la base
della certificazione sono i dati associativi, riferiti di norma alle deleghe,
come possono essere numericamente rilevati dall’INPS, prevedendo un’apposita
sezione nelle dichiarazioni aziendali del DM10, e trasmessi complessivamente al
CNEL, nonché i consensi elettorali risultanti ai verbali elettorali delle RSU,
che andranno generalizzate dappertutto, come già regolamentate dall’Accordo
interconfederale del 1 dicembre 1993 e dai CCNL, trasmessi dalle Confederazioni
allo stesso CNEL.
Cgil Cisl Uil
intendono richiedere la riforma della governance
degli enti previdenziali. In questa prospettiva i propri rappresentanti saranno
eletti direttamente dalle lavoratrici e dai lavoratori.
Il CNEL dovrà diventare l’istituzione certificatrice
di ultima istanza della rappresentanza e della
rappresentatività delle organizzazioni, e quindi destinataria anche dei dati
certificati dall’ARAN e, per i pensionati, dagli Enti previdenziali.
Democrazia sindacale
Accordi confederali con valenza generale:
Le piattaforme sindacali vengono
proposte unitariamente dalle segreterie, e dibattute negli organismi direttivi
interessati i quali approvano le piattaforme da sottoporre successivamente alla
consultazione dell’insieme dei lavoratori e dei pensionati.
Tutto il percorso negoziale, dalla
piattaforma alla firma, deve essere accompagnato da un costante
coinvolgimento degli organismi delle Confederazioni, prevedendo momenti di
verifica degli iscritti, e assemblee di tutti i lavoratori e pensionati.
Le segreterie assumono le ipotesi di accordo,
le sottopongono alla valutazione e approvazione dei rispettivi organismi
direttivi per il mandato alla firma da parte delle stesse, previa consultazione
certificata fra tutti i lavoratori, lavoratrici, pensionate e pensionati, come
già fatto nel 1993 e nel 2007.
Accordi di categoria
Le federazioni di categoria, nel quadro
delle scelte di questo documento definiranno specifici regolamenti sulle
procedure per i loro rinnovi contrattuali al fine di coinvolgere sia gli
iscritti che tutti i lavoratori e le lavoratrici.
Tali regolamenti dovranno prevedere sia il percorso per la
costruzione delle piattaforme che per l’approvazione delle ipotesi di accordo. Insieme le categorie definiranno regole e
criteri per l’elezione delle RSU e per una loro generalizzazione.