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Roma, 11 giugno 2008

 

Circolare n. 108/2008

 

Oggetto: Finanziamenti – Credito d’imposta per investimenti al Sud - Presentazione delle domande – Art. 2 D.L. 3.6.2008, n.97, su G.U. n.128 del 3.6.2008 – Provvedimento Agenzia delle Entrate prot.n.91610 del 10.6.2008.

 

 

Le imprese interessate al credito d’imposta per investimenti effettuati al Sud possono fare domanda di concessione del beneficio tramite l’invio telematico dell’apposito formulario approvato dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento indicato in oggetto a partire dalle ore 10,00 del 13 giugno e fino alle ore 24,00 del 13 luglio.

 

Il credito d’imposta verrà riconosciuto fino a esaurimento delle risorse disponibili sulla base dell’ordine cronologico di arrivo dei formulari i quali valgono come “prenotazione del diritto alla fruizione del credito”.

 

Le richieste relative ad investimenti già avviati alla data del 2 giugno scorso (termine di entrata in vigore del decreto legge n.97/2008 che ha posto limiti alla concessione del beneficio) avranno precedenza rispetto a quelle relative ad investimenti ancora da avviare. Pertanto per queste ultime la concessione del beneficio diventa più incerta perchè le risorse potrebbero già esaurirsi con le domande relative agli investimenti avviati.

 

Periodo di riferimento

Entità delle risorse

(milioni di euro)

2008

63,9

2009

449,6

2010

725

2011

690

2012

707

2013

725

2014

742

2015

375

 

Soggetti beneficiari – Il credito d’imposta, istituito con la legge finanziaria dello scorso anno (articolo 1 commi da 271 a 279 legge 27.12.2006, n.296), può essere concesso a tutti i titolari di reddito d’impresa indipendentemente dalla natura giuridica assunta. In particolare è espressamente ricompreso tra i settori beneficiari il trasporto merci, ferma restando l’esclusione del beneficio per l’acquisto di veicoli.

 

Ambito territoriale – Il beneficio si applica solo agli investimenti effettuati nelle aree svantaggiate delle regioni Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. L’elenco completo di tali aree è consultabile sul sito Internet www.dps.tesoro.it/QSN/qsn_aiuti_di_stato.asp

 

Investimenti agevolabili – Da diritto al credito d’imposta l’acquisto di beni nuovi (come ad es. macchinari, impianti diversi da quelli infissi al suolo, attrezzature varie, nonché per le PMI i programmi informatici). Si tratta dei beni classificabili nell’attivo dello stato patrimoniale alle voci BII2 e BII3 dell’articolo 2424 C.C. L’acquisto deve rientrare nell’ambito di un “progetto d’investimento iniziale” (come ad es. l’apertura di un nuovo stabilimento o l’ampliamento di uno stabilimento già esistente) avviato dopo l’1 gennaio 2007. Sono esclusi gli investimenti di mera sostituzione.

 

Misura del beneficio – La misura del credito d’imposta varia a seconda della dimensione d’azienda e della regione geografica di appartenenza (in media 40 per cento).

 

Modalità di fruizione del beneficio – Il credito d’imposta potrà essere utilizzato a scomputo delle imposte dirette (Irpef, Ires) dovute in base alla dichiarazione dei redditi, nonché, con alcune limitazioni, in compensazione con il modello F24. La concessione del beneficio è subordinata al rilascio del nulla osta da parte dell’Agenzia delle Entrate sulla base, come già detto, dell’ordine di arrivo dei formulari. Per le richieste riferite ad investimenti già avviati alla data del 2 giugno 2008, in caso di esaurimento delle risorse relative al 2008, la concessione sarà comunque garantita con le risorse relative agli anni successivi.

 

 

Maggiori dettagli sulla modalità di compilazione e di invio dei formulari sono disponibili sulla prima pagina del sito dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.it). E’ inoltre utile la consultazione della circolare dell’Agenzia n.32/2008 disponibile sul sito Confetra www.confetra.it alla voce “Prontuari”, “Normative”, “Credito d’imposta per investimenti nelle aree svantaggiate”.

 

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

D/d

 

Allegati due

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AGENZIA DELLE ENTRATE

Protocollo n. 91610 /2008

 

Approvazione del formulario contenente i dati degli investimenti nelle aree svantaggiate ammissibili al credito d’imposta di cui all’articolo 1, commi 271-279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni (mod. FAS), da presentare ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legge 3 giugno 2008, n. 97.

 

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

 

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

 

DISPONE

 

1. Approvazione del formulario contenente i dati degli investimenti nelle aree svantaggiate ammissibili al credito d’imposta di cui all’articolo 1, commi 271-279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

1.1 E’ approvato il formulario contenente i dati degli investimenti nelle aree svantaggiate ammissibili al credito d’imposta di cui all’articolo 1, commi 271-279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni (mod. FAS), unitamente alle relative istruzioni, da presentare ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legge 3 giugno 2008, n.

97.

1.2 Il formulario di cui al punto 1.1 deve essere utilizzato dai soggetti titolari di reddito di impresa che intendono prenotare il diritto alla fruizione del credito d’imposta previsto dall’articolo 1, commi 271-279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

1.3 Il formulario di cui al punto 1.1 è composto dal frontespizio, riguardante i dati identificativi del soggetto richiedente, dal quadro A, contenente i dati dell’investimento agevolabile e del credito d’imposta, e dal quadro B relativo ai dati riepilogativi e alla descrizione del progetto d’investimento.

 

2. Reperibilità del modello.

2.1 Il modello di cui al punto 1.1 è reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate in formato elettronico sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

2.2 Il modello può essere, altresì, prelevato da altri siti internet, a condizione che lo stesso sia conforme, per struttura e sequenza, a quello approvato con il presente provvedimento e rechi l’indirizzo del sito dal quale è stato prelevato, nonché gli estremi del presente provvedimento.

2.3 Il modello può essere riprodotto con stampa monocromatica, realizzata in colore nero, mediante l’utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e l’intelligibilità del modello nel tempo.

2.4 E’ consentita la stampa del modello nel rispetto della conformità grafica al modello approvato e della sequenza dei dati.

 

3. Modalità e termini di presentazione del formulario.

3.1 Il formulario di cui al punto 1. è presentato all’Agenzia delle entrate in via telematica direttamente, da parte dei soggetti abilitati dall’Agenzia delle entrate, ovvero tramite i soggetti incaricati di cui ai commi 2-bis e 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.

3.2 Il formulario, redatto sul modello approvato con il presente provvedimento, è presentato nei termini di seguito indicati:

-per i progetti di investimento gia'avviati alla data del 2 giugno 2008, il formulario deve essere presentato, a pena di decadenza dal contributo, dalle ore 10.00 del 13 giugno 2008 alle ore 24.00 del 13 luglio 2008;

-per i progetti di investimento avviati successivamente alla data del 2 giugno 2008, il formulario può essere presentato a partire dalle ore 10.00 del 13 giugno 2008.

3.3 La trasmissione telematica dei dati contenuti nel formulario è effettuata utilizzando il prodotto di gestione denominato “CREDITOFAS”, reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle entrate sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it a partire dal 12 giugno 2008.

3.4 E’ fatto comunque obbligo, ai soggetti incaricati della trasmissione telematica, di rilasciare al soggetto interessato un esemplare cartaceo del formulario predisposto con l’utilizzo del prodotto informatico di cui al punto 3.3 nonché copia della comunicazione dell’Agenzia delle entrate che ne attesta l’avvenuto ricevimento e che costituisce prova dell’avvenuta presentazione. Il formulario, debitamente sottoscritto dal soggetto incaricato della trasmissione telematica e dall’interessato, deve essere conservato a cura di quest’ultimo.

3.5 Al Centro operativo di Pescara è demandata la competenza per gli adempimenti conseguenti alla gestione del formulario di cui al punto 1.

 

Motivazioni

L’articolo 1, commi 271-279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), e successive modificazioni, prevede la concessione di un credito d’imposta alle imprese che effettuano l’acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità europea.

Per fruire del credito d’imposta i soggetti interessati, in conformità a quanto indicato al punto 19 della Decisione C (2008) 380 cor del 25 gennaio 2008 con la quale la Commissione europea ha approvato il regime di aiuto, devono presentare all’Agenzia delle entrate un formulario contenente i dati del progetto d’investimento agevolabile.

Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legge 3 giugno 2008, n. 97, l’invio del formulario vale come prenotazione del diritto alla fruizione del credito d'imposta ed in particolare:

-per i progetti di investimento che, sulla base di atti o documenti aventi data certa, risultano gia'avviati alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 97 del 2008, il formulario deve essere presentato, a pena di decadenza dal contributo, entro 30 giorni dalla data di attivazione della procedura per la trasmissione telematica del formulario;

- per i progetti di investimento avviati a partire dalla data di entrata in vigore del decreto legge n. 97 del 2008, la prenotazione del diritto alla fruizione del credito di imposta è successiva rispetto a quella riservata ai progetti d’investimento avviati prima della predetta data.

Inoltre, il comma 4 dell’articolo 2 del citato decreto legge n. 97 del 2008 ha previsto che il provvedimento con il quale il Direttore dell’Agenzia delle entrate approva il formulario è adottato entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge ed entro tre giorni dalla predetta data è attivata la procedura telematica per la trasmissione del formulario.

In attuazione delle sopra citate disposizioni, è emanato il presente provvedimento, con il quale viene approvato il formulario contenente i dati degli investimenti nelle aree svantaggiate ammissibili al credito d’imposta di cui all’articolo 1, commi 271-279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni (mod. FAS), con le relative istruzioni.

Per le procedure tecniche necessarie per la trasmissione telematica, il provvedimento fa rinvio ad un prodotto di gestione denominato “CREDITOFAS”, che sarà reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle entrate sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it a partire dal 12 giugno 2008.

Il termine iniziale di presentazione del formulario, redatto sul modello approvato con il presente provvedimento, è stabilito al 13 giugno 2008, così come disposto dall’articolo 2, comma 4, del decreto legge n. 97 del 2008.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

 

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 66; art.67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a); art. 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle Agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'Amministrazione finanziaria, emanato a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

 

Disciplina normativa di riferimento.

Legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), e successive modificazioni;

Decreto legge 3 giugno 2008, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

Decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, concernente le modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, e successive modificazioni.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

 

Roma, 10 giugno 2008

 

 

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA F.F.

          F.to Villiam Rossi

 

 

 

 

G.U. n. 128 del 3.6.2008 (fonte Guritel)

DECRETO-LEGGE 3 giugno 2008, n. 97

Disposizioni  urgenti  in  materia  di monitoraggio e trasparenza dei
meccanismi  di  allocazione  della spesa pubblica, nonche' in materia
fiscale e di proroga di termini.
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
                                E m a n a
                      il seguente decreto-legge:
 

                          *****OMISSIS*****

 

                              Art. 2.
Disposizioni  per  garantire  il  monitoraggio  e  la trasparenza dei
meccanismi di allocazione della spesa pubblica
  1. Al  fine di garantire congiuntamente la certezza delle strategie
di  investimento,  i  diritti  quesiti, nonche' l'effettiva copertura
nell'ambito  dello  stanziamento nel bilancio dello Stato della somma
complessiva di 63,9 milioni di euro per l'anno 2008, di 449,6 milioni
di  euro  per l'anno 2009, di 725 milioni di euro per l'anno 2010, di
690  milioni  di  euro  per  l'anno  2011, di 707 milioni di euro per
l'anno  2012,  di 725 milioni di euro per l'anno 2013, di 742 milioni
di  euro per l'anno 2014 e di 375 milioni di euro per l'anno 2015, il
credito  di  imposta di cui all'articolo 1, commi da 271 a 279, della
legge  27 dicembre  2006,  n.  296,  e  successive  modificazioni, e'
regolato come segue:
    a) per  i  progetti  di  investimento  che,  sulla base di atti o
documenti  aventi data certa, risultano gia' avviati prima della data
di  entrata  in  vigore  del presente decreto, i soggetti interessati
inoltrano per via telematica alla Agenzia delle entrate, entro trenta
giorni dalla data di attivazione della procedura di cui al comma 4, a
pena  di  decadenza  dal contributo, un apposito formulario approvato
dal  Direttore  della predetta Agenzia; l'inoltro del formulario vale
come prenotazione del diritto alla fruizione del credito d'imposta;
    b) per i progetti di investimento avviati a partire dalla data di
entrata   in   vigore  del  presente  decreto,  la  compilazione  del
formulario  da  parte  dei soggetti interessati ed il suo inoltro per
via  telematica alla Agenzia delle entrate vale come prenotazione del
diritto  alla fruizione del credito di imposta successiva a quello di
cui alla lettera a).
  2. L'Agenzia  delle  entrate,  sulla  base  dei  dati  rilevati  da
formulari  pervenuti,  esaminati rispettandone rigorosamente l'ordine
cronologico  di  arrivo,  comunica  telematicamente  e  con procedura
automatizzata ai soggetti interessati:
    a) relativamente alle prenotazioni di cui al comma 1, lettera a),
esclusivamente   un   nulla-osta   ai   soli   fini  della  copertura
finanziaria;  la  fruizione  del  credito  di  imposta  e'  possibile
nell'esercizio  in corso ovvero, in caso di esaurimento delle risorse
disponibili  in  funzione  delle  disponibilita'  finanziarie,  negli
esercizi successivi;
    b) relativamente alle prenotazioni di cui al comma 1, lettera b),
la   certificazione   dell'avvenuta   presentazione  del  formulario,
l'accoglimento  della  relativa  prenotazione, nonche' nei successivi
trenta giorni il nulla-osta di cui alla lettera a).
  3. Per  il  credito  di  imposta  di  cui al comma 1, lettera b), i
soggetti   interessati   espongono   nel   formulario,   secondo   la
pianificazione   scelta,   l'importo   delle   spese  agevolabili  da
sostenere,  a  pena  di  decadenza  dal  beneficio,  entro i due anni
successivi  a  quello  di  accoglimento della prenotazione e, in ogni
caso, nel rispetto di limiti di importo minimi pari, in progressione,
al  20  per  cento nell'anno di accoglimento dell'istanza e al 60 per
cento  nell'anno  successivo. L'utilizzo del credito d'imposta per il
quale   e'  comunicato  il  nulla-osta  e'  consentito,  fatta  salva
l'ipotesi   di   incapienza,   esclusivamente  entro  il  sesto  mese
successivo  al  termine  di cui al primo periodo e, in ogni caso, nel
rispetto  di  limiti  massimi pari, in progressione, al 30 per cento,
nell'anno  di  presentazione  dell'istanza  e,  per la residua parte,
nell'anno successivo.
  4. Il  formulario  per  la trasmissione dei dati di cui al presente
articolo  e'  approvato  con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle  entrate,  adottato entro sette giorni dalla data di entrata in
vigore  del presente decreto. Entro tre giorni dalla data di adozione
del  provvedimento  e'  attivata la procedura per la trasmissione del
formulario.

                         *****OMISSIS*****

 

                              Art. 5.
                          Entrata in vigore
  1. Il  presente  decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
 
Dato a Roma, addi' 3 giugno 2008
 
                              NAPOLITANO
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano