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Roma, 11 giugno
2008
Circolare n. 108/2008
Oggetto: Finanziamenti – Credito d’imposta per
investimenti al Sud - Presentazione delle domande – Art.
2 D.L. 3.6.2008, n.97, su G.U. n.128
del 3.6.2008 – Provvedimento Agenzia delle Entrate prot.n.91610 del 10.6.2008.
Le imprese
interessate al credito d’imposta per investimenti effettuati al Sud possono
fare domanda di concessione del beneficio tramite l’invio telematico
dell’apposito formulario approvato dall’Agenzia delle
Entrate con il provvedimento indicato in oggetto a partire dalle ore 10,00 del 13
giugno e fino alle ore 24,00 del 13 luglio.
Il credito
d’imposta verrà riconosciuto fino a esaurimento delle
risorse disponibili sulla base dell’ordine cronologico di arrivo dei formulari
i quali valgono come “prenotazione del diritto alla fruizione del credito”.
Le richieste
relative ad investimenti già avviati alla data del 2 giugno scorso (termine di entrata in vigore del decreto legge n.97/2008
che ha posto limiti alla concessione del beneficio) avranno precedenza rispetto
a quelle relative ad investimenti ancora da avviare. Pertanto per queste ultime
la concessione del beneficio diventa più incerta perchè
le risorse potrebbero già esaurirsi con le domande relative agli
investimenti avviati.
Periodo
di riferimento |
Entità
delle risorse (milioni di euro) |
2008 |
63,9 |
2009 |
449,6 |
2010 |
725 |
2011 |
690 |
2012 |
707 |
2013 |
725 |
2014 |
742 |
2015 |
375 |
Soggetti beneficiari – Il credito d’imposta, istituito con la legge
finanziaria dello scorso anno (articolo 1 commi da 271 a 279
legge 27.12.2006, n.296), può essere concesso
a tutti i titolari di reddito d’impresa indipendentemente dalla natura giuridica
assunta. In particolare è espressamente ricompreso
tra i settori beneficiari il trasporto merci, ferma restando l’esclusione del
beneficio per l’acquisto di veicoli.
Ambito territoriale – Il beneficio si applica solo agli investimenti effettuati
nelle aree svantaggiate delle regioni Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata,
Calabria, Sicilia e Sardegna. L’elenco completo di tali aree è consultabile
sul sito Internet www.dps.tesoro.it/QSN/qsn_aiuti_di_stato.asp
Investimenti agevolabili – Da diritto al credito d’imposta l’acquisto di
beni nuovi (come ad es. macchinari, impianti diversi da quelli infissi al
suolo, attrezzature varie, nonché per le PMI i
programmi informatici). Si tratta dei beni classificabili
nell’attivo dello stato patrimoniale alle voci BII2 e BII3 dell’articolo 2424
C.C. L’acquisto deve rientrare nell’ambito di un “progetto
d’investimento iniziale” (come ad es. l’apertura di un nuovo stabilimento o
l’ampliamento di uno stabilimento già esistente) avviato dopo l’1 gennaio 2007.
Sono esclusi gli investimenti di mera sostituzione.
Misura del beneficio – La misura del credito d’imposta varia a seconda della dimensione d’azienda e della regione
geografica di appartenenza (in media 40 per cento).
Modalità di fruizione del
beneficio – Il
credito d’imposta potrà essere utilizzato a scomputo delle imposte dirette (Irpef, Ires) dovute in base alla dichiarazione dei redditi,
nonché, con alcune limitazioni, in compensazione con il modello F24. La
concessione del beneficio è subordinata al rilascio del nulla osta da parte
dell’Agenzia delle Entrate sulla base, come già detto, dell’ordine di arrivo dei formulari. Per le richieste riferite ad
investimenti già avviati alla data del 2 giugno 2008, in caso di esaurimento delle risorse relative al 2008, la concessione
sarà comunque garantita con le risorse relative agli anni successivi.
Maggiori dettagli
sulla modalità di compilazione e di invio dei formulari
sono disponibili sulla prima pagina del sito dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.it).
E’ inoltre utile la consultazione della circolare dell’Agenzia n.32/2008 disponibile sul sito
f.to dr.
Piero M. Luzzati |
D/d |
|
Allegati due |
© |
AGENZIA DELLE ENTRATE
Protocollo n. 91610
/2008
Approvazione del formulario contenente i dati degli investimenti nelle
aree svantaggiate ammissibili al credito d’imposta di cui all’articolo 1, commi
271-279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni (mod.
FAS), da presentare ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legge 3 giugno
2008, n. 97.
IL
DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base
alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento,
DISPONE
1. Approvazione del
formulario contenente i dati degli investimenti nelle aree svantaggiate
ammissibili al credito d’imposta di cui all’articolo 1, commi 271-279,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
1.1 E’
approvato il formulario contenente i dati degli investimenti nelle aree
svantaggiate ammissibili al credito d’imposta di cui all’articolo 1, commi
271-279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni (mod.
FAS), unitamente alle relative istruzioni, da presentare ai sensi dell’articolo
2, comma 1, del decreto legge 3 giugno 2008, n.
97.
1.2 Il
formulario di cui al punto 1.1 deve essere utilizzato dai soggetti titolari di
reddito di impresa che intendono prenotare il diritto
alla fruizione del credito d’imposta previsto dall’articolo 1, commi 271-279,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
1.3 Il
formulario di cui al punto 1.1 è composto dal frontespizio, riguardante i dati
identificativi del soggetto richiedente, dal quadro A, contenente i dati
dell’investimento agevolabile e del credito d’imposta, e dal quadro B relativo ai dati riepilogativi e alla descrizione del
progetto d’investimento.
2. Reperibilità del modello.
2.1 Il modello di cui al punto 1.1 è reso disponibile gratuitamente
dall'Agenzia delle entrate in formato elettronico sul sito internet
www.agenziaentrate.gov.it.
2.2 Il
modello può essere, altresì, prelevato da altri siti internet, a condizione che
lo stesso sia conforme, per struttura e sequenza, a
quello approvato con il presente provvedimento e rechi l’indirizzo del sito dal
quale è stato prelevato, nonché gli estremi del presente provvedimento.
2.3 Il
modello può essere riprodotto con stampa monocromatica, realizzata in colore
nero, mediante l’utilizzo di stampanti laser o di altri
tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e l’intelligibilità
del modello nel tempo.
2.4 E’
consentita la stampa del modello nel rispetto della conformità grafica al
modello approvato e della sequenza dei dati.
3. Modalità e termini di presentazione del
formulario.
3.1 Il
formulario di cui al punto 1. è presentato all’Agenzia
delle entrate in via telematica direttamente, da parte dei soggetti abilitati
dall’Agenzia delle entrate, ovvero tramite i soggetti incaricati di cui ai
commi 2-bis e 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.
3.2 Il
formulario, redatto sul modello approvato con il presente provvedimento, è
presentato nei termini di seguito indicati:
-per i progetti di investimento gia'avviati alla
data del 2 giugno 2008, il formulario deve essere presentato, a pena di
decadenza dal contributo, dalle ore 10.00 del 13 giugno 2008 alle ore 24.00 del
13 luglio 2008;
-per i progetti di investimento avviati successivamente alla data del 2
giugno 2008, il formulario può essere presentato a partire dalle ore 10.00 del
13 giugno 2008.
3.3 La
trasmissione telematica dei dati contenuti nel formulario è effettuata utilizzando
il prodotto di gestione denominato “CREDITOFAS”, reso
disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle entrate sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it
a partire dal 12 giugno 2008.
3.4 E’
fatto comunque obbligo, ai soggetti incaricati della
trasmissione telematica, di rilasciare al soggetto interessato un esemplare
cartaceo del formulario predisposto con l’utilizzo del prodotto informatico di
cui al punto 3.3 nonché copia della comunicazione dell’Agenzia delle entrate
che ne attesta l’avvenuto ricevimento e che costituisce prova dell’avvenuta
presentazione. Il formulario, debitamente sottoscritto dal soggetto incaricato
della trasmissione telematica e dall’interessato, deve essere conservato a cura
di quest’ultimo.
3.5 Al
Centro operativo di Pescara è demandata la competenza per gli adempimenti
conseguenti alla gestione del formulario di cui al punto 1.
Motivazioni
L’articolo
1, commi 271-279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria
2007), e successive modificazioni, prevede la concessione di un credito
d’imposta alle imprese che effettuano l’acquisizione
di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle aree
delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna,
Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 87, paragrafo
3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità europea.
Per
fruire del credito d’imposta i soggetti interessati, in conformità a quanto indicato
al punto 19 della Decisione C (2008) 380 cor del 25 gennaio 2008 con la quale la Commissione europea ha approvato il regime di
aiuto, devono presentare all’Agenzia delle entrate un formulario contenente i
dati del progetto d’investimento agevolabile.
Ai sensi dell’articolo 2, comma
1, del decreto legge 3 giugno 2008, n. 97, l’invio del formulario vale come
prenotazione del diritto alla fruizione del credito
d'imposta ed in particolare:
-per i
progetti di investimento che, sulla base di atti o
documenti aventi data certa, risultano gia'avviati
alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 97 del 2008, il formulario
deve essere presentato, a pena di decadenza dal contributo, entro 30 giorni
dalla data di attivazione della procedura per la trasmissione telematica del
formulario;
- per i
progetti di investimento avviati a partire dalla data
di entrata in vigore del decreto legge n. 97 del 2008, la prenotazione del
diritto alla fruizione del credito di imposta è successiva rispetto a quella
riservata ai progetti d’investimento avviati prima della predetta data.
Inoltre,
il comma 4 dell’articolo 2 del citato decreto legge n. 97 del 2008 ha previsto
che il provvedimento con il quale il Direttore dell’Agenzia delle entrate
approva il formulario è adottato entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge ed entro tre giorni
dalla predetta data è attivata la procedura telematica per la trasmissione del
formulario.
In
attuazione delle sopra citate disposizioni, è emanato il presente provvedimento,
con il quale viene approvato il formulario contenente
i dati degli investimenti nelle aree svantaggiate ammissibili al credito
d’imposta di cui all’articolo 1, commi 271-279, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e successive modificazioni (mod. FAS), con le relative istruzioni.
Per le
procedure tecniche necessarie per la trasmissione telematica, il provvedimento
fa rinvio ad un prodotto di gestione denominato “CREDITOFAS”, che
sarà reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle entrate sul sito
internet www.agenziaentrate.gov.it a partire dal 12 giugno 2008.
Il
termine iniziale di presentazione del formulario, redatto sul modello approvato
con il presente provvedimento, è stabilito al 13 giugno 2008,
così come disposto dall’articolo 2, comma 4, del decreto legge n. 97 del
2008.
Si
riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.
Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.11
della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 66; art.67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a);
art. 73, comma 4);
Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
Regolamento
di amministrazione dell'Agenzia delle entrate,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma
1);
Decreto
del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001, concernente disposizioni recanti le
modalità di avvio delle Agenzie fiscali e
l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'Amministrazione
finanziaria, emanato a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300.
Disciplina normativa di riferimento.
Legge 27
dicembre 2006, n. 296, concernente disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), e successive modificazioni;
Decreto
legge 3 giugno 2008, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di
monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione
della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini;
Decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni,
recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative
alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività
produttive e all'imposta sul valore aggiunto;
Decreto
del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, concernente le modalità tecniche di
trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di
esecuzione telematica dei pagamenti, e successive modificazioni.
Il
presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate,
ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 10 giugno 2008
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA F.F.
F.to Villiam Rossi
G.U. n. 128 del 3.6.2008
(fonte Guritel)
DECRETO-LEGGE 3 giugno 2008, n. 97
Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei
meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonche' in materia
fiscale e di proroga di termini.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
E m a n a
il seguente decreto-legge:
*****OMISSIS*****
Art. 2.
Disposizioni per garantire il monitoraggio e la trasparenza dei
meccanismi di allocazione della spesa pubblica
1. Al fine di garantire congiuntamente la certezza delle strategie
di investimento, i diritti quesiti, nonche' l'effettiva copertura
nell'ambito dello stanziamento nel bilancio dello Stato della somma
complessiva di 63,9 milioni di euro per l'anno 2008, di 449,6 milioni
di euro per l'anno 2009, di 725 milioni di euro per l'anno 2010, di
690 milioni di euro per l'anno 2011, di 707 milioni di euro per
l'anno 2012, di 725 milioni di euro per l'anno 2013, di 742 milioni
di euro per l'anno 2014 e di 375 milioni di euro per l'anno 2015, il
credito di imposta di cui all'articolo 1, commi da 271 a 279, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e'
regolato come segue:
a) per i progetti di investimento che, sulla base di atti o
documenti aventi data certa, risultano gia' avviati prima della data
di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti interessati
inoltrano per via telematica alla Agenzia delle entrate, entro trenta
giorni dalla data di attivazione della procedura di cui al comma 4, a
pena di decadenza dal contributo, un apposito formulario approvato
dal Direttore della predetta Agenzia; l'inoltro del formulario vale
come prenotazione del diritto alla fruizione del credito d'imposta;
b) per i progetti di investimento avviati a partire dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, la compilazione del
formulario da parte dei soggetti interessati ed il suo inoltro per
via telematica alla Agenzia delle entrate vale come prenotazione del
diritto alla fruizione del credito di imposta successiva a quello di
cui alla lettera a).
2. L'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati rilevati da
formulari pervenuti, esaminati rispettandone rigorosamente l'ordine
cronologico di arrivo, comunica telematicamente e con procedura
automatizzata ai soggetti interessati:
a) relativamente alle prenotazioni di cui al comma 1, lettera a),
esclusivamente un nulla-osta ai soli fini della copertura
finanziaria; la fruizione del credito di imposta e' possibile
nell'esercizio in corso ovvero, in caso di esaurimento delle risorse
disponibili in funzione delle disponibilita' finanziarie, negli
esercizi successivi;
b) relativamente alle prenotazioni di cui al comma 1, lettera b),
la certificazione dell'avvenuta presentazione del formulario,
l'accoglimento della relativa prenotazione, nonche' nei successivi
trenta giorni il nulla-osta di cui alla lettera a).
3. Per il credito di imposta di cui al comma 1, lettera b), i
soggetti interessati espongono nel formulario, secondo la
pianificazione scelta, l'importo delle spese agevolabili da
sostenere, a pena di decadenza dal beneficio, entro i due anni
successivi a quello di accoglimento della prenotazione e, in ogni
caso, nel rispetto di limiti di importo minimi pari, in progressione,
al 20 per cento nell'anno di accoglimento dell'istanza e al 60 per
cento nell'anno successivo. L'utilizzo del credito d'imposta per il
quale e' comunicato il nulla-osta e' consentito, fatta salva
l'ipotesi di incapienza, esclusivamente entro il sesto mese
successivo al termine di cui al primo periodo e, in ogni caso, nel
rispetto di limiti massimi pari, in progressione, al 30 per cento,
nell'anno di presentazione dell'istanza e, per la residua parte,
nell'anno successivo.
4. Il formulario per la trasmissione dei dati di cui al presente
articolo e' approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle entrate, adottato entro sette giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto. Entro tre giorni dalla data di adozione
del provvedimento e' attivata la procedura per la trasmissione del
formulario.
*****OMISSIS*****
Art. 5.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 3 giugno 2008
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano