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Roma,
Circolare n. 120/2008
Oggetto: Previdenza – Assegni per il
nucleo familiare – Nuovi limiti di reddito – Circolare Inps n.69 del
Con la circolare
indicata in oggetto l’INPS ha comunicato le nuove fasce di reddito valevoli
dall’
Come è noto, gli
assegni in questione devono essere anticipati dai datori di lavoro ai
dipendenti che ne abbiano fatto espressa richiesta con l’apposito modello ANF/dip.. Il rimborso da parte dell’INPS avviene tramite
conguaglio in sede di presentazione delle ordinarie denunce contributive
mensili. Si rammenta che gli assegni non sono imponibili né fiscalmente né previdenzialmente.
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.ri
conf.li nn.90/2007
e 74/2006
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Allegato uno |
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Lc/lc |
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aderenti alla Confetra. |
INPS
Coordinamento generale Statistico
attuariale
Direzione Centrale Prestazioni a
Sostegno del Reddito
Roma,
Circolare n. 69
OGGETTO: corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare. Livelli reddituali
per il periodo 1° luglio 2008 –
SOMMARIO A
decorrere dal 1° luglio 2008 sono stati rivalutati i livelli di reddito
familiare ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare
alle diverse tipologie di nuclei.
Ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo
familiare l'art. 2, c. 12, del D.L. 69/88, convertito, con modificazioni, dalla
L. 153/88, dispone che i livelli di reddito familiare sono rivalutati
annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla
variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei
redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.
In base ai calcoli effettuati dall'ISTAT, la variazione
percentuale dell'indice dei prezzi al consumo tra l'anno 2006 e l'anno
2007 è risultata pari all’1,7%.
In relazione a quanto sopra, sono stati rivalutati i
livelli di reddito in vigore per il periodo 1° luglio 2007 –
Si allegano pertanto le tabelle
contenenti i nuovi livelli reddituali, nonchè
i corrispondenti importi mensili della prestazione, da applicare dal 1° luglio
2008 al
Per consentire una
immediata consultazione anche nei casi in cui i componenti il nucleo
superino il numero di sette - o sei per la tabella 12 - , le
tabelle da 11 a 19 sono state sviluppate tenendo conto di un numero di
componenti fino a dodici. Pertanto, gli importi delle colonne oltre
la settima - o la sesta per la tabella 12 - sono stati determinati applicando
le maggiorazioni previste nelle note in calce a ciascuna tabella, sia in valore
percentuale che fisso, sulla base degli importi della colonna sette - o sei per
la tabella 12 - per ogni componente oltre il settimo - o sesto per la
tabella 12 -.
Gli stessi livelli di reddito hanno validità per la
determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali
e quindicinali della prestazione.
Le Sedi sono invitate a portare a conoscenza dei datori di
lavoro, delle relative associazioni di categoria, dei consulenti del lavoro e
degli Enti di Patronato, con ogni possibile sollecitudine, il contenuto della
presente circolare, che dovrà essere distribuita unitamente alle tabelle
allegate.
Il Direttore generale
Crecco