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Roma, 9 luglio 2008

 

Circolare n. 120/2008

 

Oggetto: Previdenza – Assegni per il nucleo familiare – Nuovi limiti di reddito – Circolare Inps n.69 del 4.07.2008.

 

Con la circolare indicata in oggetto l’INPS ha comunicato le nuove fasce di reddito valevoli dall’1 luglio 2008 al 30 giugno 2009 ai fini della corresponsione degli assegni per il nucleo familiare previsti dalla legge n.153/88.

 

Come è noto, gli assegni in questione devono essere anticipati dai datori di lavoro ai dipendenti che ne abbiano fatto espressa richiesta con l’apposito modello ANF/dip.. Il rimborso da parte dell’INPS avviene tramite conguaglio in sede di presentazione delle ordinarie denunce contributive mensili. Si rammenta che gli assegni non sono imponibili né fiscalmente né previdenzialmente.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.90/2007 e 74/2006

 

Allegato uno

 

Lc/lc

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INPS

Coordinamento generale Statistico attuariale

Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito

Roma, 04-07-2008

Circolare n. 69

 

OGGETTO: corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare. Livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2008 – 30 giugno 2009.

 

SOMMARIO A decorrere dal 1° luglio 2008 sono stati rivalutati i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare alle diverse tipologie di nuclei.

 

Ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare l'art. 2, c. 12, del D.L. 69/88, convertito, con modificazioni, dalla L. 153/88, dispone che i livelli di reddito familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.

In base ai calcoli effettuati dall'ISTAT, la variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo tra l'anno  2006 e l'anno 2007 è risultata pari all’1,7%.

 

In relazione a quanto sopra, sono stati rivalutati i livelli di reddito in vigore per il periodo 1° luglio 2007 – 30 giugno 2008 con il predetto indice.

 

Si allegano pertanto le tabelle contenenti i nuovi livelli reddituali, nonchè i corrispondenti importi mensili della prestazione, da applicare dal 1° luglio 2008 al 30 giugno 2009, alle diverse tipologie di nuclei familiari.

 

Per consentire una  immediata consultazione anche nei casi  in cui i componenti il nucleo superino il numero di  sette  - o sei per la tabella 12 - , le tabelle da 11 a 19 sono state sviluppate tenendo conto di  un numero di componenti  fino a dodici.  Pertanto, gli importi delle colonne oltre la settima - o la sesta per la tabella 12 - sono stati determinati applicando le maggiorazioni previste nelle note in calce a ciascuna tabella, sia in valore percentuale che fisso, sulla base degli importi della colonna sette - o sei per la tabella 12 -  per ogni componente oltre il settimo - o sesto per la tabella 12 -.

 

Gli stessi livelli di reddito hanno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.

 

Le Sedi sono invitate a portare a conoscenza dei datori di lavoro, delle relative associazioni di categoria, dei consulenti del lavoro e degli Enti di Patronato, con ogni possibile sollecitudine, il contenuto della presente circolare, che dovrà essere distribuita unitamente alle tabelle allegate.

Il Direttore generale

Crecco