|
Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica 00198 Roma - via Panama 62 - tel. 068559151-3337909556 - fax 06/8415576 e-mail: |
Roma,
Circolare n. 128/2008
Oggetto: Lavoro – Detassazione di straordinari e premi –
Circolare ministeriale n. 49 dell’
Con una circolare congiunta Ministero del Lavoro e Agenzia delle
Entrate hanno fornito i primi chiarimenti sulla detassazione dello
straordinario e dei premi di produttività introdotta in via sperimentale dal
D.L. n. 93/2008 per il periodo
Si evidenziano gli
aspetti principali della circolare ministeriale.
Beneficiari – Ai fini della verifica del limite dei 30 mila euro a cui è
subordinata l’applicazione dell’agevolazione, devono essere considerati tutti i
redditi di lavoro dipendente percepiti nel 2007 (anche in relazione a più
rapporti di lavoro) e soggetti a tassazione ordinaria. Non devono pertanto
essere considerati eventuali redditi relativi allo stesso periodo che siano
stati assoggettati a tassazione separata.
Straordinario – La detassazione si applica sui compensi per lavoro
straordinario (ovvero, nel caso di part-time, di lavoro supplementare o di clausole
elastiche) effettuato dall’1 luglio al
Premi di produttività – In base al decreto legge n. 93 sono configurabili
come premi di produttività le somme erogate in
relazione a incrementi di produttività,
innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e
redditività legati all’andamento economico dell’impresa. Al riguardo la circolare ministeriale ha precisato che:
·
presupposto per l’applicazione della detassazione è che non si tratti
di importi stabilmente riconosciuti in misura fissa al lavoratore (come nel
caso di superminimi) ma siano viceversa soggetti a determinazione periodica
come, a titolo esemplificativo, premi di rendimento, forme di flessibilità
oraria, indennità di reperibilità o di turno, premi corrisposti una tantum
purché legati ad un incremento di produttività;
· i premi in questione non devono
necessariamente derivare da accordi collettivi (aziendali o territoriali) ma
possono anche essere previsti unilateralmente dal datore di lavoro purché siano
documentabili (ad esempio attraverso la comunicazione scritta al lavoratore
della motivazione della somma corrisposta);
· ai fini dell’applicazione della
detassazione rileva esclusivamente l’erogazione del premio che deve avvenire
tra l’
Modalità applicative – I datori di lavoro sono tenuti ad applicare la detassazione
sin dall’1 luglio, a meno di espressa rinuncia degli interessati, salvo operare
gli opportuni aggiustamenti in occasione del conguaglio fiscale di fine anno.
In particolare l’imposta sostitutiva può essere applicata automaticamente nei
confronti dei lavoratori in forza per l’intero 2007. In caso contrario è
necessario che i lavoratori occupati lo scorso anno presso altra azienda
comunichino al nuovo datore di lavoro il reddito percepito nel 2007. Il
lavoratore è tenuto altresì a comunicare l’insussistenza del diritto alla
detassazione qualora nel 2007 abbia superato il limite di 30 mila euro per
effetto di un altro rapporto di lavoro dipendente ovvero abbia già beneficiato
della stessa nel 2008.
Erogazioni liberali - Il decreto n. 93 ha soppresso l’art.51, comma 2, lett b) del TUIR che escludeva dalla base imponibile, nei
limiti di 258,23 euro, le erogazioni liberali concesse alla generalità dei
dipendenti in occasione di festività o ricorrenze aziendali. Di conseguenza le
somme erogate a tale titolo successivamente al 29 maggio scorso concorrono per
l’intero importo alla formazione del reddito di lavoro dipendente.
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.re
conf.le n. 102/2008 |
|
Allegato uno |
|
M/t |
© CONFETRA – La riproduzione
totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni
aderenti alla |
CIRCOLARE N. 49
|
|
AGENZIA DELLE ENTRATE Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Settore Fiscalità Generale ed Indiretta Ufficio persone Fisiche |
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI |
Roma,
Indirizzi omessi |
OGGETTO: Disposizioni urgenti per salvaguardare il
potere di acquisto delle famiglie – art. 2 del decreto legge
PREMESSA
Con il decreto-legge
In particolare, l’articolo 2 del decreto,
rubricato “Misure
sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro”, prevede, in via sperimentale,
che nel secondo semestre 2008 sia applicata una tassazione agevolata:
- allo straordinario dei dipendenti nel settore privato;
-
alle remunerazioni legate all’incremento di produttività del lavoro nel medesimo
settore.
La misura agevolativa consiste
nell’applicazione a dette somme, nel limite complessivo di 3.000 euro lordi, di
un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionale e comunale,
pari al dieci per cento.
Il comma 6 del medesimo articolo 2 dispone, inoltre,
l’abrogazione dell’articolo 51, comma 2, lettera b) del TUIR che prevedeva
l’esclusione di talune componenti dalla base imponibile rilevante ai fini
dell’imposizione del reddito di lavoro dipendente.
Con la presente circolare si forniscono chiarimenti in merito
alle richiamate disposizioni, finalizzati a risolvere dubbi interpretativi e ad
agevolare gli adempimenti dei sostituti di imposta.
1. SOMME EROGATE PER
PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDIARIO E PER I PREMI DI PRODUTTIVITA’ – IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL 10%
1.1. Soggetti beneficiari
Ai sensi dell’articolo 2, comma 5, del decreto, le nuove misure fiscali sono riservate
ai lavoratori dipendenti del settore privato, i quali
abbiano percepito nel 2007 redditi di lavoro dipendente, di cui all’art. 49 del
Tuir, di ammontare non superiore a 30.000 euro lordi.
Poiché la disposizione fa espresso riferimento ai “titolari di
reddito di lavoro dipendente” l’agevolazione è riservata esclusivamente a
questi, con esclusione dei titolari di redditi di lavoro assimilato a quello di
lavoro dipendente come, ad esempio, i collaboratori coordinati e continuativi,
anche nella modalità a
progetto.
Ai fini della verifica della soglia reddituale cui la norma
subordina l’accesso al regime sostitutivo, si deve considerare il reddito di
lavoro dipendente, relativo al 2007, soggetto a tassazione ordinaria. Nella
determinazione del predetto limite devono essere quindi esclusi eventuali
redditi di lavoro dipendente percepiti nel 2007 ed assoggettati a tassazione
separata.
Il limite di 30.000 euro deve intendersi come ammontare
complessivo, riferito a tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti nel 2007,
anche in relazione a più rapporti di lavoro.
La verifica del limite di reddito di euro 30.000 riguarda i soli
redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49 del Tuir,
compresi quelli indicati nel comma 2 dello stesso articolo, come ad esempio le
pensioni e gli assegni ad esse equiparate e non rileva, quindi, l’eventuale
superamento di tale limite per effetto di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente.
Inoltre, la predetta verifica deve essere effettuata con
riferimento all’anno 2007, a nulla rilevando la circostanza che nel 2008 il
reddito di lavoro dipendente sia superiore al predetto limite di 30.000 euro.
1.2. Soggetti esclusi
Sono esclusi dalla misura sperimentale prevista per il secondo
semestre 2008 i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo
1, comma 2, del decreto legislativo
Trattasi dei dipendenti che prestano servizio in “tutte
le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni
ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello
Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli
Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del
Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle
pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo
Al riguardo, si segnala che il comma 5 dell’art. 2 del decreto
prevede, al termine della
sperimentazione, una verifica circa gli effetti della disposizione in commento ad opera del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali con le organizzazioni sindacali dei datori e dei prestatori
di lavoro, cui partecipa
anche il Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione, al fine di valutare l’eventuale estensione del
provvedimento anche ai dipendenti pubblici.
1.3. Somme oggetto dell’agevolazione
L’art. 2 del decreto ha introdotto, con efficacia limitata
al periodo compreso tra il 1° luglio e il
a) per prestazioni di
lavoro straordinario effettuate dal 1° luglio al
b) per prestazioni di
lavoro supplementare ovvero per prestazioni rese in funzione di clausole
elastiche effettuate nel periodo suddetto (1° luglio –
c) in relazione ad
incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa ed altri
elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico
dell’impresa.
In base al tenore letterale dell’art. 2, comma 1, del decreto, con riferimento alle prestazioni
di lavoro di cui alle lettere a) e b) (prestazioni di lavoro straordinario e
prestazioni di lavoro supplementare o rese in funzione di clausole elastiche), l’imposta
sostitutiva si applica sui compensi relativi a prestazioni
effettuate dal dipendente nel periodo compreso tra il 1° luglio e il
Pertanto, e in via esemplificativa, lo straordinario e il lavoro
supplementare effettuati a giugno 2008 e pagati a luglio 2008, così come quello
effettuato a dicembre 2008 ma pagato dopo il
Per quanto concerne i premi di produttività di cui al punto c)
della disposizione in commento, ai fini dell’applicazione dell’imposta
sostitutiva rileva esclusivamente il momento di erogazione delle somme, che
deve collocarsi tra il 1° luglio ed il
In relazione agli aspetti giuslavoristici
relativi agli istituti in questione si rinvia al successivo paragrafo 1.7.
1.4. Imposta sostitutiva
L’imposta sostitutiva è applicata agli emolumenti in commento,
entro il limite di importo complessivo non superiore a 3.000 euro, erogati nel
periodo compreso tra il 1° luglio e il
Il limite reddituale suddetto deve intendersi al lordo della
ritenuta fiscale del 10 per cento.
La disposizione in commento, nell’individuare l’ambito di
applicazione dell’imposta sostitutiva in questione, fa riferimento esclusivamente
alle “somme erogate”. Dal tenore letterale della norma emergono due considerazioni. La
prima è relativa alle modalità – in denaro ovvero in natura - con le quali
possono effettuarsi le erogazioni e conduce ad escludere dall’ambito di
applicazione dell’agevolazione i compensi in natura erogati a titolo di
corrispettivo del lavoro straordinario o supplementare effettuato dal
lavoratore, ovvero erogati in relazione ad incrementi di produttività.
La seconda riguarda l’arco temporale cui riferire le erogazioni.
Al riguardo, in applicazione del criterio di cassa previsto dall’articolo 51
del Tuir per l’imputazione al periodo d’imposta degli
emolumenti di lavoro dipendente, deve ritenersi che l’imposta sostitutiva si
applica alle somme di cui all’art. 2 del decreto, percepite nel periodo dal
primo luglio fino al termine del periodo d’imposta 2008. Tenendo conto altresì
della disposizione generale di cui all’art. 51, comma 1, del Tuir, secondo cui si considerano percepiti nel periodo d’imposta
le somme corrisposte fino al 12 gennaio dell’anno successivo, si ritiene che
per il riscontro del limite di 3.000 euro occorra considerare, così come indicato
nel paragrafo 1.3, le somme oggetto dell’agevolazione erogate nel periodo
compreso tra il 1° luglio e il
La parte delle predette somme che supera il limite di 3.000 euro
lordi concorre a formare il reddito complessivo del percipiente ed è
assoggettata a tassazione con l’applicazione delle aliquote ordinarie.
L’importo di 3.000 euro è da intendersi come limite complessivo
alla cui determinazione concorrono sia le somme erogate a titolo di
retribuzione delle prestazioni di lavoro straordinario o supplementare
effettuate, sia i premi di produttività. Tale limite, inoltre, non può essere
superato neanche in presenza di più rapporti di lavoro.
1.5. Applicazione dell’imposta sostitutiva e
adempimenti del sostituto d’imposta
Ai sensi del comma 3 dell’art. 2 del decreto, l’imposta sostitutiva è applicata
direttamente dal sostituto d’imposta.
In particolare il sostituto d’imposta applica la tassazione
sostitutiva in via automatica qualora egli stesso abbia rilasciato il CUD, in
relazione a un rapporto di lavoro intercorso per l’intero 2007.
Se il sostituto tenuto ad applicare l’imposta sostitutiva non è lo
stesso che abbia rilasciato il CUD per il 2007 o l’abbia rilasciato per un
periodo inferiore all’anno, ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva,
è necessario che il lavoratore comunichi in forma scritta l’importo del reddito
di lavoro dipendente conseguito nel 2007, considerato che in tal caso il
sostituto non è in grado di conoscere direttamente se nel 2007 il lavoratore
abbia percepito più o meno di 30.000 euro a titolo di reddito di lavoro dipendente.
Analoga comunicazione deve essere fatta dal lavoratore che nel
2007 non abbia percepito alcun reddito di lavoro dipendente.
Il dipendente è, in ogni caso, tenuto a comunicare al sostituto
d’imposta l’insussistenza del diritto ad avvalersi del regime sostitutivo,
nelle ipotesi in cui:
• nel corso del 2007, oltre al
rapporto di lavoro con il sostituto d’imposta che eroga i compensi
assoggettabili ad imposta sostitutiva, abbia intrattenuto un altro rapporto di
lavoro dipendente, in tal modo superando il limite di 30.000 euro di reddito da
lavoro dipendente;
• nel corso del 2008, abbia
intrattenuto altri rapporti di lavoro dipendente percependo somme già
assoggettate a imposta sostitutiva, fino a concorrenza del limite di 3.000 euro
prestabilito dalla norma.
La norma prevede, tuttavia, che il lavoratore anche nei casi in
cui il sostituto sia direttamente tenuto all’applicazione della
imposta sostitutiva, possa rinunciare al regime sostitutivo, facendone
richiesta per iscritto al proprio datore di lavoro.
Ciò, ad esempio, quando l’imposta sostitutiva si presenti meno
conveniente di quella ordinaria, in presenza di oneri la cui deduzione o
detrazione sarebbe impedita dal meccanismo di imposizione sostitutiva.
A seguito di espressa rinuncia del
lavoratore, l’intero ammontare delle somme in questione concorre alla
formazione del reddito complessivo ed è assoggettato a tassazione ordinaria.
Resta fermo che in sede di dichiarazione dei redditi il dipendente è tenuto a
far concorrere al reddito complessivo i redditi che, per qualsiasi motivo,
siano stati eventualmente assoggettati a imposta sostitutiva pur in assenza dei
presupposti richiesti dalla legge. Analogamente, il contribuente utilizzerà la
dichiarazione dei redditi per assoggettare gli emolumenti alla tassazione
ordinaria nel caso in cui la ritenga più conveniente.
In assenza di rinuncia espressa da parte del dipendente, il
sostituto d’imposta, ricorrendone i presupposti, procede all’
applicazione dell’imposta sostitutiva.
Ciò non toglie, tuttavia, che il sostituto d’imposta, ove
riscontri che la tassazione sostitutiva risulti meno favorevole per il
dipendente, pur in assenza di rinuncia da parte di questi, applichi la
tassazione ordinaria, portandone a conoscenza il dipendente.
Qualora sussistono i presupposti
richiesti dalla norma, l’imposta sostitutiva deve essere applicata sin dalla
prima erogazione effettuata successivamente al 1° luglio 2008, fermi restando
gli opportuni aggiustamenti da effettuare in sede di conguaglio di fine anno,
ovvero in caso di cessazione del rapporto di lavoro intervenuta prima della
fine dell’anno.
L’imposta sostitutiva, ove non trattenuta dal sostituto, può
essere applicata dal contribuente in sede di presentazione della dichiarazione
dei redditi, sempre che ovviamente ne ricorrano i presupposti. L’imposta
sostitutiva può essere oggetto di compensazione ai sensi dell’articolo 17 del
decreto legislativo
Il sostituto d’imposta deve indicare separatamente nel CUD la
parte di reddito assoggettata ad imposta sostitutiva e l’importo di
quest’ultima trattenuto sulle somme spettanti al dipendente. Il sostituto deve
altresì indicare nel CUD, al fine di consentire i necessari controlli sulla
corretta fruizione del beneficio, la parte di reddito, teoricamente assoggettabile
ad imposizione sostitutiva, per la quale l’agevolazione non sia stata applicata
in ragione della rinuncia espressa del contribuente o per altre cause.
Il sostituto d’imposta può compensare l’imposta sostitutiva con
altre ritenute ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
1.6. Ulteriori disposizioni
Per quanto riguarda l’accertamento, la riscossione, le sanzioni
ed il contenzioso relativi all’imposta sostitutiva introdotta, il comma 4
dell’art. 2 in commento prevede l’applicazione, in quanto compatibili,
delle ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.
La disposizione in esame chiarisce, al comma 2, che i redditi
soggetti all’imposta sostitutiva (che - come detto - non possono superare
l’importo di 3.000 euro) non concorrono alla formazione del reddito complessivo
IRPEF del percipiente.
Inoltre, ai sensi del comma 2 dell’articolo 2 del decreto, gli stessi redditi soggetti all’imposta
sostitutiva, entro il limite di 3.000 euro, non devono essere considerati ai
fini della determinazione della situazione economica equivalente (ISEE) del
percipiente o del suo nucleo familiare, di cui al decreto legislativo
Per espressa disposizione del comma 2, dell’articolo 2, del decreto, i redditi soggetti
all’imposizione sostitutiva in discorso devono essere computati ai fini del
riscontro delle condizioni previste per l’accesso alle prestazioni
previdenziali ed assistenziali.
La medesima norma, fa, tuttavia, salve
le prestazioni in godimento in relazione ai redditi fino a 30.000 euro.
1.7 Chiarimenti sui profili giuslavoristici
Tra i profili di rilevanza giuslavoristica
si pone il problema, in primo luogo, di definizione
del concetto di lavoro straordinario. Il comma 1, lett. a), del decreto
rinvia, genericamente,
a prestazioni di lavoro straordinario di cui al decreto legislativo n. 66 del
2003, ragione per cui la tassazione agevolata troverà applicazione non solo
alle prestazioni straordinarie rese oltre la 40ª ora (c.d. nozione legale) ma
anche oltre il minor limite stabilito dai contratti collettivi.
A questo riguardo si ricorda infatti
che il decreto legislativo n. 66 del 2003, all’articolo 1, comma 2, lett. c),
definisce «“lavoro straordinario” il lavoro prestato
oltre l’orario normale di lavoro così come definito all’articolo 3». In base all’articolo 3, a sua
volta, «l’orario normale è fissato in 40
ore settimanali; i contratti collettivi di lavoro possono stabilire, ai fini
contrattuali, una durata minore e riferire l’orario normale alla durata media
delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all’anno».
La precisazione “ai fini contrattuali” contenuta nell’articolo 3
del decreto legislativo n. 66 del 2003 è stata ribadita dal Ministero del
Lavoro nella circolare n. 8 del 2005, secondo cui «i
contratti collettivi possono stabilire che la durata dell’orario normale sia
ridotta rispetto al limite legale delle 40 ore. Questa facoltà ha ad oggetto
una riduzione d’orario valida ai soli fini contrattuali».
Qualora il contratto collettivo preveda una durata minore
dell’orario normale, è evidente che le prestazioni lavorative svolte al di là
dell’orario indicato dai contratti come “normale” rientrano, ai fini
contrattuali e pertanto anche ai fini del calcolo della retribuzione, nella
definizione di “lavoro straordinario”. La stessa circolare, al
riguardo, precisava infatti «il
lavoro straordinario deve essere computato separatamente dal computo del lavoro
normale e deve essere retribuito con una maggiorazione, rispetto al lavoro normale,
il cui ammontare è stabilito dalla contrattazione collettiva. Quest’ultima può
disporre che, in aggiunta o in alternativa alla maggiorazione retributiva, i
lavoratori possano usufruire di riposi compensativi».
Sono i contratti collettivi, infatti, a stabilire la
retribuzione che deve essere versata a titolo di straordinari e a definire
quando – proprio a questi fini – il lavoro deve essere considerato tale, così
come avviene anche per il caso di lavoro supplementare nel part-time.
Allo stesso modo, la circolare n. 8 del 2005, dopo aver dato
atto che «nel nostro ordinamento non vige
più, pertanto, un limite positivo alla durata giornaliera del lavoro ma,
semmai, un limite che può ricavarsi, a contrario, dal combinato disposto dagli
articoli 7 e 8 del decreto nella misura di 13 ore giornaliere, ferme restando
le pause.”
e che “Tale individuazione risulta
conforme al dettato costituzionale che impone alla legge di definire la durata
massima della giornata lavorativa»,
chiarisce che «la limitazione positiva della
durata della prestazione lavorativa giornaliera, benché non sia disposta per
legge, potrebbe essere disposta dalla autonomia
privata, ma ai soli fini contrattuali, imponendo un limite anche alla
modulazione, pertanto alla flessibilità, dell’organizzazione del lavoro nella
sue caratteristiche temporali».
Pertanto, ove la autonomia privata
preveda un limite alla durata giornaliera della prestazione lavorativa, la
prestazione eccedente va considerata, “ai fini contrattuali”, e dunque dal solo
punto di vista retributivo, come “straordinario” e, come tale, non può pertanto
non rientrare nel regime di tassazione agevolata previsto dal decreto.
La precisazione che tale limitazione vale ai fini contrattuali,
e non a quelli legali, chiarisce proprio l’aspetto del computo della
retribuzione. Il fatto che l’eventuale limite stabilito dai contratti
collettivi in misura inferiore alle 40 ore settimanali valga a soli fini contrattuali,
serve invece a chiarire che di tale eventuale inferiore limite non si debba
tener conto, invece, a fini sanzionatori, di adempimenti amministrativi o del
rispetto di determinate norme di legge.
Si deve ulteriormente precisare che, come già ribadito dalla
circolare n. 8 del 2005, la possibilità di ridurre il limite normale della attività lavorativa settimanale non spetta ai soli
contratti collettivi nazionali, bensì anche ai contratti territoriali e
aziendali, purché stipulati da organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative.
Ove pertanto i contratti collettivi, anche di secondo livello o
aziendali, prevedano che una retribuzione abbia carattere straordinario, ovvero
che determinati emolumenti siano corrisposti «in
relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa
e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico
dell'impresa», come
avviene anche per gli straordinari forfetizzati, ad esempio a personale di cui
all’articolo 17, comma 5, del decreto legislativo n. 66 del 2003 (tra cui i
“capi reparto” in quanto rivestano compiti propri del personale direttivo o
comunque con potere di decisione autonomo), troverà applicazione il regime di
tassazione agevolato benché si tratti di personale al quale non si applicano –
ai fini normativi, ma non certo contrattuali – i limiti di cui all’articolo 3
del decreto legislativo n. 66 del 2003. Anche lo straordinario forfetizzato,
reso oltre l’orario normale di lavoro previsto dal decreto legge n. 66 del 2003
o dalla contrattazione collettiva nazionale, territoriale e aziendale
applicabile rientra dunque nel regime di tassazione agevolata.
Compensi, premi o gettoni corrisposti a fronte di prestazioni
straordinarie effettuate nei giorni di riposo (ordinario o di legge) e festivi,
rientrano nello speciale regime di tassazione, nella misura in cui si tratta di
compensi erogati per prestazioni di lavoro straordinario ai sensi del comma 1,
lett. a), o siano comunque riconducibili alla ipotesi
di cui al comma 1, lett. c).
Con riferimento invece a prestazioni di lavoro a tempo parziale,
la misura di cui al comma, 1, lett. b) del decreto deve intendersi riferita –
per identità di ratio
– sia al lavoro supplementare
sia con riferimento alle prestazioni rese in funzione di clausole elastiche: in
entrambi i casi è infatti richiesto al lavoratore di
svolgere una prestazione lavorativa eccedente rispetto all’orario inizialmente
concordato.
Tuttavia, in entrambi i casi, e al fine di evitare comportamenti
fraudolenti, il beneficio spetta unicamente ai lavoratori il cui contratto di
lavoro sia stato stipulato (ovvero trasformato) prima del
Per quanto riguarda invece gli elementi retributivi premianti di
cui al comma 1, lett. c), essi riguardano tutti gli incrementi di produttività,
innovazione ed efficienza organizzativa, nonché altri elementi di competitività
e redditività legati all’andamento economico della impresa.
Rientrano pertanto nella misura, a titolo esemplificativo, premi di rendimento,
forme di flessibilità oraria, maggiorazioni retributive corrisposte in funzione
di orari a ciclo continuo o sistemi di «banca delle ore», indennità di
reperibilità o di turno, premi e somme corrisposte una
tantum ecc., là dove, ovviamente, comportino un incremento di produttività del lavoro
ed efficienza organizzativa ovvero siamo legati alla competitività e redditività
della impresa.
Le somme di cui al comma 1, lett. c), non devono essere
necessariamente previste in contratti collettivi, ma possono anche essere
previste in modo unilaterale dal datore di lavoro purché siano documentabili
(per esempio attraverso la comunicazione scritta al lavoratore della
motivazione della somma corrisposta).
Il presupposto per la concessione del beneficio è che la somma
corrisposta, anche se continuativa, sia riconducibile ad elementi di
determinazione periodica, ancorché si tratti di situazioni già strutturate e
consolidate prima della entrata in vigore del decreto.
Per rientrare nel regime di tassazione agevolata gli incrementi di
produttività, innovazione, efficienza, ovvero il conseguimento di elementi di competitività
e redittività legati all’andamento economico della impresa non devono dunque essere necessariamente nuovi
e innovativi rispetto al passato, né devono necessariamente consistere in
risultati che, dal punto di vista meramente quantitativo, siano superiori a
quelli ottenuti in precedenti gestioni, purché comunque costituiscano un
risultato ritenuto positivo dalla impresa.
Nel regime di tassazione agevolata rientrano infine anche quelle
somme erogate dai datori di lavoro in relazione a incrementi di produttività,
innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività,
ancorché determinati in ambito territoriale sulla base di indicatori correlati
all'andamento congiunturale e ai risultati conseguiti dalle imprese di uno
specifico settore in ambito territoriale.
Dal novero delle somme agevolate sono unicamente esclusi quegli
importi stabilmente riconosciuti in misura fissa che sono entrati nel
patrimonio del lavoratore (come ad esempio, il superminimo individuale).
2. ABROGAZIONE ARTICOLO
51, COMMA 2, LETTERA B), DEL TUIR
L’articolo 2, comma 6, del decreto
stabilisce che “Nell’articolo
51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica
La disposizione soppressa escludeva dalla base imponibile
rilevante ai fini dell’imposizione del reddito di lavoro dipendente le
erogazioni liberali effettuate dal datore di lavoro e taluni sussidi economici
dallo stesso concessi.
Per effetto della suddetta soppressione, pertanto, concorrono
alla formazione del reddito di lavoro dipendente, per l’intero importo:
- le erogazioni
liberali non superiori nel periodo d’imposta a 258,23 euro concesse in
occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di
dipendenti;
- i sussidi occasionali
concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del
dipendente;
- i sussidi corrisposti
a dipendenti vittime dell’usura ai sensi della legge
Si fa presente che, in applicazione del principio di cassa che
caratterizza la tassazione dei redditi di lavoro dipendente, la richiamata
disposizione abrogativa si applica con riguardo alle somme e ai valori erogati
successivamente alla data di entrata in vigore del decreto
(
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni
fornite e i principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente
osservati dagli uffici.
IL
CAPO DI GABINETTO DEL MINISTERO DEL LAVORO,
DELLA
SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
f.to Cons. Caro Lucrezio Monticelli
IL
DIRETTORE DELL’AGENZIA
f.to Attilio Befera