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Roma, 5 agosto 2008

 

Circolare n.145/2008

 

Oggetto: Trasporti internazionali – Transito – Nota Ministero dei Trasporti prot. n.61769 del 24.7.2008.

 

Con la nota indicata in oggetto il Ministero dei Trasporti ha chiarito che il transito nel nostro Paese da parte di un vettore comunitario che parta da un Paese UE e sia diretto ad un Paese extraUE (e viceversa) può essere effettuato con la licenza comunitaria, senza necessità di ulteriori autorizzazioni a viaggio (quali autorizzazioni Cemt o bilaterali).

 

Il Ministero spiega che quell’interpretazione rispecchia il nuovo orientamento espresso recentemente dalla Direzione Trasporti della Commissione Europea in merito al transito in Italia da parte di vettori comunitari con destinazione o provenienza Paesi terzi.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Allegato uno

 

D/d

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E IL TRASPORTO INTERMODALE

Direzione generale per il trasporto stradale

Divisione 5

 

Prot. n. 0061769

 

Roma, 24 luglio 2008

 

 

OGGETTO:   Controllo sui veicoli commerciali. Autotrasporto internazionale. Vettori comunitari in transito in Italia e con destinazione Paesi Terzi. Comunicazione della Commissione Europea.

 

Con lettera del 8 luglio u.s. la Commissione Europea, Direzione Generale dell'Energia e dei Trasporti ha comunicato alla Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione Europea, un proprio parere sull'interpretazione del regolamento CEE n. 881/92, relativamente al transito in Italia dei vettori comunitari diretti verso un paese terzo e viceversa.

Con tale comunicazione la Commissione - mutando radicalmente il proprio orientamento espresso con il parere motivato del 28 ottobre 2005 - ha chiarito che, nel caso in cui un trasportatore comunitario che abbia caricato merce in un paese comunitario con destinazione un paese terzo (e viceversa) sia in transito nel territorio nazionale, tale trasporto -limitatamente al transito - debba considerarsi a tutti gli effetti un trasporto internazionale disciplinato dal regolamento CEE n. 881/92.

Di conseguenza, il titolo autorizzativo necessario per lo svolgimento del trasporto di transito in questione è la licenza comunitaria, non essendo necessaria l'esibizione di ulteriori documenti legittimanti l'attività di autotrasporto, quali l'autorizzazione CEMT o un'autorizzazione bilaterale.

In relazione a quanto sopra, vorranno gli Enti in indirizzo assicurare la più ampia diffusione della presente, fornendo altresì adeguate istruzioni al fine di garantire la corretta applicazione del nuovo orientamento nei controlli su tutto il territorio nazionale.

Vorrà, infine, l'Ufficio di Coordinamento e Pianificazione delle Forze di Polizia assicurare la diffusione della presente a tutte le Prefetture ed a tutti gli altri organi di polizia.

Nel ringraziare sin da ora, la Divisione 5 di questa Direzione Generale è a disposizione per ogni chiarimento che si riterrà utile.

 

IL DIRETTORE GENERALE

dott.ssa Clara Ricozzi

 

 

 

NOTE

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -Direzione generale per il trasporto stradale comunica che la Commissione Europea -Direzione Generale dell'Energia e dei Trasporti, ha chiarito che un trasportatore comunitario che abbia caricato merce in un paese comunitario con destinazione "paese terzo" (e viceversa) e transiti nel territorio nazionale debba essere munito della licenza comunitaria.