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Roma,
Circolare n.162/2008
Oggetto: Autotrasporto – Ulteriore
sconto accise – Nuove domande – Scadenza del
Fino al
Le domande devono essere
redatte tramite il programma informatico disponibile sul sito www.agenziadogane.it alla
voce “software”.
Per motivi tecnici
le domande non possono essere semplicemente integrative delle istanze già
presentate entro lo scorso mese di giugno per l’ottenimento dello sconto di
12,786 euro per
L’Agenzia inoltre,
sentita per le vie brevi, ha precisato che la scadenza del 31 ottobre
costituisce una riapertura dei termini per le imprese che non avevano presentato
le domande di sconto entro la scadenza del 30 giugno.
Compensazione nei modelli F24 - Le imprese potranno continuare a
compensare nei modelli F24 gli importi spettanti in base alle precedenti domande;
viceversa, l’utilizzo in compensazione dell’ulteriore sconto sarà consentito
decorsi 60 giorni dalla presentazione delle nuove domande. A tal fine si
sottolinea l’opportunità di presentare le nuove domande nel più breve tempo possibile,
tenuto conto che la compensazione dovrà esaurirsi entro il 2008 e le eventuali eccedenze
non compensate potranno essere recuperate solo tramite rimborso diretto.
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.141/2008 |
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Allegato uno |
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D/d |
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totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni
aderenti alla |
Roma,
Indirizzi omessi
RU 22234
OGGETTO:
Benefici fiscali sul gasolio per uso autotrazione –
Consumi anno 2007. – Rimborso incremento d’imposta previsto dall’art. 6 del D.Lgs. n. 26/2007.
Di seguito
alla nota prot. n. 2299/V, del 15 luglio u.s., con
la quale è stata resa nota la possibilità di ottenere il rimborso dell’incremento
dell’aliquota d’accisa sul gasolio per autotrazione (da €
Gli esercenti
interessati potranno, quindi, presentare, entro il
Tale dichiarazione,
che integra e sostituisce quella già presentata entro il 30 giugno u.s., dovrà
recare distinta indicazione dei consumi effettuati nel periodo 1° gennaio -
Ferma restando la
facoltà degli Uffici competenti di annullare, con provvedimento motivato, gli
atti di assenso illegittimamente formati, vengono fatte salve le compensazioni
con mod. F24 eventualmente effettuate, ai sensi dell’art. 17 del d. lgs. n. 241/1997, sulla base delle dichiarazioni presentate
entro lo scorso mese di giugno.
In tal caso, per gli
aventi diritto che intendano utilizzare il proprio credito in compensazione,
sarà possibile procedere ad una nuova compensazione solamente entro i limiti
dell’ulteriore rimborso in parola, spettante rispetto ai consumi effettuati a
partire dal 1° giugno 2007.
Si fa presente che,
al fine di agevolare la compilazione della dichiarazione, il software acquisisce
automaticamente nel quadro A2 le targhe elencate nel quadro A1 della dichiarazione
già presentata; sarà quindi onere dei singoli soggetti interessati aggiornare
tale elencazione con l’indicazione dei litri consumati e dei km percorsi,
eventualmente escludendone gli automezzi non utilizzati tra il 1° giugno e il
Tutto ciò premesso si
ribadisce che per le eventuali eccedenze di credito, non utilizzate in
compensazione entro la fine dell’anno solare in cui il credito è sorto, deve
essere presentata, agli Uffici dell’Agenzia delle dogane territorialmente competenti,
apposita domanda di rimborso in denaro entro il
Per la fruizione
dell’agevolazione con Mod. F24, deve essere utilizzato il CODICE TRIBUTO
6740.
Per l’accreditamento
su conto corrente in altro Stato dell’U.E. è richiesta l’indicazione dei codici
BIC (Bank identification
code) e IBAN (International bank address number).
Come già evidenziato
in passato, si ribadisce che:
- i soli esercenti
l’attività di trasporto di persone possono comprovare i consumi di gasolio per
autotrazione, dichiarati ai fini della fruizione del beneficio in parola, anche
con scheda carburante;
- gli esercenti
l’attività di autotrasporto di merci sono tenuti a comprovare i consumi effettuati
unicamente mediante le relative fatture di acquisto.
Si ricorda, inoltre,
che ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
Inoltre, allorché il
dichiarante venga ammesso alla fruizione dei benefici per
il settore dell’autotrasporto sulla base di dichiarazioni non conformi alla
realtà, si rende applicabile la disposizione di cui all’art. 75 del decreto del
Presidente della Repubblica
Il Direttore dell’Area Centrale
Ing. Walter De Santis
AREA GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTI CON GLI UTENTI - Ufficio per le
esenzioni, per le agevolazioni e per le franchigie
00143 ROMA, Via M. Carucci, 71 – Telefono