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Roma,
Circolare n. 171/2008
Oggetto: Porti – Disciplina del lavoro temporaneo – Circolare del
Ministero dei Trasporti n. 10445 del
Il Ministero dei
Trasporti ha fatto il punto sulla disciplina in vigore in materia di fornitura
di manodopera temporanea per lo svolgimento di operazioni portuali. In particolare
è stato ribadito come, in base all’art.17 della legge n.84/94, tale attività
possa essere effettuata esclusivamente da imprese autorizzate dalle Autorità portuali
al termine di una gara pubblica ovvero, in caso di esito infruttuoso della
gara, da apposite agenzie promosse dalle stesse Autorità.
Ciò stante, allo
scopo di ricondurre alla normalità situazioni difformi ancora in essere presso
alcuni porti, la circolare ministeriale ha invitato le Autorità portuali che
ancora non lo avessero fatto ad aprire la procedura di selezione entro la fine
dell’anno precisando che dall’
f.to dr. Piero
M. Luzzati |
Allegato uno |
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M/t |
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Ramo Trasporti - Direzione Generale dei Porti - Divisione 3
Prot. M_TRA/PORTI/10445 Roma,
Indirizzi
omessi
Oggetto: Direttiva del Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti del
Si trasmette alle Autorità in
indirizzo, per gli adempimenti di competenza, la direttiva in oggetto, recante disposizioni finalizzate alla completa attuazione
dell'assetto organizzativo del lavoro portuale disciplinato dalla legge n.
84/1994.
Ferme restando le disposizioni
impartite con le precedenti circolari ministeriali prot.
3406 del
La direttiva, inoltre, reca
disposizioni in ordina alle verifiche periodiche da
parte delle Autorità competenti delle dotazioni organiche dei soggetti
autorizzati ai sensi dell'art.
Tenuto conto di quanto previsto al
punto 5) della direttiva in argomento, l'Autorità portuale o l'Autorità
marittima del porto non compreso nella giurisdizione di un'Autorità portuale è
tenuta ad informare la scrivente Direzione generale degli adempimenti posti in
essere in attuazione della direttiva medesima, nei seguenti termini:
per quanto riguarda l'indizione della gara, entro il
Le Autoritià
dì cui al comma precedente sono tenute, inoltre, a notificare la presente circolare
e l'allegata direttiva alle imprese fornitrici di manodopera temporanea
derivate dalla trasformazione delle ex Compagnie portuali ai sensi dell'art 21,
comma 1, lettera b) della legge n. 84/1994, nonché alle imprese di cui agli
artt. 16, 17 e l8 della stessa legge, operanti nei porti di competenza.
Le Capitanerie in indirizzo. provvedono ad estendere la presente circolare agli Uffici gerarchicamente
dipendenti, per i relativi adempimenti di loro competenza.
Il Direttore Generale
(Dott. Cosimo Caliendo)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E
DEI TRASPORTI
VISTO l'articolo 4 del decreto legislativo n. 165 del
2001;
VISTI gli articoli 16,17, e 18 della legge n. 84 del 1994 e successive modifiche;
VISTO l'articolo 86 comma 5 del decreto legislativo n. 276
del 2003;
RILEVATO che sussistono in alcuni porti situazioni di non
conformità al modello dell'organizzazione del lavoro portuale delineato dalla
legge n. 84 del 1994 e successive modifiche;
RITENUTO, nelle more dell'adozione di una
nuova normativa quadro sui porti, che sia necessario addivenire alla
completa attuazione delle disposizioni relative all'assetto del lavoro portuale
contenute nella legge n. 84 del 1994 e successive modifiche;
EMANA
LA SEGUENTE DIRETTIVA
1) Nei porti in cui risulta
necessaria la presenza di un soggetto autorizzato alla prestazione di
manodopera temporanea e nei porti in cui sia tuttora operante come soggetto
prestatore di manodopera temporanea un'impresa derivata dalla trasformazione della ex compagnia portuale ai sensi dell'articolo 21, comma
1, lett. b) della legge n. 84. del 1994, le autorità portuali e, dove non
istituite, le autorità marittime che ancora non abbiano dato completa
attuazione alle disposizioni della legge n. 84 del 1994 sul lavoro portuale,
devono procedere entro il
2) Nel caso in cui, a seguito
dell'esperimento della Procedura di selezione di cui al punto 1) non risulti
possibile individuare l'impresa da autorizzare nell'ambito del porto alla
prestazione di lavoro temporaneo, le autorità portuali e, dove non istituite,
le autorità marittime devono procedere, entro sessanta giorni dalla chiusura
della procedura di selezione, alla costituzione dell'agenzia di cui al comma 5
dell'articolo 17 della legge 84 del 1994.
3) A partire dal 1° luglio 2009 non
sarà più consentita la prestazione di manodopera temporanea alle imprese
autorizzate ai sensi degli articoli 16 e 18 della legge n. 84 del 1994 da parte
di soggetti diversi da quelli individuati secondo le procedure stabilite
dall'articolo 17 della legge n. 84 del 1994, o, in caso di assenza di
quest'ultimo soggetto, da parte delle agenzie di somministrazione di diritto
comune.
4) Fatte salve le nuove norme di
legge che andranno a disciplinare compiutamente la materia, gli organici dei
soggetti autorizzati alla prestazione di manodopera temporanea ai sensi
dell'articolo 17 della legge n. 84 del 1994 devono essere sottoposti a
valutazione di congruità da parte delle autorità portuali o, dove non. istituite, delle autorità marittime con periodicità almeno
annuale, ai fini di una loro eventuale rideterminazione in ragione delle
richieste effettuate dai soggetti utilizzatori. Inoltre in caso di vacanze
nell'organico non può farsi luogo ad una loro automatica copertura, ma le assunzioni
devono essere valutate e autorizzate dall'autorità o, dove non istituita,
dall'autorità marittima. In entrambi i casi le determinazioni delle predette
autorità devono essere comunicate ai Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti - Direzione generale per i porti, almeno trenta giorni prima della
loro adozione per le valutazioni di competenza
5) La Direzione Generale per i
Porti è incaricata di effettuare la verifica degli adempimenti posti in essere
da parte delle autorità portuali e marittime in attuazione della presente
direttiva e di riferire periodicamente in merito agli Uffici di diretta
collaborazione del Ministro.
La presente direttiva è soggetta alla registrazione della Corte dei
Conti.
Altero Matteoli