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Roma, 20 marzo 2009
Circolare n. 55/2009
Oggetto: Dogane – Procedure doganali di esportazione - Nuove
disposizioni applicabili dall’1 luglio 2009.
Dall’1 luglio
prossimo diverranno operative le nuove disposizioni previste dal Regolamento
Comunitario n.1875/2006 in materia di procedure domiciliate all’esportazione e
in materia di dati sulla sicurezza da indicare nelle dichiarazioni doganali di
esportazione, di transito e di esportazione abbinata al transito.
Procedure domiciliate di esportazione – Finora le imprese titolari di
procedure domiciliate d’esportazione, pur avvalendosi dello sdoganamento
telematico, avevano l’obbligo di inviare alla dogana prima della partenza delle
merci il solo “preavviso”, una sorta di dichiarazione parziale contenente solo
alcuni dati essenziali. La prassi del preavviso sarà completamente superata a decorrere
dall’1 luglio prossimo: da tale termine, prima della partenza delle merci le imprese
dovranno trasmettere alla dogana la dichiarazione di esportazione telematica
completa di tutti i dati e attendere il relativo esito.
Dichiarazioni di esportazione, transito e esportazione abbinata
al transito –
Dalla stessa data dell’1 luglio diverrà obbligatorio inserire nelle dichiarazioni
telematiche di esportazione, nonché in quelle di transito e di esportazione
abbinata al transito, ulteriori dati previsti dall’Allegato 30 bis del citato
Regolamento n.1875/2006 ai fini della sicurezza. L’integrazione delle dichiarazioni
con i nuovi dati riguarderà sia le dichiarazioni presentate in procedura domiciliata,
sia quelle presentate in procedura ordinaria (che com’è noto sono state completamente
telematizzate già da quasi due anni). Per poter
inserire i nuovi dati sarà necessario utilizzare nuovi tracciati informatici
di cui l’Agenzia delle Dogane ha già elaborato una prima versione provvisoria
consultabile sulla prima pagina del sito www.agenziadogane.it all’interno
della sezione “ecustoms: cosa cambia per gli operatori”.
L’Agenzia ha inoltre invitato le imprese interessate ad inviare osservazioni
utili alla predisposizione della versione definitiva dei nuovi tracciati (i
contributi dovranno essere trasmessi a dogane.ecustoms@agenziadogane.it).
f.to Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.re 54/2009 |
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Allegato uno |
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D/d |
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consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla |
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ecustoms.it
La
declinazione italiana di e-customs
Le imminenti scadenze
imposte dalla normativa comunitaria
Si anticipano le principali novità previste dalla
Regolamentazione comunitaria e che saranno oggetto di successive dettagliate
comunicazioni.
Gli Operatori economici sono invitati a verificare
periodicamente l’aggiornamento di questa sezione, che sarà annunciato da
apposite “News” nella sezione “Ultim’ora”
Il sistema
EORI (Economic
Operator Registration and Identification): il passaporto doganale per l’Europa
L’Unione Europea, con regolamento
in corso di pubblicazione – doc. TAXUD/1725/2008 , ha stabilito la costituzione a livello Europeo
di una banca dati dei soggetti (persone fisiche o giuridiche) che intervengono
nelle operazioni doganali.
E’ previsto che ciascuno Stato membro attribuisca un
codice EORI ai soggetti stabiliti sul proprio territorio ed ai soggetti dei
Paesi Terzi che per la prima volta effettuano nel territorio U.E. un’operazione
rilevante ai fini doganali.
Allo scopo di evitare una inutile moltiplicazione di
codici e ulteriori oneri a carico degli operatori economici, in Italia si è
stabilito di costituire la banca dati EORI procedendo - in modo automatico - al
censimento ed alla registrazione di tutti i soggetti nazionali che a vario
titolo (in qualità di speditore/esportatore, importatore, rappresentante,
obbligato principale) caselle 2, 8, 14, 50 del DAU) hanno effettuato operazioni
doganali in Italia nel corso degli ultimi due anni.
In tali caselle un operatore economico nazionale
attualmente si identifica indicando:
a) un numero di partita IVA;
b) un codice fiscale di persona
giuridica;
c) un codice fiscale di persona
fisica;
d) un numero di patente di doganalista.
Le procedure automatiche di censimento e registrazione
identificano i soggetti nazionali presenti nelle caselle 2, 8, 14, 50 delle
dichiarazioni doganali presentate a partire dal 1° gennaio 2007, e
attribuiscono loro un codice EORI secondo le seguenti regole.
Ai soggetti titolari di partita IVA attiva viene
attribuito un codice EORI corrispondente a tale partita IVA, preceduto dal
codice “IT”.
Ai soggetti non titolari di partita IVA attiva, viene
attribuito un codice EORI corrispondente al codice fiscale (di persona fisica o
giuridica, a seconda del caso).
In ogni caso a ciascun soggetto, nel rispetto delle
disposizioni comunitarie, viene attribuito un unico codice EORI, che dal 1°
luglio 2009 andrà a sostituire nelle dichiarazioni doganali quelli di cui ai
precedenti punti da a) a d).
I soggetti italiani che effettueranno operazioni rilevanti
ai fini doganali dopo il 30 giugno 2009 saranno automaticamente registrati
nella base dati EORI all’atto dell’effettuazione della prima operazione
doganale.
Il Regolamento, in corso di pubblicazione prevede che
ciascuno Stato Membro renda disponibile ai Servizi centrali della Commissione
la banca dati dei soggetti EORI registrati a livello nazionale. La Commissione
rende disponibili a ciascuno dei 27 Stati Membri la base dati degli altri 26
stati.
La Commissione prevede inoltre la pubblicazione sul
proprio sito Internet delle informazioni anagrafiche dei soggetti registrati
EORI nei 27 Paesi, che abbiano fornito in forma scritta il loro assenso
al riguardo.
I soggetti EORI registrati in Italia potranno esprimere
tale assenso presentandosi presso un qualsiasi ufficio doganale italiano per la
sottoscrizione dell’apposito modulo, che sarà reso disponibile sul sito
dell’Agenzia delle Dogane.
Il codice
EORI: la chiave per accedere in Europa ai benefici previsti per l’AEO
(Operatore Economico Autorizzato)
L’introduzione dell’obbligo di indicare il codice EORI
nelle dichiarazione doganali consentirà ad un operatore economico
autorizzato di essere riconosciuto univocamente tramite il codice EORI in
ciascuno dei 27 Stati Membri accedendo così ai benefici connessi con tale
status, sia ai fini doganali che di sicurezza (safety
& security).
Dal 1° luglio 2009 il codice EORI si sostituirà nella compilazione delle caselle
2, 8, 14, 50 del DAU e dei corrispondenti campi dei tracciati telematici
all’indicazione di partita Iva, codice fiscale, numero della patente del doganalista.
Obbligo di
dichiarazione telematica all’esportazione
La circolare
n. 18/D del 24 marzo 2004 ha introdotto
in Italia le procedure di sdoganamento telematico per i regimi di esportazione,
transito e di esportazione abbinata al transito effettuate in procedura domiciliata
/ semplificata al transito.
Dal 1° luglio 2007, con l’avvio della prima fase ECS è
stato introdotto a livello comunitario l’obbligo della dichiarazione telematica
di esportazione relativamente alle operazioni effettuate in procedura
ordinaria. In virtù delle procedure
già operative dall’anno
Ad oggi, l’85% delle oltre 5.500.000 dichiarazioni di
esportazione (in procedura ordinaria e domiciliata) è costituito da
dichiarazioni telematiche firmate digitalmente, per le quali
è stato quindi già eliminato l’obbligo di presentazione della copia cartacea.
A decorrere dal 1° luglio 2009 il Reg. 1875/2006 impone
l’obbligo della dichiarazione telematica per i regimi all’esportazione, anche
per i soggetti operanti in procedura domiciliata e pertanto anche il residuo
15% delle esportazioni, relativo ad operazioni ancora effettuate secondo la
procedura basata sulla comunicazione della spedizione e sul preavviso dovrà
essere trasmesso telematicamente.
Inoltre l’avvio della seconda fase funzionale dell’ECS
(Export Control System) e della quarta fase del NCTS
(New Computerized Transit
System), previsto per la stessa data, prevede l’indicazione nelle
dichiarazioni di esportazione, di transito e di esportazione abbinata a
transito i dati richiesti ai fini “sicurezza” di cui all’allegato 30 bis del
citato Regolamento.
Pertanto, a decorrere dalla data predetta, per
ottemperare all’obbligo comunitario non sarà più possibile utilizzare gli
attuali messaggi “B9”, “B3” ed “UX” che saranno sostituiti dal nuovo messaggio
“ET”, che consentirà l’invio delle dichiarazioni di esportazione, di
esportazione abbinata a transito e di transito in procedura ordinaria e
domiciliata / semplificata integrate con i dati della sicurezza previsti
dall’allegato 30 bis del Regolamento (CE) n. 1875/2006.
Prima della pubblicazione della versione definitiva dei tracciati
definitivi del messaggio “ET” è avviata una consultazione con gli operatori
economici e le loro associazioni, che potranno far pervenire osservazioni
e chiarimenti in merito a tali tracciati, disponibili qui, ed alle loro modalità
di compilazione. A tale scopo è stata istituita la casella di posta
elettronica dogane.ecustoms@agenziadogane.it alla quale inviare tali richieste.
Si invitano gli
operatori e le associazioni a fornire le osservazioni entro il 31 marzo al fine
di poter predisporre in tempi brevi la versione definitiva del messaggio E.T.
I test del nuovo messaggio “ET” potrà essere effettuati in
ambiente di addestramento del servizio telematico doganale a partire dal 15
maggio p.v..
DAT e DAE in procedura semplificata / domiciliata
Analogamente a quanto già avviene per il DAE (Documento di
Accompagnamento Esportazione) in procedura di domiciliazione, a partire dal 1°
luglio p.v. anche il DAT (Documento di Accompagnamento Transito) sarà
direttamente prodotto dallo speditore autorizzato. Ciò consentirà una ulteriore
velocizzazione del flusso delle operazioni, in
quanto saranno eliminati i tempi di restituzione di tale documento da
parte del servizio telematico doganale.
Si sottolinea che, sempre a partire dal 1° luglio 2009, il
DAE ed il DAT dovranno essere prodotti secondo
il nuovo layout, che contempla l’inserimento dei “dati sicurezza” contenuto
nel
regolamento in corso di pubblicazione – doc. TAXUD/1617/2008).
omissis