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Roma,
Circolare n. 8/2009
Oggetto: Autotrasporto – Decontribuzione degli
straordinari – Messaggio INPS n. 288 del
L’INPS ha fornito le
istruzioni con cui le imprese di autotrasporto possono recuperare i maggiori
oneri sociali versati per il lavoro straordinario degli autisti.
Com’è noto lo scorso
mese di dicembre, l’Agenzia delle Entrate, in attuazione dell’articolo 83 bis
della legge 133/2008, ha stabilito che il 28% della retribuzione percepita nel
2008, dai conducenti delle imprese di autotrasporto per prestazioni di lavoro
straordinario è esente da tassazione e da contribuzione previdenziale.
Ora l’INPS ha
precisato che gli oneri sociali versati dalle imprese in eccedenza durante il
2008 possono essere recuperati con le denunce contributive DM 10 dei mesi di dicembre
2008, nonché di gennaio e febbraio 2009.
L’ammontare da
recuperare dovrà essere riportato tra gli importi a credito della colonna “D”
del DM 10 indicando il codice “L
Inoltre l’importo
degli straordinari esenti da contribuzione dovrà essere indicato in uno dei
righi in bianco della colonna “B-C” con il codice “H
L’Istituto ha precisato
anche gli adempimenti relativi alla trasmissione telematica mensile dei dati
retributivi (procedura Emens).
Conguagli fiscali e contributivi – Si rammenta che le maggiori
ritenute fiscali e contributive trattenute ai conducenti devono esser loro
restituite in sede di conguaglio fiscale e contributivo relativo all’anno 2008
(da effettuare entro fine febbraio 2009).
CUD 2008 e Modello
770 – Si rammenta
inoltre che l’importo esente da tassazione e da contribuzione dovrà essere
indicato separatamente nei CUD 2008 da consegnare ai conducenti e nella
dichiarazione dei sostituti d’imposta Modello 770.
Limite “de minimis” – Com’è noto il beneficio è fruibile
nel limite complessivo di 100 mila euro in un triennio; concorre alla
formazione del tetto di 100 mila euro anche lo sconto del bollo auto ex lege 133/2008.
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 195/2008 |
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Allegato uno |
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D/t |
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aderenti alla Confetra. |
INPS
MESSAGGIO N. 288 DEL
Oggetto: Provvedimento del
Testo
L'art. 83-bis,comma 25, del D.L.
n. 112/2008 convertito, con modificazioni, dalla legge
La misura della predetta percentuale, da determinarsi,
secondo quanto disposto dal comma 27 del medesimo articolo, con apposito
provvedimento del direttore dell' Agenzia delle
entrate (di concerto con il Ministero del lavoro) è stata fissata, in data
La norma individua una nuova fattispecie, limitatamente
all'anno 2008, di esclusione dalla formazione dell'imponibile fiscale e
contributivo che si aggiunge a quelle elencate tassativamente nell'art. 51,
comma 2, del TUIR.
Pertanto, le somme dovute, per l'anno 2008, alla predetta
categoria di lavoratori per le prestazioni di lavoro straordinario, effettuate
nel corso del medesimo anno, non concorrono, nella misura del 28%, alla
determinazione del reddito di lavoro dipendente ai fini contributivi .
Per quanto riguarda gli adempimenti procedurali si precisa
che l'importo esente da contribuzione previdenziale e assistenziale deve essere
indicato separatamente nel modello di certificazione unica (CUD) e nella dichiarazione
dei sostituti d'imposta (770).
Si evidenzia, infine, che il predetto regime contributivo
agevolato trova applicazione nel rispetto del Regolamento CE n. 1998/2006
della Commissione del
Modalità operative.
I datori di lavoro interessati potranno recuperare le
somme versate sulla parte del compenso erogato per lavoro straordinario,
divenuto esente da contribuzione previdenziale ed assistenziale, con una delle
denunce contributive aventi scadenza entro il 16 del terzo mese
successivo a quello di emanazione del presente messaggio. (Deliberazione n. 5
del Consiglio di Amministrazione del
A tal fine le aziende dovranno operare come segue:
DM10
·
assoggetteranno a contribuzione l'intera retribuzione del mese nel quale effettueranno
le operazioni di conguaglio;
·
porteranno a conguaglio nel quadro "D" del DM10 l'importo dei
contributi versati sul compenso per lavoro straordinario divenuto esente da
contribuzione, utilizzando il codice importo di nuova istituzione "L490"
avente il significato di "rec. contr. su lavoro
straordinario az. di trasporto";
·
indicheranno, ai soli fini della quadratura dei monti retributivi, nei quadri B-C
del DM10, l'importo della retribuzione esente da contribuzione
riportandola con i seguenti codici di nuova istituzione:
"H600" avente il significato di "rid.
imponibile anno corrente" se il recupero dei contributi viene
effettuato con
"H700" avente il significato di "rid.
imponibile anno precedente", se il recupero dei contributi
viene effettuato con DM10 di gennaio
o febbraio 2009;
nessun
dato dovrà essere riportato nelle caselle "numero dipendenti",
"numero giornate" e
"contributi dovuti";
EMENS
·
nel flusso EMens,utilizzeranno l'elemento <VarRetributive> valorizzandolo nel seguente modo:
·
- se il recupero dei contributi viene effettuato con
- se il recupero dei contributi viene effettuato con DM10
di gennaio o febbraio 2009, sarà registrata una variabile in diminuzione per
l’anno precedente ed una variabile in diminuzione per l’anno in corso, al fine
di annullare il conseguente spostamento di imponibile dal 2008 al 2009.
A tal fine sarà compilata la prima variabile indicando “
I datori di lavoro provvederanno, inoltre, a
rimborsare ai lavoratori la contribuzione agli stessi
trattenuta sull'imponibile divenuto esente da contribuzione.
IL DIRETTORE CENTRALE
Pietro Corasaniti