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Roma, 23 gennaio 2009

 

Circolare n.17/2009

 

Oggetto: Tributi – Bonus straordinario per le famiglie meno abbienti – Adempimenti dei sostituti d’imposta.

 

Si rammenta che il decreto legge n.185/2008 ha introdotto un bonus straordinario per le famiglie meno abbienti, la cui erogazione può essere richiesta ai datori di lavoro da parte dei dipendenti interessati.

 

In particolare, le richieste devono pervenire ai datori di lavoro tramite l’apposito modello dell’Agenzia delle Entrate (disponibile su www.agenziaentrate.it):

 

·          entro il 31 gennaio 2009, se il bonus è richiesto con riferimento al nucleo e al reddito familiare del 2007;

 

·          entro il 31 marzo 2009, se il bonus è richiesto con riferimento al nucleo e al reddito familiare del 2008.

 

Il bonus dovrà essere erogato, rispettivamente nel mese di febbraio e di aprile 2009, sulla base dei dati autocertificati dai dipendenti richiedenti e secondo l’ordine di arrivo delle richieste, nei limiti del monte ritenute e contributi disponibile nei relativi mesi.

 

BONUS FAMIGLIE MENO ABBIENTI

N. componenti familiari

Reddito familiare annuo

Importo del bonus

2

Fino a 17.000

300

3

Fino a 17.000

450

4

Fino a 20.000

500

5

Fino a 20.000

600

Oltre 5

Fino a 22.000

1.000

Almeno 1 componente portatore di handicap e a carico del richiedente

Fino a 35.000

1.000

 

L’importo del bonus è esente da tassazione e da contribuzione. I datori di lavoro lo recuperano compensandolo come credito nel modello F24 a partire dal primo versamento successivo all’erogazione (l’importo del bonus non concorre alla formazione del limite annuo di crediti compensabili).

 

Entro il 30 aprile 2009 i datori di lavoro dovranno trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate (con le specifiche tecniche che saranno successivamente individuate) le richieste di bonus evase, fornendo comunicazione dei relativi importi erogati. Il bonus dovrà inoltre essere indicato nella dichiarazione dei sostituti d’imposta mod.770.

 

Qualora il datore di lavoro non eroghi il bonus, il dipendente dovrà rivolgersi direttamente all’Agenzia delle Entrate entro il termine del 30 giugno 2009.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.198/2008

 

D/d

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