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Roma, 23 gennaio 2009
Circolare n.17/2009
Oggetto: Tributi – Bonus straordinario per le famiglie
meno abbienti – Adempimenti dei sostituti d’imposta.
Si rammenta che il
decreto legge n.185/2008 ha introdotto un bonus straordinario per le famiglie
meno abbienti, la cui erogazione può essere richiesta ai datori di lavoro da
parte dei dipendenti interessati.
In particolare, le
richieste devono pervenire ai datori di lavoro tramite l’apposito modello
dell’Agenzia delle Entrate (disponibile su www.agenziaentrate.it):
·
entro il 31 gennaio 2009, se il bonus è richiesto con
riferimento al nucleo e al reddito familiare del 2007;
·
entro il 31 marzo 2009, se il bonus è richiesto con riferimento
al nucleo e al reddito familiare del 2008.
Il bonus dovrà
essere erogato, rispettivamente nel mese di febbraio e di aprile 2009, sulla
base dei dati autocertificati dai dipendenti richiedenti e secondo l’ordine di
arrivo delle richieste, nei limiti del monte ritenute e contributi
disponibile nei relativi mesi.
BONUS FAMIGLIE MENO ABBIENTI |
||
N. componenti familiari |
Reddito familiare annuo |
Importo del bonus |
2 |
Fino
a 17.000 |
300 |
3 |
Fino
a 17.000 |
450 |
4 |
Fino
a 20.000 |
500 |
5 |
Fino
a 20.000 |
600 |
Oltre
5 |
Fino
a 22.000 |
1.000 |
Almeno
1 componente portatore di handicap e a carico del richiedente |
Fino
a 35.000 |
1.000 |
L’importo del bonus
è esente da tassazione e da contribuzione. I datori di lavoro lo recuperano
compensandolo come credito nel modello F24 a partire dal primo versamento
successivo all’erogazione (l’importo del bonus non concorre alla formazione del
limite annuo di crediti compensabili).
Entro il 30 aprile
2009 i datori di lavoro dovranno trasmettere in via telematica all’Agenzia
delle Entrate (con le specifiche tecniche che saranno successivamente individuate)
le richieste di bonus evase, fornendo comunicazione dei relativi importi
erogati. Il bonus dovrà inoltre essere indicato nella dichiarazione dei
sostituti d’imposta mod.770.
Qualora il datore di
lavoro non eroghi il bonus, il dipendente dovrà rivolgersi direttamente
all’Agenzia delle Entrate entro il termine del 30 giugno 2009.
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.198/2008 |
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D/d |
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