Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

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Roma, 23 gennaio 2009

 

Circolare n.18/2009

 

Oggetto: Autotrasporto – Misure a favore del settore – Art. 2 Legge 22.12.2008, n. 203, su S.O. G.U. n. 303 del 30.12.2008.

 

Nella legge finanziaria 2009 indicata in oggetto sono previste le seguenti misure agevolative per l’autotrasporto:

 

·          Recupero contributo al SSN versato con i premi RC auto - Quest’anno si potrà recuperare l’importo del contributo al SSN versato con i premi RC auto del 2008 per i veicoli adibiti al trasporto merci di peso non inferiore a 11,5 tonnellate di categoria ecologica Euro 2 e superiori, nel limite di 300 euro a veicolo; il beneficio va fruito come credito d’imposta da compensare nei versamenti effettuati col modello F24; il relativo codice tributo è 6793.

 

·          Deduzione forfetaria Irpef per spese non documentate - Nella prossima dichiarazione dei redditi la deduzione Irpef giornaliera spettante alle imprese di minore dimensione (ricavi annui fino a 309.874 euro) per i trasporti effettuati dal titolare e dai soci dell’impresa potrà continuare ad essere applicata anche per i viaggi effettuati all’interno del comune in cui ha sede l’impresa.

 

·          Trasferta per i conducenti - Nel limite di stanziamento di 30 milioni di euro sarà rideterminata la quota dell’indennità giornaliera di trasferta esente da tassazione e da contribuzione (art. 51 c. 5 TUIR), nonché la deduzione forfetaria giornaliera dal reddito d’impresa applicabile dai datori di lavoro per le trasferte dei conducenti (art. 95 c. 4 TUIR).

 

·          Detassazione e decontribuzione degli straordinari - Nel limite di 30 milioni di euro di stanziamento, sarà prorogata al 2009 l’agevolazione che consente l’esclusione dal reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi di quota parte degli straordinari effettuati dagli autisti. La percentuale delle somme non imponibili sarà determinata con successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

 

·          Sconto delle tasse automobilistiche - Nel limite di stanziamento di 40 milioni di euro, sarà riconosciuto uno sconto sui bolli auto 2009 per i veicoli adibiti al trasporto merci di peso non inferiore a 7,5 tonnellate, da usufruire come credito d’imposta in compensazione dei versamenti effettuati col modello F24. L’esatta misura dello sconto sarà determinata con successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Allegato uno

 

D/t

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S.O. alla G.U. n. 303 del 30.12.2008 (fonte Guritel)

LEGGE 22 dicembre 2008, n. 203

Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2009).
 
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
                         la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                           ***omissis***
 
                               Art. 2.
(Proroghe  fiscali,  misure  per l'agricoltura e per l'autotrasporto,
   gestioni  previdenziali, risorse destinate ai rinnovi contrattuali
   e  ai miglioramenti retributivi per il personale statale in regime
   di  diritto pubblico, ammortizzatori sociali e patto di stabilita'
   interno)
                           ***omissis***
3.  Le disposizioni di cui al comma 103 dell'articolo 1  della legge
23  dicembre  2005,  n. 266,  nei  limiti  di  spesa ivi indicati, si
applicano anche alle somme versate nel periodo d'imposta 2008 ai fini
della  compensazione dei versamenti effettuati dal 1° gennaio 2009 al
31 dicembre 2009.
 
  4.  Le disposizioni di cui al comma 106 dell'articolo 1 della legge
23  dicembre  2005,  n. 266,  nei  limiti di spesa ivi indicati, sono
prorogate  al  periodo  d'imposta  in corso alla data del 31 dicembre
2008.
                           ***omissis***
 
17.  Nel  limite  di  spesa di complessivi 30 milioni di euro, sono
rideterminati:
   a) la  quota di indennita' percepita nell'anno 2009 dai prestatori
di  lavoro  addetti  alla  guida dipendenti delle imprese autorizzate
all'autotrasporto  di  merci per le trasferte o le missioni fuori del
territorio  comunale  effettuate nel medesimo anno, di cui al comma 5
dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive  modificazioni,  che  non concorre a formare il reddito di
lavoro  dipendente,  ferme  restando  le  ulteriori  disposizioni del
medesimo comma 5;
   b) l'importo  della  deduzione  forfetaria  relativa  a  trasferte
effettuate  fuori  del  territorio  comunale nel periodo d'imposta in
corso  al  31  dicembre 2009, previsto dall'articolo 95, comma 4, del
testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto del
Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, al netto delle spese di viaggio e di trasporto.
 
18.  Nel  limite  di  spesa  di  30  milioni di euro, e' fissata la
percentuale  delle  somme  percepite  nell'anno  2009  relative  alle
prestazioni  di  lavoro straordinario di cui al decreto legislativo 8
aprile  2003,  n. 66,  effettuate nel medesimo anno dai prestatori di
lavoro  addetti  alla  guida  dipendenti  delle  imprese  autorizzate
all'autotrasporto  di  merci,  che  non  concorre alla formazione del
reddito   imponibile   ai   fini  fiscali  e  contributivi.  Ai  fini
dell'applicazione  dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del
decreto-legge  27  maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  24  luglio  2008,  n. 126,  le  somme di cui al periodo
precedente rilevano nella loro interezza.
 
  19.  Per l'anno 2009, nel limite di spesa di 40 milioni di euro, e'
riconosciuto  un  credito  d'imposta  corrispondente  a  quota  parte
dell'importo  pagato  quale tassa automobilistica per l'anno 2009 per
ciascun  veicolo,  di  massa  massima complessiva non inferiore a 7,5
tonnellate,  posseduto  e  utilizzato  per  la predetta attivita'. La
misura  del  credito  d'imposta  deve essere determinata in modo tale
che,  per  i  veicoli  di  massa massima complessiva superiore a 11,5
tonnellate, sia pari al doppio della misura del credito spettante per
i  veicoli  di  massa  massima  complessiva  compresa  tra 7,5 e 11,5
tonnellate.  Il  credito d'imposta e' usufruibile in compensazione ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
e  successive  modificazioni,  non e' rimborsabile, non concorre alla
formazione  del  valore  della  produzione  netta  di  cui al decreto
legislativo  15  dicembre  1997,  n. 446,  ne'  dell'imponibile  agli
effetti  delle  imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto
di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte
sui  redditi,  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
  20.  Tenuto  conto  del numero degli aventi diritto e dei limiti di
spesa indicati nei commi 17, 18 e 19, con provvedimenti del direttore
dell'Agenzia  delle  entrate e, limitatatamente a quanto previsto dal
comma  18,  di  concerto  con il Ministero del lavoro, della salute e
delle  politiche  sociali,  sono stabiliti la quota di indennita' non
imponibile,  gli  importi  della deduzione forfetaria, la percentuale
delle  somme  per lavoro straordinario non imponibile e la misura del
credito  d'imposta, previsti dai medesimi commi, nonche' le eventuali
disposizioni  applicative  necessarie  per assicurare il rispetto dei
limiti di spesa.
                           ***omissis***

 

FINE TESTO