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Roma, 3 febbraio 2009

 

Circolare n. 25/2009

 

Oggetto: Autotrasporto – Esenzione Inail per gli straordinari dei conducenti- Nota INAIL n. 2312 del 30.1.2009.

 

Si riporta di seguito la nota con cui l’INAIL ha fornito le istruzioni per applicare in sede di autoliquidazione 2008/2009 (scadenza del 16 febbraio) la decontribuzione sul 28% della retribuzione per lavoro straordinario percepita nel 2008 dagli autisti delle imprese di autotrasporto.

 

 

INAIL

Direzione Centrale Rischi

Ufficio Entrate

 

Prot. INAIL.60010.30.1.2009.0002312

 

Roma, 30 gennaio 2009

 

 

ALLE STRUTTURE CENTRALI E TERRITORIALI

 

 

OGGETTO: Autoliquidazione 2008-2009. Autotrasporto in conto terzi. Percentuale di lavoro straordinario esclusa dall'imponibile contributivo 2008. Sgravi contributivi ai sensi dell'art. 1, commi 67 e 68, della legge n. 247/2007.

 

Con provvedimento del 26 novembre 2008, il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha stabilito al 28 per cento la misura della percentuale di retribuzione, percepita nel 2008, dai dipendenti addetti alla guida delle imprese autorizzate al trasporto merci, che non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi, ai sensi dell'articolo 83-bis, comma 25, del decreto legge n. 112/2008 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Pertanto, ai fini dell'autoliquidazione 2008/2009, le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci dovranno  indicare nel modulo per la dichiarazione delle retribuzioni - 1031 l'importo delle retribuzioni erogate nell'anno 2008, al netto del 28% di quanto erogato a titolo di lavoro straordinario  per il  personale dipendente addetto alla guida.

Si coglie l'occasione per ricordare che dal 1° gennaio 2008, il particolare regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello (cd. "decontribuzione"), dettato dall'art. 2 del decreto legge n. 67/1997, convertito con modificazioni, dalla legge n. 135/1997, non è più applicabile, in quanto la suddetta norma è stata abrogata dall'art. 1, comma 67 della legge n. 247/2007.

Si precisa, inoltre, che lo sgravio contributivo previsto dai commi 67 e 68, dell'art. 1 della legge n. 247/2007, sulla quota di retribuzione costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali, territoriali ovvero di secondo livello, non si applica ai premi Inail.


Il Direttore Centrale
Dott. Fernando Giannoni

 

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 195/2008

 

D/t

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