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Roma,
Circolare n. 25/2009
Oggetto: Autotrasporto – Esenzione Inail per gli straordinari
dei conducenti- Nota INAIL n. 2312 del
Si riporta di
seguito la nota con cui l’INAIL ha fornito le istruzioni per applicare in sede
di autoliquidazione 2008/2009 (scadenza del 16 febbraio) la decontribuzione sul
28% della retribuzione per lavoro straordinario percepita nel 2008 dagli
autisti delle imprese di autotrasporto.
INAIL
Direzione Centrale
Rischi
Ufficio Entrate
Prot. INAIL.60010.30.1.2009.0002312
Roma,
ALLE STRUTTURE CENTRALI E TERRITORIALI
OGGETTO:
Autoliquidazione
Con provvedimento del
Pertanto, ai fini dell'autoliquidazione 2008/2009, le
imprese autorizzate all'autotrasporto di merci dovranno indicare nel
modulo per la dichiarazione delle retribuzioni -
Si coglie l'occasione per ricordare che dal 1° gennaio
2008, il particolare regime contributivo delle erogazioni previste dai
contratti di secondo livello (cd. "decontribuzione"), dettato
dall'art. 2 del decreto legge n. 67/1997, convertito con modificazioni, dalla
legge n. 135/1997, non è più applicabile, in quanto la suddetta norma è stata
abrogata dall'art. 1, comma 67 della legge n. 247/2007.
Si precisa, inoltre, che lo sgravio contributivo previsto
dai commi 67 e 68, dell'art. 1 della legge n. 247/2007, sulla quota di retribuzione costituita dalle
erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali, territoriali ovvero
di secondo livello, non si applica ai premi Inail.
Dott. Fernando Giannoni
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f.to dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 195/2008 |
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D/t |
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