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Roma,
Circolare n. 25/2009
Oggetto: Autotrasporto – Esenzione Inail per gli straordinari
dei conducenti- Nota INAIL n. 2312 del
Si riporta di
seguito la nota con cui l’INAIL ha fornito le istruzioni per applicare in sede
di autoliquidazione 2008/2009 (scadenza del 16 febbraio) la decontribuzione sul
28% della retribuzione per lavoro straordinario percepita nel 2008 dagli
autisti delle imprese di autotrasporto.
INAIL
Direzione Centrale
Rischi
Ufficio Entrate
Prot. INAIL.60010.30.1.2009.0002312
Roma,
ALLE STRUTTURE CENTRALI E TERRITORIALI
OGGETTO:
Autoliquidazione
Con provvedimento del
Pertanto, ai fini dell'autoliquidazione 2008/2009, le
imprese autorizzate all'autotrasporto di merci dovranno indicare nel
modulo per la dichiarazione delle retribuzioni -
Si coglie l'occasione per ricordare che dal 1° gennaio
2008, il particolare regime contributivo delle erogazioni previste dai
contratti di secondo livello (cd. "decontribuzione"), dettato
dall'art. 2 del decreto legge n. 67/1997, convertito con modificazioni, dalla
legge n. 135/1997, non è più applicabile, in quanto la suddetta norma è stata
abrogata dall'art. 1, comma 67 della legge n. 247/2007.
Si precisa, inoltre, che lo sgravio contributivo previsto
dai commi 67 e 68, dell'art. 1 della legge n. 247/2007, sulla quota di retribuzione costituita dalle
erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali, territoriali ovvero
di secondo livello, non si applica ai premi Inail.
Dott. Fernando Giannoni
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 195/2008 |
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D/t |
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