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Roma,
Circolare n. 36/2009
Oggetto: Lavoro – Piano
anticrisi – Ammortizzatori sociali – Art. 19 della legge 28.1.2009, n. 2,
su S.O. alla G.U. n. 22 del
Il
Piano anticrisi del
Governo ha previsto un robusto pacchetto di interventi in materia di
ammortizzatori sociali con particolare riferimento ai cosiddetti ammortizzatori in deroga, destinati cioè
ai settori non rientranti nel regime generale, per i quali proprio nelle ultime
ore è stato stabilito un ulteriore finanziamento di 8 miliardi di euro. Si
evidenziano nel dettaglio i singoli interventi.
Ammortizzatori legati all’attività logistica – E’
stata confermata anche per il 2009 la possibilità per le imprese di spedizione
e logistica con oltre 50 dipendenti di ricorrere, in caso di sospensione dei
lavoratori, alla CIGS (cassa
integrazione guadagni straordinaria) e, in caso di licenziamento, all’istituto
della mobilità. Come è noto, tale
possibilità è stata riconosciuta nove anni fa dalla circolare INPS n.58/2000
che ha esteso alle imprese in questione gli stessi ammortizzatori previsti per
le imprese commerciali. In base a tale circolare l’applicazione di questi ammortizzatori
risulta particolarmente elastica basandosi sull’autodichiarazione delle imprese
all’INPS di svolgere servizi logistici; inoltre è rimessa alla discrezionalità
delle stesse imprese l’individuazione del numero dei lavoratori addetti alla
logistica sul cui monte salari devono essere applicati i contributi per CIGS e
mobilità (pari complessivamente all’1,20% di cui lo 0,30% a carico dei
lavoratori). Le imprese interessate ad utilizzare gli ammortizzatori, anche se
fino ad oggi non hanno mai autodichiarato all’INPS
l’attività di logistica, nè hanno mai versato
contributi a questo fine, possono iniziare in qualsiasi momento a versare i
contributi e a far godere i lavoratori dei relativi ammortizzatori.
Ammortizzatori in deroga – E’ stata prorogata sempre per il
2009 la possibilità, per i settori non rientranti nel regime generale degli
ammortizzatori sociali tipici dell’industria, di applicare CIGS e mobilità in via
temporanea e per zone circoscritte. La
procedura di accesso richiede un accordo delle associazioni locali con il
sindacato e con le regioni da farsi entro il
Forte – Allo scopo di mobilitare maggiori risorse per gli
ammortizzatori sociali è stato previsto che i fondi di formazione interprofessionali
dei vari settori, tra cui il
Contratti di solidarietà – E’ stata mantenuta anche per il
2009 la possibilità per le aziende con oltre 15 dipendenti non destinatarie
della CIGS di stipulare i cosiddetti contratti di solidarietà (art. 5 della
legge n.236/93). Come è noto, quei contratti sono diretti ad incentivare,
attraverso benefici contributivi per le aziende, soluzioni alternative ai
licenziamenti; le imprese interessate possono infatti
concordare con i sindacati, per un massimo di due anni, una riduzione di orario
e di retribuzione per tutti o parte dei dipendenti usufruendo di un contributo
a carico dello Stato pari al 25% della retribuzione non dovuta a seguito della
riduzione di orario (uguale contributo viene riconosciuto anche al lavoratore).
Mobilità – Per i lavoratori licenziati da aziende non rientranti nel
regime generale degli ammortizzatori sociali, ai quali quindi non spetterebbe
l’indennità di mobilità, è stata prevista
in via eccezionale la concessione di un sussidio equivalente, di cui peraltro non
sono specificate durata e modalità applicative.
E’ stata inoltre confermata
la proroga per il 2009 del diritto di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende
fino a 15 dipendenti, così come stabilito in via permanente per le aziende più
grandi; come è noto, l’iscrizione nelle liste serve a facilitare la
ricollocazione dei lavoratori in questione perchè consente alle aziende che li
assumeranno di beneficiare degli sgravi contributivi previsti dalla legge
n.223/91 (contribuzione ridotta come per gli apprendisti per un periodo di 18 o
12 mesi, rispettivamente a seconda che l’assunzione sia a tempo indeterminato o
a termine).
Indennità di disoccupazione – Ai soli lavoratori dipendenti da
aziende in crisi non destinatarie della CIGS potrà essere corrisposta per un
massimo di 90 giorni, in caso di sospensione dal lavoro, l’indennità di disoccupazione normalmente destinata ai lavoratori
licenziati con almeno due anni di contribuzione. Tranne che nella prima fase di
applicazione della nuova disposizione, il riconoscimento dell’indennità in
questione sarà subordinato all’erogazione di una quota integrativa da parte di enti bilaterali previsti dalla
contrattazione collettiva.
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. 197/2008 e 46/2000 |
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Allegato uno |
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M/t |
© CONFETRA – La riproduzione
totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni
aderenti alla Confetra. |
S.O. alla G.U. n.22 del
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE
DI CONVERSIONE
IL SOSTEGNO A FAMIGLIE, LAVORO, OCCUPAZIONE E IMPRESA E PER
RIDISEGNARE IN FUNZIONE ANTI-CRISI IL QUADRO STRATEGICO NAZIONALE.
*** omissis ***
Art. 19.
Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del
reddito in
caso di
sospensione dal lavoro
o di disoccupazione, nonche'
disciplina per la
concessione degli ammortizzatori in deroga
1. Nell'ambito
del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1,
comma 7,
del decreto-legge
modificazioni, dalla legge
quanto previsto
dal comma 8
del presente articolo,
sono
preordinate le
somme di 289 milioni di euro per l'anno 2009, di 304
milioni di
euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 54 milioni
di euro
a decorrere dall'anno
2012, nei limiti
delle quali e'
riconosciuto l'accesso,
secondo le modalita' e i criteri di priorita'
stabiliti con il
decreto di cui al comma 3, ai seguenti istituti di
tutela del reddito in caso di sospensione dal
lavoro, ivi includendo
il riconoscimento della contribuzione figurativa e degli
assegni al
nucleo familiare, nonche' all'istituto
sperimentale di tutela del
reddito di cui al
comma 2:
a) l'indennita' ordinaria
di disoccupazione non
agricola con
requisiti normali
di cui all'articolo
19, primo comma, del regio
decreto-legge
dalla legge
lavoratori sospesi per
crisi aziendali o occupazionali e che siano in
possesso dei requisiti di cui al predetto articolo 19,
primo comma e
subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura
del venti per cento dell'indennita'
stessa a carico degli enti
bilaterali previsti
dalla contrattazione collettiva compresi quelli
di cui all'articolo 12 del decreto legislativo
276, e successive
modificazioni. La durata massima del trattamento
non puo' superare
novanta giornate annue di indennita'.
Quanto
previsto dalla
presente lettera non si applica
ai lavoratori
dipendenti da
aziende destinatarie di trattamenti di integrazione
salariale, nonche' nei
casi di contratti
di lavoro a
tempo
indeterminato con previsione di sospensioni lavorative
programmate e
di contratti
di lavoro a tempo parziale
verticale. L'indennita' di
disoccupazione non
spetta nelle ipotesi
di perdita e sospensione
dello stato di
disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia
di incontro tra
domanda e offerta di lavoro. Tale indennita', fino
alla data
di entrata in
vigore del decreto di cui al comma 3 del
presente articolo,
puo'
essere concessa anche
senza necessita'
dell'intervento
integrativo degli enti bilaterali;
b) l'indennita' ordinaria
di disoccupazione non
agricola con
requisiti ridotti
di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge
maggio 1988, n.
160, per i
lavoratori sospesi per crisi
aziendali o occupazionali che siano in possesso dei
requisiti di cui
al predetto articolo 7, comma 3, e
subordinatamente ad un intervento
integrativo pari
almeno alla misura
del venti per cento
dell'indennita' stessa
a carico degli enti bilaterali
previsti
dalla contrattazione collettiva compresi quelli di cui
all'articolo
12 del decreto
legislativo
modificazioni. La
durata massima del trattamento
non puo' superare
novanta giornate annue di indennita'.
Quanto previsto dalla presente
lettera non
si applica ai
lavoratori dipendenti da
aziende
destinatarie di
trattamenti di integrazione
salariale, nonche' nei
casi di contratti
di lavoro a tempo indeterminato con previsione di
sospensioni lavorative
programmate e di contratti di lavoro a tempo
parziale verticale.
L'indennita' di disoccupazione non spetta nelle
ipotesi di
perdita e sospensione
dello stato di disoccupazione
disciplinate dalla
normativa in materia di incontro tra domanda e
offerta di lavoro.
Tale indennita', fino alla data di entrata in
vigore del
decreto di cui al
comma 3 del presente articolo, puo'
essere concessa
anche senza necessita'
dell'intervento integrativo
degli enti
bilaterali;
c) in via sperimentale
per il triennio
a un
intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per
cento dell'indennita' stessa
a carico degli enti bilaterali
previsti dalla
contrattazione collettiva un trattamento, in caso di
sospensione per
crisi aziendali o occupazionali ovvero in caso di
licenziamento, pari
all'indennita'
ordinaria di disoccupazione con
requisiti normali
per i lavoratori
assunti con la qualifica di
apprendista alla data di
entrata in vigore del presente decreto e con
almeno tre
mesi di servizio
presso l'azienda interessata
da
trattamento, per
la durata massima di novanta
giornate nell'intero
periodo di vigenza del
contratto di apprendista.
1-bis. Con riferimento ai lavoratori di cui alle
lettere da
a) a c) del comma
1 il datore di lavoro e' tenuto a
comunicare,
con apposita
dichiarazione da inviare ai
servizi competenti di cui
all'articolo 1 del
decreto legislativo
modificato e
integrato dal decreto legislativo
297, e alla sede
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS) territorialmente
competente, la sospensione della attivita'
lavorativa e
le relative motivazioni,
nonche'
i nominativi dei
lavoratori interessati, che, per beneficiare del trattamento,
devono rendere dichiarazione di immediata disponibilita' al
lavoro o a
un percorso di riqualificazione professionale all'atto
della presentazione della domanda per l'indennita' di disoccupazione
secondo quanto
precisato dal decreto di cui al comma 3 del presente
articolo. Con
riferimento ai lavoratori di cui alle lettere da a)
a
c) del comma
cassa integrazione guadagni
straordinaria o di mobilita' in deroga
alla normativa
vigente e' in ogni caso
subordinato all'esaurimento
dei periodi di
tutela di cui alle stesse lettere da a) a c) del comma
1 secondo quanto precisato dal decreto di cui al comma 3 del
presente
articolo.
2. In via sperimentale per il triennio
risorse di cui
al comma 1, e nei soli casi di fine
lavoro, fermo
restando quanto
previsto dai commi 8, secondo
periodo, e 10, e'
riconosciuta una somma
liquidata in un'unica soluzione pari al 10 per
cento del
reddito percepito l'anno
precedente, ai collaboratori
coordinati e
continuativi di cui
all'articolo 61, comma 1, del
decreto legislativo
modificazioni, iscritti
in via esclusiva
alla gestione separata
presso l'INPS
di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335 con esclusione dei soggetti individuati
dall'articolo 1,
comma 212,
della legge
in via congiunta
le seguenti condizioni:
a) operino in regime di monocommittenza;
b) abbiano
conseguito l'anno precedente
un reddito superiore a
5.000 euro e
pari o inferiore
al minimale di
reddito di cui
all'articolo 1,
comma 3, della legge
stati accreditati
presso la predetta
gestione separata di cui
all'articolo 2,
comma 26, della
legge
numero di mensilita' non inferiore a tre;
c) con riferimento
all'anno di riferimento siano accreditati presso
la predetta gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della
legge
tre;
d) (soppressa);
e) non
risultino accreditati nell'anno precedente almeno due mesi
presso la predetta
gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,
della legge
3. Con
decreto del Ministro
del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data
di entrata in
vigore del
presente decreto, sono
definite le modalita' di
applicazione dei
commi 1, 1-bis,
2, 4 e
10, nonche'
le
procedure di
comunicazione all'INPS anche
ai fini del tempestivo
monitoraggio da
parte del medesimo Istituto di cui al comma 4. Lo
stesso decreto puo' altresi' effettuare la
ripartizione del limite di
spesa di
cui al comma
1 del presente articolo in limiti di spesa
specifici per ciascuna
tipologia di intervento di cui alle lettere da
a) a c) del comma 1 e del comma 2 del presente articolo.
4. L'INPS
stipula con gli
enti bilaterali di cui ai commi
precedenti, secondo
le linee guida definite nel decreto di cui al
comma 3,
apposite convenzioni per la
gestione dei trattamenti e lo
scambio di informazioni, senza nuovi o maggiori oneri
a carico della
finanza pubblica, anche
tramite la costituzione di un'apposita banca
dati alla
quale possono accedere anche i
servizi competenti di cui
all'articolo 1,
comma 2, lettera
g), del decreto legislativo 21
aprile 2000, n.
181, e successive
modificazioni, e provvede al
monitoraggio dei
provvedimenti autorizzativi dei benefici di cui al
presente articolo,
consentendo l'erogazione dei medesimi nei limiti
dei complessivi
oneri indicati al comma 1,
ovvero, se determinati,
nei limiti
di spesa specifici
stabiliti con il decreto di cui al
comma 3,
comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro, della
salute e delle
politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle
finanze.
5. Con effetto dal
dell'articolo 13 del
decreto-legge
con modificazioni
dalla legge
5-bis. Al
fine di assicurare
il mantenimento dei livelli
occupazionali e
dei collegamenti internazionali occorrenti
allo
sviluppo del sistema produttivo e sociale delle aree
interessate, il
Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il
Ministro degli affari
esteri, entro trenta
giorni dalla data di
entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto,
promuove la
definizione di nuovi accordi bilaterali nel settore del
trasporto aereo, nonche' la modifica di quelli vigenti, al fine di
ampliare il
numero dei vettori
ammessi a operare
sulle rotte
nazionali, internazionali
e intercontinentali, nonche' ad ampliare il
numero delle frequenze e destinazioni su cui e'
consentito operare a
ciascuna parte,
dando priorita' ai
vettori che si
impegnino a
mantenere i
predetti livelli occupazionali. Nelle
more del
perfezionamento dei nuovi
accordi bilaterali o della modifica di
quelli vigenti,
l'Ente nazionale per l'aviazione civile, al fine di
garantire al
Paese la massima
accessibilita'
internazionale e
intercontinentale diretta, rilascia ai vettori che ne fanno richiesta
autorizzazioni temporanee, la
cui validita' non puo'
essere inferiore
a diciotto
mesi.
6. Per le finalita' di
cui al presente articolo si provvede per 35
milioni di
euro per l'anno
Fondo per l'occupazione
di cui all'articolo
1, comma 7, del
decreto-legge
dalla legge
finalita', e' altresi' integrato di 254 milioni di euro per l'anno
2009, di 304 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di
54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. Al
relativo onere si
provvede:
a) mediante versamento in entrata al bilancio
dello Stato da parte
dell'INPS di una
quota pari a 100 milioni di euro per l'anno 2009 e a
150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 delle
entrate
derivanti dall'aumento
contributivo di cui
all'articolo 25 della
legge
al finanziamento
dei fondi paritetici
interprofessionali per la
formazione di cui
all'articolo 118 della legge
388, a valere
in via prioritaria sulle somme residue non destinate
alle finalita' di
cui all'articolo 1,
comma 72, della legge 28
dicembre 1995, n.
549 e con conseguente
adeguamento, per ciascuno
degli anni
considerati, delle erogazioni relative agli interventi a
valere sulla predetta
quota;
b) mediante
le economie derivanti
dalla disposizione di cui al
comma 5, pari a 54
milioni di euro a decorrere dall'anno 2009;
c) mediante
utilizzo per 100 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2009,
2010 e 2011
delle maggiori entrate di cui al presente
decreto.
7. Fermo
restando che il
riconoscimento del trattamento e'
subordinato all'intervento integrativo,
il sistema degli
enti
bilaterali eroga la quota di cui al comma 1 fino a
concorrenza delle
risorse disponibili.
I contratti e gli accordi interconfederali
collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei
lavoratori e
dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale stabiliscono
le risorse minime
a valere sul territorio
nazionale, nonche' i
criteri di gestione
e di rendicontazione,
secondo le linee guida stabilite con il decreto di
cui al comma 3. I
fondi interprofessionali per
la formazione continua
di cui
all'articolo 118
della legge
modificazioni, e
i fondi di
cui all'articolo 12 del decreto
legislativo
possono destinare
interventi, anche in
deroga alle disposizioni
vigenti, per
misure temporanee ed eccezionalianche
di sostegno al
reddito perl'anno 2009, volte alla tutela dei lavoratori, anche
con
contratti di
apprendistato o a progetto, a rischio di perdita del
posto di lavoro
ai sensi del
regolamento (CE) n. 800/2008 della
Commissione, del
7-bis. Nel caso di mobilita'
tra i fondi interprofessionali per la
formazione continua
di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre
2000, n. 388,
e successive modificazioni, da parte dei datori di
lavoro aderenti,
la quota di adesione versata dal
datore di lavoro
interessato presso il fondo di provenienza deve essere
trasferita al
nuovo fondo di adesione nella misura del 70 per
cento del totale, al
netto dell'ammontare eventualmente
gia'
utilizzato dal datore di
lavoro interessato
per finanziare propri
piani formativi, a
condizione che
l'importo da trasferire
per tutte le
posizioni
contributive del datore di
lavoro interessato sia almeno pari a 3.000
euro. Il
fondo di provenienza esegue il trasferimento delle risorse
al nuovo
fondo entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta
da parte del datore di
lavoro, senza l'addebito di oneri o costi. Il
fondo di
provenienza e' altresi' tenuto a
versare al nuovo fondo,
entro novanta
giorni dal loro
ricevimento, eventuali arretrati
successivamente pervenuti dall'INPS per
versamenti di competenza del
datore di lavoro
interessato. Entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto,
l'INPS rende
disponibile, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, la
procedura che consente ai datori di lavoro di
effettuare il
trasferimento della propria
quota di adesione a un
nuovo fondo
e che assicura
la trasmissione al
nuovo fondo, a
decorrere dal
terzo mese successivo a quello in
cui e' avvenuto il
trasferimento, dei
versamenti effettuati dal
datore di lavoro
interessato.
8. Le risorse finanziarie destinate agli
ammortizzatori sociali in
deroga alla
vigente normativa, anche
integrate ai sensi
del
procedimento di cui all'articolo 18 nonche' con le
risorse di cui
al comma
1 eventualmente residuate, possono essere utilizzate con
riferimento a
tutte le tipologie di lavoro
subordinato, compresi i
contratti di apprendistato
e di somministrazione. Fermo restando il
limite del
tetto massimo nonche' l'uniformita' dell'ammontare
complessivo di ciascuna misura di tutela del reddito di
cui al comma
1, i decreti di concessione delle misure in deroga possono modulare
e
differenziare le
misure medesime anche
in funzione della
compartecipazione finanziaria a livello
regionale o locale ovvero in
ragione della
armonizzazione delle misure medesime rispetto ai regimi
di tutela del
reddito previsti dal comma 1.
9. Nell'ambito delle risorse finanziarie
destinate per l'anno 2009
alla concessione
in deroga alla
vigente normativa, anche senza
soluzione di continuita', di trattamenti
di cassa integrazione
guadagni straordinaria, di mobilita' e di disoccupazione speciale,
nel caso di
programmi finalizzati alla
gestione di crisi
occupazionali, anche
con riferimento a settori produttivi e ad aree
regionali, definiti
in specifiche intese
stipulate in sede
istituzionale territoriale
entro il
accordi in
sede governativa entro il
concessi ai sensi
dell'articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e
successive modificazioni, possono essere prorogati
con decreto
del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
qualora i
piani di gestione delle eccedenze
abbiano comportato una
riduzione nella
misura almeno del
10 per cento
del numero dei
destinatari dei
trattamenti scaduti il
dei trattamenti di cui al presente comma e'
ridotta del 10 per cento
nel caso di
prima proroga, del 30
per cento nel caso di seconda
proroga e del 40
per cento nel
caso di proroghe successive. I
trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe
successive
alla seconda,
possono essere erogati
esclusivamente nel caso di
frequenza di
specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla
riqualificazione professionale, organizzati dalla regione.
9-bis. In sede di
prima assegnazione delle risorse destinate per
l'anno 2009,
di cui al
comma 9 del presente articolo, nelle more
della definizione
degli accordi con le regioni
e al fine
di
assicurare la continuita' di
trattamenti e prestazioni, il Ministero
del lavoro,
della salute e
delle politiche sociali assegna quota
parte dei
fondi disponibili direttamente alle
regioni ed
eventualmente alle province.
10. Il
diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno
al
reddito, ai
sensi della legislazione
vigente in materia
di
ammortizzatori
sociali, e' subordinato
alla dichiarazione di
immediata disponibilita' al
lavoro o a
un percorso di
riqualificazione
professionale, secondo quanto precisato dal decreto
di cui
al comma 3.
In caso di
rifiuto di sottoscrivere
la
dichiarazione di
immediata disponibilita' ovvero,
una volta
sottoscritta la
dichiarazione, in caso di rifiuto di un percorso di
riqualificazione
professionale o di
un lavoro congruo
ai sensi
dell'articolo 1-quinquies
del decreto-legge
convertito, con
modificazioni, dalla legge
successive modificazioni,il lavoratore destinatario dei trattamenti
di sostegno
del reddito perde il diritto a
qualsiasi erogazione di
carattere retributivo
e previdenziale, anche a carico del datore di
lavoro, fatti salvi i
diritti gia' maturati.
10-bis. Ai
lavoratori non destinatari
dei trattamenti di cui
all'articolo 7
della legge
licenziamento, puo' essere
erogato un trattamento
di ammontare
equivalente all'indennita' di mobilita'
nell'ambito delle risorse
finanziarie destinate per l'anno 2009 agli ammortizzatori
sociali in
deroga alla vigente
normativa. Ai medesimi lavoratori la normativa in
materia di
disoccupazione di cui
all'articolo 19, primo comma, del
regio decreto
dalla legge
riferimento alla
contribuzione figurativa per i
periodi previsti
dall'articolo 1,
comma 25, della legge
non oltre il
cassa integrazione guadagni
straordinaria e di mobilita' ai
dipendenti delle imprese esercenti attivita'
commerciali con piu' di
cinquanta dipendenti,
delle agenzie di viaggio e
turismo, compresi
gli operatori
turistici, con piu' di cinquanta dipendenti, delle
imprese di
vigilanza con piu' di quindici dipendenti, nel
limite di
spesa di 45
milioni di euro per l'anno
l'occupazione.
12. Nell'ambito
delle risorse indicate
al comma 9,
sono
destinati 12 milioni di euro a carico del Fondo per
l'occupazione di
cui all'articolo
1, comma 7, del decreto-legge
148, convertito, con
modificazioni, dalla legge
236, alla concessione,
per l'anno 2009, ai lavoratori addetti alle
prestazioni di
lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a
tempo indeterminato
nelle imprese e agenzie di cui all'articolo 17,
commi 2
e 5, della
legge
modificazioni, e
ai lavoratori delle societa'
derivate dalla
trasformazione delle
compagnie portuali ai sensi
dell'articolo 21,
comma 1,
lettera b), della
medesima legge n.
84 del 1994, e
successive modificazioni, diun'indennita' pari a unventiseiesimo
del
trattamento massimo
mensile di integrazione salariale straordinaria
previsto dalle
vigenti disposizioni, nonche' della
relativa
contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo
familiare, per
ogni giornata
di mancato avviamento
al lavoro, nonche' per le
giornate di
mancato avviamento al lavoro che coincidano, in base al
programma, con le giornate
definite festive, durante le
quali il
lavoratore sia
risultato disponibile. L'indennita' e' riconosciuta
per un
numero di giornate di mancato avviamento al lavoro pari alla
differenza tra
il numero massimo
di ventisei giornate
mensili
erogabili e
il numero delle
giornate effettivamente lavorate
in
ciascun mese,
incrementato del numero
delle giornate di ferie,
malattia, infortunio,
permesso e indisponibilita'. L'erogazione dei
trattamenti di
cui al presente
comma da parte
dell'INPS e'
subordinata all'acquisizione degli
elenchi recanti il
numero,
distinto per
ciascuna impresa o agenzia, delle
giornate di mancato
avviamento al lavoro,
predisposti dal Ministero delle infrastrutture
e dei
trasporti in base agli accertamenti effettuati in sede locale
dalle competenti
autorita' portuali o, laddove non istituite,
dalle
autorita'
marittime.
13. Per
l'iscrizione nelle liste
di mobilita' dei lavoratori
licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende
che occupano
fino a quindici dipendenti, all'articolo 1, comma 1,
primo periodo,
del decreto-legge
modificazioni, dalla
legge
modificazioni, le
parole: «
seguenti: «
per il 2008» sono
sostituite dalle seguenti: «e di 45 milioni di euro
per ciascuno degli
anni 2008 e 2009».
14. All'articolo
1, comma 2, primo periodo, del
decreto-legge 20
gennaio 1998, n.
4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20
marzo 1998, n.
52, e successive
modificazioni, le parole: «31
dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «
fini dell'attuazione del presente comma, e' autorizzata, per
l'anno
2009, la spesa
di 5 milioni
di euro a
valere sul Fondo per
l'occupazione.
15. Per il
rifinanziamento delle proroghe a ventiquattro mesi della
cassa integrazione guadagni
straordinaria per cessazione
di
attivita', di cui
all'articolo 1, comma
1, del decreto-legge 5
ottobre 2004, n.
249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
dicembre 2004, n. 291, e
successive modificazioni, sono destinati 30
milioni di
euro, per l'anno
2009, a carico
del Fondo per
l'occupazione.
16. Per l'anno 2009, il Ministero del lavoro,
della salute e delle
politiche sociali assegna
alla societa' Italia Lavoro Spa
13
milioni di euro quale contributo agli oneri di
funzionamento e ai
costi generali
di struttura. A tale onere si
provvede a carico del
Fondo per l'occupazione.
17. All'articolo
118, comma 16, della legge
388, e successive
modificazioni, le parole: «e di 80 milioni di euro
per l'anno 2008» sono sostituite dalle seguenti:
«e di 80 milioni di
euro per ciascuno
degli anni 2008 e 2009».
18. Nel limite di
spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2009, ai
soggetti beneficiari delle provvidenze del Fondo di
cui all'articolo
81, comma 29, del decreto-legge
con modificazioni, dalla
legge
riconosciuto il
rimborso delle spese occorrenti per l'acquisto di
latte artificiale e
pannolini per i neonati di eta' fino a tre mesi.
Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche
sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione
del presente decreto,
sono stabilite le
modalita' di attuazione del presente comma.
18-bis. In
considerazione del rilievo
nazionale e internazionale
nella sperimentazione sanitaria di elevata specializzazione e nella
cura delle
patologie nel campo dell'oftalmologia,per l'anno 2009 e'
autorizzata la
concessione di un contributo di 1 milione di euro in
favore della
Fondazione «G.B. Bietti» per lo studio e la
ricerca in
oftalmologia, con
sede in Roma.
All'onere derivante dal presente
comma si
provvede a carico
del Fondo per
l'occupazione di cui
all'articolo 1,
comma 7, del decreto-legge
convertito, con
modificazioni, dalla legge
18-ter. Alla
legge
modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 37:
1) al comma 1, lettera
b), le parole: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale» sono
sostituite dalle seguenti: «Ministero del
lavoro, della
salute e delle politiche sociali,
di concerto con il
Ministero
dell'economia e delle
finanze, sulla base delle risorse
finanziarie disponibili»;
2) dopo il comma 1 e'
inserito il seguente:
«1-bis. L'onere
annuale sostenuto dall'INPGI per i trattamenti di
pensione anticipata di
cui al comma 1, lettera b), pari a 10 milioni
di euro
annui a decorrere
dall'anno 2009, e' posto a carico
del
bilancio dello Stato. L'INPGI presenta annualmente al
Ministero del
lavoro, della
salute e delle
politiche sociali la documentazione
necessaria al fine di ottenere il rimborso degli oneri
fiscalizzati.
Al compimento dell'eta' prevista
per l'accesso al trattamento di
pensione di vecchiaia
ordinaria da parte
dei beneficiari dei
trattamenti di cui
al primo periodo, l'onere conseguente e' posto a
carico del
bilancio dell'INPGI, fatta
eccezione per la quota di
pensione connessa agli scivoli contributivi,
riconosciuti fino ad un
massimo di cinque annualita',
che rimane a carico del bilancio dello
Stato».
b) all'articolo 38,
comma 2, la lettera b) e' abrogata.
18-quater. Gli
oneri derivanti dalle
prestazioni di vecchiaia
anticipate per
i giornalisti dipendenti
da aziende in
ristrutturazione o riorganizzazione per
crisi aziendale, di cui
all'articolo 37
della legge
modificato dal comma 18-ter del presente articolo, pari
a 10 milioni
di euro
annui a decorrere dall'anno 2009, sono posti a carico delle
disponibilita' del fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a),
del presente
decreto.
*** omissis ***
FINE TESTO