Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

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Roma, 13 febbraio 2009

 

Circolare n. 36/2009

 

Oggetto: Lavoro – Piano anticrisi – Ammortizzatori sociali – Art. 19 della legge 28.1.2009, n. 2, su S.O. alla G.U. n. 22 del 28.1.2009.

 

Il Piano anticrisi del Governo ha previsto un robusto pacchetto di interventi in materia di ammortizzatori sociali con particolare riferimento ai cosiddetti ammortizzatori in deroga, destinati cioè ai settori non rientranti nel regime generale, per i quali proprio nelle ultime ore è stato stabilito un ulteriore finanziamento di 8 miliardi di euro. Si evidenziano nel dettaglio i singoli interventi.

 

Ammortizzatori legati all’attività logistica E’ stata confermata anche per il 2009 la possibilità per le imprese di spedizione e logistica con oltre 50 dipendenti di ricorrere, in caso di sospensione dei lavoratori, alla CIGS (cassa integrazione guadagni straordinaria) e, in caso di licenziamento, all’istituto della mobilità. Come è noto, tale possibilità è stata riconosciuta nove anni fa dalla circolare INPS n.58/2000 che ha esteso alle imprese in questione gli stessi ammortizzatori previsti per le imprese commerciali. In base a tale circolare l’applicazione di questi ammortizzatori risulta particolarmente elastica basandosi sull’autodichiarazione delle imprese all’INPS di svolgere servizi logistici; inoltre è rimessa alla discrezionalità delle stesse imprese l’individuazione del numero dei lavoratori addetti alla logistica sul cui monte salari devono essere applicati i contributi per CIGS e mobilità (pari complessivamente all’1,20% di cui lo 0,30% a carico dei lavoratori). Le imprese interessate ad utilizzare gli ammortizzatori, anche se fino ad oggi non hanno mai autodichiarato all’INPS l’attività di logistica, hanno mai versato contributi a questo fine, possono iniziare in qualsiasi momento a versare i contributi e a far godere i lavoratori dei relativi ammortizzatori.

 

Ammortizzatori in derogaE’ stata prorogata sempre per il 2009 la possibilità, per i settori non rientranti nel regime generale degli ammortizzatori sociali tipici dell’industria, di applicare CIGS e mobilità in via temporanea e per zone circoscritte. La procedura di accesso richiede un accordo delle associazioni locali con il sindacato e con le regioni da farsi entro il 20 maggio 2009 e la successiva ratifica da parte del Ministero del lavoro entro il 15 giugno. La Confetra è a disposizione delle associazioni interessate per assisterle ai fini dell’accesso a questi ammortizzatori.

 

Forte Allo scopo di mobilitare maggiori risorse per gli ammortizzatori sociali è stato previsto che i fondi di formazione interprofessionali dei vari settori, tra cui il FORTE (Fondo di formazione per i dipendenti del terziario) potranno finanziare in via eccezionale per il 2009 interventi di sostegno al reddito per i lavoratori a rischio di posto di lavoro. In attesa di chiarimenti ministeriali sulla nuova disposizione, la Confetra ha già iniziato ad affrontare l’argomento con i sindacati.

 

Contratti di solidarietàE’ stata mantenuta anche per il 2009 la possibilità per le aziende con oltre 15 dipendenti non destinatarie della CIGS di stipulare i cosiddetti contratti di solidarietà (art. 5 della legge n.236/93). Come è noto, quei contratti sono diretti ad incentivare, attraverso benefici contributivi per le aziende, soluzioni alternative ai licenziamenti; le imprese interessate possono infatti concordare con i sindacati, per un massimo di due anni, una riduzione di orario e di retribuzione per tutti o parte dei dipendenti usufruendo di un contributo a carico dello Stato pari al 25% della retribuzione non dovuta a seguito della riduzione di orario (uguale contributo viene riconosciuto anche al lavoratore).

 

Mobilità – Per i lavoratori licenziati da aziende non rientranti nel regime generale degli ammortizzatori sociali, ai quali quindi non spetterebbe l’indennità di mobilità, è stata prevista in via eccezionale la concessione di un sussidio equivalente, di cui peraltro non sono specificate durata e modalità applicative.

E’ stata inoltre confermata la proroga per il 2009 del diritto di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende fino a 15 dipendenti, così come stabilito in via permanente per le aziende più grandi; come è noto, l’iscrizione nelle liste serve a facilitare la ricollocazione dei lavoratori in questione perchè consente alle aziende che li assumeranno di beneficiare degli sgravi contributivi previsti dalla legge n.223/91 (contribuzione ridotta come per gli apprendisti per un periodo di 18 o 12 mesi, rispettivamente a seconda che l’assunzione sia a tempo indeterminato o a termine).

 

Indennità di disoccupazione – Ai soli lavoratori dipendenti da aziende in crisi non destinatarie della CIGS potrà essere corrisposta per un massimo di 90 giorni, in caso di sospensione dal lavoro, l’indennità di disoccupazione normalmente destinata ai lavoratori licenziati con almeno due anni di contribuzione. Tranne che nella prima fase di applicazione della nuova disposizione, il riconoscimento dell’indennità in questione sarà subordinato all’erogazione di una quota integrativa da parte di enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. 197/2008 e 46/2000

 

Allegato uno

 

M/t

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S.O. alla G.U. n.22 del 28.1.2009 (fonte Guritel)

TESTO  COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 29.11.2008, N 185 CON LA LEGGE

DI CONVERSIONE 28  GENNAIO 2009, N. 2 RECANTE  MISURE  URGENTI PER

IL SOSTEGNO  A  FAMIGLIE,  LAVORO,  OCCUPAZIONE  E  IMPRESA E  PER
RIDISEGNARE IN FUNZIONE ANTI-CRISI IL QUADRO STRATEGICO NAZIONALE.

 

                         *** omissis ***

 

                              Art. 19.

Potenziamento  ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in

caso   di   sospensione  dal  lavoro  o  di  disoccupazione,  nonche'

    disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga

  1.  Nell'ambito  del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1,

comma  7,  del  decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con

modificazioni,  dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,    fermo restando

quanto   previsto   dal  comma  8  del  presente  articolo,      sono

preordinate  le  somme di 289 milioni di euro per l'anno 2009, di 304

milioni  di  euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 54 milioni

di  euro  a  decorrere  dall'anno  2012,  nei  limiti  delle quali e'

riconosciuto l'accesso, secondo le modalita' e i criteri di priorita'

stabiliti  con  il decreto di cui al comma 3, ai seguenti istituti di

tutela  del reddito in caso di sospensione dal lavoro, ivi includendo

il  riconoscimento  della contribuzione figurativa e degli assegni al

nucleo  familiare,  nonche'  all'istituto  sperimentale di tutela del

reddito di cui al comma 2:

  a)  l'indennita'  ordinaria  di  disoccupazione  non  agricola  con

requisiti  normali  di  cui  all'articolo  19, primo comma, del regio

decreto-legge  14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni,

dalla  legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni per i

lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali e che siano in

possesso  dei requisiti di cui al predetto articolo 19, primo comma e

subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura

del  venti per cento    dell'indennita' stessa    a carico degli enti

bilaterali  previsti  dalla contrattazione collettiva compresi quelli

di  cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.

276,  e  successive  modificazioni. La durata massima del trattamento

non  puo' superare novanta giornate    annue    di indennita'. Quanto

previsto   dalla  presente  lettera  non  si  applica  ai  lavoratori

dipendenti  da  aziende  destinatarie  di trattamenti di integrazione

salariale,   nonche'   nei  casi  di  contratti  di  lavoro  a  tempo

indeterminato  con previsione di sospensioni lavorative programmate e

di  contratti  di  lavoro a tempo parziale verticale. L'indennita' di

disoccupazione  non  spetta  nelle  ipotesi  di perdita e sospensione

dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia

di incontro tra domanda e offerta di lavoro.    Tale indennita', fino

alla  data  di  entrata  in  vigore del decreto di cui al comma 3 del

presente  articolo,  puo'  essere  concessa  anche  senza  necessita'

dell'intervento integrativo degli enti bilaterali;  

  b)  l'indennita'  ordinaria  di  disoccupazione  non  agricola  con

requisiti  ridotti  di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge

21  marzo  1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20

maggio  1988,  n.  160,      per  i  lavoratori     sospesi per crisi

aziendali  o occupazionali che siano in possesso dei requisiti di cui

al  predetto articolo 7, comma 3, e subordinatamente ad un intervento

integrativo   pari   almeno  alla  misura  del  venti  per  cento   

dell'indennita'  stessa      a  carico degli enti bilaterali previsti

dalla  contrattazione  collettiva compresi quelli di cui all'articolo

12  del  decreto  legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive

modificazioni.  La  durata  massima del trattamento non puo' superare

novanta  giornate annue di indennita'. Quanto previsto dalla presente

lettera   non   si   applica  ai  lavoratori  dipendenti  da  aziende

destinatarie  di  trattamenti  di integrazione salariale, nonche' nei

casi  di  contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di

sospensioni  lavorative  programmate e di contratti di lavoro a tempo

parziale  verticale.  L'indennita' di disoccupazione non spetta nelle

ipotesi  di  perdita  e  sospensione  dello  stato  di disoccupazione

disciplinate  dalla  normativa  in  materia di incontro tra domanda e

offerta  di  lavoro.    Tale indennita', fino alla data di entrata in

vigore  del  decreto  di  cui  al comma 3 del presente articolo, puo'

essere  concessa  anche  senza necessita' dell'intervento integrativo

degli enti bilaterali;  

  c) in via sperimentale per il triennio 2009-2011 e subordinatamente

a  un  intervento  integrativo  pari almeno alla misura del venti per

cento      dell'indennita'  stessa     a carico degli enti bilaterali

previsti  dalla  contrattazione collettiva un trattamento, in caso di

sospensione  per  crisi  aziendali  o occupazionali ovvero in caso di

licenziamento,  pari  all'indennita'  ordinaria di disoccupazione con

requisiti  normali  per  i  lavoratori  assunti  con  la qualifica di

apprendista alla data di entrata in vigore del presente decreto e con

almeno   tre   mesi  di  servizio  presso  l'azienda  interessata  da

trattamento,  per  la  durata massima di novanta giornate nell'intero

periodo di vigenza del contratto di apprendista.

      1-bis.     Con riferimento ai lavoratori di cui alle lettere da

a) a c) del    comma 1    il datore di lavoro e' tenuto a comunicare,

con  apposita  dichiarazione  da inviare ai servizi competenti di cui

all'articolo  1  del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come

modificato  e  integrato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n.

297,  e alla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale  

(INPS)    territorialmente competente, la sospensione della attivita'

lavorativa  e  le  relative  motivazioni,  nonche'  i  nominativi dei

lavoratori  interessati,     che, per beneficiare del trattamento,  

devono      rendere      dichiarazione di immediata disponibilita' al

lavoro  o    a un percorso di riqualificazione professionale all'atto

della  presentazione della domanda per l'indennita' di disoccupazione

secondo  quanto  precisato dal decreto di cui al comma 3 del presente

articolo.  Con  riferimento ai lavoratori di cui alle lettere da a) a

c)  del  comma  1, l'eventuale ricorso all'utilizzo di trattamenti di

cassa  integrazione  guadagni  straordinaria o di mobilita' in deroga

alla  normativa  vigente  e' in ogni caso subordinato all'esaurimento

dei periodi di tutela di cui alle stesse lettere da a) a c) del comma

1 secondo quanto precisato dal decreto di cui al comma 3 del presente

articolo.  

  2.  In via sperimentale per il triennio 2009-2011, nei limiti delle

risorse  di  cui al comma 1,    e nei soli casi di fine lavoro, fermo

restando  quanto  previsto  dai commi 8, secondo periodo, e 10,    e'

riconosciuta una somma liquidata in un'unica soluzione pari al 10 per

cento  del  reddito  percepito  l'anno  precedente,  ai collaboratori

coordinati  e  continuativi  di  cui  all'articolo  61,  comma 1, del

decreto   legislativo   10   settembre  2003,  n.  276  e  successive

modificazioni,  iscritti  in  via  esclusiva  alla  gestione separata

presso  l'INPS  di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto

1995, n. 335 con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 1,

comma  212,  della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i quali soddisfino

in via congiunta le seguenti condizioni:

  a) operino in regime di monocommittenza;

  b)  abbiano  conseguito  l'anno  precedente  un reddito superiore a

5.000  euro  e  pari  o  inferiore  al  minimale  di  reddito  di cui

all'articolo  1,  comma  3, della legge 2 agosto 1990, n. 233 e siano

stati  accreditati  presso  la  predetta  gestione  separata  di  cui

all'articolo  2,  comma  26,  della  legge  8 agosto 1995, n. 335, un

numero di mensilita' non inferiore a tre;

  c) con riferimento all'anno di riferimento siano accreditati presso

la  predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della

legge  8 agosto 1995, n. 335, un numero di mensilita' non inferiore a

tre;

  d) (soppressa);

  e)  non  risultino accreditati nell'anno precedente almeno due mesi

presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,

della legge 8 agosto 1995, n. 335.

  3.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro,  della salute e delle

politiche  sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze,  da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in

vigore   del   presente   decreto,  sono  definite  le  modalita'  di

applicazione      dei  commi  1,  1-bis,  2,  4  e  10,    nonche' le

procedure  di  comunicazione  all'INPS  anche  ai fini del tempestivo

monitoraggio  da  parte  del  medesimo Istituto di cui al comma 4. Lo

stesso decreto puo' altresi' effettuare la ripartizione del limite di

spesa  di  cui  al  comma  1 del presente articolo in limiti di spesa

specifici per ciascuna tipologia di intervento di cui alle lettere da

a) a c) del comma 1 e del comma 2 del presente articolo.

  4.  L'INPS      stipula  con  gli  enti  bilaterali di cui ai commi

precedenti,  secondo  le  linee  guida definite nel decreto di cui al

comma  3,  apposite  convenzioni per la gestione dei trattamenti e lo

scambio  di informazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della

finanza  pubblica, anche tramite la costituzione di un'apposita banca

dati  alla  quale  possono accedere anche i servizi competenti di cui

all'articolo  1,  comma  2,  lettera  g),  del decreto legislativo 21

aprile  2000,  n.  181,  e successive modificazioni,    e provvede al

monitoraggio  dei  provvedimenti autorizzativi dei benefici di cui al

presente  articolo,  consentendo l'erogazione dei medesimi nei limiti

dei  complessivi  oneri  indicati al comma 1, ovvero, se determinati,

nei  limiti  di  spesa  specifici  stabiliti con il decreto di cui al

comma  3,  comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro, della

salute e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle

finanze.

  5.  Con effetto dal 1 gennaio 2009 sono soppressi i commi da 7 a 12

dell'articolo  13  del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito

con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

      5-bis.  Al  fine  di  assicurare  il  mantenimento  dei livelli

occupazionali  e  dei  collegamenti  internazionali  occorrenti  allo

sviluppo  del sistema produttivo e sociale delle aree interessate, il

Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti, di concerto con il

Ministro  degli  affari  esteri,  entro  trenta  giorni dalla data di

entrata  in  vigore  della legge di conversione del presente decreto,

promuove  la  definizione di nuovi accordi bilaterali nel settore del

trasporto  aereo,  nonche'  la modifica di quelli vigenti, al fine di

ampliare  il  numero  dei  vettori  ammessi  a  operare  sulle  rotte

nazionali, internazionali e intercontinentali, nonche' ad ampliare il

numero  delle frequenze e destinazioni su cui e' consentito operare a

ciascuna  parte,  dando  priorita'  ai  vettori  che  si  impegnino a

mantenere   i   predetti   livelli   occupazionali.  Nelle  more  del

perfezionamento  dei  nuovi  accordi  bilaterali  o della modifica di

quelli  vigenti,  l'Ente nazionale per l'aviazione civile, al fine di

garantire   al  Paese  la  massima  accessibilita'  internazionale  e

intercontinentale diretta, rilascia ai vettori che ne fanno richiesta

autorizzazioni temporanee, la cui validita' non puo' essere inferiore

a diciotto mesi.  

  6.  Per le finalita' di cui al presente articolo si provvede per 35

milioni  di  euro  per  l'anno 2009 a carico delle disponibilita' del

Fondo   per  l'occupazione  di  cui  all'articolo  1,  comma  7,  del

decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,

dalla  legge  19  luglio  1993,  n.  236,  il  quale, per le medesime

finalita',  e'  altresi'  integrato di 254 milioni di euro per l'anno

2009, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di

54  milioni  di euro a decorrere dall'anno 2012. Al relativo onere si

provvede:

  a)  mediante versamento in entrata al bilancio dello Stato da parte

dell'INPS di una quota pari a 100 milioni di euro per l'anno 2009 e a

150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 delle entrate

derivanti  dall'aumento  contributivo  di  cui  all'articolo 25 della

legge  21 dicembre 1978, n. 845, con esclusione delle somme destinate

al  finanziamento  dei  fondi  paritetici  interprofessionali  per la

formazione  di  cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n.

388,  a  valere  in via prioritaria sulle somme residue non destinate

alle  finalita'  di  cui  all'articolo  1,  comma  72, della legge 28

dicembre  1995,  n.  549  e con conseguente adeguamento, per ciascuno

degli  anni  considerati, delle erogazioni relative agli interventi a

valere sulla predetta quota;

  b)  mediante  le  economie  derivanti  dalla disposizione di cui al

comma 5, pari a 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009;

  c)  mediante  utilizzo  per  100 milioni di euro per ciascuno degli

anni  2009,  2010  e  2011  delle maggiori entrate di cui al presente

decreto.

  7.      Fermo  restando  che  il  riconoscimento del trattamento e'

subordinato   all'intervento   integrativo,  il  sistema  degli  enti

bilaterali  eroga la quota di cui al comma 1 fino a concorrenza delle

risorse  disponibili.  I  contratti  e  gli  accordi interconfederali

collettivi  stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e

dei  datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano

nazionale  stabiliscono  le  risorse  minime  a valere sul territorio

nazionale,  nonche'  i  criteri  di  gestione  e  di rendicontazione,

secondo  le linee guida stabilite con il decreto di cui al comma 3. I

fondi   interprofessionali   per   la   formazione  continua  di  cui

all'articolo  118  della  legge  23  dicembre2000,n. 388,e successive

modificazioni,   e  i  fondi  di  cui  all'articolo  12  del  decreto

legislativo  10  settembre  2003, n. 276, e successive modificazioni,

possono  destinare  interventi,  anche  in  deroga  alle disposizioni

vigenti,  per  misure  temporanee  ed eccezionalianche di sostegno al

reddito  perl'anno  2009, volte alla tutela dei lavoratori, anche con

contratti  di  apprendistato  o  a progetto, a rischio di perdita del

posto  di  lavoro  ai  sensi  del  regolamento (CE) n. 800/2008 della

Commissione, del 6 agosto 2008.

  7-bis.  Nel caso di mobilita' tra i fondi interprofessionali per la

formazione  continua  di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre

2000,  n.  388,  e  successive  modificazioni, da parte dei datori di

lavoro  aderenti,  la  quota di adesione versata dal datore di lavoro

interessato  presso il fondo di provenienza deve essere trasferita al

nuovo  fondo di adesione nella misura del 70 per cento del totale, al

netto  dell'ammontare  eventualmente  gia'  utilizzato  dal datore di

lavoro   interessato   per   finanziare  propri  piani  formativi,  a

condizione  che  l'importo  da  trasferire  per  tutte  le  posizioni

contributive del datore di lavoro interessato sia almeno pari a 3.000

euro.  Il  fondo di provenienza esegue il trasferimento delle risorse

al  nuovo  fondo entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta

da  parte del datore di lavoro, senza l'addebito di oneri o costi. Il

fondo  di  provenienza  e'  altresi' tenuto a versare al nuovo fondo,

entro  novanta  giorni  dal  loro  ricevimento,  eventuali  arretrati

successivamente  pervenuti dall'INPS per versamenti di competenza del

datore  di  lavoro  interessato.  Entro  novanta giorni dalla data di

entrata  in  vigore  della legge di conversione del presente decreto,

l'INPS rende disponibile, senza nuovi o maggiori oneri a carico della

finanza  pubblica,  la  procedura che consente ai datori di lavoro di

effettuare  il  trasferimento  della  propria  quota di adesione a un

nuovo  fondo  e  che  assicura  la  trasmissione  al  nuovo  fondo, a

decorrere  dal  terzo  mese successivo a quello in cui e' avvenuto il

trasferimento,   dei  versamenti  effettuati  dal  datore  di  lavoro

interessato.  

  8.  Le risorse finanziarie destinate agli ammortizzatori sociali in

deroga   alla   vigente  normativa,  anche  integrate  ai  sensi  del

procedimento  di cui all'articolo 18    nonche' con le risorse di cui

al  comma  1  eventualmente  residuate, possono essere utilizzate con

riferimento  a  tutte  le tipologie di lavoro subordinato, compresi i

contratti  di  apprendistato e di somministrazione. Fermo restando il

limite   del   tetto  massimo  nonche'  l'uniformita'  dell'ammontare

complessivo  di ciascuna misura di tutela del reddito di cui al comma

1, i decreti di concessione delle misure in deroga possono modulare e

differenziare   le   misure   medesime   anche   in   funzione  della

compartecipazione  finanziaria a livello regionale o locale ovvero in

ragione della armonizzazione delle misure medesime rispetto ai regimi

di tutela del reddito previsti dal comma 1.  

  9.  Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2009

alla  concessione  in  deroga  alla  vigente  normativa,  anche senza

soluzione  di  continuita',  di  trattamenti  di  cassa  integrazione

guadagni  straordinaria,  di  mobilita' e di disoccupazione speciale,

nel   caso   di   programmi   finalizzati   alla  gestione  di  crisi

occupazionali,  anche  con riferimento a settori produttivi e ad aree

regionali,   definiti   in   specifiche   intese  stipulate  in  sede

istituzionale  territoriale  entro  il  20  maggio 2009 e recepite in

accordi  in  sede  governativa entro il 15 giugno 2009, i trattamenti

concessi ai sensi dell'articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre

2007,  n.  244,  e successive modificazioni, possono essere prorogati

con  decreto  del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche

sociali,  di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

qualora  i  piani  di gestione delle eccedenze abbiano comportato una

riduzione  nella  misura  almeno  del  10  per  cento  del numero dei

destinatari  dei  trattamenti  scaduti il 31 dicembre 2008. La misura

dei  trattamenti di cui al presente comma e' ridotta del 10 per cento

nel  caso  di  prima  proroga,  del  30 per cento nel caso di seconda

proroga  e  del  40  per  cento  nel  caso  di proroghe successive. I

trattamenti  di sostegno del reddito, nel caso di proroghe successive

alla  seconda,  possono  essere  erogati  esclusivamente  nel caso di

frequenza  di  specifici  programmi  di reimpiego, anche miranti alla

riqualificazione professionale, organizzati dalla regione.

     9-bis. In sede di prima assegnazione delle risorse destinate per

l'anno  2009,  di  cui  al  comma 9 del presente articolo, nelle more

della  definizione  degli  accordi  con  le  regioni  e  al  fine  di

assicurare  la continuita' di trattamenti e prestazioni, il Ministero

del  lavoro,  della  salute  e  delle politiche sociali assegna quota

parte   dei   fondi   disponibili   direttamente   alle   regioni  ed

eventualmente alle province.

  10.  Il  diritto  a  percepire qualsiasi trattamento di sostegno al

reddito,   ai   sensi   della  legislazione  vigente  in  materia  di

ammortizzatori   sociali,   e'   subordinato  alla  dichiarazione  di

immediata   disponibilita'   al   lavoro   o   a   un   percorso   di

riqualificazione  professionale, secondo quanto precisato dal decreto

di   cui  al  comma  3.  In  caso  di  rifiuto  di  sottoscrivere  la

dichiarazione   di   immediata   disponibilita'   ovvero,  una  volta

sottoscritta  la  dichiarazione, in caso di rifiuto di un percorso di

riqualificazione  professionale  o  di  un  lavoro  congruo  ai sensi

dell'articolo  1-quinquies  del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249,

convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e

successive  modificazioni,il  lavoratore destinatario dei trattamenti

di  sostegno  del  reddito perde il diritto a qualsiasi erogazione di

carattere  retributivo  e previdenziale, anche a carico del datore di

lavoro, fatti salvi i diritti gia' maturati.

  10-bis.  Ai  lavoratori  non  destinatari  dei  trattamenti  di cui

all'articolo  7  della  legge  23  luglio  1991,  n.  223, in caso di

licenziamento,  puo'  essere  erogato  un  trattamento  di  ammontare

equivalente  all'indennita'  di  mobilita'  nell'ambito delle risorse

finanziarie  destinate per l'anno 2009 agli ammortizzatori sociali in

deroga alla vigente normativa. Ai medesimi lavoratori la normativa in

materia  di  disoccupazione  di cui all'articolo 19, primo comma, del

regio  decreto 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni,

dalla  legge  6  luglio  1939,  n.  1272,  si  applica  con esclusivo

riferimento  alla  contribuzione  figurativa  per  i periodi previsti

dall'articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.  

  11. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque

non oltre il 31 dicembre 2009, possono essere concessi trattamenti di

cassa   integrazione   guadagni   straordinaria  e  di  mobilita'  ai

dipendenti  delle imprese esercenti attivita' commerciali con piu' di

cinquanta  dipendenti,  delle  agenzie di viaggio e turismo, compresi

gli  operatori  turistici,  con  piu'  di cinquanta dipendenti, delle

imprese  di  vigilanza con piu' di quindici dipendenti, nel limite di

spesa  di  45 milioni di euro per l'anno 2009, a carico del Fondo per

l'occupazione.

      12.  Nell'ambito  delle  risorse  indicate  al  comma  9,  sono

destinati  12 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione di

cui  all'articolo  1,  comma  7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.

148,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.

236,  alla  concessione,  per l'anno 2009, ai lavoratori addetti alle

prestazioni  di  lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a

tempo  indeterminato  nelle imprese e agenzie di cui all'articolo 17,

commi  2  e  5,  della  legge  28  gennaio  1994, n. 84, e successive

modificazioni,   e   ai  lavoratori  delle  societa'  derivate  dalla

trasformazione  delle  compagnie  portuali ai sensi dell'articolo 21,

comma  1,  lettera  b),  della  medesima  legge  n.  84  del  1994, e

successive  modificazioni, diun'indennita' pari a unventiseiesimo del

trattamento  massimo  mensile di integrazione salariale straordinaria

previsto   dalle   vigenti   disposizioni,   nonche'  della  relativa

contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare, per

ogni  giornata  di  mancato  avviamento  al  lavoro,  nonche'  per le

giornate  di  mancato avviamento al lavoro che coincidano, in base al

programma,  con  le  giornate  definite  festive, durante le quali il

lavoratore  sia  risultato  disponibile. L'indennita' e' riconosciuta

per  un  numero di giornate di mancato avviamento al lavoro pari alla

differenza  tra  il  numero  massimo  di  ventisei  giornate  mensili

erogabili  e  il  numero  delle  giornate  effettivamente lavorate in

ciascun  mese,  incrementato  del  numero  delle  giornate  di ferie,

malattia,  infortunio,  permesso e indisponibilita'. L'erogazione dei

trattamenti   di   cui  al  presente  comma  da  parte  dell'INPS  e'

subordinata   all'acquisizione   degli  elenchi  recanti  il  numero,

distinto  per  ciascuna  impresa o agenzia, delle giornate di mancato

avviamento  al lavoro, predisposti dal Ministero delle infrastrutture

e  dei  trasporti in base agli accertamenti effettuati in sede locale

dalle  competenti  autorita' portuali o, laddove non istituite, dalle

autorita' marittime.  

  13.  Per  l'iscrizione  nelle  liste  di  mobilita'  dei lavoratori

licenziati  per giustificato motivo oggettivo da aziende che occupano

fino  a  quindici dipendenti, all'articolo 1, comma 1, primo periodo,

del   decreto-legge   20   gennaio   1998,   n.  4,  convertito,  con

modificazioni,  dalla  legge  20  marzo  1998,  n.  52,  e successive

modificazioni,  le  parole:  «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle

seguenti:  «31  dicembre  2009» e le parole: «e di 45 milioni di euro

per il 2008» sono sostituite dalle seguenti: «e di 45 milioni di euro

per ciascuno degli anni 2008 e 2009».

  14.  All'articolo  1,  comma 2, primo periodo, del decreto-legge 20

gennaio  1998,  n.  4,  convertito, con modificazioni, dalla legge 20

marzo  1998,  n.  52,  e  successive  modificazioni,  le  parole: «31

dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009». Ai

fini  dell'attuazione  del presente comma, e' autorizzata, per l'anno

2009,  la  spesa  di  5  milioni  di  euro  a  valere  sul  Fondo per

l'occupazione.

  15. Per il rifinanziamento delle proroghe a ventiquattro mesi della

cassa   integrazione   guadagni   straordinaria   per  cessazione  di

attivita',  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  del decreto-legge 5

ottobre  2004,  n.  249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3

dicembre  2004, n. 291, e successive modificazioni, sono destinati 30

milioni   di   euro,   per  l'anno  2009,  a  carico  del  Fondo  per

l'occupazione.

  16.  Per l'anno 2009, il Ministero del lavoro, della salute e delle

politiche  sociali  assegna  alla  societa'  Italia  Lavoro Spa    13

milioni     di euro quale contributo agli oneri di funzionamento e ai

costi  generali  di  struttura. A tale onere si provvede a carico del

Fondo per l'occupazione.

  17.  All'articolo  118,  comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n.

388,  e successive modificazioni, le parole: «e di 80 milioni di euro

per  l'anno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «e di 80 milioni di

euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009».

     18. Nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2009, ai

soggetti  beneficiari delle provvidenze del Fondo di cui all'articolo

81,  comma  29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,

con  modificazioni,  dalla  legge  6 agosto 2008, n. 133, e' altresi'

riconosciuto  il  rimborso  delle  spese occorrenti per l'acquisto di

latte  artificiale e pannolini per i neonati di eta' fino a tre mesi.

Con  decreto  del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche

sociali,  di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della

legge   di  conversione  del  presente  decreto,  sono  stabilite  le

modalita' di attuazione del presente comma.

  18-bis.  In  considerazione  del rilievo nazionale e internazionale

nella  sperimentazione  sanitaria di elevata specializzazione e nella

cura  delle  patologie nel campo dell'oftalmologia,per l'anno 2009 e'

autorizzata  la  concessione di un contributo di 1 milione di euro in

favore  della  Fondazione «G.B. Bietti» per lo studio e la ricerca in

oftalmologia,  con  sede  in  Roma.  All'onere derivante dal presente

comma  si  provvede  a  carico  del  Fondo  per  l'occupazione di cui

all'articolo  1,  comma  7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,

convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

  18-ter.   Alla   legge   5   agosto  1981,  n.  416,  e  successive

modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) all'articolo 37:

  1) al comma 1, lettera b), le parole: «Ministero del lavoro e della

previdenza  sociale»  sono  sostituite dalle seguenti: «Ministero del

lavoro,  della  salute  e delle politiche sociali, di concerto con il

Ministero  dell'economia  e  delle  finanze, sulla base delle risorse

finanziarie disponibili»;

  2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

  «1-bis.  L'onere  annuale sostenuto dall'INPGI per i trattamenti di

pensione  anticipata di cui al comma 1, lettera b), pari a 10 milioni

di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2009, e' posto a carico del

bilancio  dello  Stato. L'INPGI presenta annualmente al Ministero del

lavoro,  della  salute  e  delle  politiche sociali la documentazione

necessaria  al fine di ottenere il rimborso degli oneri fiscalizzati.

Al  compimento  dell'eta'  prevista  per  l'accesso al trattamento di

pensione   di  vecchiaia  ordinaria  da  parte  dei  beneficiari  dei

trattamenti  di  cui al primo periodo, l'onere conseguente e' posto a

carico  del  bilancio  dell'INPGI,  fatta  eccezione  per la quota di

pensione  connessa agli scivoli contributivi, riconosciuti fino ad un

massimo  di cinque annualita', che rimane a carico del bilancio dello

Stato».

  b) all'articolo 38, comma 2, la lettera b) e' abrogata.

  18-quater.  Gli  oneri  derivanti  dalle  prestazioni  di vecchiaia

anticipate    per    i   giornalisti   dipendenti   da   aziende   in

ristrutturazione  o  riorganizzazione  per  crisi  aziendale,  di cui

all'articolo  37  della  legge  5 agosto 1981, n. 416, come da ultimo

modificato  dal comma 18-ter del presente articolo, pari a 10 milioni

di  euro  annui a decorrere dall'anno 2009, sono posti a carico delle

disponibilita' del fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a),

del presente decreto.  

                         *** omissis ***

FINE TESTO