Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

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Roma, 17 febbraio 2009

 

Circolare n. 37/2009

 

Oggetto: Lavoro – Piano anticrisi – Legge 28.1.2009, n. 2, su S.O. alla G.U. n. 22 del 28.1.2009.

 

E’ stato convertito in legge il Piano anticrisi del Governo (D.L. n. 185/2009). Aldilà delle disposizioni in materia di ammortizzatori sociali di cui è già stata data notizia, il Piano prevede altri interventi che si evidenziano.

 

Detassazione dei premi di produttività (art. 5) – E’ stata confermata la proroga per tutto il 2009 della detassazione al 10% (sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali) sui premi di produttività che sarebbe scaduta con la fine dello scorso anno (legge n. 126/2008). Come è noto, la proroga della detassazione non si estende agli straordinari e si applicherà, entro il limite complessivo di 6 mila euro lordi per ciascun beneficiario, ai lavoratori che nel 2008 abbiano percepito un reddito imponibile non superiore a 35 mila euro.

Si rammenta che, in base alle istruzioni ministeriali fornite a suo tempo, la detassazione opera sui premi previsti da accordi collettivi (aziendali o territoriali) nonché su altre erogazioni tra cui premi di presenza, premi erogati in caso di mancato verificarsi di infortuni in azienda, indennità o maggiorazioni di reperibilità o di turno e somme erogate per lo svolgimento di mansioni promiscue.

 

Formazione (art. 19, comma 7 bis) – E’ stata introdotta la possibilità per le aziende iscritte ai fondi di formazione interprofessionali, come Forte e Fondir (destinati rispettivamente alla generalità dei dipendenti e ai dirigenti del terziario), di trasferire, in caso di adesione ad altro fondo, il 70% di quanto già versato al fondo di provenienza. Le risorse da trasferire saranno calcolate detraendo i finanziamenti già ricevuti per la formazione, a condizione che l’importo finale ammonti ad almeno tremila euro. La nuova disposizione, i cui criteri applicativi saranno fissati dall’INPS, se da un lato sembra confermare la natura privatistica delle somme versate ai fondi in questione, dall’altro lato costringerà gli stessi a rivedere le attuali modalità di funzionamento.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 197/2008

 

Allegato uno

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S.O. alla G.U. n.22 del 28.1.2009 (fonte Guritel)

TESTO  COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 29.11.2008, N 185 CON LA LEGGE

DI CONVERSIONE 28  GENNAIO 2009, N. 2 RECANTE  MISURE  URGENTI PER

IL SOSTEGNO  A  FAMIGLIE,  LAVORO,  OCCUPAZIONE  E  IMPRESA E  PER
RIDISEGNARE IN FUNZIONE ANTI-CRISI IL QUADRO STRATEGICO NAZIONALE.

 

                         *** omissis ***

 

                               Art. 5.
               Detassazione contratti di produttivita'
  1.  Per  il  periodo  dal  1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 sono
prorogate le misure sperimentali per l'incremento della produttivita'
del  lavoro,  previste  dall'articolo  2,  comma  1,  lettera c), del
decreto-legge  27  maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 luglio 2008, n. 126. Tali misure trovano applicazione,
entro  il  limite  di  importo  complessivo  di 6.000 euro lordi, con
esclusivo  riferimento al settore privato e per i titolari di reddito
di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2008, a 35.000 euro, al
lordo  delle  somme  assoggettate nel 2008 all'imposta sostitutiva di
cui   all'articolo  2  del  citato  decreto-legge.  Se  il  sostituto
d'imposta  tenuto  ad applicare l'imposta sostitutiva in tale periodo
non  e'  lo  stesso  che  ha  rilasciato  la certificazione unica dei
redditi  per  il 2008, il beneficiario attesta per iscritto l'importo
del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno 2008.
 

                         *** omissis ***

 
                            Art. 19.
Potenziamento  ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in
caso   di   sospensione  dal  lavoro  o  di  disoccupazione,  nonche'
    disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga
 

                         *** omissis ***

 
  7-bis.  Nel caso di mobilita' tra i fondi interprofessionali per la
formazione  continua  di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre
2000,  n.  388,  e  successive  modificazioni, da parte dei datori di
lavoro  aderenti,  la  quota di adesione versata dal datore di lavoro
interessato  presso il fondo di provenienza deve essere trasferita al
nuovo  fondo di adesione nella misura del 70 per cento del totale, al
netto  dell'ammontare  eventualmente  gia'  utilizzato  dal datore di
lavoro   interessato   per   finanziare  propri  piani  formativi,  a
condizione  che  l'importo  da  trasferire  per  tutte  le  posizioni
contributive del datore di lavoro interessato sia almeno pari a 3.000
euro.  Il  fondo di provenienza esegue il trasferimento delle risorse
al  nuovo  fondo entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta
da  parte del datore di lavoro, senza l'addebito di oneri o costi. Il
fondo  di  provenienza  e'  altresi' tenuto a versare al nuovo fondo,
entro  novanta  giorni  dal  loro  ricevimento,  eventuali  arretrati
successivamente  pervenuti dall'INPS per versamenti di competenza del
datore  di  lavoro  interessato.  Entro  novanta giorni dalla data di
entrata  in  vigore  della legge di conversione del presente decreto,
l'INPS rende disponibile, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza  pubblica,  la  procedura che consente ai datori di lavoro di
effettuare  il  trasferimento  della  propria  quota di adesione a un
nuovo  fondo  e  che  assicura  la  trasmissione  al  nuovo  fondo, a
decorrere  dal  terzo  mese successivo a quello in cui e' avvenuto il
trasferimento,   dei  versamenti  effettuati  dal  datore  di  lavoro
interessato.   

 

                         *** omissis ***

FINE TESTO