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Roma,
Circolare n. 43/2009
Oggetto: Lavoro – Contratti di inserimento – Incentivi per
le assunzioni di donne – Istruzioni per i recuperi – Circolare INPS n.22 del
L’INPS ha fornito le
istruzioni per il recupero delle agevolazioni contributive spettanti alle
aziende che nel 2008 hanno assunto lavoratrici con contratto di inserimento (artt. 54 e seguenti del D.lgvo n.276/2003). Come è noto, l’operatività di tali agevolazioni
è stata sbloccata retroattivamente dal D.M.
Imprese del Centro-Nord | riduzione del 25% dei contributi INPS |
Imprese del Sud
(Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna) |
versamento di un'aliquota pari al 10% (come per apprendisti) |
Datori di lavoro
non imprese (es. associazioni di categoria) |
riduzione del
25% dei contributi INPS (50% nelle stesse zone previste per le imprese del Sud) |
Si fa osservare che
i conguagli dovranno essere effettuati entro il 16 maggio prossimo.
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.5/2009 |
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Allegato uno |
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M/cp |
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aderenti alla |
INPS
Direzione
centrale Entrate
Direzione
centrale
Bilanci e
Servizi fiscali
Roma,
Circolare n. 22
OGGETTO:contratto di inserimento
(articoli 54-59 del decreto legislativo
SOMMARIO: Decreto ministeriale per l’anno
2008 di identificazione delle aree territoriali di cui all’art. 54, c. 1, lett.
e).
Premessa.
Con la circolare n. 51
del 16 marzo 2004 e la circolare n. 74
del 19 maggio 2006 sono state fornite indicazioni e modalità
operative per la fruizione dei benefici contributivi correlati ai contratti di
inserimento, disciplinati dagli articoli 54-59 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276 e successive modifiche ed integrazioni.
Come noto, tra i soggetti con i quali è possibile stipulare contratti di
inserimento/reinserimento rientrano anche (art. 54, c. 1, lett. e) le donne
residenti in aree geografiche con particolari situazioni di
occupazione/disoccupazione femminile.
In
particolare, la legge prevede l’emanazione di un apposito decreto ministeriale
che - individuando le aree geografiche cui la norma fa riferimento - consenta
di dare attuazione alla disciplina relativa ai contratti di inserimento anche
nei confronti della categoria di soggetti contemplata dal citato art. 54, c. 1,
lett. e).
Sulla G.U. n. 302 del
Con
la presente circolare si forniscono le indicazioni per l’applicazione delle
agevolazioni contributive connesse alle assunzioni delle donne ex art. 54, c.
1, lett. e).
Per
quanto riguarda ogni altro aspetto di carattere normativo ed operativo, si
rinvia, peraltro, a quanto illustrato nelle precedenti circolari in materia
(1).
1. Contenuto del decreto.
Il decreto ministeriale
Da
ciò, come peraltro indicato dal Ministero del lavoro della salute e delle
politiche sociali (2), deriva anche l’ammissibilità dei suddetti contratti
all’agevolazione contributiva, uniforme e generalizzata, del 25 per cento.
L’art. 2 del citato D.M. individua invece i territori che presentano le
caratteristiche di cui al Regolamento (CE) n. 2204/2002 (3), all’interno dei
quali le donne devono ritenersi soggetti svantaggiati secondo gli orientamenti
comunitari.
Si
tratta, in particolare, delle Regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata,
Sicilia e Sardegna.
Per
i contratti di inserimento stipulati nell’anno 2008 con donne residenti nei territori
sopra elencati risulta legittimo accedere agli incentivi economici di cui all'art.
59, comma 3 del decreto legislativo n. 276 del 2003, vale a dire quelli già
previsti dalla disciplina in materia di contratti di formazione e lavoro, in
misura superiore al 25 per cento, ove ciò sia previsto in base al settore di
appartenenza del datore di lavoro che assume.
Si
conferma, altresì, che il riferimento normativo alla residenza della lavoratrice
deve essere integrato con quello relativo allo svolgimento dell’attività
lavorativa, nel senso che, ai fini della fruizione degli incentivi in misura
superiore al 25 per cento, è necessario che le prestazioni lavorative si
svolgano all’interno dei territori individuati dall’art. 2
più volte citato.
Resta fermo, inoltre - per l’accesso ai benefici in misura superiore al 25%, determinati
in base al settore di appartenenza del datore di lavoro che assume ed
all’ubicazione territoriale (allegato 2) -, il
rispetto delle condizioni illustrate al punto 3 della
circolare n. 74
del 19 maggio 2006 (4).
Si evidenzia che, rispetto al precedente decreto ministeriale, l’unica
differenza riguarda i territori della Regione Calabria.
Il
decreto per l’anno 2008, infatti, non comprende detta Regione tra quelle che presentano
le caratteristiche di cui al Regolamento (CE) n. 2204/2002.
Di
conseguenza, per le assunzioni intervenute nel corso dell’anno 2008 di lavoratrici
residenti in Calabria, la misura dell’agevolazione contributiva spettante potrà
essere esclusivamente quella generalizzata del 25%, a prescindere dalla tipologia
aziendale.
Per
le assunzioni, intervenute entro il
2. Modalità operative per le aziende che hanno
assunto nel 2008 lavoratrici con contratto di inserimento ex art. 54, c. 1,
lettera e) del D.lgs n.276/2003.
Coloro che, a seguito di assunzioni intervenute nel corso dell’anno 2008 di lavoratrici
ex art. 54, c. 1, lettera e) del D.lgs n. 276/2003
non avessero finora - nelle more della pubblicazione del decreto ministeriale
in trattazione - operato alcuna riduzione contributiva, potranno recuperare
l’agevolazione spettante. A tal fine, si atterranno alle modalità che seguono:
- determineranno
l’ammontare complessivo delle somme da recuperare;
- riporteranno il relativo importo nel quadro “D” del DM10,
utilizzando il già previsto codice “L997”, avente il significato di “rec. agevol.
inserimento”.
2.1 Regolarizzazioni per le aziende che hanno assunto nel
2008 lavoratrici residenti nella Regione Calabria.
Le aziende che, a seguito di assunzioni nel corso dell’anno 2008 di lavoratrici
residenti nella Regione Calabria, abbiano fruito di agevolazioni contributive
in misura superiore al 25% potranno regolarizzare la propria posizione.
A
tal fine, opereranno come segue:
- determineranno
l’ammontare complessivo delle somme da restituire;
- riporteranno il relativo importo nel quadro “B-C” del
DM10/2, utilizzando il codice già in uso “M109”, avente il significato
di “rest. agevol.
inserimento”.
Nessun dato dovrà essere riportato nei campi “numero
dipendenti”, “numero giornate” e “retribuzioni”.
Le sopra descritte operazioni dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del
terzo mese successivo all’emanazione della presente circolare, senza l’aggravio
di oneri accessori (5).
3. Istruzioni contabili
All’atto della ripartizione contabile dei modd. DM
10/2, la procedura imputa l’onere di cui al precedente punto 2. al conto
GAW 37/113, istituito con la citata circolare n. 10
del 28.1.2008.
La stessa procedura imputa il recupero delle somme per le agevolazioni di cui
al punto 2.1 al conto GAW 24/106,
istituito con la circolare n. 74
del 19.5.2006.
Il Direttore generale
Crecco
Allegati omessi
(1) Si tratta delle già citate circolari n. 51/2004 e n.
74/2006, nonché della circolare n. 10 del
(2) Nota n. 104466/16/239/19 del
(3) Art. 2, lett. f) del Regolamento (CE) n. 2204/2002
della Commissione.
(4) Si tratta, in breve, delle condizioni che seguono:
- l’ammontare del beneficio, con riferimento al singolo
rapporto di lavoro, non deve superare il 50 per cento (elevato al 60 per cento nel
caso di assunzione di soggetti disabili) del costo salariale annuo del
lavoratore assunto;
- l’assunzione con contratto di inserimento o
reinserimento deve determinare un incremento netto del numero dei dipendenti
dello stabilimento interessato ovvero, quando l’assunzione non rappresenta un
incremento netto del numero di dipendenti dello stabilimento interessato, il
posto o i posti occupati devono essersi resi vacanti a seguito di dimissioni
volontarie, di pensionamento per raggiunti limiti d’età, di riduzione
volontaria dell’orario di lavoro o di licenziamenti per giusta causa e non a
seguito di licenziamenti per riduzione del personale;
- il contratto deve
avere una durata pari ad almeno 12 mesi.
(5) Delibera n. 5 del Consiglio di amministrazione dell’Istituto del