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Roma, 11 marzo 2009
Circolare n.48/2009
Oggetto: Disciplina attività delle imprese di spedizione -
Operatività della legge n.1442/1941 - Legge 18.2.2009, n.9, su S.O. alla G.U.
n.42 del 20.2.2009.
La legge indicata in
oggetto, di conversione del decreto legge n.200/2008, ha riconosciuto la piena
operatività della legge n.1442/1941 sull’attività delle imprese di spedizione.
Com’è noto, il
decreto legge n.200/2008 ha individuato un elenco di circa 30 mila leggi
risalenti al Regno d’Italia da abrogare entro la fine di quest’anno, tra cui la
legge n.1442. In sede di conversione del provvedimento, circa seicento delle
leggi contenute in quell’elenco, tra cui la disciplina delle imprese di
spedizione, sono state riammesse nel nostro ordinamento e non ne è più prevista
l’abrogazione.
La conferma della
legge n.1442 non fa comunque venir meno l’obiettivo di introdurre
semplificazioni agli adempimenti oggi previsti da quella disciplina, nei
termini segnalati dalle imprese di spedizione internazionali.
Si rammenta che
l’azione “taglialeggi” portata avanti dal Governo è
funzionale al programma di informatizzazione e classificazione dell’ordinamento
al fine di renderlo consultabile gratuitamente e on line
da parte dei cittadini.
f.to Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 22/2009 |
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Allegato uno |
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D/d |
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aderenti alla |
S.O. alla G.U. n.42 del 20.2.2009 (fonte Guritel)
LEGGE 18 febbraio 2009, n. 9
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22
dicembre 2008, n. 200, recante misure urgenti in materia di
semplificazione normativa.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, recante misure
urgenti in materia di semplificazione normativa, e' convertito in
legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 febbraio 2009
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa
Alfano, Ministro della giustizia
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 22 dicembre
2008, n. 200
Testo del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, coordinato con
la legge di conversione 18 febbraio 2009, n. 9 recante: «Misure
urgenti in materia di semplificazione normativa».
Art. 1.
Banca dati pubblica e gratuita della normativa vigente
1. Sulla base delle intese gia' acquisite tra la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e le Presidenze della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica, il Ministro per la semplificazione
normativa promuove, assume e coordina le attivita' volte a realizzare
l'informatizzazione e la classificazione della normativa vigente per
facilitarne la ricerca e la consultazione gratuita da parte dei
cittadini, secondo le finalita' di cui all'articolo 107 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388. Le Amministrazioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica, sulla base delle medesime
intese, collaborano per l'attuazione delle suddette iniziative. Il
Ministro per la semplificazione normativa assicura, altresi', la
convergenza presso il Dipartimento degli affari giuridici e
legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri di tutti i
progetti di informatizzazione e di classificazione della normativa
statale e regionale in corso di realizzazione da parte delle
amministrazioni pubbliche. Per quanto riguarda la normativa
regionale, la convergenza e' realizzata in cooperazione con la
Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e
delle province autonome.
2. Al fine di assicurare la piena convergenza delle attivita'
connesse all'attuazione del programma di cui al comma 1 e la massima
efficienza nell'utilizzo delle relative risorse, il Ministro per la
semplificazione normativa adotta, entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
uno o piu' decreti finalizzati:
a) alla razionalizzazione, sentito il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, delle attivita' degli organismi e
degli enti statali operanti nell'ambito delle materie di cui al comma
1 e alla individuazione delle modalita' di utilizzo del personale
delle pubbliche amministrazioni statali gia' impegnato nel programma
di cui al comma 1;
b) al coordinamento con le attivita' in corso per l'attuazione
dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
c) alla determinazione di concerto con il Ministro della
giustizia, dei criteri per l'adozione delle procedure connesse alla
pubblicazione telematica degli atti normativi nella prospettiva del
superamento dell'edizione a stampa della Gazzetta Ufficiale, anche ai
sensi di quanto disposto dall'articolo 27, comma 2, del decreto-legge
25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133.
3. Le attivita' del programma sono finanziate con le risorse del
fondo istituito ai sensi dell'articolo 107 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, ed iscritte nel corrispondente capitolo di spesa del
bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Non e' in alcun caso consentito il finanziamento, a carico di
bilanci pubblici, di progetti di classificazione e di accesso alla
normativa vigente non rientranti nell'ambito delle attivita'
coordinate ai sensi del presente decreto.
4. Il comma 584 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e successive modificazioni, e' abrogato.
Art. 2.
Abrogazioni espresse
1. A decorrere dal 16 dicembre 2009 sono o restano abrogate le
disposizioni elencate nell'Allegato 1, salva l'applicazione dei commi
14 e 15 dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246.
1-bis. Ai fini dell'adozione dei decreti legislativi di cui
all'articolo 14, comma 14, della legge 28 novembre 2005, n. 246, il
Ministro per la semplificazione normativa, sentito il Ministro
dell'economia e delle finanze, verifica la natura e le finalita' dei
soggetti che ricevono finanziamenti a carico del bilancio dello
Stato. Ai fini di tale verifica, il Ministro per la semplificazione
normativa puo' chiedere ai singoli soggetti indicazioni puntuali
circa l'utilizzo di tali fondi. All'esito di tali verifiche, il
Ministro per la semplificazione normativa, d'intesa con il Ministro
dell'economia e delle finanze, tiene conto di tali risultanze in sede
di adozione dei decreti legislativi di cui al primo periodo.
1-ter. Entro il 30 giugno 2009, il Ministro per la semplificazione
normativa trasmette alle Camere una relazione motivata concernente
l'impatto delle abrogazioni previste dal comma 1 sull'ordinamento
vigente, con riferimento ai diversi settori di competenza dei singoli
Ministeri.
2. Il Governo individua, con atto ricognitivo, le disposizioni di
rango regolamentare implicitamente abrogate in quanto connesse
esclusivamente alla vigenza degli atti legislativi inseriti
nell'Allegato 1. L'atto ricognitivo di cui al precedente periodo,
da adottare entro il 16 dicembre 2009, e' trasmesso alle Camere
corredato di una relazione volta ad illustrare i criteri adottati
nella ricognizione e i risultati della medesima con riferimento ai
diversi settori di competenza dei singoli Ministeri.
2-bis. Al comma 1-bis dell'articolo 24 del decreto-legge 25 giugno
2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n.133, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'atto
ricognitivo di cui al presente comma, da adottare entro il 16
dicembre 2009, e' trasmesso alle Camere cosrredato di una relazione
volta ad illustrare i criteri adottati nella ricognizione e i
risultati della medesima con riferimento ai diversi settori di
competenza dei singoli Ministeri».
Art. 3.
Modifiche all'Allegato A annesso al decreto-legge 25 giugno 2008,
n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133
1. Sono soppresse dall'Allegato A annesso al decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, le disposizioni elencate nell'Allegato 2.
1-bis. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, all'Allegato A annesso al decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, sono altresi' soppresse:
a) la voce n. 224, relativa al regio decreto 30 aprile 1924, n.
965;
b) la voce n. 328, relativa al regio decreto 5 febbraio 1928, n.
577;
c) la voce n. 423, relativa alla legge 15 dicembre 1930, n. 1798;
d) la voce n. 431, relativa alla legge 16 febbraio 1931, n. 188;
e) la voce n. 526, relativa alla legge 4 aprile 1935, n. 911;
f) la voce n. 835, relativa alla legge 9 febbraio 1942, n. 96;
g) la voce n. 974, relativa al decreto legislativo 5 maggio 1948,
n. 1242;
h) la voce n. 1076, relativa alla legge 23 maggio 1950, n. 253;
i) la voce n. 1123, relativa alla legge 14 febbraio 1951, n. 144;
l) la voce n. 1179, relativa alla legge 11 gennaio 1952, n. 33;
m) la voce n. 1406, relativa al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1510;
n) la voce n. 1832, relativa alla legge 28 luglio 1961, n. 830;
o) la voce n. 2021, relativa al decreto del Presidente della
Repubblica 23 maggio 1964, n. 655;
p) la voce n. 2878, relativa alla legge 29 aprile 1976, n. 178;
q) la voce n. 2904, relativa alla legge 18 dicembre 1976, n. 859.
Art. 4.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Allegato uno (omesso)
NOTA CONFETRA
N.B. Nell’allegato
uno è riportato l’elenco delle leggi da abrogare entro
il 16 dicembre 2009. La legge di conversione
ha soppresso dall’elenco la
voce n.24538 cui corrispondeva la legge n.1442/1941.