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Roma, 11 marzo 2009

 

Circolare n.48/2009

 

Oggetto: Disciplina attività delle imprese di spedizione - Operatività della legge n.1442/1941 - Legge 18.2.2009, n.9, su S.O. alla G.U. n.42 del 20.2.2009.

 

La legge indicata in oggetto, di conversione del decreto legge n.200/2008, ha riconosciuto la piena operatività della legge n.1442/1941 sull’attività delle imprese di spedizione.

 

Com’è noto, il decreto legge n.200/2008 ha individuato un elenco di circa 30 mila leggi risalenti al Regno d’Italia da abrogare entro la fine di quest’anno, tra cui la legge n.1442. In sede di conversione del provvedimento, circa seicento delle leggi contenute in quell’elenco, tra cui la disciplina delle imprese di spedizione, sono state riammesse nel nostro ordinamento e non ne è più prevista l’abrogazione.

 

La conferma della legge n.1442 non fa comunque venir meno l’obiettivo di introdurre semplificazioni agli adempimenti oggi previsti da quella disciplina, nei termini segnalati dalle imprese di spedizione internazionali.

 

Si rammenta che l’azione “taglialeggi” portata avanti dal Governo è funzionale al programma di informatizzazione e classificazione dell’ordinamento al fine di renderlo consultabile gratuitamente e on line da parte dei cittadini.

 

f.to Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 22/2009

 

Allegato uno

 

D/d

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S.O. alla G.U. n.42 del 20.2.2009 (fonte Guritel)

LEGGE 18 febbraio 2009, n. 9

   Conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del decreto-legge 22
dicembre   2008,  n.  200,  recante  misure  urgenti  in  materia  di
semplificazione normativa.
 
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               Promulga
 la seguente legge:
                               Art. 1.
   1.  Il  decreto-legge  22  dicembre  2008,  n. 200, recante misure
urgenti  in  materia  di  semplificazione normativa, e' convertito in
legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
   2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
   La  presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 18 febbraio 2009
                             NAPOLITANO
                    Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
                 Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa
                                     Alfano, Ministro della giustizia

 

 

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 22 dicembre 2008, n. 200

Testo  del  decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, coordinato con
la legge di conversione 18 febbraio 2009,  n. 9   recante: «Misure
urgenti in materia di semplificazione normativa».
 
                               Art. 1.
       Banca dati pubblica e gratuita della normativa vigente
  1.  Sulla  base  delle  intese gia' acquisite tra la Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri  e le Presidenze della Camera dei deputati e
del  Senato  della  Repubblica,  il  Ministro  per la semplificazione
normativa promuove, assume e coordina le attivita' volte a realizzare
l'informatizzazione  e la classificazione della normativa vigente per
facilitarne  la  ricerca  e  la  consultazione  gratuita da parte dei
cittadini,      secondo  le  finalita'  di cui all'articolo 107 della
legge  23  dicembre 2000, n. 388. Le Amministrazioni della Camera dei
deputati  e  del  Senato  della Repubblica, sulla base delle medesime
intese,  collaborano  per  l'attuazione delle suddette iniziative. Il
Ministro  per  la semplificazione normativa assicura,    altresi', la
convergenza   presso   il   Dipartimento  degli  affari  giuridici  e
legislativi  della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri di tutti i
progetti  di  informatizzazione  e di classificazione della normativa
statale  e  regionale  in  corso  di  realizzazione  da  parte  delle
amministrazioni  pubbliche.      Per  quanto  riguarda  la  normativa
regionale,  la  convergenza  e'  realizzata  in  cooperazione  con la
Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e
delle province autonome.   
  2.  Al  fine  di  assicurare  la  piena convergenza delle attivita'
connesse  all'attuazione del programma di cui al comma 1 e la massima
efficienza  nell'utilizzo  delle relative risorse, il Ministro per la
semplificazione normativa adotta, entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
uno o piu' decreti finalizzati:
   a)  alla  razionalizzazione,  sentito  il Ministro per la pubblica
amministrazione  e  l'innovazione,  delle attivita' degli organismi e
degli enti statali operanti nell'ambito delle materie di cui al comma
1  e  alla  individuazione  delle modalita' di utilizzo del personale
delle  pubbliche amministrazioni statali gia' impegnato nel programma
di cui al comma 1;
   b)  al  coordinamento  con  le attivita' in corso per l'attuazione
dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
   c)   alla   determinazione  di  concerto  con  il  Ministro  della
giustizia,  dei  criteri per l'adozione delle procedure connesse alla
pubblicazione  telematica  degli atti normativi nella prospettiva del
superamento dell'edizione a stampa della Gazzetta Ufficiale, anche ai
sensi di quanto disposto dall'articolo 27, comma 2, del decreto-legge
25  giugno  2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133.
  3.  Le  attivita'  del programma sono finanziate con le risorse del
fondo  istituito  ai  sensi dell'articolo 107 della legge 23 dicembre
2000,  n.  388,  ed iscritte nel corrispondente capitolo di spesa del
bilancio  di  previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
    Non  e'  in  alcun  caso consentito il finanziamento, a carico di
bilanci  pubblici,  di  progetti di classificazione e di accesso alla
normativa   vigente   non   rientranti  nell'ambito  delle  attivita'
coordinate ai sensi del presente decreto.   
  4.  Il  comma  584 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e successive modificazioni, e' abrogato.
 
                               Art. 2.
                        Abrogazioni espresse
      1.  A decorrere dal 16 dicembre 2009 sono o restano abrogate le
disposizioni elencate nell'Allegato 1, salva l'applicazione dei commi
14 e 15 dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246.
  1-bis.  Ai  fini  dell'adozione  dei  decreti  legislativi  di  cui
all'articolo  14,  comma 14, della legge 28 novembre 2005, n. 246, il
Ministro  per  la  semplificazione  normativa,  sentito  il  Ministro
dell'economia  e delle finanze, verifica la natura e le finalita' dei
soggetti  che  ricevono  finanziamenti  a  carico  del bilancio dello
Stato.  Ai  fini di tale verifica, il Ministro per la semplificazione
normativa  puo'  chiedere  ai  singoli  soggetti indicazioni puntuali
circa  l'utilizzo  di  tali  fondi.  All'esito  di tali verifiche, il
Ministro  per  la semplificazione normativa, d'intesa con il Ministro
dell'economia e delle finanze, tiene conto di tali risultanze in sede
di adozione dei decreti legislativi di cui al primo periodo.
  1-ter.  Entro il 30 giugno 2009, il Ministro per la semplificazione
normativa  trasmette  alle  Camere una relazione motivata concernente
l'impatto  delle  abrogazioni  previste  dal comma 1 sull'ordinamento
vigente, con riferimento ai diversi settori di competenza dei singoli
Ministeri.   
  2.  Il  Governo individua, con atto ricognitivo, le disposizioni di
rango   regolamentare  implicitamente  abrogate  in  quanto  connesse
esclusivamente   alla   vigenza   degli   atti  legislativi  inseriti
nell'Allegato  1.    L'atto ricognitivo di cui al precedente periodo,
da  adottare  entro  il  16  dicembre  2009, e' trasmesso alle Camere
corredato  di  una  relazione  volta ad illustrare i criteri adottati
nella  ricognizione  e  i risultati della medesima con riferimento ai
diversi settori di competenza dei singoli Ministeri.
  2-bis.  Al comma 1-bis dell'articolo 24 del decreto-legge 25 giugno
2008,  n.112,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 6 agosto
2008,  n.133,  e'  aggiunto,  in  fine,  il seguente periodo: «L'atto
ricognitivo  di  cui  al  presente  comma,  da  adottare  entro il 16
dicembre  2009,  e'  trasmesso alle Camere cosrredato di una relazione
volta  ad  illustrare  i  criteri  adottati  nella  ricognizione  e i
risultati  della  medesima  con  riferimento  ai  diversi  settori di
competenza dei singoli Ministeri».   
 
                               Art. 3.
Modifiche  all'Allegato A  annesso al   decreto-legge 25 giugno 2008,
n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133
  1. Sono soppresse dall'Allegato A    annesso al    decreto-legge 25
giugno  2008,  n.  112,  convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, le disposizioni elencate nell'Allegato 2.
      1-bis.  Con  decorrenza  dalla  data  di  entrata in vigore del
presente  decreto,  all'Allegato A annesso al decreto-legge 25 giugno
2008,  n.  112,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, sono altresi' soppresse:
   a)  la  voce  n. 224, relativa al regio decreto 30 aprile 1924, n.
965;
   b)  la  voce n. 328, relativa al regio decreto 5 febbraio 1928, n.
577;
   c) la voce n. 423, relativa alla legge 15 dicembre 1930, n. 1798;
   d) la voce n. 431, relativa alla legge 16 febbraio 1931, n. 188;
   e) la voce n. 526, relativa alla legge 4 aprile 1935, n. 911;
   f) la voce n. 835, relativa alla legge 9 febbraio 1942, n. 96;
   g)  la voce n. 974, relativa al decreto legislativo 5 maggio 1948,
n. 1242;
   h) la voce n. 1076, relativa alla legge 23 maggio 1950, n. 253;
   i) la voce n. 1123, relativa alla legge 14 febbraio 1951, n. 144;
   l) la voce n. 1179, relativa alla legge 11 gennaio 1952, n. 33;
   m)  la  voce  n.  1406,  relativa  al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1510;
   n) la voce n. 1832, relativa alla legge 28 luglio 1961, n. 830;
   o)  la  voce  n.  2021,  relativa  al decreto del Presidente della
Repubblica 23 maggio 1964, n. 655;
   p) la voce n. 2878, relativa alla legge 29 aprile 1976, n. 178;
   q)  la voce n. 2904, relativa alla legge 18 dicembre 1976, n. 859.
 
                               Art. 4.
                          Entrata in vigore
  1.  Il  presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
Allegato uno (omesso)
 
NOTA CONFETRA

N.B. Nell’allegato uno è riportato l’elenco delle leggi da abrogare entro

il 16 dicembre 2009. La legge di conversione ha soppresso  dall’elenco la

voce n.24538 cui corrispondeva la legge n.1442/1941.