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Roma, 6 aprile 2009
Circolare n. 64/2009
Oggetto: Autotrasporto – Sconto accise – Sospensione per i
veicoli sotto le 7,5 tonnellate – Nota dell’Agenzia delle Dogane prot. n.45822 del 30 marzo 2009.
Per i veicoli sotto
le 7,5 tonnellate lo sconto accise è per il momento sospeso. Lo ha comunicato
l’Agenzia delle Dogane, con la nota indicata in oggetto, precisando che in base
al diritto comunitario (Direttiva 2003/96/CE) il gasolio professionale che può
godere di aliquote d’accisa agevolate è solo quello utilizzato con veicoli
pesanti. L’Italia finora ha potuto applicare lo sconto accise anche ai veicoli
di peso inferiore in virtù di una deroga attualmente scaduta che per tornare ad
essere operativa necessita del nulla osta da parte della Commissione Europea.
In attesa di quel nulla osta, dunque, le imprese di autotrasporto dovranno
limitarsi a chiedere lo sconto sulle accise per il gasolio consumato nel 2008 esclusivamente
con veicoli di peso pari e superiore a 7,5 tonnellate.
L’agevolazione dovrà
essere richiesta entro la consueta scadenza del 30 giugno presentando agli
Uffici delle Dogane territorialmente competenti la dichiarazione dei consumi
del 2008. Il relativo modello e il programma informatico per la sua compilazione
sono disponibili sul sito www.agenziadogane.it
alla voce ”Benefici per il gasolio
d’autotrazione anno
L’importo dello
sconto è pari a 19,78609 euro per ogni
Anno 2008 |
Misura dello sconto €/1000 litri |
1
gennaio - 19 marzo |
19,78609 |
20
marzo - 30 aprile |
2,95609 |
1
maggio - 31 dicembre |
19,78609 |
Si rammenta che lo
sconto può essere utilizzato come credito d’imposta in compensazione dei
versamenti effettuati col modello F24 (il relativo codice tributo è 6740). Il
credito è fruibile decorsi 60 giorni dalla presentazione della dichiarazione
dei consumi senza che l’Amministrazione abbia sollevato obiezioni (istituto del
silenzio-assenso).
La compensazione
deve essere effettuata entro l’anno solare successivo a quello cui si riferisce
la dichiarazione dei consumi (ad esempio il credito spettante per la dichiarazione
dei consumi 2008 deve essere utilizzato in compensazione entro il 2009).
L’eventuale eccedenza di credito non utilizzata in compensazione dovrà essere
recuperata come rimborso in denaro. Tale regola è stata recentemente ribadita
dall’Agenzia delle Dogane con la nota n.29696/2009 nella quale è stato anche confermato
che il termine del 30 giugno per la presentazione delle richieste di sconto accise
è ordinatorio, mentre la scadenza ultima è quella biennale prevista dal Testo
Unico Accise (articolo 14 d.lgvo n.504/1995). Ad
esempio la richiesta di sconto riferita ai consumi del 2008 potrà essere
presentata fino al 31.12.2010.
f.to Piero M. Luzzati |
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Allegati due |
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D/t |
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla |
RU: 45822 Roma,
30.32009
Indirizzi omessi
OGGETTO: Benefici fiscali sul gasolio
per uso autotrazione. – Consumi anno 2008.
Con
riferimento ai consumi di gasolio effettuati nel corso dell’anno 2008 sono rimborsabili
gli incrementi dell’aliquota d’accisa disposti dall’art. 1, comma 9, del decreto-legge
n. 16/2005 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58/2005), pari ad €
9,78609 per mille litri di prodotto, il successivo incremento di aliquota, pari
ad € 3,00 per mille litri di prodotto (da Euro
Si
precisa, inoltre, che con riferimento al periodo compreso tra il 20 marzo ed il
30 aprile 2008, l’aliquota di riferimento per la determinazione dell’entità del
beneficio in questione rispetto ai consumi effettuati in tale arco temporale è
quella stabilita dal decreto 7 marzo 2008 (GURI serie generale n. 67, del
19.03.2008) , recante “Riduzione delle aliquote d’accisa sui prodotti
energetici usati come carburanti ovvero come combustibili da riscaldamento”,
che, limitatamente al periodo suddetto, ha disposto una diminuzione delle
aliquote d’accisa, di cui all’allegato I al d. lgs.
26.10.1995, n. 504, rispetto ad alcuni prodotti energetici, tra cui il gasolio
usato come carburante.
Atteso,
quindi, che la misura dell’aliquota relativa al gasolio usato come carburante
prevista dal decreto suddetto era pari ad € 406,17 per mille litri di prodotto,
si fa presente che, rispetto ai consumi effettuati tra il 20 marzo e il 30 aprile
2008, l’entità del beneficio riconoscibile è pari ad € 2,95609 per mille litri
di prodotto.
Pertanto:
1) con
riferimento ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° gennaio e il 19 marzo
2008 e tra il 1° maggio e il 31 dicembre 2008 l’entità del beneficio riconoscibile
è pari ad € 19,78609 per mille litri di prodotto;
2) con
riferimento al periodo compreso tra il 20 marzo ed il 30 aprile 2008 l’entità
del beneficio riconoscibile è pari ad € 2,95609 per mille litri di prodotto.
Con
riguardo all’individuazione dei soggetti che possono usufruire dell’agevolazione
in questione si precisa quanto segue.
L’art.
7 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27.10.2003, al paragrafo 3 lett.
a), definisce come “commerciale” il gasolio utilizzato ai fini del trasporto di
merci per conto terzi o per conto proprio, effettuato con autoveicoli a motore
o con autoveicoli con rimorchio adibiti esclusivamente al trasporto di merci su
strada, aventi peso a pieno carico massimo ammissibile pari o superiore a 7,5
tonnellate.
L’art.
18, paragrafo 11, della medesima direttiva consentiva, fino al 1° gennaio 2008,
alla Repubblica italiana di applicare, in deroga a quanto stabilito dall’art. 7
sopra citato, per la definizione di usi commerciali sopra richiamata un peso a
pieno carico massimo ammissibile non inferiore a 3,5 tonnellate.
Sin
dal settembre 2007, nell’imminenza dello scadere della predetta autorizzazione,
i competenti servizi del Ministero dell’economia e delle finanze hanno
provveduto ad inoltrare alla Commissione UE una specifica richiesta di proroga
della deroga suddetta, in ordine alla quale l’esecutivo comunitario non si è ancora
pronunciato.
Atteso
quanto sopra, nelle more della pronuncia della Commissione UE in ordine all’accoglibilità della richiesta di proroga presentata, ad
oggi si ritiene che gli esercenti l’attività di autotrasporto di merci, in
conto proprio e in conto terzi, con automezzi di peso compreso tra 3,5 e 7,49
tonnellate non possano essere, al momento ammessi alla fruizione del beneficio
fiscale in parola.
Al
riguardo si fa riserva di ulteriori comunicazioni circa l’estensibilità dell’agevolazione
in argomento ai soggetti da ultimo richiamati all’esito dell’iter comunitario
cui si è fatto cenno,
Pertanto,
con riferimento ai consumi di gasolio effettuati nel corso dell’anno 2008, hanno
diritto al beneficio sopra descritto:
a) gli
esercenti l’attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva
pari o superiore a 7,5 tonnellate;
b) gli enti
pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui
al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;
c) le imprese
esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla
legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio,
del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al citato decreto legislativo
n. 422 del 1997;
d) gli enti
pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto
di persone.
Tutto
ciò premesso, attesa la non accoglibilità delle
istanze presentate dai soggetti in capo ai quali non ricorre il presupposto di
cui alla lettera a), si raccomanda agli Uffici di questa Agenzia lo scrupoloso
riscontro delle dichiarazioni presentate dagli aventi diritto sopra distinti.
Le
Direzioni regionali in indirizzo vorranno provvedere ad impartire le opportune
indicazioni agli Uffici dipendenti nonché a rappresentare alla scrivente eventuali
problematiche e criticità.
Per
ottenere il rimborso degli importi sopra evidenziati, ai fini della restituzione
in denaro o dell’utilizzo in compensazione degli stessi, i soggetti di cui alle
lettere a), b), c) e d) presentano apposita dichiarazione agli Uffici
dell’Agenzia delle dogane territorialmente competenti, con l’osservanza delle
modalità stabilite con il regolamento emanato con D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277
(G.U. n. 238 dell’11 ottobre 2000) entro il 30 giugno 2009.
Le
imprese che scelgono di utilizzare in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, l’importo del credito spettante possono
usufruirne entro l’anno solare in cui il credito medesimo è sorto.
Per
le eventuali eccedenze di credito, non utilizzate in compensazione entro la fine
dell’anno solare in cui il credito è sorto, deve essere presentata, agli Uffici
dell’Agenzia delle dogane territorialmente competenti, apposita domanda di rimborso
in denaro entro il 30 giugno 2010.
Per
la fruizione dell’agevolazione con Mod. F24, deve essere utilizzato il CODICE
TRIBUTO 6740.
Per
l’accreditamento su conto corrente in altro Stato dell’U.M.E.
è richiesta l’indicazione dei codici BIC (Bank identification code) e IBAN (International bank address number).
Come già evidenziato in passato, si
ribadisce che:
- i soli
esercenti l’attività di trasporto di persone di cui alle suddette lettere b), c)
e d) possono comprovare i consumi di gasolio per autotrazione, dichiarati ai
fini della fruizione del beneficio in parola, anche con scheda carburante;
- gli
esercenti l’attività di autotrasporto di merci, di cui alla suddetta lettera
a), sono tenuti a comprovare i consumi effettuati unicamente mediante le relative
fatture di acquisto.
Si
ricorda, inoltre, che ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28.12.2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative o regolamentari
in materia di documentazione amministrativa”, chiunque rilascia dichiarazioni
mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal testo unico predetto
è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
Inoltre,
allorché il dichiarante venga ammesso alla fruizione dei benefici per il settore
dell’autotrasporto sulla base di dichiarazioni non conformi alla realtà, si rende
applicabile la disposizione di cui all’art. 75 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con conseguente decadenza dai benefici ottenuti
per effetto della dichiarazione infedele.
Tutto
ciò premesso, al fine di agevolare gli adempimenti previsti e di consentire la
compilazione e la stampa della dichiarazione da consegnare, insieme ai relativi
dati salvati su supporto informatico - floppy disk o cd rom – al competente
Ufficio delle Dogane o all’Ufficio delle Dogane di Roma I (per gli esercenti
comunitari non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi in
Italia ), i cui indirizzi e recapiti telefonici sono reperibili sul sito
internet www.agenziadogane.gov.it, questa
Agenzia provvederà a rendere disponibile, sul sito predetto, il relativo
software, opportunamente aggiornato entro il 3 aprile 2009.
Della
disponibilità del suddetto software sarà data notizia a mezzo comunicato
stampa.
Il Direttore dell’Area Centrale
F.to Ing. Walter De
Santis
RU: 29696 Roma,
30.3.2009
Indirizzi omessi
OGGETTO: Benefici fiscali sul gasolio per
uso autotrazione – DPR n. 277/2000. – Chiarimenti.
Con riguardo alla materia in oggetto evidenziata sono
stati sottoposti all’attenzione della scrivente alcuni quesiti concernenti:
1) la
determinazione del momento iniziale di decorrenza del termine di decadenza
biennale previsto dall’art. 14 del d. lgs. n.
504/1995, richiamato dall’Avvocatura Generale dello Stato, e quindi nella
Risoluzione n. 6/D, del 27.11.2002, quale termine generale di decadenza per la
richiesta dei benefici fiscali in questione;
2) la definizione del periodo nel quale è consentito l’utilizzo in
compensazione del credito sorto ai sensi dell’art. 4, comma 2, del DPR n.
277/2000.
A tal proposito si forniscono le seguenti
precisazioni.
Per quanto concerne la questione di cui al
punto 1), tenuto conto di quanto previsto dall’art. 3 del DPR 09.06.2000, n.
277 - secondo il quale gli esercenti che intendano usufruire dei benefici in
parola devono presentare apposita dichiarazione entro il 30 giugno successivo
alla scadenza di ciascun anno solare – si ritiene che il termine biennale in
questione decorra a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui
sono stati effettuati i consumi di gasolio in relazione ai quali viene
richiesto il beneficio.
Soltanto con lo spirare del 31 dicembre
dell’anno di consumo è, infatti, possibile determinare l’ammontare del credito
spettante agli aventi diritto in relazione ai consumi effettuati nel corso
dell’anno medesimo.
La relativa pretesa creditoria diviene,
dunque, azionabile a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di
consumo e il termine biennale previsto dall’art. 14 del d.lgs. n. 504/1995
viene a scadere alla data del 31 dicembre dell’anno successivo a quello di
dichiarazione ( es: anno di consumo → anno a, momento iniziale del termine
biennale → 1° gennaio anno a+1,
momento finale del termine biennale → 31 dicembre anno a+2 ).
Con l’occasione si ribadisce, quindi, che
non è possibile riconoscere alcun rimborso ai richiedenti che abbiano
presentato la propria dichiarazione oltre la fine dell’anno successivo a quello
di dichiarazione (anno a +2).
Le somme eventualmente utilizzate in
compensazione dovranno essere recuperate ai sensi dell’art. 2, co. 3, del TUA, nei modi indicati dall’art. 14, co. 1, del medesimo Testo Unico, con l’applicazione
dell’indennità di mora e degli interessi di cui all’art. 3, co.
4, del TUA, a partire dal momento in cui l’interessato ha usufruito delle somme
in questione in via di compensazione.
Si ritiene, inoltre, che nel caso di
specie debbano essere effettuate le opportune comunicazioni all’Agenzia delle
Entrate ai fini dell’eventuale applicazione della sanzione prevista dall’art.
13 del d. lgs. n. 471/1997, nel caso del ritardato o
del mancato versamento di tributi di propria competenza, ovvero, al fine delle
opportune comunicazioni agli Enti interessati, per le iniziative di competenza,
qualora il ritardo o l’omissione riguardino contribuiti di loro spettanza.
Per quanto concerne la questione di cui al
punto 2) si precisa quanto segue.
Il DPR n. 277/2000, all’artt. 1, comma 1 e
all’art. 3, comma 5, consente che il credito derivante dal riconoscimento del
beneficio fiscale in questione venga utilizzato in compensazione, ovvero, venga
riconosciuto mediante rimborso delle relative somme, rimettendo agli aventi
diritto l’opzione per uno dei modi di fruizione sopra distinti, da indicare
nella dichiarazione necessaria ad ottenere il beneficio fiscale in questione.
Al successivo art. 4 del regolamento
predetto, nel precisare le modalità relative all’utilizzo del credito in
compensazione, viene stabilito che la fruizione del beneficio con tale modalità
deve aver luogo entro la fine dell’anno solare nel quale il credito è sorto, ai
sensi del comma 2 del medesimo articolo, per effetto del silenzio-assenso
maturato allo scadere del termine di sessanta giorni dal ricevimento
dell’istanza da parte dell’Ufficio, allorché quest’ultimo, nelle more del
termine in questione, non abbia notificato alcun provvedimento di diniego al richiedente.
Al tempo stesso l’articolo in argomento,
in un’ottica di salvaguardia della pretesa degli aventi diritto, disciplina in
modo specifico l’eventualità in cui non si verifichi la compensazione
dell’intero importo, prevedendo la possibilità di chiedere, entro la fine del
primo semestre dell’anno successivo (anno
a+2) il rimborso dell’eventuale rimanenza non compensata.
La ratio della
disciplina suddetta va individuata, da un lato, nell’intenzione di consentire
agli aventi diritto di utilizzare in tempi brevi il proprio credito (in via di
compensazione) e, dall’altro, nella finalità di consentire il ricorso allo
strumento della compensazione solamente entro l’anno in cui viene effettuato il
versamento a saldo dell’imposta dovuta in relazione al periodo d’imposta
considerato, coincidente con il periodo di effettuazione dei consumi di gasolio
rispetto ai quali si configura il credito relativo al beneficio in questione.
Lo scopo ultimo della norma richiamata va,
infatti, individuato nella salvaguardia, ai fini dell’imputazione del credito
al corretto periodo d’imposta, del diretto collegamento tra il momento
dell’utilizzo del credito ed il periodo d’imposta in cui lo stesso viene a
maturare.
In tale ottica, la misura di salvaguardia
approntata dall’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 4 del DPR n. 277 consente
di chiudere in modo definitivo la partita in questione, garantendo, comunque,
la necessaria tutela delle pretese degli aventi diritto.
Fermo restando quanto chiarito con
Tutto ciò premesso, atteso che il termine
generale di decadenza per la richiesta dei benefici fiscali in questione va
individuato con riferimento al termine di decadenza biennale contemplato
dall’art. 14 del d.lgs. n. 504/1995, tenuto conto delle considerazioni sin qui
evidenziate, si ritiene che le eventuali dichiarazioni di consumo presentate
oltre la fine del primo anno successivo a quello di effettivo consumo (la cui
ricevibilità non viene qui messa in discussione), recanti l’opzione per la
fruizione del credito in compensazione, debbano essere considerate come istanze
di rimborso in denaro.
Nelle circostanze suddette gli Uffici
competenti provvederanno, quindi, ad effettuare le opportune comunicazioni agli
utenti interessati acquisendone le coordinate bancarie.
Il Direttore dell’Area centrale
Ing. Walter De Santis
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs.
n. 39/93