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Roma, 20 aprile 2009
Circolare n. 67/2009
Oggetto: Autotrasporto – Nuovo regime tariffario – Stato
della situazione - Articolo 7-sexies D.L. n.5/2009 convertito nella Legge
9.4.2009, n.33, su S.O. alla G.U. n.85 dell’11.4.2009.
Com’è noto, a
seguito dell’impennata del costo del gasolio avvenuta nel primo semestre del
2008 e alla conseguente vertenza dell’autotrasporto, dal luglio dello scorso
anno è entrata in vigore la legge n.133/2008 che ha introdotto norme molto
vincolanti in tema di tariffe dell’autotrasporto.
Quelle disposizioni
(contenute nell’articolo 83 bis) non sono peraltro mai diventate operative, da
un lato perché a tutt’oggi non è stato costituito l’Osservatorio della Consulta dell’Autotrasporto che ha un ruolo
indispensabile ai fini dell’applicazione delle nuove norme, dall’altro perché
il prezzo del gasolio dal luglio 2008 ha continuato a scendere e questa
circostanza ha reso ininfluente anche il regime transitorio che avrebbe dovuto
funzionare nelle more della costituzione dell’Osservatorio.
In questa
situazione il Governo, a fronte del continuo stato di agitazione delle associazioni
artigiane del settore, ha modificato l’articolo 83 bis una prima volta a dicembre
2008 col decreto legge n.162/2008 convertito dalla legge n.201/2008 e la
seconda volta con la legge indicata in oggetto di conversione del decreto legge
n.5/2009.
La ratio delle modifiche è stata quella di consentire l’operatività
delle nuove norme pur in assenza dell’Osservatorio e nel contempo di
distinguere nettamente la disciplina dei contratti di trasporto verbali da
quella dei contratti di trasporto stipulati per iscritto.
Contratti verbali - Nel caso di contratti verbali, la tariffa del servizio
non potrà essere inferiore a quella derivante dall’applicazione dei valori sui costi
chilometrici del carburante e sulla relativa percentuale di incidenza che il Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti è incaricato di elaborare. Effettivamente il
Ministero ha già fornito da tempo questi elementi (ad esempio per i veicoli di peso
superiore a 20 tonn ha indicato un costo del gasolio
chilometrico di 0,329 euro con un’incidenza del 30% che comporta una tariffa
minima di 1,1 euro a Km), ma finora si trattava di valori indicativi, mentre i nuovi
dati che il Ministero si sta apprestando a pubblicare saranno ufficiali e la
loro applicazione sarà obbligatoria per i contratti verbali. Non appena saranno
disponibili le nuove determinazioni ministeriali scatterà l’obbligo per i
vettori di indicare nelle fatture la quota del corrispettivo corrispondente al
costo del carburante. Tale indicazione renderà palese la tariffa minima di
riferimento che potrà essere pretesa dal vettore anche attraverso la procedura
dei decreti ingiuntivi nel termine di prescrizione di cinque anni. A carico dei
committenti che violano le tariffe minime sono inoltre previste pesanti
sanzioni (esclusione dagli appalti pubblici per sei mesi, esclusione da
benefici fiscali e previdenziali per un anno).
Contratti scritti – Nel caso di contratti di trasporto scritti, la
determinazione del corrispettivo non sarà rigidamente ancorata alle nuove
tariffe minime. Con l’ultima modifica introdotta dalla legge indicata in
oggetto, infatti, anche la quota di corrispettivo corrispondente al costo del
carburante (valore che deve essere indicato nelle fatture e che va adeguato nel
caso di oscillazioni del prezzo del gasolio superiori al 2 per cento) è
lasciata alla libera contrattazione delle parti. La presenza di un contratto
scritto esclude la possibilità per il vettore di agire con la procedura dei
decreti ingiuntivi; inoltre il termine di prescrizione per le azioni da parte
del vettore è di un anno anziché di cinque anni. Non sono poi applicabili le sanzioni
a carico dei committenti per il mancato rispetto delle tariffe minime.
Si
fa riserva di tornare sull’argomento non appena saranno noti gli indici
ministeriali.
f.to Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 15/2009 e 212/2008 |
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Allegato uno |
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D/d |
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consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla |
Decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 coordinato con la legge di conversione
9 aprile 2009, n. 33 recante: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali
in crisi, nonche' disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione
del debito nel settore lattiero-caseario.
omissis
Art. 7-sexies
Disposizioni in materia di trasporti
1. All'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo
2-quinquies del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'ultimo periodo del comma 4 e' soppresso;
b) il comma 10 e' sostituito dal seguente:
"10. Fino a quando non saranno disponibili le determinazioni di cui ai
commi 1 e 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti elabora, con
riferimento alle diverse tipologie di veicoli e alla percorrenza chilometrica,
gli indici sul costo del carburante per chilometro e sulle relative quote
di incidenza sulla base dei dati in suo possesso e delle rilevazioni mensili
del Ministero dello sviluppo economico sul prezzo medio del gasolio per autotrazione,
sentite le associazioni di categoria piu' rappresentative dei vettori e quelle
della committenza".
2. All'articolo 29, comma 1-bis, quarto periodo, del decreto-legge 30 dicembre
2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009,
n. 14, le parole: "non oltre il 16 aprile" sono sostituite dalle
seguenti: "non oltre il 16 maggio".
3. Le somme rese disponibili per pagamenti non piu' dovuti relativi alla sovvenzione
degli esercizi pregressi a favore del Gruppo Tirrenia per l'importo di euro
6.615.681,63 possono essere utilizzate a parziale copertura del disavanzo
del medesimo Gruppo relativo al 2008. Le disposizioni di cui all'articolo
2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, si applicano anche al personale
del Gruppo Tirrenia.
4. Al fine di scongiurare la possibilita' che sia compromessa la continuita'
del servizio pubblico di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como,
alla Gestione governativa navigazione laghi per gli esercizi finanziari 2009
e 2010 e' consentito l'utilizzo degli avanzi di amministrazione risultanti
dai bilanci 2007 e 2008 per fronteggiare le spese di esercizio per la gestione
dei servizi di navigazione lacuale, fermo restando quanto previsto dall'articolo
4 della legge 18 luglio 1957, n. 614, nonche' dall'articolo 45 del decreto
del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003 n. 97.
5. All'articolo 29, comma 1-bis, terzo periodo, del decreto-legge 30 dicembre
2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009,
n. 14, le parole: "80 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti:
"91 milioni di euro, dei quali 11 milioni destinati alle imprese artigiane
del settore dell'autotrasporto di merci,".
omissis