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Roma, 27 aprile 2009
Circolare n. 70/2009
Oggetto: Sanità – Dogane – Importazione dei prodotti contenenti
bustine antimuffa – Modalità dei controlli – Decisione
della Commissione Europea 2009/251/CE – Nota
Agenzia delle Dogane prot. 56686 del 22.4.2009
– Nota Ministero
del Lavoro e della Salute prot. 18656 del 23.4.2009.
Dall’1 maggio gli
Stati Membri devono garantire il divieto d’immissione all’interno dell’UE del dimetilfumarato (DMF), una sostanza nociva che può causare
gravi reazioni allergiche e che può essere contenuto nelle bustine antimuffa
utilizzate per preservare l’integrità di molti prodotti, dalle calzature in
pelle, ai mobili, fino addirittura ad alcuni prodotti alimentari.
L’allarme contro il
DMF è scattato già da alcuni mesi, ma da maggio i controlli diverranno più
stringenti.
Autodichiarazione degli importatori - Per facilitare le operazioni di
vigilanza gli importatori possono presentare un dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà per attestare la presenza o meno delle bustine
antiumidità/antimuffa. Nel caso di presenza delle bustine, gli importatori
devono fornire i dati sul preparato antimuffa specificando se è contenuto il
DMF e in che quantità. In caso il DMF sia presente nei limiti consentiti (fino
a 0,1 mg per kg di prodotto), gli USMAF rilasciano il relativo nulla osta sanitario.
Controllo delle bustine antimuffa - In assenza dei dati sul contenuto
delle bustine, le stesse vengono analizzate con costi a carico degli
importatori. Le analisi possono essere eseguite presso laboratori accreditati,
laboratori operanti secondo le disposizioni di cui al d.lgvo
n. 50/2007 (Buone Pratiche di Laboratorio), nonché presso i Servizi Chimici dei
porti.
Bonifica - Nel caso il contenuto di DMF sia superiore al limite
consentito, può essere richiesta agli USMAF l’autorizzazione per la bonifica
dei prodotti da importare. In tal caso la merce viene introdotta nel nostro
Paese sotto vincolo sanitario e viene custodita presso locali appositamente
indicati dagli USMAF. L’operazione di bonifica avviene sotto vigilanza delle
Aziende Sanitarie Locali coadiuvate dai NAS dei Carabinieri. I prodotti
bonificati devono avere un nuovo imballaggio ed apposite etichette sulla loro pericolosità
per i soggetti allergici. La bonifica non è necessaria per i prodotti
semilavorati non destinati ad un contatto immediato e diretto con la persona purché
sia garantito il corretto smaltimento delle bustine contenenti il DMF.
f.to Piero M. Luzzati |
Allegati tre: - Decisione della Commissione Europea 2009/251/CE - Nota Agenzia delle Dogane prot. 56686 del 22.4.2009 - Nota Ministero del Lavoro e della Salute prot. 18656 del 23.4.2009 |
D/t |
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