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Roma, 27 aprile 2009

 

Circolare n. 70/2009

 

Oggetto: Sanità – Dogane – Importazione dei prodotti contenenti bustine antimuffa – Modalità dei controlli – Decisione della Commissione Europea 2009/251/CENota Agenzia delle Dogane prot. 56686 del 22.4.2009Nota Ministero del Lavoro e della Salute prot. 18656 del 23.4.2009.

 

Dall’1 maggio gli Stati Membri devono garantire il divieto d’immissione all’interno dell’UE del dimetilfumarato (DMF), una sostanza nociva che può causare gravi reazioni allergiche e che può essere contenuto nelle bustine antimuffa utilizzate per preservare l’integrità di molti prodotti, dalle calzature in pelle, ai mobili, fino addirittura ad alcuni prodotti alimentari.

 

L’allarme contro il DMF è scattato già da alcuni mesi, ma da maggio i controlli diverranno più stringenti. Confetra è intervenuta sul Ministero del Lavoro e della Salute e sull’Agenzia delle Dogane affinché le modalità dei controlli fossero chiare e omogenee sul territorio nazionale. Con le note indicate in oggetto sono state riepilogate le nuove procedure ed è stato chiarito che gli uffici di Sanità Marittima Aerea e di Frontiera – USMAF – esercitano controlli almeno di tipo documentale anche su prodotti non rientranti tra quelli ordinariamente assoggettati alla vigilanza sanitaria all’importazione.

 

Autodichiarazione degli importatori - Per facilitare le operazioni di vigilanza gli importatori possono presentare un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per attestare la presenza o meno delle bustine antiumidità/antimuffa. Nel caso di presenza delle bustine, gli importatori devono fornire i dati sul preparato antimuffa specificando se è contenuto il DMF e in che quantità. In caso il DMF sia presente nei limiti consentiti (fino a 0,1 mg per kg di prodotto), gli USMAF rilasciano il relativo nulla osta sanitario.

 

Controllo delle bustine antimuffa - In assenza dei dati sul contenuto delle bustine, le stesse vengono analizzate con costi a carico degli importatori. Le analisi possono essere eseguite presso laboratori accreditati, laboratori operanti secondo le disposizioni di cui al d.lgvo n. 50/2007 (Buone Pratiche di Laboratorio), nonché presso i Servizi Chimici dei porti.

 

Bonifica - Nel caso il contenuto di DMF sia superiore al limite consentito, può essere richiesta agli USMAF l’autorizzazione per la bonifica dei prodotti da importare. In tal caso la merce viene introdotta nel nostro Paese sotto vincolo sanitario e viene custodita presso locali appositamente indicati dagli USMAF. L’operazione di bonifica avviene sotto vigilanza delle Aziende Sanitarie Locali coadiuvate dai NAS dei Carabinieri. I prodotti bonificati devono avere un nuovo imballaggio ed apposite etichette sulla loro pericolosità per i soggetti allergici. La bonifica non è necessaria per i prodotti semilavorati non destinati ad un contatto immediato e diretto con la persona purché sia garantito il corretto smaltimento delle bustine contenenti il DMF.

 

f.to Piero M. Luzzati Allegati tre:
- Decisione della Commissione Europea 2009/251/CE
- Nota Agenzia delle Dogane prot. 56686 del 22.4.2009
- Nota Ministero del Lavoro e della Salute prot. 18656 del 23.4.2009
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