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Roma, 28 aprile 2009
Circolare n.72/2009
Oggetto: Tributi – IVA ad esigibilità
differita – D.M. 26.3.2009 su G.U. n.96 del 27.4.2009.
Con il decreto
indicato in oggetto è stata disciplinata la facoltà di emettere fatture con Iva
ad esigibilità differita, facoltà prevista dalla normativa comunitaria
dell’imposta sul valore aggiunto che il nostro Governo ha deciso di rendere
operativa con il D.L. n.185/2008 convertito dalla L. n.2/2009.
Volume d’affari fino
a 200 mila euro annui – L’emissione di fatture con imposta ad esigibilità
differita all’atto del pagamento del corrispettivo è consentita ai soggetti con
volume d’affari fino a 200 mila euro annui. Le fatture dovranno contenere
l’indicazione “Operazione con imposta ad esigibilità differita – Art. 7 D.L.
n.185/2008 convertito dalla L. n.2/2009”. Le nuove disposizioni si applicano
alle operazioni effettuate a decorrere dal 28 aprile del corrente anno e
rimarranno in vigore in via sperimentale fino a tutto il 2011.
Liquidazione
dell’imposta a debito - L’Iva dovrà essere computata a debito nella
liquidazione periodica relativa al mese o trimestre in cui viene incassato il
corrispettivo. Nel caso di mancato incasso del corrispettivo, l’imposta dovrà
comunque essere versata all’Erario decorso un anno dall’effettuazione
dell’operazione.
Detrazione dell’imposta
a credito - Corrispondentemente chi
riceve una fattura ad esigibilità differita potrà detrarre la relativa imposta
solo dopo aver versato il relativo corrispettivo.
Regimi speciali – Le
nuove disposizioni non riguardano le operazioni effettuate dai soggetti che si
avvalgono di regimi speciali, come ad esempio le imprese di autotrasporto merci
che applicano il regime ex art.74 c.4 DPR n.633/72.
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f.to
Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.24/2009 e 198/2008 |
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Allegato uno |
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D/d |
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G.U. n.96 del 27.4.2009
(fonte Guritel)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 26 marzo 2009
Pagamento dell'imposta sul valore aggiunto al momentodell'effettiva riscossione del corrispettivo. IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Decreta: Art. 1. Volume d'affari dei soggetti ammessi all'esigibilita' differita 1. Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuatenei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell'eserciziodi impresa, arte o professione da soggetti che nell'anno solareprecedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attivita',prevedano di realizzare un volume d'affari non superiore aduecentomila euro, l'imposta sul valore aggiunto diviene esigibileall'atto del pagamento dei relativi corrispettivi. L'imposta diviene,comunque, esigibile dopo il decorso di un anno dal momento dieffettuazione dell'operazione, salvo che il cessionario ocommittente, prima del decorso di detto termine, sia statoassoggettato a procedure concorsuali o esecutive. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alleoperazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimispeciali di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto ne' aquelle fatte nei confronti di cessionari o committenti che assolvonol'imposta mediante l'applicazione del meccanismo dell'inversionecontabile. 3. La fattura emessa in sede di applicazione delle disposizioni dicui al comma 1 reca l'annotazione che si tratta di operazione conimposta ad esigibilita' differita, con l'indicazione dell'art. 7 deldecreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28gennaio 2009, n. 2. 4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti cessano di avereapplicazione per le operazioni effettuate successivamente al momentoin cui e' superato il limite di duecentomila euro di volume d'affari. Art. 2. Adempimenti del cedente o prestatore 1. Per le operazioni di cui all'art. 1 il cedente o prestatoreadempie gli obblighi di cui al titolo secondo del decreto delPresidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 2. Le operazioni di cui all'art. 1 concorrono a formare il volumed'affari del cedente o prestatore e partecipano alla determinazionedella percentuale di detrazione di cui all'art. 19-bis del decretodel Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, conriferimento all'anno in cui l'operazione si intende effettuata. 3. Le operazioni di cui all'art. 1 sono computate nellaliquidazione periodica relativa al mese o trimestre nel corso delquale e' incassato il corrispettivo ovvero scade il termine di unanno dal momento di effettuazione dell'operazione previsto dall'art.7 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, conmodificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 4. Nel caso in cui sia effettuato un incasso parziale delcorrispettivo, l'imposta diventa esigibile ed e' computata nellaliquidazione periodica nella proporzione esistente fra la sommaincassata ed il corrispettivo complessivo dell'operazione. Art. 3. Adempimenti del cessionario o committente 1. Il cessionario o committente delle operazioni di cui all'art. 1ha diritto alla detrazione dell'imposta, ai sensi degli articoli 19 eseguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,n. 633, a partire dal momento in cui il corrispettivo di talioperazioni e' stato pagato. 2. Nel caso in cui sia effettuato un pagamento parziale delcorrispettivo, il diritto alla detrazione dell'imposta sorge in capoal cessionario o committente nella proporzione esistente fra la sommapagata ed il corrispettivo complessivo dell'operazione. Art. 4. Effetti su altre operazioni ad esigibilita' differita 1. La disciplina contenuta nel presente decreto non si applica alleoperazioni di cui all'art. 6, quinto comma, secondo periodo, deldecreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Art. 5. Efficacia 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alleoperazioni effettuate a decorrere dal giorno successivo alla suapubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta ufficiale dellaRepubblica italiana. Roma, 26 marzo 2009 Il Ministro : Tremonti Registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2009Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2
Economia e finanze,
foglio n. 44