Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

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Roma, 16 giugno 2009

 

Circolare n. 87/2009

 

Oggetto: Notizie in breve.

 

Tributi – Saggio di interesse su rimborsi e su versamenti rateali delle imposte – Dall’1.1.2010 il tasso d’interesse sui rimborsi delle imposte sui redditi scenderà dall’attuale 2,75% al 2% annuo; il tasso sui rimborsi IVA scenderà dell’attuale 5% al 2% annuo. Per quanto riguarda gli interessi dovuti dai contribuenti per il versamento rateale delle imposte sui redditi, la misura del tasso scenderà dall’attuale 6% al 4% già a decorrere dai pagamenti delle imposte dovute per le dichiarazioni fiscali presentate dall’1 luglio prossimo - Decreto Ministeriale 21.5.2009 su G.U. del 15.6.2009

 

Cariche e nomine – Michele Azzola è stato nominato Segretario Nazionale FILT-CGIL (Federazione Italiana Lavoratori Trasporti Cgil) per il Dipartimento Trasporto Merci, Logistica e Viabilità.

 

Cariche e nomine – Roberta Gili è stata confermata alla presidenza del Freight Leaders Council.

 

Prezzo gasolio auto al 15 giugno 2009 (fonte Ministero Sviluppo Economico) euro/litro

Prezzo al netto
delle imposte

Accisa

Iva

Prezzo al consumo

Variazione da
settimana prec.

Variazione da
inizio anno

0,502

0,423

0,185

1,110

+ 0,020

+ 0,057

 

f.to Piero M. Luzzati

Allegato uno

 

D/n

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G.U n.136 del 15.6.2009 (fonte Guritel)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 21 maggio 2009

  Razionalizzazione degli interessi per la riscossione ed il rimborso
dei  tributi, ai sensi dell'articolo 1, comma 150, della legge n. 244
del 2007. (09A06833)
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
                              Decreta:
 
                               Art. 1.
           Interesse per ritardato rimborso delle imposte
  1.  Gli  interessi  per  ritardato rimborso di imposte pagate e per
rimborsi  eseguiti  mediante  procedura automatizzata, previsti dagli
articoli  44  e 44-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre  1973,  n.  602,  sono  dovuti nella misura del 2 per cento
annuo e dell'1 per cento semestrale, a decorrere dal 1° gennaio 2010.
  2.  Gli  interessi  per i rimborsi in materia di imposta sul valore
aggiunto,  previsti  dagli  articoli  38-bis e 38-ter del decreto del
Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972, n. 633, sono dovuti
nella misura del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° gennaio 2010.
  3.  Gli  interessi  per  i  rimborsi  dell'imposta  di successione,
previsti  dagli  articoli  42,  comma  3,  e 37, comma 2, del decreto
legislativo  31  ottobre  1990,  n. 346, e delle imposte ipotecaria e
catastale,  di  cui  all'art. 13, comma 4, del decreto legislativo 31
ottobre  1990, n. 347, sono dovuti nella misura dell'1 per cento, per
ogni semestre compiuto, a decorrere dal 1° gennaio 2010.
  4.  Gli interessi per i rimborsi delle somme non dovute per tasse e
imposte  indirette  sugli affari, previsti dagli articoli 1 e 5 della
legge  26  gennaio  1961,  n.  29 sono dovuti nella misura dell'1 per
cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal 1° gennaio 2010.
                               Art. 2.
             Interessi per ritardata iscrizione a ruolo
  1.  A  decorrere  dal  1° ottobre 2009, gli interessi per ritardata
iscrizione  a ruolo, previsti dall'art. 20 del decreto del Presidente
della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono dovuti nella misura
del  4  per  cento  annuo,  per i ruoli resi esecutivi dalla medesima
data.
 
                               Art. 3.
                Interessi per dilazione del pagamento
  Gli  interessi  per  dilazione del pagamento, previsti dall'art. 21
del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602,  sono  dovuti  nella  misura  del  4,5  per  cento annuo, per le
dilazioni concesse a decorrere dal 1° ottobre 2009.
 
                               Art. 4.
             Interessi per la sospensione amministrativa
  1.   Gli   interessi   per   la  sospensione  amministrativa  della
riscossione,  previsti  dall'art. 39 del decreto del Presidente della
Repubblica  29  settembre  1973, n. 602, sono dovuti nella misura del
4,5 per cento annuo, a decorrere dal 1° ottobre 2009.
 
                               Art. 5.
                   Interessi per pagamenti rateali
  1. Gli interessi per i pagamenti rateali, previsti dall'art. 20 del
decreto  legislativo  9 luglio 1997, n. 241, sono dovuti nella misura
del  4 per cento annuo a decorrere dai pagamenti delle imposte dovute
in  relazione  alle  dichiarazioni  fiscali  presentate dal 1° luglio
2009.
  2.  A  decorrere  dal 1° gennaio 2010, sono dovuti gli interessi al
tasso  del  3,5  per  cento  annuo  per  i pagamenti rateali previsti
dall'art.  3-bis,  comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 462.
  3.  Sugli  importi dilazionati, previsti dall'art. 38, comma 2, del
decreto  legislativo  31  ottobre  1990,  n. 346, sono dovuti, per le
dilazioni concesse dal 1° gennaio 2010, gli interessi annui a scalare
nella misura del 3 per cento.
 
                               Art. 6.
                  Interessi per ritardato pagamento
  1.  A  decorrere  dalle  dichiarazioni  presentate  per  il periodo
d'imposta  in  corso al 31 dicembre 2007, gli interessi relativi alle
somme  dovute  ai  sensi degli articoli 2, comma 2, e 3, comma 1, del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, versate entro i termini
ivi previsti, sono dovuti nella misura del 3,5 per cento annuo.
  2.  A decorrere dal 1° gennaio 2010 sono stabiliti al tasso del 3,5
per cento annuo gli interessi relativi alle somme dovute a seguito di:
   a) rinuncia all'impugnazione dell'accertamento, di cui all'art. 15
del  decreto  legislativo  19  giugno  1997,  n. 218, versate entro i
termini ivi previsti;
   b)  pagamento dell'imposta di registro, di donazione, ipotecaria e
catastale  entro i termini previsti dagli articoli 54, comma 5, e 55,
comma  1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n. 131;
   c)  pagamento delle tasse sulle concessioni governative, di cui al
decreto  del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e
delle  tasse  automobilistiche la cui gestione e' di competenza dello
Stato, entro i termini previsti dagli avvisi di accertamento;
   d)  accertamento  con  adesione  di  cui  all'art.  8  del decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218, versate nei termini ivi previsti;
   e)  conciliazione  giudiziale  di  cui  all'art.  48  del  decreto
legislativo  31  dicembre  1992,  n.  546,  versate  nei  termini ivi
previsti.
  3. A decorrere dal 1° gennaio 2010, sono stabiliti nella misura del
2,5  per cento per ogni semestre compiuto gli interessi relativi alle
somme  dovute  per  le  imposte  sulle  successioni  e per le imposte
ipotecarie  e  catastali,  versate entro i termini previsti dall'art.
37, comma 1, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 21 maggio 2009
                                               Il Ministro : Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2009
Ufficio  controllo  Ministeri  economico-finanziari,  registro  n.  3

   Economia e finanze, foglio n. 225