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Roma, 16 giugno 2009
Circolare n. 87/2009
Oggetto: Notizie in breve.
Tributi – Saggio di interesse su rimborsi e su versamenti
rateali delle imposte – Dall’1.1.2010 il tasso d’interesse sui rimborsi delle imposte sui
redditi scenderà dall’attuale 2,75% al 2% annuo; il tasso sui rimborsi IVA
scenderà dell’attuale 5% al 2% annuo. Per quanto riguarda gli interessi dovuti
dai contribuenti per il versamento rateale delle imposte sui redditi, la misura
del tasso scenderà dall’attuale 6% al 4% già a decorrere dai pagamenti delle
imposte dovute per le dichiarazioni fiscali presentate dall’1 luglio prossimo -
Decreto Ministeriale
21.5.2009 su G.U. del 15.6.2009
Cariche e nomine – Michele Azzola è stato nominato
Segretario Nazionale FILT-CGIL (Federazione
Italiana Lavoratori Trasporti Cgil) per il Dipartimento Trasporto Merci,
Logistica e Viabilità.
Cariche e nomine – Roberta Gili è stata confermata
alla presidenza del Freight Leaders
Council.
Prezzo gasolio auto al 15 giugno 2009 (fonte Ministero Sviluppo Economico)
euro/litro
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Prezzo al netto |
Accisa |
Iva |
Prezzo al consumo |
Variazione da |
Variazione da |
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0,502 |
0,423 |
0,185 |
1,110 |
+ 0,020 |
+ 0,057 |
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f.to
Piero M. Luzzati |
Allegato uno |
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D/n |
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consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
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G.U n.136 del
15.6.2009 (fonte Guritel)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 21 maggio 2009
Razionalizzazione degli interessi per la riscossione ed il rimborsodei tributi, ai sensi dell'articolo 1, comma 150, della legge n. 244del 2007. (09A06833) IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Decreta: Art. 1. Interesse per ritardato rimborso delle imposte 1. Gli interessi per ritardato rimborso di imposte pagate e perrimborsi eseguiti mediante procedura automatizzata, previsti dagliarticoli 44 e 44-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29settembre 1973, n. 602, sono dovuti nella misura del 2 per centoannuo e dell'1 per cento semestrale, a decorrere dal 1° gennaio 2010. 2. Gli interessi per i rimborsi in materia di imposta sul valoreaggiunto, previsti dagli articoli 38-bis e 38-ter del decreto delPresidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono dovutinella misura del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° gennaio 2010. 3. Gli interessi per i rimborsi dell'imposta di successione,previsti dagli articoli 42, comma 3, e 37, comma 2, del decretolegislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e delle imposte ipotecaria ecatastale, di cui all'art. 13, comma 4, del decreto legislativo 31ottobre 1990, n. 347, sono dovuti nella misura dell'1 per cento, perogni semestre compiuto, a decorrere dal 1° gennaio 2010. 4. Gli interessi per i rimborsi delle somme non dovute per tasse eimposte indirette sugli affari, previsti dagli articoli 1 e 5 dellalegge 26 gennaio 1961, n. 29 sono dovuti nella misura dell'1 percento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal 1° gennaio 2010. Art. 2. Interessi per ritardata iscrizione a ruolo 1. A decorrere dal 1° ottobre 2009, gli interessi per ritardataiscrizione a ruolo, previsti dall'art. 20 del decreto del Presidentedella Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono dovuti nella misuradel 4 per cento annuo, per i ruoli resi esecutivi dalla medesimadata. Art. 3. Interessi per dilazione del pagamento Gli interessi per dilazione del pagamento, previsti dall'art. 21del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, sono dovuti nella misura del 4,5 per cento annuo, per ledilazioni concesse a decorrere dal 1° ottobre 2009. Art. 4. Interessi per la sospensione amministrativa 1. Gli interessi per la sospensione amministrativa dellariscossione, previsti dall'art. 39 del decreto del Presidente dellaRepubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono dovuti nella misura del4,5 per cento annuo, a decorrere dal 1° ottobre 2009. Art. 5. Interessi per pagamenti rateali 1. Gli interessi per i pagamenti rateali, previsti dall'art. 20 deldecreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono dovuti nella misuradel 4 per cento annuo a decorrere dai pagamenti delle imposte dovutein relazione alle dichiarazioni fiscali presentate dal 1° luglio2009. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2010, sono dovuti gli interessi altasso del 3,5 per cento annuo per i pagamenti rateali previstidall'art. 3-bis, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997,n. 462. 3. Sugli importi dilazionati, previsti dall'art. 38, comma 2, deldecreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono dovuti, per ledilazioni concesse dal 1° gennaio 2010, gli interessi annui a scalarenella misura del 3 per cento. Art. 6. Interessi per ritardato pagamento 1. A decorrere dalle dichiarazioni presentate per il periodod'imposta in corso al 31 dicembre 2007, gli interessi relativi allesomme dovute ai sensi degli articoli 2, comma 2, e 3, comma 1, deldecreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, versate entro i terminiivi previsti, sono dovuti nella misura del 3,5 per cento annuo. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2010 sono stabiliti al tasso del 3,5per cento annuo gli interessi relativi alle somme dovute a seguito di: a) rinuncia all'impugnazione dell'accertamento, di cui all'art. 15del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, versate entro itermini ivi previsti; b) pagamento dell'imposta di registro, di donazione, ipotecaria ecatastale entro i termini previsti dagli articoli 54, comma 5, e 55,comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,n. 131; c) pagamento delle tasse sulle concessioni governative, di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, edelle tasse automobilistiche la cui gestione e' di competenza delloStato, entro i termini previsti dagli avvisi di accertamento; d) accertamento con adesione di cui all'art. 8 del decretolegislativo 19 giugno 1997, n. 218, versate nei termini ivi previsti; e) conciliazione giudiziale di cui all'art. 48 del decretolegislativo 31 dicembre 1992, n. 546, versate nei termini iviprevisti. 3. A decorrere dal 1° gennaio 2010, sono stabiliti nella misura del2,5 per cento per ogni semestre compiuto gli interessi relativi allesomme dovute per le imposte sulle successioni e per le imposteipotecarie e catastali, versate entro i termini previsti dall'art.37, comma 1, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dellaRepubblica italiana. Roma, 21 maggio 2009 Il Ministro : TremontiRegistrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2009Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3
Economia e finanze,
foglio n. 225