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Roma, 22 giugno 2009
Circolare n. 94/2009
Oggetto: Dogane – Dichiarazioni di esportazione e di
transito – Dati sulla sicurezza – Codice EORI – Scadenza dell’1 luglio 2009.
Si rammenta che
dall’1 luglio prossimo interverranno numerose novità in materia di operazioni
doganali. Di seguito se ne evidenziano gli aspetti principali.
Dichiarazioni di esportazioni e di transito - Dall’1 luglio prossimo entrano in vigore
le nuove disposizioni comunitarie sull’inserimento dei cosiddetti “dati sicurezza”
nelle dichiarazioni doganali di esportazione, di transito e di esportazione
abbinata al transito (Regolamento CEE n.1875/2006). Trattasi di informazioni riferite
in particolare al destinatario delle merci che peraltro sarà obbligatorio inserire
solo qualora siano note agli operatori. L’Agenzia delle Dogane ha precisato che
dalla predetta data dell’1 luglio gli operatori che saranno in grado di presentare
dichiarazioni contenenti i dati sicurezza dovranno utilizzare il nuovo
messaggio informatico ET per la trasmissione telematica. Viceversa gli
operatori che non saranno in grado di inserire i dati sicurezza potranno
continuare a utilizzare gli attuali messaggi B3 e UX.
Dichiarazione telematica all’esportazione nelle procedure
domiciliate/semplificate – Dall’1 luglio prossimo il Regolamento comunitario n.1875/2006 impone
l’obbligo della dichiarazione telematica di esportazione anche per gli operatori
in procedura semplificata e domiciliata. Gli operatori che ancora effettuano le
dichiarazioni secondo la procedura della comunicazione della spedizione e del
preavviso dovranno quindi necessariamente adeguarsi.
Codice EORI – Com’ è noto, dalla stessa data dell’1 luglio gli operatori
saranno identificati con un codice unico valido a livello comunitario. Il nuovo
codice, denominato EORI, sarà attribuito d’ufficio dall’Agenzia delle Dogane a
tutti coloro che hanno operato in dogana negli ultimi due anni. Nel sito
dell’Agenzia è già possibile rintracciare il proprio codice, costituito dal
numero di partita Iva preceduto dalla sigla IT (per le persone fisiche viene
utilizzato il codice fiscale). Dall’1 luglio il codice EORI dovrà essere obbligatoriamente
indicato nelle caselle della dichiarazione dove fino ad oggi veniva riportato
il numero di partita Iva, il codice fiscale per le persone fisiche o il numero
di patente per i doganalisti (caselle 2, 8, 14 e 50
del DAU).
Documento di accompagnamento di transito – DAT – Analogamente a quanto già avviene
per il Documento di accompagnamento di esportazione (DAE) in procedura di
domiciliazione, a partire dall’1 luglio anche il Documento di accompagnamento
di transito (DAT) sarà direttamente prodotto dallo speditore autorizzato con
notevole semplificazione della procedura e l’eliminazione dei tempi di
restituzione del documento da parte del servizio telematico doganale.
f.to
Daniela Dringoli |
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Responsabile di Area |
D/d |
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