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Roma, 2 luglio 2009
Circolare n. 102/2009
Oggetto: Lavoro – Manovra
d’estate – Art. 1 del D.L. 1.7.2009, n. 78, su G.U. n. 150 del 1.7.2009.
Si segnalano i
principali interventi in materia di lavoro varati dal Governo in via sperimentale
per il biennio 2009/2010 nell’ambito della manovra d’estate.
Rientro anticipato in azienda dei cassintegrati – E’ stata prevista la possibilità,
per le aziende che hanno fatto ricorso alla cassa integrazione con conseguente
sospensione di tutti o parte dei dipendenti ai quali viene corrisposto un
sussidio pubblico, di richiamare anticipatamente i lavoratori cassintegrati per
impiegarli in progetti di formazione o riqualificazione “che possono includere attività produttiva connessa all’apprendimento”.
In pratica i lavoratori in questione continueranno ad essere sottoposti al
regime di cassa integrazione e quindi a percepire l’indennità a carico
dell’INPS (pari all’80% dello stipendio), con la differenza rispetto ad oggi
che potranno anche lavorare presso l’azienda di appartenenza purché nell’ambito
di un progetto formativo; l’azienda sarà tenuta a corrispondere ai lavoratori
la sola differenza tra l’indennità di cassa integrazione e la normale
retribuzione. Il rientro anticipato in azienda dei lavoratori cassintegrati
dovrà avvenire sulla base di un accordo sindacale da stipularsi presso il
Ministero del Lavoro.
Per l’operatività
della norma bisognerà attendere l’emanazione di un decreto ministeriale che
dovrà definire le relative modalità attuative con particolare riferimento alle
procedure dell’accordo sindacale.
Contratti di solidarietà – E’ stato previsto l’aumento
dell’indennità che l’INPS eroga ai lavoratori con contratto di solidarietà. Come è noto, attraverso i contratti di
solidarietà, utilizzabili in linea generale dalle imprese destinatarie della CIGS (cassa integrazione guadagni
straordinaria), può essere concordata una riduzione di orario al fine di
evitare riduzioni di personale dietro corresponsione di una indennità pubblica la
cui misura passerebbe ora dal 60% all’80% della retribuzione persa per il minor
lavoro.
Anche in questo caso
le modalità attuative della nuova disposizione saranno stabilite con decreto
ministeriale.
Incentivi all’autoimprenditorialità
– Previa emanazione
anche in questo caso delle relative modalità applicative, sono stati previsti
incentivi economici per i lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali
(cassa integrazione o mobilità) che intendano intraprendere un’attività
autonoma, avviare un’auto o micro impresa o associarsi in cooperativa.
f.to Fabio
Marrocco |
Allegato uno |
Responsabile di Area |
M/t |
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G.U. n.150 del 1.7.2009 (fonte Guritel)
DECRETO-LEGGE 1 luglio 2009, n. 78
Provvedimenti anticrisi,
nonche'
proroga di termini
e della
partecipazione italiana a missioni internazionali. (09G0091)
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
E m a n a
il seguente decreto-legge:
PARTE I
ECONOMIA REALE
TITOLO I
INTERVENTI ANTICRISI
Art. 1.
Premio di occupazione e
potenziamento degli ammortizzatori sociali
1. Al fine di incentivare la
conservazione e la valorizzazione del
capitale umano nelle imprese, in via
sperimentale per gli anni 2009 e
2010,
i lavoratori percettori di
trattamenti di sostegno al reddito
in
costanza di rapporto
di lavoro, possono
essere utilizzati
dall'impresa di
appartenenza in progetti
di formazione o
riqualificazione che possono includere attivita'
produttiva connessa
all'apprendimento. L'inserimento
del lavoratore nelle attivita' del
progetto puo' avvenire sulla
base di uno specifico accordo stipulato
in
sede di Ministero
del lavoro della
salute e delle politiche
sociali stipulato
dalle medesime parti
sociali che sottoscrivono
l'accordo relativo agli
ammortizzatori. Al lavoratore spetta a titolo
retributivo da
parte dei datori
di lavoro la
differenza tra
trattamento di sostegno al reddito e
retribuzione.
2. L'onere derivante dal comma 1
e' valutato in 20 milioni di euro
per
l'anno 2009 e
in 150 milioni di euro per l'anno 2010 cui si
provvede mediante
corrispondente riduzione delle
risorse del Fondo
sociale per
l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18,
comma
1, lettera a)
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito con
modificazioni dalla legge
28 gennaio 2009, n. 2,
trasferite al medesimo con delibera
CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.
3. Con decreto
del Ministro del
lavoro, della salute e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle
finanze, da
emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto, sono disciplinate le modalita' attuative del comma
1,
avuto particolare riguardo ai
procedimenti del relativo accordo,
alla
previsione di coniugazione dei medesimi con gli interventi
di
politica attiva
a valere sulle risorse all'uopo
destinate ai sensi
dell'Accordo Stato-Regioni
del 12 febbraio 2009, alle
procedure di
comunicazione all'INPS
anche ai fini del tempestivo monitoraggio di
cui al comma 4.
4. Il Ministro
dell'economia e delle finanze provvede sulla base
dei
dati comunicati dall'INPS al
monitoraggio degli oneri, anche ai
fini
dell'adozione dei provvedimenti
correttivi di cui all'articolo
11-ter, comma
7, della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, ovvero
delle misure correttive da assumere, ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge.
5. Per il
rifinanziamento delle proroghe a 24 mesi della cassa
integrazione guadagni
straordinaria per cessazione di attivita', di
cui
all'articolo 1, comma
1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n.
249,
convertito con modificazioni
dalla legge 3 dicembre 2004, n.
291,
e successive modificazioni, sono destinati 25 milioni di
euro
per
l'anno 2009, a
valere sulle risorse
del Fondo sociale per
l'occupazione e
formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera
a),
del decreto-legge 29
novembre 2008, n.
185, convertito con
modificazioni dalla
legge 28 gennaio
2009, n. 2, trasferite al
medesimo con delibera CIPE n. 2 del 6
marzo 2009.
6. In via
sperimentale per gli anni 2009 e
trattamento di integrazione salariale
per i contratti di solidarieta'
di
cui all'articolo 1
del decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726,
convertito con modificazioni dalla
legge 19 dicembre 1984, n. 863, e'
aumentato nella
misura del venti per cento del
trattamento perso a
seguito della riduzione di orario nel
limite massimo di 40 milioni di
euro per l'anno 2009 e di 80 milioni
di euro per l'anno
della
presente disposizione, derivante dall'incremento del venti per
cento
dei trattamenti, e'
posto a carico delle risorse per l'anno
2009
e 2010 del Fondo sociale per
l'occupazione e formazione di cui
all'articolo 18,
comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre
2008,
n. 185, convertito
con modificazioni dalla legge 28 gennaio
2009,
n. 2., trasferite
al medesimo con delibera CIPE n.
2 del 6
marzo 2009. Con decreto del Ministro
del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle
finanze sono stabilite le modalita'
di attuazione del presente comma
e il relativo raccordo con i
complessivi interventi di ammortizzatori
sociali in deroga come disciplinati ai
sensi dell'Accordo tra Stato e
regioni del 12 febbraio
nel
decreto di cui al presente comma, provvede al
monitoraggio dei
provvedimenti autorizzativi
consentendo l'erogazione dei medesimi nei
limiti delle relative risorse come
disciplinate dallo stesso decreto.
7. All'articolo 7-ter, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009,
n.
5, convertito con modificazioni
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33
sono
aggiunti i seguenti
periodi: «L'incentivo di cui
al primo
periodo e'
erogato al lavoratore
destinatario del trattamento di
sostegno al
reddito nel caso in cui il medesimo ne faccia richiesta
per
intraprendere una attivita' autonoma,
avviare una auto o micro
impresa, o
per associarsi in cooperativa in conformita' alle norme
vigenti. In
caso di cassa
integrazione in deroga, il lavoratore,
successivamente all'ammissione al beneficio e prima dell'erogazione
del
medesimo, deve dimettersi dall'impresa di appartenenza. Le somme
corrisposte sono
cumulabili con il beneficio di cui all'articolo 17
della
legge 27 febbraio 1985, n. 49.».
Con decreto del Ministro del
lavoro
della salute e
delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle
finanze, sono determinate le modalita'
e
le condizioni per l'applicazione
di quanto previsto al presente e
successivo comma.
percettore del
trattamento di cassa integrazione guadagni per crisi
aziendale a seguito di cessazione totale o parziale
dell'impresa, di
procedura concorsuale
o comunque nei
casi in cui il lavoratore
sospeso sia stato dichiarato esubero strutturale, nel
caso in cui il
medesimo ne
faccia richiesta per
intraprendere una attivita'
autonoma, per
avviare una auto o micro impresa
o per associarsi in
cooperativa in conformita'
alle norme vigenti,
e' liquidato il
trattamento di integrazione salariale straordinaria per
un numero di
mensilita'
pari a quelle deliberate non ancora percepite, e, se
il
medesimo lavoratore rientri nelle previsioni di cui
all'articolo 16,
comma
1, della legge
23 luglio 1991,
n. 223, il trattamento di
mobilita'
per un numero
di mesi massimo pari a 12. Il lavoratore,
successivamente all'ammissione al beneficio e prima dell'erogazione
del
medesimo, deve dimettersi dall'impresa di appartenenza. Le somme
corrisposte sono
cumulabili con il beneficio di cui all'articolo 17
della legge 27 febbraio 1985, n. 49.
*** omissis ***
FINE TESTO