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Roma, 2 luglio 2009

 

Circolare n. 102/2009

 

Oggetto: Lavoro – Manovra d’estate – Art. 1 del D.L. 1.7.2009, n. 78, su G.U. n. 150 del 1.7.2009.

 

Si segnalano i principali interventi in materia di lavoro varati dal Governo in via sperimentale per il biennio 2009/2010 nell’ambito della manovra d’estate.

 

Rientro anticipato in azienda dei cassintegrati – E’ stata prevista la possibilità, per le aziende che hanno fatto ricorso alla cassa integrazione con conseguente sospensione di tutti o parte dei dipendenti ai quali viene corrisposto un sussidio pubblico, di richiamare anticipatamente i lavoratori cassintegrati per impiegarli in progetti di formazione o riqualificazione “che possono includere attività produttiva connessa all’apprendimento”. In pratica i lavoratori in questione continueranno ad essere sottoposti al regime di cassa integrazione e quindi a percepire l’indennità a carico dell’INPS (pari all’80% dello stipendio), con la differenza rispetto ad oggi che potranno anche lavorare presso l’azienda di appartenenza purché nell’ambito di un progetto formativo; l’azienda sarà tenuta a corrispondere ai lavoratori la sola differenza tra l’indennità di cassa integrazione e la normale retribuzione. Il rientro anticipato in azienda dei lavoratori cassintegrati dovrà avvenire sulla base di un accordo sindacale da stipularsi presso il Ministero del Lavoro.

Per l’operatività della norma bisognerà attendere l’emanazione di un decreto ministeriale che dovrà definire le relative modalità attuative con particolare riferimento alle procedure dell’accordo sindacale.

 

Contratti di solidarietà – E’ stato previsto l’aumento dell’indennità che l’INPS eroga ai lavoratori con contratto di solidarietà. Come è noto, attraverso i contratti di solidarietà, utilizzabili in linea generale dalle imprese destinatarie della CIGS (cassa integrazione guadagni straordinaria), può essere concordata una riduzione di orario al fine di evitare riduzioni di personale dietro corresponsione di una indennità pubblica la cui misura passerebbe ora dal 60% all’80% della retribuzione persa per il minor lavoro.

Anche in questo caso le modalità attuative della nuova disposizione saranno stabilite con decreto ministeriale.

 

Incentivi all’autoimprenditorialitàPrevia emanazione anche in questo caso delle relative modalità applicative, sono stati previsti incentivi economici per i lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali (cassa integrazione o mobilità) che intendano intraprendere un’attività autonoma, avviare un’auto o micro impresa o associarsi in cooperativa.

 

f.to Fabio Marrocco

Allegato uno

Responsabile di Area

M/t

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G.U. n.150 del 1.7.2009 (fonte Guritel)

DECRETO-LEGGE 1 luglio 2009, n. 78

  Provvedimenti   anticrisi,  nonche'  proroga  di  termini  e  della

partecipazione italiana a missioni internazionali. (09G0091)

 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              E m a n a

                     il seguente decreto-legge:

 

                              PARTE I

                          ECONOMIA REALE

 

                             TITOLO I

                       INTERVENTI ANTICRISI

 

                               Art. 1.

 Premio di occupazione e potenziamento degli ammortizzatori sociali

  1.  Al fine di incentivare la conservazione e la valorizzazione del

capitale umano nelle imprese, in via sperimentale per gli anni 2009 e

2010,  i  lavoratori percettori di trattamenti di sostegno al reddito

in   costanza  di  rapporto  di  lavoro,  possono  essere  utilizzati

dall'impresa   di   appartenenza   in   progetti   di   formazione  o

riqualificazione  che possono includere attivita' produttiva connessa

all'apprendimento.  L'inserimento  del lavoratore nelle attivita' del

progetto  puo' avvenire sulla base di uno specifico accordo stipulato

in  sede  di  Ministero  del  lavoro  della  salute e delle politiche

sociali  stipulato  dalle  medesime  parti  sociali che sottoscrivono

l'accordo relativo agli ammortizzatori. Al lavoratore spetta a titolo

retributivo   da  parte  dei  datori  di  lavoro  la  differenza  tra

trattamento di sostegno al reddito e retribuzione.

  2.  L'onere derivante dal comma 1 e' valutato in 20 milioni di euro

per  l'anno  2009  e  in  150  milioni di euro per l'anno 2010 cui si

provvede  mediante  corrispondente  riduzione delle risorse del Fondo

sociale  per  l'occupazione  e  la formazione di cui all'articolo 18,

comma  1,  lettera  a)  del  decreto-legge  29 novembre 2008, n. 185,

convertito  con  modificazioni  dalla  legge  28  gennaio 2009, n. 2,

trasferite al medesimo con delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

  3.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro,  della salute e delle

politiche  sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze,  da  emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del

presente  decreto, sono disciplinate le modalita' attuative del comma

1,  avuto  particolare riguardo ai procedimenti del relativo accordo,

alla  previsione  di  coniugazione dei medesimi con gli interventi di

politica  attiva  a  valere sulle risorse all'uopo destinate ai sensi

dell'Accordo  Stato-Regioni  del  12 febbraio 2009, alle procedure di

comunicazione  all'INPS  anche ai fini del tempestivo monitoraggio di

cui al comma 4.

  4.  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze provvede sulla base

dei  dati  comunicati dall'INPS al monitoraggio degli oneri, anche ai

fini  dell'adozione  dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo

11-ter,  comma  7,  della  legge  5 agosto 1978, n. 468, e successive

modificazioni,  ovvero  delle misure correttive da assumere, ai sensi

dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge.

  5.  Per  il  rifinanziamento  delle  proroghe a 24 mesi della cassa

integrazione  guadagni  straordinaria per cessazione di attivita', di

cui  all'articolo  1,  comma  1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n.

249,  convertito  con  modificazioni  dalla legge 3 dicembre 2004, n.

291,  e  successive  modificazioni, sono destinati 25 milioni di euro

per  l'anno  2009,  a  valere  sulle  risorse  del  Fondo sociale per

l'occupazione  e  formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera

a),  del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185, convertito con

modificazioni  dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.  2, trasferite al

medesimo con delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

  6.  In  via  sperimentale  per gli anni 2009 e 2010 l'ammontare del

trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarieta'

di  cui  all'articolo  1  del  decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726,

convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e'

aumentato  nella  misura  del venti per cento del trattamento perso a

seguito della riduzione di orario nel limite massimo di 40 milioni di

euro per l'anno 2009 e di 80 milioni di euro per l'anno 2010. L'onere

della  presente disposizione, derivante dall'incremento del venti per

cento  dei  trattamenti,  e'  posto a carico delle risorse per l'anno

2009  e  2010 del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui

all'articolo  18,  comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre

2008,  n.  185,  convertito  con modificazioni dalla legge 28 gennaio

2009,  n.  2.,  trasferite  al  medesimo con delibera CIPE n. 2 del 6

marzo 2009. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle

politiche  sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze  sono stabilite le modalita' di attuazione del presente comma

e il relativo raccordo con i complessivi interventi di ammortizzatori

sociali in deroga come disciplinati ai sensi dell'Accordo tra Stato e

regioni del 12 febbraio 2009. L'INPS, secondo le linee guida definite

nel  decreto  di  cui al presente comma, provvede al monitoraggio dei

provvedimenti autorizzativi consentendo l'erogazione dei medesimi nei

limiti delle relative risorse come disciplinate dallo stesso decreto.

  7. All'articolo 7-ter, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009,

n.  5,  convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33

sono  aggiunti  i  seguenti  periodi:  «L'incentivo  di  cui al primo

periodo  e'  erogato  al  lavoratore  destinatario del trattamento di

sostegno  al  reddito nel caso in cui il medesimo ne faccia richiesta

per  intraprendere  una  attivita' autonoma, avviare una auto o micro

impresa,  o  per  associarsi in cooperativa in conformita' alle norme

vigenti.  In  caso  di  cassa  integrazione in deroga, il lavoratore,

successivamente  all'ammissione  al beneficio e prima dell'erogazione

del  medesimo, deve dimettersi dall'impresa di appartenenza. Le somme

corrisposte  sono  cumulabili con il beneficio di cui all'articolo 17

della  legge  27 febbraio 1985, n. 49.». Con decreto del Ministro del

lavoro  della  salute  e  delle politiche sociali, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le modalita'

e  le  condizioni per l'applicazione di quanto previsto al presente e

successivo comma.

  8. In via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, al lavoratore gia'

percettore  del  trattamento di cassa integrazione guadagni per crisi

aziendale  a seguito di cessazione totale o parziale dell'impresa, di

procedura  concorsuale  o  comunque  nei  casi  in  cui il lavoratore

sospeso  sia stato dichiarato esubero strutturale, nel caso in cui il

medesimo   ne   faccia  richiesta  per  intraprendere  una  attivita'

autonoma,  per  avviare  una auto o micro impresa o per associarsi in

cooperativa  in  conformita'  alle  norme  vigenti,  e'  liquidato il

trattamento  di integrazione salariale straordinaria per un numero di

mensilita'  pari  a  quelle deliberate non ancora percepite, e, se il

medesimo  lavoratore rientri nelle previsioni di cui all'articolo 16,

comma  1,  della  legge  23  luglio  1991,  n. 223, il trattamento di

mobilita'  per  un  numero  di mesi massimo pari a 12. Il lavoratore,

successivamente  all'ammissione  al beneficio e prima dell'erogazione

del  medesimo, deve dimettersi dall'impresa di appartenenza. Le somme

corrisposte  sono  cumulabili con il beneficio di cui all'articolo 17

della legge 27 febbraio 1985, n. 49.

                          *** omissis ***

FINE TESTO