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Roma, 13 luglio 2009
Circolare n. 107/2009
Oggetto: Autotrasporto – Incentivi per la costituzione di
cooperative e consorzi - Incentivi per la formazione professionale – Decreti
del Presidente della Repubblica del 29.5.2009, n. 83 e 84, su G.U. n. 157 del
9.7.2009
Con i regolamenti indicati
in oggetto 16 milioni di euro del “Fondo
per la riforma dell’autotrasporto” sono stati destinati ad incentivi per
l’aggregazione delle piccole e medie imprese di autotrasporto (9 milioni di
euro) e ad incentivi per la formazione professionale del settore (7 milioni
di euro).
Le modalità e i
criteri per accedere ai benefici, che saranno erogati sotto forma di
sovvenzioni dirette a fondo perduto, saranno indicati successivamente con
appositi decreti del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Incentivi per l’aggregazione – Le PMI di autotrasporto che
costituiscano cooperative e consorzi di autotrasporto potranno presentare richiesta
di finanziamento: è agevolabile il 50% delle spese per la costituzione del
raggruppamento, quali le spese notarili, legali e di consulenza.
Incentivi per la formazione – Saranno finanziabili i piani
formativi aziendali, interaziendali, territoriali o strutturali per le filiere
a favore di imprese e raggruppamenti di autotrasporto merci, realizzati da enti
o istituti di diretta emanazione delle associazioni presenti nel Comitato
Centrale dell’Albo Autotrasportatori.
Si fa riserva di
tornare sull’argomento non appena saranno emanati i decreti ministeriali per la
presentazione delle domande di finanziamento.
f.to Daniela
Dringoli |
Allegati due |
Responsabile di Area |
D/t |
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G.U. n. 157 del 9.7.2009 (fonte Guritel)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 2009, n. 83
Regolamento recante modalita' di ripartizione e di erogazione del
fondo relativo agli incentivi per la formazione professionale nel
settore dell'autotrasporto, di cui all'articolo 83-bis, comma 28, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (09G0094)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Ambito d'applicazione e definizioni
1. Le disposizioni del presente regolamento definiscono le
modalita' di ripartizione e di erogazione delle risorse, nel limite
dell'importo di euro 7 milioni, volte ad accrescere le competenze e
le capacita' professionali degli imprenditori e degli operatori del
settore dell'autotrasporto di merci, allo scopo di promuovere lo
sviluppo della competitivita', l'innalzamento del livello di
sicurezza stradale e di sicurezza sul lavoro, mediante azioni di
formazione generale e specifica, promosse dalle imprese di
autotrasporto di merci o dai loro raggruppamenti.
2. Ai fini del presente regolamento, si intende:
a) autotrasporto di cose per conto di terzi: l'attivita' di cui
all'articolo 40 della legge 6 giugno 1974, n. 298;
b) albo degli autotrasportatori: l'albo nazionale delle persone
fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto
di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298;
c) impresa di autotrasporto: la persona fisica o giuridica
iscritta nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese
artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, che esercita
l'attivita' di autotrasporto di cose per conto di terzi e che e'
iscritta all'albo degli autotrasportatori;
d) raggruppamento di imprese: le strutture societarie costituite a
norma del libro V, titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo
II, sezioni II e II-bis, del codice civile, iscritte nell'apposita
sezione dell'albo degli autotrasportatori;
e) piccole e medie imprese: rispettivamente le imprese che
occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo e/o un
totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro e le
imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non
superi i 50 milioni di euro;
f) microimpresa: un'impresa che occupa meno di dieci persone e
realizza un fatturato annuo e un totale di bilancio annuo non
superiore a 2 milioni di euro.
Art. 2.
Azioni formative
1. Le azioni di formazione, specifica o generale, secondo le
definizioni date dall'articolo 38 del regolamento (CE) n. 800/2008
della Commissione, del 6 agosto 2008, incentivabili ai sensi del
presente regolamento, sono realizzate nel corso del biennio 2009-2010
e consistono in piani formativi aziendali, interaziendali,
territoriali o strutturati per filiere.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento, sono stabilite modalita' e termini per la
realizzazione delle attivita' formative proposte.
Art. 3.
Soggetti beneficiari - soggetti attuatori
1. Soggetti beneficiari delle misure di aiuto di cui al presente
regolamento sono le imprese di autotrasporto o loro raggruppamenti,
come definiti dall'articolo 1, comma 2.
2. I soggetti attuatori delle azioni formative, da indicare
esplicitamente in sede di presentazione dell'istanza per accedere ai
contributi, sono individuati esclusivamente fra gli enti o istituti,
che siano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) siano di diretta emanazione di associazioni nazionali di
categoria presenti in seno al Comitato centrale per l'albo degli
autotrasportatori ovvero di loro articolazioni territoriali che,
all'atto della presentazione del progetto, siano in grado di
documentare lo svolgimento di attivita' formativa nel settore
dell'autotrasporto e producano apposita lettera di accreditamento
dell'associazione nazionale cui aderiscono;
b) costituiscano associazioni temporanee di imprese o associazioni
temporanee di scopo comprendenti enti o istituti in possesso dei
requisiti di cui alla lettera a).
Art. 4.
Costi ammissibili - intensita' e modalita' degli aiuti
1. Le azioni formative di cui al presente regolamento sono oggetto
di contributi, compatibilmente con la disciplina comunitaria in
materia di aiuti di Stato, entro i limiti massimi di intensita'
fissati per gli aiuti alla formazione dall'articolo 39 del
regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008.
2. Le misure di aiuto sono concesse mediante sovvenzione diretta.
3. In conformita' a quanto disposto dall'articolo 1, paragrafo 6,
del regolamento (CE) n. 800/2008, sono escluse dal presente regime le
imprese destinatarie di un obbligo di recupero pendente a seguito di
una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un
aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.
Art. 5.
Valutazione delle istanze e procedure per l'erogazione dei contributi
1. Con il decreto di cui all'articolo 2, comma 2, sono stabiliti
termini e modalita' per l'erogazione dei contributi di cui al
presente regolamento, nonche' i modelli delle istanze e le
indicazioni che le stesse dovranno contenere, fra le quali figurano
obbligatoriamente:
a) ragione sociale dell'impresa o del raggruppamento di imprese;
b) sede dell'impresa o del raggruppamento di imprese;
c) legale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento di
imprese;
d) indirizzo del legale rappresentante dell'impresa o del
raggruppamento di imprese;
e) numero di iscrizione all'Albo nazionale degli
autotrasportatori;
f) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', resa ai
sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente,
non rimborsato ovvero depositato in un conto bloccato, gli aiuti
individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea,
in conformita' a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3.
2. Con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i
sistemi informativi e statistici, e' istituita una Commissione, che
provvede, con le risorse umane e strumentali gia' in dotazione allo
stesso Ministero, a valutare le istanze presentate per accedere ai
benefici di cui al presente regolamento. Con lo stesso decreto, sono
individuati i criteri cui tale Commissione dovra' attenersi nella
valutazione delle istanze; ai componenti della suddetta Commissione
non e' corrisposto alcun emolumento, indennita' o rimborso spese.
Art. 6.
Oneri a carico dello Stato
1. Il presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 29 maggio 2009
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Matteoli, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Alfano
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 2009, n. 84
Regolamento recante modalita' di ripartizione e di erogazione del
fondo relativo agli incentivi per aggregazioni imprenditoriali nel
settore dell'autotrasporto, di cui all'articolo 83-bis, comma 28, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (09G0095)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Ambito d'applicazione e definizioni
1. Le disposizioni del presente regolamento definiscono le
modalita' di ripartizione e di erogazione delle risorse, nel limite
dell'importo di euro 9 milioni, finalizzate a favorire i processi di
aggregazione fra le piccole e medie imprese di autotrasporto di merci
per conto di terzi.
2. Ai fini del presente regolamento, si intende:
a) autotrasporto di cose per conto di terzi: l'attivita' di cui
all'articolo 40 della legge 6 giugno l974, n. 298;
b) albo degli autotrasportatori: l'albo nazionale delle persone
fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto
di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298;
c) impresa di autotrasporto: la persona fisica o giuridica
iscritta nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese
artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, che esercita
l'attivita' di autotrasporto di cose per conto di terzi e che e'
iscritta all'albo degli autotrasportatori;
d) raggruppamenti: le strutture societarie costituite a norma del
libro V, titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni
II e II-bis, del codice civile;
e) piccole e medie imprese: rispettivamente le imprese che
occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo e un
totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro, e le
imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non
superi i 50 milioni di euro;
f) microimpresa: un'impresa che occupa meno di dieci persone e
realizza un fatturato annuo e un totale di bilancio annuo non
superiore a 2 milioni di euro.
Art. 2.
Soggetti beneficiari
1. Soggetti beneficiari delle misure di aiuto sono i raggruppamenti
risultanti da processi di aggregazione fra piccole e medie imprese di
autotrasporto, aventi sede principale o secondaria in Italia,
iscritte all'albo degli autotrasportatori, mediante fusione,
incorporazione, o conferimento di azienda, avvenuti successivamente
alla data di entrata in vigore del presente regolamento e nei quali
non siano coinvolte societa' controllate, controllanti, o comunque
collegate fra loro, anche solo in forma indiretta.
Art. 3.
Costi ammissibili - intensita' e modalita' degli aiuti
1. Sono incentivabili, ai sensi del presente regolamento, i servizi
di consulenza esterna connessi con il progetto di aggregazione e con
la realizzazione delle nuove strutture societarie, ivi compresa
l'assistenza legale e notarile, purche' non rientranti nell'ordinaria
gestione aziendale.
2. I costi ammissibili sono quelli compatibili con la disciplina di
cui al regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto
2008, ed il limite massimo di intensita' dell'aiuto e' pari al 50 per
cento, ai sensi dell'articolo 26 di tale regolamento.
3. Le misure di aiuto sono concesse mediante sovvenzione diretta.
4. Ai benefici si accede esclusivamente mediante richiesta da
presentarsi, a pena di inammissibilita', nelle forme e nei termini da
stabilirsi con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti di cui all'articolo 4.
5. In conformita' a quanto disposto dall'articolo 1, paragrafo 6,
del regolamento (CE) n. 800/2008, sono esclusi dal presente regime le
imprese destinatarie di un obbligo di recupero pendente a seguito di
una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un
aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.
Art. 4.
Procedura di richiesta dei benefici Valutazione delle istanze
1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento, sono stabiliti termini e modalita' per accedere
ai benefici di cui al presente regolamento, nonche' i modelli delle
istanze e le indicazioni che le stesse dovranno contenere, fra le
quali dovranno obbligatoriamente figurare quelle relative a:
a) ragione sociale delle singole imprese coinvolte nel processo di
aggregazione, e della struttura societaria finale;
b) sede del raggruppamento di imprese;
c) legale rappresentante del raggruppamento di imprese;
d) indirizzo del legale rappresentante dell'impresa;
e) numero di iscrizione all'Albo nazionale degli
Autotrasportatori;
f) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', resa ai
sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto
e, successivamente non rimborsato, ovvero depositato in un conto
bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla
Commissione europea, in conformita' a quanto disposto dall'articolo
3, comma 5, del presente regolamento.
2. Con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici, e' istituita una
Commissione, che provvede, con le risorse umane e strumentali gia' in
dotazione allo stesso Ministero, a valutare le istanze presentate per
accedere ai benefici di cui al presente regolamento. Con lo stesso
decreto, sono individuati i criteri cui tale Commissione dovra'
attenersi nella valutazione delle istanze; ai componenti della
suddetta Commissione non e' corrisposto alcun emolumento, indennita'
o rimborso spese.
Art. 5.
Oneri a carico dello Stato
1. Il presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 29 maggio 2009
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Matteoli, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli, Alfano