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Roma, 13 luglio 2009
Circolare n. 107/2009
Oggetto: Autotrasporto – Incentivi per la costituzione di
cooperative e consorzi - Incentivi per la formazione professionale – Decreti
del Presidente della Repubblica del 29.5.2009, n. 83 e 84, su G.U. n. 157 del
9.7.2009
Con i regolamenti indicati
in oggetto 16 milioni di euro del “Fondo
per la riforma dell’autotrasporto” sono stati destinati ad incentivi per
l’aggregazione delle piccole e medie imprese di autotrasporto (9 milioni di
euro) e ad incentivi per la formazione professionale del settore (7 milioni
di euro).
Le modalità e i
criteri per accedere ai benefici, che saranno erogati sotto forma di
sovvenzioni dirette a fondo perduto, saranno indicati successivamente con
appositi decreti del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Incentivi per l’aggregazione – Le PMI di autotrasporto che
costituiscano cooperative e consorzi di autotrasporto potranno presentare richiesta
di finanziamento: è agevolabile il 50% delle spese per la costituzione del
raggruppamento, quali le spese notarili, legali e di consulenza.
Incentivi per la formazione – Saranno finanziabili i piani
formativi aziendali, interaziendali, territoriali o strutturali per le filiere
a favore di imprese e raggruppamenti di autotrasporto merci, realizzati da enti
o istituti di diretta emanazione delle associazioni presenti nel Comitato
Centrale dell’Albo Autotrasportatori.
Si fa riserva di
tornare sull’argomento non appena saranno emanati i decreti ministeriali per la
presentazione delle domande di finanziamento.
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f.to Daniela
Dringoli |
Allegati due |
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Responsabile di Area |
D/t |
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G.U. n. 157 del 9.7.2009 (fonte Guritel)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 2009, n. 83
Regolamento recante modalita' di ripartizione e di erogazione delfondo relativo agli incentivi per la formazione professionale nelsettore dell'autotrasporto, di cui all'articolo 83-bis, comma 28, deldecreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (09G0094) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Ambito d'applicazione e definizioni 1. Le disposizioni del presente regolamento definiscono lemodalita' di ripartizione e di erogazione delle risorse, nel limite
dell'importo di euro 7 milioni, volte ad accrescere le competenze ele capacita' professionali degli imprenditori e degli operatori delsettore dell'autotrasporto di merci, allo scopo di promuovere losviluppo della competitivita', l'innalzamento del livello disicurezza stradale e di sicurezza sul lavoro, mediante azioni diformazione generale e specifica, promosse dalle imprese diautotrasporto di merci o dai loro raggruppamenti. 2. Ai fini del presente regolamento, si intende: a) autotrasporto di cose per conto di terzi: l'attivita' di cuiall'articolo 40 della legge 6 giugno 1974, n. 298; b) albo degli autotrasportatori: l'albo nazionale delle personefisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per contodi terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298; c) impresa di autotrasporto: la persona fisica o giuridicaiscritta nel registro delle imprese o nell'albo delle impreseartigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, che esercital'attivita' di autotrasporto di cose per conto di terzi e che e'iscritta all'albo degli autotrasportatori; d) raggruppamento di imprese: le strutture societarie costituite anorma del libro V, titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capoII, sezioni II e II-bis, del codice civile, iscritte nell'appositasezione dell'albo degli autotrasportatori; e) piccole e medie imprese: rispettivamente le imprese cheoccupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo e/o untotale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro e leimprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo nonsuperi i 50 milioni di euro; f) microimpresa: un'impresa che occupa meno di dieci persone erealizza un fatturato annuo e un totale di bilancio annuo nonsuperiore a 2 milioni di euro. Art. 2. Azioni formative 1. Le azioni di formazione, specifica o generale, secondo ledefinizioni date dall'articolo 38 del regolamento (CE) n. 800/2008della Commissione, del 6 agosto 2008, incentivabili ai sensi delpresente regolamento, sono realizzate nel corso del biennio 2009-2010e consistono in piani formativi aziendali, interaziendali,territoriali o strutturati per filiere. 2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delpresente regolamento, sono stabilite modalita' e termini per larealizzazione delle attivita' formative proposte. Art. 3. Soggetti beneficiari - soggetti attuatori 1. Soggetti beneficiari delle misure di aiuto di cui al presenteregolamento sono le imprese di autotrasporto o loro raggruppamenti,come definiti dall'articolo 1, comma 2. 2. I soggetti attuatori delle azioni formative, da indicareesplicitamente in sede di presentazione dell'istanza per accedere aicontributi, sono individuati esclusivamente fra gli enti o istituti,che siano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: a) siano di diretta emanazione di associazioni nazionali dicategoria presenti in seno al Comitato centrale per l'albo degliautotrasportatori ovvero di loro articolazioni territoriali che,all'atto della presentazione del progetto, siano in grado didocumentare lo svolgimento di attivita' formativa nel settoredell'autotrasporto e producano apposita lettera di accreditamentodell'associazione nazionale cui aderiscono; b) costituiscano associazioni temporanee di imprese o associazionitemporanee di scopo comprendenti enti o istituti in possesso deirequisiti di cui alla lettera a). Art. 4. Costi ammissibili - intensita' e modalita' degli aiuti 1. Le azioni formative di cui al presente regolamento sono oggettodi contributi, compatibilmente con la disciplina comunitaria inmateria di aiuti di Stato, entro i limiti massimi di intensita'fissati per gli aiuti alla formazione dall'articolo 39 delregolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008. 2. Le misure di aiuto sono concesse mediante sovvenzione diretta. 3. In conformita' a quanto disposto dall'articolo 1, paragrafo 6,del regolamento (CE) n. 800/2008, sono escluse dal presente regime leimprese destinatarie di un obbligo di recupero pendente a seguito diuna precedente decisione della Commissione europea che dichiara unaiuto illegale e incompatibile con il mercato comune. Art. 5.Valutazione delle istanze e procedure per l'erogazione dei contributi 1. Con il decreto di cui all'articolo 2, comma 2, sono stabilititermini e modalita' per l'erogazione dei contributi di cui alpresente regolamento, nonche' i modelli delle istanze e leindicazioni che le stesse dovranno contenere, fra le quali figuranoobbligatoriamente: a) ragione sociale dell'impresa o del raggruppamento di imprese; b) sede dell'impresa o del raggruppamento di imprese; c) legale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento diimprese; d) indirizzo del legale rappresentante dell'impresa o delraggruppamento di imprese; e) numero di iscrizione all'Albo nazionale degliautotrasportatori; f) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', resa aisensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislativee regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cuial decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente,non rimborsato ovvero depositato in un conto bloccato, gli aiutiindividuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea,in conformita' a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3. 2. Con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture edei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed isistemi informativi e statistici, e' istituita una Commissione, cheprovvede, con le risorse umane e strumentali gia' in dotazione allostesso Ministero, a valutare le istanze presentate per accedere aibenefici di cui al presente regolamento. Con lo stesso decreto, sonoindividuati i criteri cui tale Commissione dovra' attenersi nellavalutazione delle istanze; ai componenti della suddetta Commissionenon e' corrisposto alcun emolumento, indennita' o rimborso spese. Art. 6. Oneri a carico dello Stato 1. Il presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri acarico del bilancio dello Stato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inseritonella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblicaitaliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farloosservare. Dato a Roma, addi' 29 maggio 2009 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasportiVisto, il Guardasigilli: Alfano
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 2009, n. 84
Regolamento recante modalita' di ripartizione e di erogazione delfondo relativo agli incentivi per aggregazioni imprenditoriali nelsettore dell'autotrasporto, di cui all'articolo 83-bis, comma 28, deldecreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (09G0095) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Ambito d'applicazione e definizioni 1. Le disposizioni del presente regolamento definiscono lemodalita' di ripartizione e di erogazione delle risorse, nel limite
dell'importo di euro 9 milioni, finalizzate a favorire i processi diaggregazione fra le piccole e medie imprese di autotrasporto di merciper conto di terzi. 2. Ai fini del presente regolamento, si intende: a) autotrasporto di cose per conto di terzi: l'attivita' di cuiall'articolo 40 della legge 6 giugno l974, n. 298; b) albo degli autotrasportatori: l'albo nazionale delle personefisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per contodi terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298; c) impresa di autotrasporto: la persona fisica o giuridicaiscritta nel registro delle imprese o nell'albo delle impreseartigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, che esercital'attivita' di autotrasporto di cose per conto di terzi e che e'iscritta all'albo degli autotrasportatori; d) raggruppamenti: le strutture societarie costituite a norma dellibro V, titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioniII e II-bis, del codice civile; e) piccole e medie imprese: rispettivamente le imprese cheoccupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo e untotale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro, e leimprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo nonsuperi i 50 milioni di euro; f) microimpresa: un'impresa che occupa meno di dieci persone erealizza un fatturato annuo e un totale di bilancio annuo nonsuperiore a 2 milioni di euro. Art. 2. Soggetti beneficiari 1. Soggetti beneficiari delle misure di aiuto sono i raggruppamentirisultanti da processi di aggregazione fra piccole e medie imprese diautotrasporto, aventi sede principale o secondaria in Italia,iscritte all'albo degli autotrasportatori, mediante fusione,incorporazione, o conferimento di azienda, avvenuti successivamentealla data di entrata in vigore del presente regolamento e nei qualinon siano coinvolte societa' controllate, controllanti, o comunquecollegate fra loro, anche solo in forma indiretta. Art. 3. Costi ammissibili - intensita' e modalita' degli aiuti 1. Sono incentivabili, ai sensi del presente regolamento, i servizidi consulenza esterna connessi con il progetto di aggregazione e conla realizzazione delle nuove strutture societarie, ivi compresal'assistenza legale e notarile, purche' non rientranti nell'ordinariagestione aziendale. 2. I costi ammissibili sono quelli compatibili con la disciplina dicui al regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto2008, ed il limite massimo di intensita' dell'aiuto e' pari al 50 percento, ai sensi dell'articolo 26 di tale regolamento. 3. Le misure di aiuto sono concesse mediante sovvenzione diretta. 4. Ai benefici si accede esclusivamente mediante richiesta dapresentarsi, a pena di inammissibilita', nelle forme e nei termini dastabilirsi con il decreto del Ministro delle infrastrutture e deitrasporti di cui all'articolo 4. 5. In conformita' a quanto disposto dall'articolo 1, paragrafo 6,del regolamento (CE) n. 800/2008, sono esclusi dal presente regime leimprese destinatarie di un obbligo di recupero pendente a seguito diuna precedente decisione della Commissione europea che dichiara unaiuto illegale e incompatibile con il mercato comune. Art. 4.Procedura di richiesta dei benefici Valutazione delle istanze
1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delpresente regolamento, sono stabiliti termini e modalita' per accedereai benefici di cui al presente regolamento, nonche' i modelli delleistanze e le indicazioni che le stesse dovranno contenere, fra lequali dovranno obbligatoriamente figurare quelle relative a: a) ragione sociale delle singole imprese coinvolte nel processo diaggregazione, e della struttura societaria finale; b) sede del raggruppamento di imprese; c) legale rappresentante del raggruppamento di imprese; d) indirizzo del legale rappresentante dell'impresa; e) numero di iscrizione all'Albo nazionale degliAutotrasportatori; f) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', resa aisensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28dicembre 2000, n. 445, di non rientrare tra coloro che hanno ricevutoe, successivamente non rimborsato, ovvero depositato in un contobloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dallaCommissione europea, in conformita' a quanto disposto dall'articolo3, comma 5, del presente regolamento. 2. Con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture edei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, lanavigazione ed i sistemi informativi e statistici, e' istituita unaCommissione, che provvede, con le risorse umane e strumentali gia' indotazione allo stesso Ministero, a valutare le istanze presentate peraccedere ai benefici di cui al presente regolamento. Con lo stessodecreto, sono individuati i criteri cui tale Commissione dovra'attenersi nella valutazione delle istanze; ai componenti dellasuddetta Commissione non e' corrisposto alcun emolumento, indennita'o rimborso spese. Art. 5. Oneri a carico dello Stato 1. Il presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri acarico del bilancio dello Stato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inseritonella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblicaitaliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farloosservare. Dato a Roma, addi' 29 maggio 2009 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli, Alfano