|
Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica 00198 Roma - via Panama 62 - tel. 068559151-3337909556 - fax 06/8415576 e-mail: |
Roma, 22 luglio 2009
Circolare n.112/2009
E’ stata finalmente
completata la realizzazione della comunicazione
unica per la nascita d’impresa comunemente definita anche come impresa in un giorno.
Come è noto, la
comunicazione unica è stata prevista dalla legge n. 40/2007 (cosiddetto pacchetto Bersani) per semplificare le
procedure per l’avvio, la modifica o la cessazione di una qualsiasi attività
imprenditoriale. Attraverso tale comunicazione, da presentare al solo ufficio
del Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, l’iscrizione della
nuova impresa produrrà automaticamente effetti su tutte le altre
Amministrazioni interessate (Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, ecc.), senza
più necessità di differenti adempimenti amministrativi.
Il decreto in
oggetto, che fissa le regole tecniche per la presentazione della comunicazioni
unica e per l’immediato trasferimento dei dati tra le varie Amministrazioni, fa
seguito al D.M. 2.11.2007 che aveva invece definito il modello di comunicazione
unica.
Il nuovo sistema
semplificato diverrà obbligatorio a partire dall’1 aprile 2010 mentre sino a
quella data coesisterà con quello attuale.
f.to Fabio
Marrocco |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 37/2008 |
Responsabile di Area |
Allegato uno |
|
M/n |
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
G.U. n. 152 del 3.7.2009 (fonte Guritel)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 maggio 2009
Individuazione delle regole tecniche per le modalita' di
presentazione della comunicazione unica e per l'immediato
trasferimento dei dati tra le Amministrazioni interessate, in
attuazione dell'articolo 9, comma 7, del decreto-legge 31 gennaio
2007, n. 7. (09A07506)
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Decreta:
CAPO I
Ambito di
applicazione e definizioni
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce gli adempimenti amministrativi
previsti per l'iscrizione al registro delle imprese e ai fini
previdenziali, assistenziali, fiscali di cui all'art. 9, comma 2, del
decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni,
nella legge 2 aprile 2007, n. 40.
2. Al fine di garantire il necessario coordinamento con la
disciplina regionale in materia, nel rispetto delle esigenze di
coordinamento informativo di cui all'art. 117, secondo comma, lettera
r), della Costituzione, l'applicazione del presente decreto alle
imprese artigiane e' definito di intesa con le singole regioni, in
modo che siano comunque utilizzate le procedure informatiche adottate
per la comunicazione unica al registro delle imprese. Nelle more
dell'adozione delle intese di cui al periodo precedente le regioni
continuano ad utilizzare le procedure attualmente in uso.
3. Il presente decreto definisce le regole tecniche per le
modalita' di presentazione della comunicazione unica da parte degli
interessati e quelle per l'immediato trasferimento telematico dei
dati tra le Amministrazioni interessate, ai sensi dell'art. 9, comma
7, del decreto-legge n. 7 del 2007 convertito nella legge n. 40 del
2007.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) «decreto-legge n. 7 del 2007», il decreto-legge 31 gennaio
2007, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 2 aprile 2007,
n. 40;
b) «decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995», il
decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;
c) «Codice dell'amministrazione digitale», il decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni ed integrazioni;
d) «decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 2005», il
decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;
e) «decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972», il
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
f) «decreto 2 novembre 2005», il decreto del Ministro per
l'innovazione e le tecnologie del 2 novembre 2005, recante regole
tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche
temporale, della posta elettronica certificata;
g) «decreto-legge n. 269 del 2003», il decreto-legge 3 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre
2003, n. 326;
h) «decreto interministeriale 12 maggio 2004», il decreto
dirigenziale del Ministero delle attivita' produttive e del Ministero
dell'economia e delle finanze del 12 maggio 2004, e successive
modificazioni ed integrazioni;
i) «decreto della modulistica», il decreto del Ministro dello
sviluppo economico in data 2 novembre 2007 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007 con cui e' stato approvato il
modello di comunicazione unica previsto dal citato art. 9, comma 7,
primo periodo, del decreto-legge n. 7 del 2007;
l) «Comunicazione unica», la Comunicazione unica per la nascita
dell'impresa, prevista dall'art. 9, decreto-legge n. 7 del 2007; e la
«Comunicazione unica su supporto informatico» come insieme dei file
informatici previsti dal decreto della modulistica trascritti su
supporto magnetico/ottico rimovibile;
m) «R.E.A.»: il repertorio delle notizie economiche e
amministrative di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 581 del 1995;
n) «PEC», la posta elettronica certificata ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica n. 68 del 2005;
o) «Sito», il sito internet individuato dalle camere di commercio
per i servizi previsti per la Comunicazione unica;
p) «W3C», World Wide Web Consortium, consorzio internazionale per
la promozione degli standard tecnici sui sistemi della rete internet;
q) «XML», eXtensible Markup Language, linguaggio basato
sull'utilizzo di elementi (tag) per creare documenti informatici
strutturati, in base alle specifiche definite dal W3C;
r) «Schema XML», documento XML che definisce la struttura di
documenti XML elencando quali elementi (nome, tipo di dato,
attributi), in che ordine e in che gerarchia devono comparire, in
base alle specifiche definite dal W3C;
s) «Web Services», insieme di standard di comunicazione in rete
tra applicazioni informatiche, definito dal W3C;
t) «WSDL», Web Service Definition Language, linguaggio XML di
definizione di un servizio informatico di tipo Web Service, definito
dal W3C;
u) «Web Browser», un'applicazione informatica che permette
all'utente di navigare i contenuti dei siti della rete internet,
definito in base agli standard del W3C;
v) «firma digitale», la firma digitale prodotta tramite
certificato qualificato ai sensi del Codice dell'amministrazione
digitale;
z) «validazione temporale», la validazione temporale ai sensi del
Codice dell'amministrazione digitale;
aa) «casella dell'impresa», la casella di PEC utilizzata ai fini
del procedimento di Comunicazione unica;
ab) «Sistema pubblico di connettivita'», il sistema previsto dal
Codice dell'amministrazione digitale;
ac) «Documento informatico» il documento previsto ai sensi del
Codice dell'amministrazione digitale;
ad) «HTTPS», il protocollo informatico definito dalla specifica
pubblica RFC 2818.
CAPO II
Adempimenti
amministrativi
Art. 3.
Procedimento della Comunicazione unica
1. Per gli adempimenti necessari all'attuazione di quanto previsto
dall'art. 9 del decreto-legge n. 7 del 2007, l'interessato presenta
all'ufficio del registro delle imprese la comunicazione unica,
secondo il modello approvato con il decreto della modulistica. Il
modello e' presentato in modalita' telematica o mediante supporto
informatico.
2. La comunicazione, una volta pervenuta al registro delle imprese
e sottoposta ai controlli disciplinati dal presente decreto, viene
inviata dalla camera di commercio alle amministrazioni di cui
all'art. 4. Detta comunicazione da parte delle camere di commercio
rispetta i principi di pertinenza, non eccedenza e proporzionalita'
dei dati rispetto alle finalita' per i quali sono raccolti e
successivamente trattati ai sensi dell'art. 11 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196. La richiesta di codice fiscale e
di partita IVA viene inviata all'Agenzia delle entrate che trasmette
quanto richiesto, in automatico a norma del decreto interministeriale
12 maggio 2004, alla camera di commercio secondo quanto specificato
dal successivo art. 11. I dati del codice fiscale e della partita IVA
sono riportati nella ricevuta di cui all'art. 13.
3. La comunicazione viene inviata dalla camera di commercio
all'INPS nello stesso giorno in cui viene effettuata l'iscrizione nel
registro delle imprese.
4. L'INPS e l'INAIL effettuano le comunicazioni di cui all'art. 9,
comma 4, del decreto-legge n. 7 del 2007 entro sette giorni da quello
nel quale hanno ricevuto la comunicazione dalla camera di commercio.
5. Le comunicazioni avvengono a norma degli articoli 15 e 16.
6. Le comunicazioni verso gli enti e verso gli interessati
avvengono esclusivamente durante l'orario d'ufficio delle camere di
commercio come reso noto nel sito di cui all'art. 6.
Art. 4.
Amministrazioni competenti
1. Sono destinatarie della Comunicazione unica le seguenti
amministrazioni:
a) gli uffici del registro imprese delle camere di commercio
industria, artigianato e agricoltura;
b) l'Agenzia delle entrate;
c) l'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS);
d) l'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro (INAIL);
e) le commissioni provinciali per l'artigianato, ovvero gli uffici
preposti alla tenuta dell'albo delle imprese artigiane;
f) il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali.
Art. 5.
Elenco degli adempimenti assolti con la Comunicazione unica
1. Gli adempimenti assolti tramite Comunicazione unica sono:
a) dichiarazione di inizio attivita', variazione dati o cessazione
attivita' ai fini IVA, ai sensi dell'art. 35 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;
b) domanda d'iscrizione di nuove imprese, modifica, cessazione nel
registro imprese e nel R.E.A., con esclusione dell'adempimento del
deposito del bilancio;
c) domanda d'iscrizione, variazione, cessazione dell'impresa ai
fini INAIL;
d) domanda d'iscrizione, variazione, cessazione al registro
imprese con effetto per l'INPS relativamente alle imprese artigiane
ed esercenti attivita' commerciali, ai sensi dell'art. 44, comma 8,
del decreto-legge n. 269/2003;
e) domanda di iscrizione e cessazione di impresa con dipendenti ai
fini INPS;
f) variazione dei dati d'impresa con dipendenti ai fini INPS in
relazione a:
1) attivita' esercitata;
2) cessazione attivita';
3) modifica denominazione impresa individuale;
4) modifica ragione sociale;
5) riattivazione attivita';
6) sospensione attivita';
7) modifica della sede legale;
8) modifica della sede operativa;
g) domanda di iscrizione, variazione e cessazione di impresa
agricola ai fini INPS;
h) domanda di iscrizione, variazione e cessazione di impresa
artigiana nell'albo delle imprese artigiane.
CAPO III
Presentazione della
Comunicazione unica al registro delle imprese
Art. 6.
Guida agli utenti
1. Le camere di commercio rendono disponibile gratuitamente nel
sito informazioni e servizi al pubblico con particolare riferimento
alle modalita' di presentazione della Comunicazione unica.
Art. 7.
Tracciato informatico della Comunicazione unica
1. La definizione del tracciato informatico e l'elenco dei
documenti informatici costituenti la Comunicazione unica sono
individuati sentito il CNIPA e pubblicati sui siti web istituzionali
delle amministrazioni di cui all'art. 4.
Art. 8.
Indirizzo elettronico dell'impresa
1. Nel modello di Comunicazione unica, e' indicata la casella PEC
corrispondente alla casella dell'impresa, ai fini dell'invio degli
esiti delle domande e delle iscrizioni e di ogni altra comunicazione
o provvedimento relativo al procedimento. Qualora l'impresa non
disponga di una casella PEC lo dichiara nella comunicazione unica,
indicando le modalita' per la ricezione della comunicazione circa
l'assegnazione di una casella ai sensi del comma 2.
2. Nel caso l'impresa non sia provvista di casella PEC, le camere
di commercio provvedono immediatamente ad assegnare una casella PEC
ai fini del procedimento senza costi per l'impresa, ai sensi
dell'art. 9, comma 6, del decreto-legge n. 7 del 2007. Le istruzioni
operative sono pubblicate in opportuna sezione del sito, dandone
comunicazione ai sensi del comma 1.
3. La casella dell'impresa e' iscritta al registro delle imprese ai
sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 68 del 2005.
Art. 9.
Modalita' di presentazione telematica o su supporto informatico
1. Il sito rende disponibile i seguenti sistemi di presentazione
telematica per la Comunicazione unica:
a) tramite Web-Browser a disposizione dell'utente che effettua
l'operazione di trasmissione, con pubblicazione delle istruzioni
operative in opportuna sezione del sito;
b) tramite lo standard Web Services, a disposizione delle
applicazioni informatiche che automatizzano l'operazione d'invio
della Comunicazione unica, con pubblicazione della definizione
secondo standard WSDL in opportuna sezione del sito.
2. La presentazione della Comunicazione unica, firmata
digitalmente, su supporto informatico avviene esclusivamente tramite
consegna diretta del supporto rimovibile allo sportello del registro
imprese di competenza.
3. I servizi di trasmissione telematica sono messi a disposizione
esclusivamente tramite connessione sicura, come offerta dal
protocollo HTTPS o altri standard riconosciuti e di provato utilizzo.
4. Nel caso di trasmissione telematica tramite Web Browser,
l'utente accede al sito per la Comunicazione unica tramite la Carta
nazionale dei servizi, resa disponibile anche dalle camere di
commercio a chiunque ne faccia richiesta, la carta d'identita'
elettronica o carta dotata di certificato standard CNS di
autenticazione.
5. Nel caso di Web Service, la connessione avviene mediante scambio
di certificato digitale tra le applicazioni, come da standard HTTPS o
analoghi. Le credenziali della persona mittente, individuate ai sensi
del comma 4, sono incluse nella richiesta del servizio. Le
caratteristiche tecniche del Web Service sono pubblicate in opportuna
sezione del sito.
CAPO IV
Ricevimento al registro
delle imprese della Comunicazione unica
Art. 10.
Ricevimento della Comunicazione unica
1. Al momento del ricevimento della Comunicazione unica, il sistema
informatico del registro delle imprese provvede a:
a) verificare le credenziali di accesso al servizio, nel caso di
presentazione telematica;
b) verificare la consistenza e correttezza formale dei file
informatici in base alle regole descritte nel decreto della
modulistica;
c) verificare la consistenza e validita' delle firme digitali
apposte;
d) verificare la correttezza del recapito di PEC indicato dal
mittente come casella dell'impresa;
e) verificare la correttezza delle chiavi identificative delle
posizioni dell'impresa nei rispettivi archivi degli enti, in caso di
variazione e cessazione;
f) verificare che i soggetti dichiaranti e firmatari della
comunicazione siano quelli titolati a rappresentare l'impresa presso
gli enti previdenziali o assistenziali o fiscali;
g) verificare il buon esito delle disposizioni di pagamento
telematico per diritti ed imposte ove richiesti, nel caso di
presentazione telematica.
2. Nel caso non sia verificata anche una sola delle condizioni del
comma 1, la Comunicazione e' irricevibile e il sistema notifica
immediatamente l'informazione alla casella dell'impresa e in
opportuna area riservata all'utente nel sito.
Art. 11.
Attribuzione del codice fiscale e della partita IVA
1. Le regole tecniche del colloquio tra i sistemi del registro
imprese e dell'Agenzia delle entrate, nelle more della definizione
degli accordi di servizio di cui all'art. 15, comma 2, seguono le
disposizioni del decreto interministeriale 12 maggio 2004, che
disciplina le modalita' di presentazione all'ufficio del registro
delle imprese delle dichiarazioni di cui all'art. 35 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
2. Il collegamento tra le amministrazioni di cui al comma 1 e'
dedicato ed esclusivo, e garantisce la qualita', la sicurezza, la
riservatezza e l'immediatezza della transazione nel rispetto del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. I dati della Comunicazione unica, contenente la dichiarazione
d'inizio attivita', variazione dati o cessazione ai fini IVA sono
trasmessi dall'ufficio del registro delle imprese all'Agenzia delle
entrate, utilizzando il collegamento telematico di cui al comma 2.
4. L'Agenzia delle entrate, utilizzando il collegamento telematico
di cui al comma 2, rilascia all'ufficio del registro delle imprese
che ha trasmesso la dichiarazione una ricevuta contenente la conferma
dell'avvenuta ricezione dei dati trasmessi e in caso d'inizio
d'attivita' il codice fiscale e/o la partita IVA attribuiti, ovvero
il motivo dell'eventuale rifiuto.
5. L'ufficio del registro delle imprese invia alla casella
dell'impresa richiedente la ricevuta attestante l'avvenuta
presentazione della dichiarazione e, in caso d'inizio attivita', il
codice fiscale e/o la partita IVA.
Art. 12.
Protocollazione della Comunicazione unica
1. Nel caso abbiano esito positivo le verifiche di cui all'art. 10,
la Comunicazione unica e' protocollata immediatamente nel sistema del
registro imprese, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 581 del 1995.
2. Nel caso di presentazione telematica, la protocollazione di cui
al comma 1 avviene automaticamente.
Art. 13.
Ricevuta
1. A seguito della protocollazione, il sistema rilascia la ricevuta
quale titolo per l'avvio dell'attivita' ai sensi dell'art. 9, comma
3, della decreto-legge n. 7 del 2007.
2. La ricevuta e' un documento informatico firmato digitalmente dal
conservatore del registro delle imprese o suo delegato, con marcatura
temporale del momento della firma, contenente:
a) l'indicazione dell'ufficio del registro delle imprese
destinatario della comunicazione;
b) il numero di protocollo e la data della ricevuta;
c) la denominazione, il codice fiscale, la partita IVA e la
provincia della sede dell'impresa;
d) l'adempimento richiesto;
e) gli enti destinatari della comunicazione e il numero di
protocollo;
f) gli estremi del dichiarante;
g) l'indirizzo di PEC dell'impresa;
h) l'elenco delle distinte informatiche presenti nella
comunicazione.
3. La ricevuta e' inviata alla casella dell'impresa e, nel caso il
richiedente sia persona delegata, all'indirizzo di posta elettronica
del mittente della Comunicazione unica.
4. Nel caso di cui all'art. 9, comma 2, del presente decreto,
l'ufficio del registro delle imprese rilascia la stampa della
ricevuta che e' inviata ai sensi del comma 3.
Art. 14.
Conservazione digitale
1. La Comunicazione unica, la ricevuta e gli esiti ricevuti dalle
amministrazioni interessate sono inseriti nel R.E.A. e sono
conservati nell'archivio degli atti e dei documenti ai sensi
dell'art. 8 del decreto del Presidente delle Repubblica n. 581 del
1995, delle disposizioni contenute nel capo III del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e delle regole tecniche vigenti in
materia.
2. E' assicurato alle competenti strutture comunali per le
attivita' produttive (SUAP) l'accesso libero e gratuito alle banche
dati contenenti le informazioni pervenute attraverso la Comunicazione
unica.
CAPO V
Trasferimento
telematico alle amministrazioni interessate
Art. 15.
Comunicazione tra le amministrazioni
1. La Comunicazione unica e' trasmessa immediatamente alle
amministrazioni di cui all'art. 4, ad esclusione di quella per una
nuova impresa ai fini previdenziali, che e' inviata a seguito del
completamento dell'iscrizione nel registro delle imprese ovvero
nell'albo delle imprese artigiane.
2. Le comunicazioni sono inviate tramite sistema pubblico di
connettivita' e cooperazione e, nelle more della definizione dei
relativi accordi di servizio, tramite PEC.
3. Il registro delle imprese invia le comunicazioni alle
amministrazioni espressamente indicate nel modulo di Comunicazione
unica. Per gli opportuni controlli ai fini previdenziali, anche le
comunicazioni non espressamente indirizzate all'INPS, sono trasmesse
all'Istituto.
4. I dati inviati agli enti sono quelli previsti nel decreto della
modulistica relativamente a:
a) modello di Comunicazione unica;
b) modulistica di competenza dell'ente;
c) i dati relativi al codice fiscale e partita IVA.
5. Contestualmente al ricevimento della Comunicazione unica, le
amministrazioni comunicano al registro delle imprese:
a) il numero identificativo della richiesta;
b) l'esito del ricevimento.
6. Alla conclusione del procedimento di competenza, le
amministrazioni comunicano al registro delle imprese:
a) l'esito del procedimento;
b) il numero di registrazione nell'archivio dell'ente, in caso di
nuova posizione.
CAPO VI
Comunicazioni
all'interessato
Art. 16.
Comunicazioni all'interessato
1. Le amministrazioni, ad esclusione dell'Agenzia delle entrate,
comunicano alla casella dell'impresa gli esiti delle registrazioni
nei propri archivi.
2. Nel caso la Comunicazione unica richieda correzioni o
integrazioni, le amministrazioni richiedono la modifica con notifica
alla casella dell'impresa e, nel caso il richiedente sia persona
delegata, all'indirizzo di posta elettronica del mittente della
Comunicazione unica. Ogni amministrazione comunica all'impresa le
modalita' con le quali provvedere alle modifiche richieste.
CAPO VII
Norme finali
Art. 17.
Procedure d'emergenza
1. Nel caso di mancato funzionamento degli strumenti ovvero dei
dispositivi informatici dell'ufficio del registro necessari alla
ricezione della Comunicazione unica, per un periodo superiore alle
tre ore consecutive, avuto riguardo all'orario ed ai giorni di
apertura al pubblico dell'ufficio, il richiedente e' autorizzato ad
inoltrare al competente registro delle imprese la distinta della
Comunicazione unica prevista dal decreto della modulistica, stampata
su carta e sottoscritta con firma autografa dal soggetto legittimato
o dal procuratore, unitamente a copia degli atti che l'accompagnano e
ad una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante
i motivi di mancato funzionamento.
2. Nei casi previsti al comma 1, la domanda presentata su modello
cartaceo e' protocollata ai sensi dell'art. 12.
3. La riscossione dei diritti e dell'imposte e' effettuata al
momento dell'invio definitivo.
4. Nel caso previsto al comma 1, entro cinque giorni dalla
comunicazione da parte dell'ufficio del registro delle imprese
all'interessato del venir meno della causa che ha generato
l'impedimento, il soggetto legittimato o il procuratore e' tenuto a
provvedere alla sostituzione della domanda, titolo ed atti che
l'accompagnano, presentata su supporto cartaceo, con identica
domanda, titolo ed atti che l'accompagnano, ai sensi dell'art. 9.
Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e
sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 maggio 2009
p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro delegato per la pubblica amministrazione
e l'innovazione
Brunetta
Il Ministro
dello sviluppo economico
Scajola
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
Il Ministro del lavoro, della salute
e delle politiche sociali
Sacconi
Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2009
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 6, foglio n. 290