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Roma, 22 luglio 2009
Circolare n.112/2009
E’ stata finalmente
completata la realizzazione della comunicazione
unica per la nascita d’impresa comunemente definita anche come impresa in un giorno.
Come è noto, la
comunicazione unica è stata prevista dalla legge n. 40/2007 (cosiddetto pacchetto Bersani) per semplificare le
procedure per l’avvio, la modifica o la cessazione di una qualsiasi attività
imprenditoriale. Attraverso tale comunicazione, da presentare al solo ufficio
del Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, l’iscrizione della
nuova impresa produrrà automaticamente effetti su tutte le altre
Amministrazioni interessate (Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, ecc.), senza
più necessità di differenti adempimenti amministrativi.
Il decreto in
oggetto, che fissa le regole tecniche per la presentazione della comunicazioni
unica e per l’immediato trasferimento dei dati tra le varie Amministrazioni, fa
seguito al D.M. 2.11.2007 che aveva invece definito il modello di comunicazione
unica.
Il nuovo sistema
semplificato diverrà obbligatorio a partire dall’1 aprile 2010 mentre sino a
quella data coesisterà con quello attuale.
| f.to Fabio
  Marrocco | Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 37/2008 | 
| Responsabile di Area | Allegato uno | 
|  | M/n | 
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  consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. | |
G.U. n. 152 del 3.7.2009 (fonte Guritel)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 maggio 2009 
Individuazione    delle   regole   tecniche    per  le  modalita'  dipresentazione   della   comunicazione   unica   e   per   l'immediatotrasferimento   dei  dati  tra  le  Amministrazioni  interessate,  inattuazione  dell'articolo  9,  comma  7, del decreto-legge 31 gennaio2007, n. 7. (09A07506)                              IL PRESIDENTE                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI                                Decreta:
                               CAPO I 
                Ambito di
applicazione e definizioni 
                                 Art. 1.                       Ambito di applicazione  1.  Il  presente  decreto stabilisce gli adempimenti amministrativiprevisti  per  l'iscrizione  al  registro  delle  imprese  e  ai finiprevidenziali, assistenziali, fiscali di cui all'art. 9, comma 2, deldecreto-legge  31  gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni,nella legge 2 aprile 2007, n. 40.  2.  Al  fine  di  garantire  il  necessario  coordinamento  con  ladisciplina  regionale  in  materia,  nel  rispetto  delle esigenze dicoordinamento informativo di cui all'art. 117, secondo comma, letterar),  della  Costituzione,  l'applicazione  del  presente decreto alleimprese  artigiane  e'  definito di intesa con le singole regioni, inmodo che siano comunque utilizzate le procedure informatiche adottateper  la  comunicazione  unica  al  registro delle imprese. Nelle moredell'adozione  delle  intese  di cui al periodo precedente le regionicontinuano ad utilizzare le procedure attualmente in uso.  3.  Il  presente  decreto  definisce  le  regole  tecniche  per  lemodalita' di presentazione della comunicazione unica da parte degli
interessati  e  quelle  per  l'immediato trasferimento telematico deidati  tra le Amministrazioni interessate, ai sensi dell'art. 9, comma7,  del  decreto-legge n. 7 del 2007 convertito nella legge n. 40 del2007.                                 Art. 2.                             Definizioni  1. Ai fini del presente decreto si intendono per:   a)  «decreto-legge  n.  7  del  2007», il decreto-legge 31 gennaio2007, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 2 aprile 2007,n. 40;   b)  «decreto  del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995», ildecreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;   c)  «Codice dell'amministrazione digitale», il decreto legislativo7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni ed integrazioni;   d)  «decreto  del  Presidente della Repubblica n. 68 del 2005», ildecreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;   e)  «decreto  del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972», ildecreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;   f)  «decreto  2  novembre  2005»,  il  decreto  del  Ministro  perl'innovazione  e  le  tecnologie  del 2 novembre 2005, recante regoletecniche  per  la formazione, la trasmissione e la validazione, anchetemporale, della posta elettronica certificata;   g)  «decreto-legge  n. 269 del 2003», il decreto-legge 3 settembre2003,  n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre2003, n. 326;   h)   «decreto   interministeriale  12  maggio  2004»,  il  decretodirigenziale del Ministero delle attivita' produttive e del Ministerodell'economia  e  delle  finanze  del  12  maggio  2004, e successivemodificazioni ed integrazioni;   i)  «decreto  della  modulistica»,  il  decreto del Ministro dellosviluppo  economico in data 2 novembre 2007 pubblicato nella GazzettaUfficiale  n.  296 del 21 dicembre 2007 con cui e' stato approvato ilmodello  di  comunicazione unica previsto dal citato art. 9, comma 7,primo periodo, del decreto-legge n. 7 del 2007;   l)  «Comunicazione  unica»,  la Comunicazione unica per la nascitadell'impresa, prevista dall'art. 9, decreto-legge n. 7 del 2007; e la«Comunicazione  unica  su supporto informatico» come insieme dei fileinformatici  previsti  dal  decreto  della  modulistica trascritti susupporto magnetico/ottico rimovibile;   m)   «R.E.A.»:   il   repertorio   delle   notizie   economiche  eamministrative  di  cui  all'art.  9 del decreto del Presidente dellaRepubblica n. 581 del 1995;   n)  «PEC»,  la  posta elettronica certificata ai sensi del decretodel Presidente della Repubblica n. 68 del 2005;   o)  «Sito», il sito internet individuato dalle camere di commercioper i servizi previsti per la Comunicazione unica;   p)  «W3C», World Wide Web Consortium, consorzio internazionale perla promozione degli standard tecnici sui sistemi della rete internet;   q)   «XML»,   eXtensible   Markup   Language,   linguaggio  basatosull'utilizzo  di  elementi  (tag)  per  creare documenti informaticistrutturati, in base alle specifiche definite dal W3C;   r)  «Schema  XML»,  documento  XML  che  definisce la struttura didocumenti   XML   elencando  quali  elementi  (nome,  tipo  di  dato,attributi),  in  che  ordine  e in che gerarchia devono comparire, inbase alle specifiche definite dal W3C;   s)  «Web  Services»,  insieme di standard di comunicazione in retetra applicazioni informatiche, definito dal W3C;   t)  «WSDL»,  Web  Service  Definition  Language, linguaggio XML didefinizione  di un servizio informatico di tipo Web Service, definitodal W3C;   u)   «Web   Browser»,  un'applicazione  informatica  che  permetteall'utente  di  navigare  i  contenuti  dei siti della rete internet,definito in base agli standard del W3C;   v)   «firma   digitale»,   la   firma  digitale  prodotta  tramitecertificato  qualificato  ai  sensi  del  Codice dell'amministrazionedigitale;   z)  «validazione temporale», la validazione temporale ai sensi delCodice dell'amministrazione digitale;   aa)  «casella  dell'impresa», la casella di PEC utilizzata ai finidel procedimento di Comunicazione unica;   ab)  «Sistema  pubblico di connettivita'», il sistema previsto dalCodice dell'amministrazione digitale;   ac)  «Documento  informatico»  il  documento previsto ai sensi delCodice dell'amministrazione digitale;   ad)  «HTTPS»,  il  protocollo informatico definito dalla specificapubblica RFC 2818.                                
CAPO II 
                    Adempimenti
amministrativi 
                                 Art. 3.               Procedimento della Comunicazione unica  1.  Per gli adempimenti necessari all'attuazione di quanto previstodall'art.  9  del decreto-legge n. 7 del 2007, l'interessato presentaall'ufficio  del  registro  delle  imprese  la  comunicazione  unica,secondo  il  modello  approvato  con il decreto della modulistica. Ilmodello  e'  presentato  in  modalita' telematica o mediante supportoinformatico.  2.  La comunicazione, una volta pervenuta al registro delle impresee  sottoposta  ai  controlli disciplinati dal presente decreto, vieneinviata  dalla  camera  di  commercio  alle  amministrazioni  di  cuiall'art.  4.  Detta  comunicazione da parte delle camere di commerciorispetta  i  principi di pertinenza, non eccedenza e proporzionalita'dei  dati  rispetto  alle  finalita'  per  i  quali  sono  raccolti esuccessivamente   trattati   ai   sensi   dell'art.  11  del  decretolegislativo  30 giugno 2003, n. 196. La richiesta di codice fiscale edi  partita IVA viene inviata all'Agenzia delle entrate che trasmettequanto richiesto, in automatico a norma del decreto interministeriale12  maggio  2004, alla camera di commercio secondo quanto specificatodal successivo art. 11. I dati del codice fiscale e della partita IVAsono riportati nella ricevuta di cui all'art. 13.  3.  La  comunicazione  viene  inviata  dalla  camera  di  commercioall'INPS nello stesso giorno in cui viene effettuata l'iscrizione nelregistro delle imprese.  4.  L'INPS e l'INAIL effettuano le comunicazioni di cui all'art. 9,comma 4, del decreto-legge n. 7 del 2007 entro sette giorni da quellonel quale hanno ricevuto la comunicazione dalla camera di commercio.  5. Le comunicazioni avvengono a norma degli articoli 15 e 16.  6.  Le  comunicazioni  verso  gli  enti  e  verso  gli  interessatiavvengono  esclusivamente  durante l'orario d'ufficio delle camere dicommercio come reso noto nel sito di cui all'art. 6.                                 Art. 4.                     Amministrazioni competenti  1.   Sono   destinatarie  della  Comunicazione  unica  le  seguentiamministrazioni:   a)  gli  uffici  del  registro  imprese  delle camere di commercioindustria, artigianato e agricoltura;   b) l'Agenzia delle entrate;   c) l'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS);   d)  l'istituto  nazionale per l'assicurazione contro gli infortunisul lavoro (INAIL);   e) le commissioni provinciali per l'artigianato, ovvero gli ufficipreposti alla tenuta dell'albo delle imprese artigiane;   f)  il  Ministero  del  lavoro,  della  salute  e  delle politichesociali.                                 Art. 5.     Elenco degli adempimenti assolti con la Comunicazione unica  1. Gli adempimenti assolti tramite Comunicazione unica sono:   a) dichiarazione di inizio attivita', variazione dati o cessazioneattivita' ai fini IVA, ai sensi dell'art. 35 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;   b) domanda d'iscrizione di nuove imprese, modifica, cessazione nelregistro  imprese  e  nel R.E.A., con esclusione dell'adempimento deldeposito del bilancio;   c)  domanda  d'iscrizione,  variazione, cessazione dell'impresa aifini INAIL;   d)   domanda  d'iscrizione,  variazione,  cessazione  al  registroimprese  con  effetto per l'INPS relativamente alle imprese artigianeed  esercenti  attivita' commerciali, ai sensi dell'art. 44, comma 8,del decreto-legge n. 269/2003;   e) domanda di iscrizione e cessazione di impresa con dipendenti aifini INPS;   f)  variazione  dei  dati d'impresa con dipendenti ai fini INPS inrelazione a:    1) attivita' esercitata;    2) cessazione attivita';    3) modifica denominazione impresa individuale;    4) modifica ragione sociale;    5) riattivazione attivita';    6) sospensione attivita';    7) modifica della sede legale;    8) modifica della sede operativa;   g)  domanda  di  iscrizione,  variazione  e  cessazione di impresaagricola ai fini INPS;   h)  domanda  di  iscrizione,  variazione  e  cessazione di impresaartigiana nell'albo delle imprese artigiane.
                             
CAPO III 
 Presentazione della
Comunicazione unica al registro delle imprese 
                                 Art. 6.                          Guida agli utenti  1.  Le  camere  di  commercio rendono disponibile gratuitamente nelsito  informazioni  e servizi al pubblico con particolare riferimentoalle modalita' di presentazione della Comunicazione unica.                                 Art. 7.           Tracciato informatico della Comunicazione unica  1.   La  definizione  del  tracciato  informatico  e  l'elenco  deidocumenti   informatici   costituenti  la  Comunicazione  unica  sonoindividuati  sentito il CNIPA e pubblicati sui siti web istituzionalidelle amministrazioni di cui all'art. 4.                                 Art. 8.                 Indirizzo elettronico dell'impresa  1.  Nel  modello di Comunicazione unica, e' indicata la casella PECcorrispondente  alla  casella  dell'impresa, ai fini dell'invio degliesiti  delle domande e delle iscrizioni e di ogni altra comunicazioneo  provvedimento  relativo  al  procedimento.  Qualora  l'impresa nondisponga  di  una  casella PEC lo dichiara nella comunicazione unica,indicando  le  modalita'  per  la ricezione della comunicazione circal'assegnazione di una casella ai sensi del comma 2.  2.  Nel  caso l'impresa non sia provvista di casella PEC, le cameredi  commercio  provvedono immediatamente ad assegnare una casella PECai  fini  del  procedimento  senza  costi  per  l'impresa,  ai  sensidell'art.  9, comma 6, del decreto-legge n. 7 del 2007. Le istruzionioperative  sono  pubblicate  in  opportuna  sezione del sito, dandonecomunicazione ai sensi del comma 1.  3. La casella dell'impresa e' iscritta al registro delle imprese aisensi  dell'art.  4,  comma  4,  del  decreto  del  Presidente  dellaRepubblica n. 68 del 2005.                                 Art. 9.   Modalita' di presentazione telematica o su supporto informatico  1.  Il  sito  rende disponibile i seguenti sistemi di presentazionetelematica per la Comunicazione unica:   a)  tramite  Web-Browser  a  disposizione dell'utente che effettual'operazione  di  trasmissione,  con  pubblicazione  delle istruzionioperative in opportuna sezione del sito;   b)   tramite  lo  standard  Web  Services,  a  disposizione  delleapplicazioni  informatiche  che  automatizzano  l'operazione  d'inviodella   Comunicazione  unica,  con  pubblicazione  della  definizionesecondo standard WSDL in opportuna sezione del sito.  2.    La   presentazione   della   Comunicazione   unica,   firmatadigitalmente,  su supporto informatico avviene esclusivamente tramiteconsegna  diretta del supporto rimovibile allo sportello del registroimprese di competenza.  3.  I  servizi di trasmissione telematica sono messi a disposizioneesclusivamente   tramite   connessione   sicura,   come  offerta  dalprotocollo HTTPS o altri standard riconosciuti e di provato utilizzo.  4.  Nel  caso  di  trasmissione  telematica  tramite  Web  Browser,l'utente  accede  al sito per la Comunicazione unica tramite la Cartanazionale  dei  servizi,  resa  disponibile  anche  dalle  camere  dicommercio  a  chiunque  ne  faccia  richiesta,  la  carta d'identita'elettronica   o   carta   dotata   di  certificato  standard  CNS  diautenticazione.  5. Nel caso di Web Service, la connessione avviene mediante scambiodi certificato digitale tra le applicazioni, come da standard HTTPS oanaloghi. Le credenziali della persona mittente, individuate ai sensidel   comma   4,  sono  incluse  nella  richiesta  del  servizio.  Lecaratteristiche tecniche del Web Service sono pubblicate in opportunasezione del sito.
                              
CAPO IV 
  Ricevimento al registro
delle imprese della Comunicazione unica 
                                 Art. 10.                Ricevimento della Comunicazione unica  1. Al momento del ricevimento della Comunicazione unica, il sistemainformatico del registro delle imprese provvede a:   a)  verificare  le credenziali di accesso al servizio, nel caso dipresentazione telematica;   b)  verificare  la  consistenza  e  correttezza  formale  dei fileinformatici   in   base  alle  regole  descritte  nel  decreto  dellamodulistica;   c)  verificare  la  consistenza  e  validita' delle firme digitaliapposte;   d)  verificare  la  correttezza  del  recapito di PEC indicato dalmittente come casella dell'impresa;   e)  verificare  la  correttezza  delle chiavi identificative delleposizioni  dell'impresa nei rispettivi archivi degli enti, in caso divariazione e cessazione;   f)  verificare  che  i  soggetti  dichiaranti  e  firmatari  dellacomunicazione  siano quelli titolati a rappresentare l'impresa pressogli enti previdenziali o assistenziali o fiscali;   g)  verificare  il  buon  esito  delle  disposizioni  di pagamentotelematico  per  diritti  ed  imposte  ove  richiesti,  nel  caso  dipresentazione telematica.  2.  Nel caso non sia verificata anche una sola delle condizioni delcomma  1,  la  Comunicazione  e'  irricevibile  e il sistema notificaimmediatamente   l'informazione   alla   casella  dell'impresa  e  inopportuna area riservata all'utente nel sito.                                Art. 11.         Attribuzione del codice fiscale e della partita IVA  1.  Le  regole  tecniche  del  colloquio tra i sistemi del registroimprese  e  dell'Agenzia  delle entrate, nelle more della definizionedegli  accordi  di  servizio  di cui all'art. 15, comma 2, seguono ledisposizioni  del  decreto  interministeriale  12  maggio  2004,  chedisciplina  le  modalita'  di  presentazione all'ufficio del registrodelle  imprese delle dichiarazioni di cui all'art. 35 del decreto delPresidente della Repubblica n. 633 del 1972.  2.  Il  collegamento  tra  le  amministrazioni di cui al comma 1 e'dedicato  ed  esclusivo,  e  garantisce la qualita', la sicurezza, lariservatezza  e  l'immediatezza  della  transazione  nel rispetto deldecreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.  3.  I  dati  della Comunicazione unica, contenente la dichiarazioned'inizio  attivita',  variazione  dati  o cessazione ai fini IVA sonotrasmessi  dall'ufficio  del registro delle imprese all'Agenzia delleentrate, utilizzando il collegamento telematico di cui al comma 2.  4.  L'Agenzia delle entrate, utilizzando il collegamento telematicodi  cui  al  comma 2, rilascia all'ufficio del registro delle impreseche ha trasmesso la dichiarazione una ricevuta contenente la confermadell'avvenuta  ricezione  dei  dati  trasmessi  e  in  caso  d'iniziod'attivita'  il  codice fiscale e/o la partita IVA attribuiti, ovveroil motivo dell'eventuale rifiuto.  5.   L'ufficio  del  registro  delle  imprese  invia  alla  caselladell'impresa    richiedente   la   ricevuta   attestante   l'avvenutapresentazione  della  dichiarazione e, in caso d'inizio attivita', ilcodice fiscale e/o la partita IVA.                                Art. 12.              Protocollazione della Comunicazione unica  1. Nel caso abbiano esito positivo le verifiche di cui all'art. 10,la Comunicazione unica e' protocollata immediatamente nel sistema delregistro   imprese,   ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  dellaRepubblica n. 581 del 1995.  2.  Nel caso di presentazione telematica, la protocollazione di cuial comma 1 avviene automaticamente.                                Art. 13.                              Ricevuta  1. A seguito della protocollazione, il sistema rilascia la ricevutaquale  titolo  per l'avvio dell'attivita' ai sensi dell'art. 9, comma3, della decreto-legge n. 7 del 2007.  2. La ricevuta e' un documento informatico firmato digitalmente dalconservatore del registro delle imprese o suo delegato, con marcaturatemporale del momento della firma, contenente:   a)   l'indicazione   dell'ufficio   del   registro  delle  impresedestinatario della comunicazione;   b) il numero di protocollo e la data della ricevuta;   c)  la  denominazione,  il  codice  fiscale,  la  partita IVA e laprovincia della sede dell'impresa;   d) l'adempimento richiesto;   e)  gli  enti  destinatari  della  comunicazione  e  il  numero diprotocollo;   f) gli estremi del dichiarante;   g) l'indirizzo di PEC dell'impresa;   h)   l'elenco   delle   distinte   informatiche   presenti   nellacomunicazione.  3.  La ricevuta e' inviata alla casella dell'impresa e, nel caso ilrichiedente  sia persona delegata, all'indirizzo di posta elettronicadel mittente della Comunicazione unica.  4.  Nel  caso  di  cui  all'art.  9, comma 2, del presente decreto,l'ufficio  del  registro  delle  imprese  rilascia  la  stampa  dellaricevuta che e' inviata ai sensi del comma 3.                                Art. 14.                       Conservazione digitale  1.  La  Comunicazione unica, la ricevuta e gli esiti ricevuti dalleamministrazioni   interessate   sono   inseriti  nel  R.E.A.  e  sonoconservati   nell'archivio  degli  atti  e  dei  documenti  ai  sensidell'art.  8  del  decreto del Presidente delle Repubblica n. 581 del1995,   delle   disposizioni  contenute  nel  capo  III  del  decretolegislativo  7  marzo  2005, n. 82 e delle regole tecniche vigenti inmateria.  2.   E'  assicurato  alle  competenti  strutture  comunali  per  leattivita' produttive (SUAP) l'accesso libero e gratuito alle banche
dati contenenti le informazioni pervenute attraverso la Comunicazioneunica.
                             
CAPO V 
       Trasferimento
telematico alle amministrazioni interessate 
                                Art. 15.                Comunicazione tra le amministrazioni  1.   La   Comunicazione  unica  e'  trasmessa  immediatamente  alleamministrazioni  di  cui  all'art. 4, ad esclusione di quella per unanuova  impresa  ai  fini  previdenziali, che e' inviata a seguito delcompletamento  dell'iscrizione  nel  registro  delle  imprese  ovveronell'albo delle imprese artigiane.  2.  Le  comunicazioni  sono  inviate  tramite  sistema  pubblico diconnettivita' e cooperazione e, nelle more della definizione dei
relativi accordi di servizio, tramite PEC.  3.   Il   registro   delle  imprese  invia  le  comunicazioni  alleamministrazioni  espressamente  indicate  nel modulo di Comunicazioneunica.  Per  gli  opportuni controlli ai fini previdenziali, anche lecomunicazioni  non espressamente indirizzate all'INPS, sono trasmesseall'Istituto.  4.  I dati inviati agli enti sono quelli previsti nel decreto dellamodulistica relativamente a:   a) modello di Comunicazione unica;   b) modulistica di competenza dell'ente;   c) i dati relativi al codice fiscale e partita IVA.  5.  Contestualmente  al  ricevimento  della Comunicazione unica, leamministrazioni comunicano al registro delle imprese:   a) il numero identificativo della richiesta;   b) l'esito del ricevimento.  6.   Alla   conclusione   del   procedimento   di   competenza,  leamministrazioni comunicano al registro delle imprese:   a) l'esito del procedimento;   b)  il numero di registrazione nell'archivio dell'ente, in caso dinuova posizione.
                             
CAPO VI 
                  Comunicazioni
all'interessato 
                                Art. 16.                    Comunicazioni all'interessato  1.  Le  amministrazioni,  ad esclusione dell'Agenzia delle entrate,comunicano  alla  casella  dell'impresa gli esiti delle registrazioninei propri archivi.  2.   Nel   caso   la  Comunicazione  unica  richieda  correzioni  ointegrazioni,  le amministrazioni richiedono la modifica con notificaalla  casella  dell'impresa  e,  nel  caso il richiedente sia personadelegata,  all'indirizzo  di  posta  elettronica  del  mittente dellaComunicazione  unica.  Ogni  amministrazione  comunica all'impresa lemodalita' con le quali provvedere alle modifiche richieste.
                                  CAPO VII                             Norme finali                                 Art. 17.                        Procedure d'emergenza  1.  Nel  caso  di  mancato funzionamento degli strumenti ovvero deidispositivi  informatici  dell'ufficio  del  registro  necessari allaricezione  della  Comunicazione  unica, per un periodo superiore alletre  ore  consecutive,  avuto  riguardo  all'orario  ed  ai giorni diapertura  al  pubblico dell'ufficio, il richiedente e' autorizzato adinoltrare  al  competente  registro  delle  imprese la distinta dellaComunicazione  unica prevista dal decreto della modulistica, stampatasu  carta e sottoscritta con firma autografa dal soggetto legittimatoo dal procuratore, unitamente a copia degli atti che l'accompagnano ead  una  dichiarazione  sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del decretodel  Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestantei motivi di mancato funzionamento.  2.  Nei  casi previsti al comma 1, la domanda presentata su modellocartaceo e' protocollata ai sensi dell'art. 12.  3.  La  riscossione  dei  diritti  e  dell'imposte e' effettuata almomento dell'invio definitivo.  4.  Nel  caso  previsto  al  comma  1,  entro  cinque  giorni dallacomunicazione  da  parte  dell'ufficio  del  registro  delle  impreseall'interessato   del   venir   meno  della  causa  che  ha  generatol'impedimento,  il  soggetto legittimato o il procuratore e' tenuto aprovvedere  alla  sostituzione  della  domanda,  titolo  ed  atti chel'accompagnano,   presentata   su  supporto  cartaceo,  con  identicadomanda, titolo ed atti che l'accompagnano, ai sensi dell'art. 9.  Il  presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo esara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
     Roma, 6 maggio 2009               p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri        Il Ministro delegato per la pubblica amministrazione                           e l'innovazione                              Brunetta                               Il Ministro                      dello sviluppo economico                               Scajola                        Il Ministro dell'economia                           e delle finanze                              Tremonti                  Il Ministro del lavoro, della salute                      e delle politiche sociali                               Sacconi  Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2009Ministeri  istituzionali,  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
   registro n. 6, foglio n. 290