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Roma, 22 luglio 2009
Circolare n.112/2009
E’ stata finalmente
completata la realizzazione della comunicazione
unica per la nascita d’impresa comunemente definita anche come impresa in un giorno.
Come è noto, la
comunicazione unica è stata prevista dalla legge n. 40/2007 (cosiddetto pacchetto Bersani) per semplificare le
procedure per l’avvio, la modifica o la cessazione di una qualsiasi attività
imprenditoriale. Attraverso tale comunicazione, da presentare al solo ufficio
del Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, l’iscrizione della
nuova impresa produrrà automaticamente effetti su tutte le altre
Amministrazioni interessate (Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, ecc.), senza
più necessità di differenti adempimenti amministrativi.
Il decreto in
oggetto, che fissa le regole tecniche per la presentazione della comunicazioni
unica e per l’immediato trasferimento dei dati tra le varie Amministrazioni, fa
seguito al D.M. 2.11.2007 che aveva invece definito il modello di comunicazione
unica.
Il nuovo sistema
semplificato diverrà obbligatorio a partire dall’1 aprile 2010 mentre sino a
quella data coesisterà con quello attuale.
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f.to Fabio
Marrocco |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 37/2008 |
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Responsabile di Area |
Allegato uno |
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M/n |
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© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
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G.U. n. 152 del 3.7.2009 (fonte Guritel)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 maggio 2009
Individuazione delle regole tecniche per le modalita' dipresentazione della comunicazione unica e per l'immediatotrasferimento dei dati tra le Amministrazioni interessate, inattuazione dell'articolo 9, comma 7, del decreto-legge 31 gennaio2007, n. 7. (09A07506) IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Decreta:
CAPO I
Ambito di
applicazione e definizioni
Art. 1. Ambito di applicazione 1. Il presente decreto stabilisce gli adempimenti amministrativiprevisti per l'iscrizione al registro delle imprese e ai finiprevidenziali, assistenziali, fiscali di cui all'art. 9, comma 2, deldecreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni,nella legge 2 aprile 2007, n. 40. 2. Al fine di garantire il necessario coordinamento con ladisciplina regionale in materia, nel rispetto delle esigenze dicoordinamento informativo di cui all'art. 117, secondo comma, letterar), della Costituzione, l'applicazione del presente decreto alleimprese artigiane e' definito di intesa con le singole regioni, inmodo che siano comunque utilizzate le procedure informatiche adottateper la comunicazione unica al registro delle imprese. Nelle moredell'adozione delle intese di cui al periodo precedente le regionicontinuano ad utilizzare le procedure attualmente in uso. 3. Il presente decreto definisce le regole tecniche per lemodalita' di presentazione della comunicazione unica da parte degli
interessati e quelle per l'immediato trasferimento telematico deidati tra le Amministrazioni interessate, ai sensi dell'art. 9, comma7, del decreto-legge n. 7 del 2007 convertito nella legge n. 40 del2007. Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intendono per: a) «decreto-legge n. 7 del 2007», il decreto-legge 31 gennaio2007, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 2 aprile 2007,n. 40; b) «decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995», ildecreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581; c) «Codice dell'amministrazione digitale», il decreto legislativo7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni ed integrazioni; d) «decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 2005», ildecreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68; e) «decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972», ildecreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; f) «decreto 2 novembre 2005», il decreto del Ministro perl'innovazione e le tecnologie del 2 novembre 2005, recante regoletecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anchetemporale, della posta elettronica certificata; g) «decreto-legge n. 269 del 2003», il decreto-legge 3 settembre2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre2003, n. 326; h) «decreto interministeriale 12 maggio 2004», il decretodirigenziale del Ministero delle attivita' produttive e del Ministerodell'economia e delle finanze del 12 maggio 2004, e successivemodificazioni ed integrazioni; i) «decreto della modulistica», il decreto del Ministro dellosviluppo economico in data 2 novembre 2007 pubblicato nella GazzettaUfficiale n. 296 del 21 dicembre 2007 con cui e' stato approvato ilmodello di comunicazione unica previsto dal citato art. 9, comma 7,primo periodo, del decreto-legge n. 7 del 2007; l) «Comunicazione unica», la Comunicazione unica per la nascitadell'impresa, prevista dall'art. 9, decreto-legge n. 7 del 2007; e la«Comunicazione unica su supporto informatico» come insieme dei fileinformatici previsti dal decreto della modulistica trascritti susupporto magnetico/ottico rimovibile; m) «R.E.A.»: il repertorio delle notizie economiche eamministrative di cui all'art. 9 del decreto del Presidente dellaRepubblica n. 581 del 1995; n) «PEC», la posta elettronica certificata ai sensi del decretodel Presidente della Repubblica n. 68 del 2005; o) «Sito», il sito internet individuato dalle camere di commercioper i servizi previsti per la Comunicazione unica; p) «W3C», World Wide Web Consortium, consorzio internazionale perla promozione degli standard tecnici sui sistemi della rete internet; q) «XML», eXtensible Markup Language, linguaggio basatosull'utilizzo di elementi (tag) per creare documenti informaticistrutturati, in base alle specifiche definite dal W3C; r) «Schema XML», documento XML che definisce la struttura didocumenti XML elencando quali elementi (nome, tipo di dato,attributi), in che ordine e in che gerarchia devono comparire, inbase alle specifiche definite dal W3C; s) «Web Services», insieme di standard di comunicazione in retetra applicazioni informatiche, definito dal W3C; t) «WSDL», Web Service Definition Language, linguaggio XML didefinizione di un servizio informatico di tipo Web Service, definitodal W3C; u) «Web Browser», un'applicazione informatica che permetteall'utente di navigare i contenuti dei siti della rete internet,definito in base agli standard del W3C; v) «firma digitale», la firma digitale prodotta tramitecertificato qualificato ai sensi del Codice dell'amministrazionedigitale; z) «validazione temporale», la validazione temporale ai sensi delCodice dell'amministrazione digitale; aa) «casella dell'impresa», la casella di PEC utilizzata ai finidel procedimento di Comunicazione unica; ab) «Sistema pubblico di connettivita'», il sistema previsto dalCodice dell'amministrazione digitale; ac) «Documento informatico» il documento previsto ai sensi delCodice dell'amministrazione digitale; ad) «HTTPS», il protocollo informatico definito dalla specificapubblica RFC 2818.
CAPO II
Adempimenti
amministrativi
Art. 3. Procedimento della Comunicazione unica 1. Per gli adempimenti necessari all'attuazione di quanto previstodall'art. 9 del decreto-legge n. 7 del 2007, l'interessato presentaall'ufficio del registro delle imprese la comunicazione unica,secondo il modello approvato con il decreto della modulistica. Ilmodello e' presentato in modalita' telematica o mediante supportoinformatico. 2. La comunicazione, una volta pervenuta al registro delle impresee sottoposta ai controlli disciplinati dal presente decreto, vieneinviata dalla camera di commercio alle amministrazioni di cuiall'art. 4. Detta comunicazione da parte delle camere di commerciorispetta i principi di pertinenza, non eccedenza e proporzionalita'dei dati rispetto alle finalita' per i quali sono raccolti esuccessivamente trattati ai sensi dell'art. 11 del decretolegislativo 30 giugno 2003, n. 196. La richiesta di codice fiscale edi partita IVA viene inviata all'Agenzia delle entrate che trasmettequanto richiesto, in automatico a norma del decreto interministeriale12 maggio 2004, alla camera di commercio secondo quanto specificatodal successivo art. 11. I dati del codice fiscale e della partita IVAsono riportati nella ricevuta di cui all'art. 13. 3. La comunicazione viene inviata dalla camera di commercioall'INPS nello stesso giorno in cui viene effettuata l'iscrizione nelregistro delle imprese. 4. L'INPS e l'INAIL effettuano le comunicazioni di cui all'art. 9,comma 4, del decreto-legge n. 7 del 2007 entro sette giorni da quellonel quale hanno ricevuto la comunicazione dalla camera di commercio. 5. Le comunicazioni avvengono a norma degli articoli 15 e 16. 6. Le comunicazioni verso gli enti e verso gli interessatiavvengono esclusivamente durante l'orario d'ufficio delle camere dicommercio come reso noto nel sito di cui all'art. 6. Art. 4. Amministrazioni competenti 1. Sono destinatarie della Comunicazione unica le seguentiamministrazioni: a) gli uffici del registro imprese delle camere di commercioindustria, artigianato e agricoltura; b) l'Agenzia delle entrate; c) l'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS); d) l'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortunisul lavoro (INAIL); e) le commissioni provinciali per l'artigianato, ovvero gli ufficipreposti alla tenuta dell'albo delle imprese artigiane; f) il Ministero del lavoro, della salute e delle politichesociali. Art. 5. Elenco degli adempimenti assolti con la Comunicazione unica 1. Gli adempimenti assolti tramite Comunicazione unica sono: a) dichiarazione di inizio attivita', variazione dati o cessazioneattivita' ai fini IVA, ai sensi dell'art. 35 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972; b) domanda d'iscrizione di nuove imprese, modifica, cessazione nelregistro imprese e nel R.E.A., con esclusione dell'adempimento deldeposito del bilancio; c) domanda d'iscrizione, variazione, cessazione dell'impresa aifini INAIL; d) domanda d'iscrizione, variazione, cessazione al registroimprese con effetto per l'INPS relativamente alle imprese artigianeed esercenti attivita' commerciali, ai sensi dell'art. 44, comma 8,del decreto-legge n. 269/2003; e) domanda di iscrizione e cessazione di impresa con dipendenti aifini INPS; f) variazione dei dati d'impresa con dipendenti ai fini INPS inrelazione a: 1) attivita' esercitata; 2) cessazione attivita'; 3) modifica denominazione impresa individuale; 4) modifica ragione sociale; 5) riattivazione attivita'; 6) sospensione attivita'; 7) modifica della sede legale; 8) modifica della sede operativa; g) domanda di iscrizione, variazione e cessazione di impresaagricola ai fini INPS; h) domanda di iscrizione, variazione e cessazione di impresaartigiana nell'albo delle imprese artigiane.
CAPO III
Presentazione della
Comunicazione unica al registro delle imprese
Art. 6. Guida agli utenti 1. Le camere di commercio rendono disponibile gratuitamente nelsito informazioni e servizi al pubblico con particolare riferimentoalle modalita' di presentazione della Comunicazione unica. Art. 7. Tracciato informatico della Comunicazione unica 1. La definizione del tracciato informatico e l'elenco deidocumenti informatici costituenti la Comunicazione unica sonoindividuati sentito il CNIPA e pubblicati sui siti web istituzionalidelle amministrazioni di cui all'art. 4. Art. 8. Indirizzo elettronico dell'impresa 1. Nel modello di Comunicazione unica, e' indicata la casella PECcorrispondente alla casella dell'impresa, ai fini dell'invio degliesiti delle domande e delle iscrizioni e di ogni altra comunicazioneo provvedimento relativo al procedimento. Qualora l'impresa nondisponga di una casella PEC lo dichiara nella comunicazione unica,indicando le modalita' per la ricezione della comunicazione circal'assegnazione di una casella ai sensi del comma 2. 2. Nel caso l'impresa non sia provvista di casella PEC, le cameredi commercio provvedono immediatamente ad assegnare una casella PECai fini del procedimento senza costi per l'impresa, ai sensidell'art. 9, comma 6, del decreto-legge n. 7 del 2007. Le istruzionioperative sono pubblicate in opportuna sezione del sito, dandonecomunicazione ai sensi del comma 1. 3. La casella dell'impresa e' iscritta al registro delle imprese aisensi dell'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente dellaRepubblica n. 68 del 2005. Art. 9. Modalita' di presentazione telematica o su supporto informatico 1. Il sito rende disponibile i seguenti sistemi di presentazionetelematica per la Comunicazione unica: a) tramite Web-Browser a disposizione dell'utente che effettual'operazione di trasmissione, con pubblicazione delle istruzionioperative in opportuna sezione del sito; b) tramite lo standard Web Services, a disposizione delleapplicazioni informatiche che automatizzano l'operazione d'inviodella Comunicazione unica, con pubblicazione della definizionesecondo standard WSDL in opportuna sezione del sito. 2. La presentazione della Comunicazione unica, firmatadigitalmente, su supporto informatico avviene esclusivamente tramiteconsegna diretta del supporto rimovibile allo sportello del registroimprese di competenza. 3. I servizi di trasmissione telematica sono messi a disposizioneesclusivamente tramite connessione sicura, come offerta dalprotocollo HTTPS o altri standard riconosciuti e di provato utilizzo. 4. Nel caso di trasmissione telematica tramite Web Browser,l'utente accede al sito per la Comunicazione unica tramite la Cartanazionale dei servizi, resa disponibile anche dalle camere dicommercio a chiunque ne faccia richiesta, la carta d'identita'elettronica o carta dotata di certificato standard CNS diautenticazione. 5. Nel caso di Web Service, la connessione avviene mediante scambiodi certificato digitale tra le applicazioni, come da standard HTTPS oanaloghi. Le credenziali della persona mittente, individuate ai sensidel comma 4, sono incluse nella richiesta del servizio. Lecaratteristiche tecniche del Web Service sono pubblicate in opportunasezione del sito.
CAPO IV
Ricevimento al registro
delle imprese della Comunicazione unica
Art. 10. Ricevimento della Comunicazione unica 1. Al momento del ricevimento della Comunicazione unica, il sistemainformatico del registro delle imprese provvede a: a) verificare le credenziali di accesso al servizio, nel caso dipresentazione telematica; b) verificare la consistenza e correttezza formale dei fileinformatici in base alle regole descritte nel decreto dellamodulistica; c) verificare la consistenza e validita' delle firme digitaliapposte; d) verificare la correttezza del recapito di PEC indicato dalmittente come casella dell'impresa; e) verificare la correttezza delle chiavi identificative delleposizioni dell'impresa nei rispettivi archivi degli enti, in caso divariazione e cessazione; f) verificare che i soggetti dichiaranti e firmatari dellacomunicazione siano quelli titolati a rappresentare l'impresa pressogli enti previdenziali o assistenziali o fiscali; g) verificare il buon esito delle disposizioni di pagamentotelematico per diritti ed imposte ove richiesti, nel caso dipresentazione telematica. 2. Nel caso non sia verificata anche una sola delle condizioni delcomma 1, la Comunicazione e' irricevibile e il sistema notificaimmediatamente l'informazione alla casella dell'impresa e inopportuna area riservata all'utente nel sito. Art. 11. Attribuzione del codice fiscale e della partita IVA 1. Le regole tecniche del colloquio tra i sistemi del registroimprese e dell'Agenzia delle entrate, nelle more della definizionedegli accordi di servizio di cui all'art. 15, comma 2, seguono ledisposizioni del decreto interministeriale 12 maggio 2004, chedisciplina le modalita' di presentazione all'ufficio del registrodelle imprese delle dichiarazioni di cui all'art. 35 del decreto delPresidente della Repubblica n. 633 del 1972. 2. Il collegamento tra le amministrazioni di cui al comma 1 e'dedicato ed esclusivo, e garantisce la qualita', la sicurezza, lariservatezza e l'immediatezza della transazione nel rispetto deldecreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 3. I dati della Comunicazione unica, contenente la dichiarazioned'inizio attivita', variazione dati o cessazione ai fini IVA sonotrasmessi dall'ufficio del registro delle imprese all'Agenzia delleentrate, utilizzando il collegamento telematico di cui al comma 2. 4. L'Agenzia delle entrate, utilizzando il collegamento telematicodi cui al comma 2, rilascia all'ufficio del registro delle impreseche ha trasmesso la dichiarazione una ricevuta contenente la confermadell'avvenuta ricezione dei dati trasmessi e in caso d'iniziod'attivita' il codice fiscale e/o la partita IVA attribuiti, ovveroil motivo dell'eventuale rifiuto. 5. L'ufficio del registro delle imprese invia alla caselladell'impresa richiedente la ricevuta attestante l'avvenutapresentazione della dichiarazione e, in caso d'inizio attivita', ilcodice fiscale e/o la partita IVA. Art. 12. Protocollazione della Comunicazione unica 1. Nel caso abbiano esito positivo le verifiche di cui all'art. 10,la Comunicazione unica e' protocollata immediatamente nel sistema delregistro imprese, ai sensi del decreto del Presidente dellaRepubblica n. 581 del 1995. 2. Nel caso di presentazione telematica, la protocollazione di cuial comma 1 avviene automaticamente. Art. 13. Ricevuta 1. A seguito della protocollazione, il sistema rilascia la ricevutaquale titolo per l'avvio dell'attivita' ai sensi dell'art. 9, comma3, della decreto-legge n. 7 del 2007. 2. La ricevuta e' un documento informatico firmato digitalmente dalconservatore del registro delle imprese o suo delegato, con marcaturatemporale del momento della firma, contenente: a) l'indicazione dell'ufficio del registro delle impresedestinatario della comunicazione; b) il numero di protocollo e la data della ricevuta; c) la denominazione, il codice fiscale, la partita IVA e laprovincia della sede dell'impresa; d) l'adempimento richiesto; e) gli enti destinatari della comunicazione e il numero diprotocollo; f) gli estremi del dichiarante; g) l'indirizzo di PEC dell'impresa; h) l'elenco delle distinte informatiche presenti nellacomunicazione. 3. La ricevuta e' inviata alla casella dell'impresa e, nel caso ilrichiedente sia persona delegata, all'indirizzo di posta elettronicadel mittente della Comunicazione unica. 4. Nel caso di cui all'art. 9, comma 2, del presente decreto,l'ufficio del registro delle imprese rilascia la stampa dellaricevuta che e' inviata ai sensi del comma 3. Art. 14. Conservazione digitale 1. La Comunicazione unica, la ricevuta e gli esiti ricevuti dalleamministrazioni interessate sono inseriti nel R.E.A. e sonoconservati nell'archivio degli atti e dei documenti ai sensidell'art. 8 del decreto del Presidente delle Repubblica n. 581 del1995, delle disposizioni contenute nel capo III del decretolegislativo 7 marzo 2005, n. 82 e delle regole tecniche vigenti inmateria. 2. E' assicurato alle competenti strutture comunali per leattivita' produttive (SUAP) l'accesso libero e gratuito alle banche
dati contenenti le informazioni pervenute attraverso la Comunicazioneunica.
CAPO V
Trasferimento
telematico alle amministrazioni interessate
Art. 15. Comunicazione tra le amministrazioni 1. La Comunicazione unica e' trasmessa immediatamente alleamministrazioni di cui all'art. 4, ad esclusione di quella per unanuova impresa ai fini previdenziali, che e' inviata a seguito delcompletamento dell'iscrizione nel registro delle imprese ovveronell'albo delle imprese artigiane. 2. Le comunicazioni sono inviate tramite sistema pubblico diconnettivita' e cooperazione e, nelle more della definizione dei
relativi accordi di servizio, tramite PEC. 3. Il registro delle imprese invia le comunicazioni alleamministrazioni espressamente indicate nel modulo di Comunicazioneunica. Per gli opportuni controlli ai fini previdenziali, anche lecomunicazioni non espressamente indirizzate all'INPS, sono trasmesseall'Istituto. 4. I dati inviati agli enti sono quelli previsti nel decreto dellamodulistica relativamente a: a) modello di Comunicazione unica; b) modulistica di competenza dell'ente; c) i dati relativi al codice fiscale e partita IVA. 5. Contestualmente al ricevimento della Comunicazione unica, leamministrazioni comunicano al registro delle imprese: a) il numero identificativo della richiesta; b) l'esito del ricevimento. 6. Alla conclusione del procedimento di competenza, leamministrazioni comunicano al registro delle imprese: a) l'esito del procedimento; b) il numero di registrazione nell'archivio dell'ente, in caso dinuova posizione.
CAPO VI
Comunicazioni
all'interessato
Art. 16. Comunicazioni all'interessato 1. Le amministrazioni, ad esclusione dell'Agenzia delle entrate,comunicano alla casella dell'impresa gli esiti delle registrazioninei propri archivi. 2. Nel caso la Comunicazione unica richieda correzioni ointegrazioni, le amministrazioni richiedono la modifica con notificaalla casella dell'impresa e, nel caso il richiedente sia personadelegata, all'indirizzo di posta elettronica del mittente dellaComunicazione unica. Ogni amministrazione comunica all'impresa lemodalita' con le quali provvedere alle modifiche richieste.
CAPO VII Norme finali Art. 17. Procedure d'emergenza 1. Nel caso di mancato funzionamento degli strumenti ovvero deidispositivi informatici dell'ufficio del registro necessari allaricezione della Comunicazione unica, per un periodo superiore alletre ore consecutive, avuto riguardo all'orario ed ai giorni diapertura al pubblico dell'ufficio, il richiedente e' autorizzato adinoltrare al competente registro delle imprese la distinta dellaComunicazione unica prevista dal decreto della modulistica, stampatasu carta e sottoscritta con firma autografa dal soggetto legittimatoo dal procuratore, unitamente a copia degli atti che l'accompagnano ead una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del decretodel Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestantei motivi di mancato funzionamento. 2. Nei casi previsti al comma 1, la domanda presentata su modellocartaceo e' protocollata ai sensi dell'art. 12. 3. La riscossione dei diritti e dell'imposte e' effettuata almomento dell'invio definitivo. 4. Nel caso previsto al comma 1, entro cinque giorni dallacomunicazione da parte dell'ufficio del registro delle impreseall'interessato del venir meno della causa che ha generatol'impedimento, il soggetto legittimato o il procuratore e' tenuto aprovvedere alla sostituzione della domanda, titolo ed atti chel'accompagnano, presentata su supporto cartaceo, con identicadomanda, titolo ed atti che l'accompagnano, ai sensi dell'art. 9. Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo esara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 maggio 2009 p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Il Ministro delegato per la pubblica amministrazione e l'innovazione Brunetta Il Ministro dello sviluppo economico Scajola Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali Sacconi Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2009Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 6, foglio n. 290