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Roma, 3 agosto 2009
Circolare n. 115/2009
Oggetto: Lavoro – Subtrasporti –
Chiarimenti.
A seguito di alcune contestazioni
mosse nei confronti di diverse imprese per l’applicazione, in caso di subtrasporti, degli obblighi in materia di lavoro derivanti
dalla disciplina degli appalti, si ritiene opportuno fornire le seguenti
precisazioni. In particolare alle aziende sarebbe stata richiesta
l’applicazione dell’art. 29 del DLGVO 276/03 (legge Biagi) e dell’art. 26 del DLGVO n. 81/08 (T.U. sulla sicurezza
sul lavoro) disciplinanti, rispettivamente, gli obblighi di corresponsabilità e di sicurezza a
carico delle imprese appaltanti.
Al riguardo si
segnala come la questione sia stata già affrontata nei suoi termini generali
dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 11430/1992) la quale ha affermato (ribadendo
un consolidato orientamento giurisprudenziale) la netta distinzione tra
contratto di trasporto e contratto di appalto, coerentemente alla differente
disciplina riservata ai due istituti dal codice civile (art. 1678 per il
contratto di trasporto e art. 1655 per quello di appalto).
Per quanto concerne
poi gli aspetti legati alla sicurezza del lavoro, si rammenta che con la
circolare n. 28 del 5.3.1997 il Ministero del Lavoro, su richiesta della Confetra,
ebbe modo di chiarire espressamente come le aziende di trasporto non abbiano
alcun obbligo in caso di subtrasporti in quanto gli
obblighi legati alla sicurezza scattano solamente per l’affidamento a terzi di lavori da realizzare all’interno dell’azienda o
dell’unità produttiva. Questo indirizzo deve ritenersi tuttora valido anche
alla luce dell’entrata in vigore del citato Testo Unico sulla sicurezza che ha
sostanzialmente confermato le disposizioni in materia di appalto previste dalla
precedente disciplina (DLGVO n. 626/94).
f.to Fabio
Marrocco |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 38/1997 |
Responsabile di Area |
M/t |
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