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Roma, 3 agosto 2009

 

Circolare n. 115/2009

 

Oggetto: Lavoro – Subtrasporti – Chiarimenti.

 

A seguito di alcune contestazioni mosse nei confronti di diverse imprese per l’ap­plicazione, in caso di subtrasporti, degli obblighi in materia di lavoro derivanti dalla disciplina degli appalti, si ritiene opportuno fornire le seguenti precisazioni. In particolare alle aziende sarebbe stata richiesta l’applicazione dell’art. 29 del DLGVO 276/03 (legge Biagi) e dell’art. 26 del DLGVO n. 81/08 (T.U. sulla sicurezza sul lavoro) disciplinanti, rispettivamente, gli obblighi di corresponsabilità e di sicurezza a carico delle imprese appaltanti.

 

Al riguardo si segnala come la questione sia stata già affrontata nei suoi termini generali dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 11430/1992) la quale ha affermato (ribadendo un consolidato orientamento giurisprudenziale) la netta distinzione tra contratto di trasporto e contratto di appalto, coerentemente alla differente disciplina riservata ai due istituti dal codice civile (art. 1678 per il contratto di trasporto e art. 1655 per quello di appalto).

 

Per quanto concerne poi gli aspetti legati alla sicurezza del lavoro, si rammenta che con la circolare n. 28 del 5.3.1997 il Ministero del Lavoro, su richiesta della Confetra, ebbe modo di chiarire espressamente come le aziende di trasporto non abbiano alcun obbligo in caso di subtrasporti in quanto gli obblighi legati alla sicurezza scattano solamente per l’affidamento a terzi di lavori da realizzare all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva. Questo indirizzo deve ritenersi tuttora valido anche alla luce dell’entrata in vigore del citato Testo Unico sulla sicurezza che ha sostanzialmente confermato le disposizioni in materia di appalto previste dalla precedente disciplina (DLGVO n. 626/94).

 

f.to Fabio Marrocco

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 38/1997

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