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Roma, 25 agosto 2009
Circolare n. 126/2009
Dal 15 agosto scorso sono entrate
in vigore norme molto restrittive per il contrasto alla contraffazione dei
prodotti italiani (cd tutela del Made in Italy).
In particolare rientra ora nell’ipotesi
di contraffazione perseguibile penalmente il caso in cui prodotti con marchi
di aziende italiane fabbricati all’estero non riportino l’indicazione precisa
in caratteri evidenti del Paese di produzione o altra indicazione sufficiente
ad evitare errori sulla loro origine estera. Le false indicazioni sull’origine
del prodotto, inoltre, non potranno essere più regolarizzate una volta sdoganate
le merci.
Il compito di vigilare sulla corretta
applicazione delle nuove disposizioni spetta agli uffici doganali, nonché
agli altri organi di controllo per le merci immesse sul mercato.
Circa l’applicazione delle nuove
disposizioni alla merce viaggiante, l’Agenzia delle Dogane con due successive
note dell’11 e del 13 agosto scorsi ha chiarito che i prodotti consegnati
ai vettori anteriormente al 15 agosto, nonché tutti i prodotti sui quali il
marchio di azienda sia stato apposto prima del 15 agosto, non sono assoggettati
alle nuove regole. A tal fine i dichiaranti in dogana devono rilasciare un’apposita
autodichiarazione.
L’Agenzia ha inoltre chiarito che
le nuove disposizioni riguardano solo i prodotti contrassegnati con marchi
registrati.
f.to
Daniela Dringoli |
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Responsabile di Area |
D/t |
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alle organizzazioni aderenti alla |
S.O.
alla G.U. n. 176 del 31.7.2009 (fonte Guritel)
LEGGE 23 luglio 2009, n. 99
*****OMISSIS*****
1.
All’articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo
le parole: “in ordine ai delitti previsti dagli articoli” sono inserite le
seguenti:“473,
2.
All’articolo 1, comma 7, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito,
con modificazioni, della legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
nel primo periodo:
1)
le parole:“Salvo che il fatto costituisca reato,” sono soppresse;
2)
le parole: “da 500 euro fino a 10.000 euro l’acquisto o l’accettazione senza
averne, prima accertata la legittima provenienza, a qualsiasi titolo di cose”
sono sostituite dalle seguenti: “da 100 euro fino a 7.000 euro l’acquirente
finale che acquista a qualsiasi titolo cose”;
3)
la parola: “intellettuale” è sostituita dalla seguente: “industriale”;
b)
il secondo periodo è soppresso;
c)
nel quinto periodo prima delle parole: “Qualora l’acquisto sia effettuato
da un operatore commerciale” sono inserite le seguenti: “Salvo che il fatto
costituisca reato,”.
3.
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 7, del decreto-legge
14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio
2005, n. 80, come modificato, da ultimo, dal comma 2 del presente articolo,
e salvo che il fatto costituisca reato, è prevista la confisca amministrativa
dei locali ove vengono prodotti, depositati, detenuti per la vendita o venduti
i materiali, contraffatti, salvaguardando il diritto del proprietario in buona
fede.
4.
All’articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ovvero l’uso
di marchi, di aziende italiane su prodotti o merci non originari dell’Italia
ai sensi della normativa europea sull’origine senza l’indicazione precisa,
in caratteri evidenti, del loro Paese o del loro luogo di fabbricazione o
di produzione, o altra indicazione sufficiente ad evitare qualsiasi errore
sulla loro effettiva origine estera”;
b)
è aggiunto, in fine, il seguente periodo:”Le false e le fallaci indicazioni
di provenienza o di origine non possono comunque essere regolarizzate quando
i prodotti o le merci siano stati già immessi in libera pratica”.
*****OMISSIS*****
FINE
TESTO