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Roma, 25 agosto 2009

 

Circolare n. 126/2009

 

Oggetto: Dogane - Anticontraffazione – Nuove disposizioni sull’origine dei prodotti – Art. 17 Legge 23.7.2009, n. 99, su S.O. alla G.U. n.176 del 31.7.2009 - Note Agenzia delle Dogane dell’11 e del 13 agosto 2009.

 

Dal 15 agosto scorso sono entrate in vigore norme molto restrittive per il contrasto alla contraffazione dei prodotti italiani (cd tutela del Made in Italy).

 

In particolare rientra ora nell’ipotesi di contraffazione perseguibile penalmente il caso in cui prodotti con marchi di aziende italiane fabbricati all’estero non riportino l’indicazione precisa in caratteri evidenti del Paese di produzione o altra indicazione sufficiente ad evitare errori sulla loro origine estera. Le false indicazioni sull’origine del prodotto, inoltre, non potranno essere più regolarizzate una volta sdoganate le merci.

 

Il compito di vigilare sulla corretta applicazione delle nuove disposizioni spetta agli uffici doganali, nonché agli altri organi di controllo per le merci immesse sul mercato. Confetra ha denunciato l’incongruenza delle nuove norme che, essendo operative solo a livello nazionale, rischiano di rivelarsi dannose per i nostri operatori. L’importazione dei prodotti italiani presso le altre dogane comunitarie, infatti, continuerà ad avvenire secondo regole meno restrittive in base alle quali la presenza del marchio garantisce la qualità del prodotto indipendentemente dal luogo fisico (nazionale o estero) di produzione.

 

Circa l’applicazione delle nuove disposizioni alla merce viaggiante, l’Agenzia delle Dogane con due successive note dell’11 e del 13 agosto scorsi ha chiarito che i prodotti consegnati ai vettori anteriormente al 15 agosto, nonché tutti i prodotti sui quali il marchio di azienda sia stato apposto prima del 15 agosto, non sono assoggettati alle nuove regole. A tal fine i dichiaranti in dogana devono rilasciare un’apposita autodichiarazione.

 

L’Agenzia ha inoltre chiarito che le nuove disposizioni riguardano solo i prodotti contrassegnati con marchi registrati.

 

f.to Daniela Dringoli

Allegati quattro

Responsabile di Area

D/t

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S.O. alla G.U. n. 176 del 31.7.2009 (fonte Guritel)


LEGGE 23 luglio 2009, n. 99
Disposizioni  per  lo  sviluppo  e  l'internazionalizzazione  delle imprese, nonche' in materia di energia. (09G0111)



*****OMISSIS*****


Art. 17 - (Contrasto alla contraffazione)

 

1. All’articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole: “in ordine ai delitti previsti dagli articoli” sono inserite le seguenti:“473, 474”.

 

2. All’articolo 1, comma 7, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, della legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo:

1) le parole:“Salvo che il fatto costituisca reato,” sono soppresse;

2) le parole: “da 500 euro fino a 10.000 euro l’acquisto o l’accettazione senza averne, prima accertata la legittima provenienza, a qualsiasi titolo di cose” sono sostituite dalle seguenti: “da 100 euro fino a 7.000 euro l’acquirente finale che acquista a qualsiasi titolo cose”;

3) la parola: “intellettuale” è sostituita dalla seguente: “industriale”;

b) il secondo periodo è soppresso;

c) nel quinto periodo prima delle parole: “Qualora l’acquisto sia effettuato da un operatore commerciale” sono inserite le seguenti: “Salvo che il fatto costituisca reato,”.

 

3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come modificato, da ultimo, dal comma 2 del presente articolo, e salvo che il fatto costituisca reato, è prevista la confisca amministrativa dei locali ove vengono prodotti, depositati, detenuti per la vendita o venduti i materiali, contraffatti, salvaguardando il diritto del proprietario in buona fede.

 

4. All’articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ovvero l’uso di marchi, di aziende italiane su prodotti o merci non originari dell’Italia ai sensi della normativa europea sull’origine senza l’indicazione precisa, in caratteri evidenti, del loro Paese o del loro luogo di fabbricazione o di produzione, o altra indicazione sufficiente ad evitare qualsiasi errore sulla loro effettiva origine estera”;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo:”Le false e le fallaci indicazioni di provenienza o di origine non possono comunque essere regolarizzate quando i prodotti o le merci siano stati già immessi in libera pratica”.

 

*****OMISSIS*****

 

FINE TESTO