|
Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica 00198 Roma - via Panama 62 - tel. 068559151-3337909556 - fax 06/8415576 e-mail: |
Roma, 26 agosto 2009
Circolare n. 129/2009
Oggetto: Tributi – ICI – Esclusione per le aree demaniali
portuali - Risoluzione Dip.to Finanze del Ministero dell’Economia n.3 del
10.8.2009.
Il Ministero dell’Economia
e delle Finanze, con la Risoluzione indicata in oggetto, ha ribadito che le
aree demaniali classificate nella categoria catastale E/1 (stazioni per servizi
di trasporto terrestri, marittimi ed aerei) sono esenti da ICI.
Il chiarimento è rilevante
in particolare per i terminalisti portuali perché mette fine alle problematiche
interpretative sorte in alcuni porti sulla disposizione della legge ICI in
base alla quale “nel caso di concessione
su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario” (articolo 3 comma
2 Legge n.504/1992 così come modificato dall’articolo 18 comma 3 della Legge
n.388/2000).
Quella disposizione
va coordinata con l’articolo 7 della stessa legge 504/92 che prevede l’esenzione
ICI per alcuni immobili, tra cui quelli classificati nella categoria E/1.
Il Ministero ha dunque precisato che l’area demaniale facente parte di un
compendio destinato al traffico marittimo o ad operazioni strettamente necessarie
alle attività portuali rientra nella categoria catastale E/1 ed è pertanto
esente dall’ICI.
Ovviamente le aree
demaniali portuali non destinate agli usi suddetti non possono essere classificate
nella categoria esente.
f.to Daniela |
|
Responsabile di Area |
D/d |
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla |