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Roma, 27 agosto 2009
Circolare n. 130/2009
Oggetto: Trasporti internazionali – Autorizzazioni CEMT e
bilaterali - Modelli di domanda – Decreto 28 luglio 2009 su G.U. n. 193 del
21.8.2009.
Con il decreto
indicato in oggetto sono stati introdotti nuovi criteri per la formazione della
graduatoria delle imprese che vogliono ottenere autorizzazioni multilaterali
CEMT, per i viaggi che attraversano più Stati extraeuropei.
In particolare, è
stato stabilito un nuovo punteggio per la graduatoria basato sul grado
ecologico del veicolo, sulla quantità di assegnazioni di autorizzazioni per relazioni
di traffico fisso, per il possesso delle autorizzazioni TIR, ecc.
Lo stesso decreto ha
fornito nuovi modelli per la richiesta delle autorizzazioni. Si rammenta che le
domande per il rinnovo o il primo rilascio delle autorizzazioni in assegnazione
fissa per il 2010, devono essere presentate entro il 30 settembre prossimo. Le
domande di rinnovo delle autorizzazioni CEMT o di ammissione alla graduatoria
per il primo rilascio vanno presentate entro il 31 ottobre prossimo.
f.to Daniela
Dringoli |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 158/2008 |
Responsabile di Area |
Allegato uno |
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D/t |
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G.U. n. 193 del 21.8.2009 (Fonte Guritel)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 28 luglio 2009
Disposizioni applicative del decreto ministeriale 2 agosto 2005, n.
198, per il rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto
di merci su strada - Aggiornamento al decreto dirigenziale 12 luglio
2006. (09A10016)
IL DIRETTORE GENERALE
per il trasporto stradale e per l'intermodalita'
Decreta:
Art. 1.
1. Sono apportate le seguenti modifiche al decreto dirigenziale 12
luglio 2006, recante «Disposizioni applicative del decreto
ministeriale 2 agosto 2005, n. 198, per il rilascio delle
autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 166, del 19
luglio 2006:
All'art. 1:
a1 comma 4 le parole «autotrasporto di persone e cose» sono
sostituite dalle parole «per il trasporto stradale e per
l'intermodalita'»;
a1 comma 5 le parole «Ministero dei trasporti» sono sostituite
dalle parole «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
All'art. 3:
i1 comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. La graduatoria di cui
al precedente art. 2 e' formata attribuendo i seguenti punti:
a) 0,2 punti per ogni veicolo «euro 3», in disponibilita'
dell'impresa richiedente ed in eccedenza, rispetto al numero di
autorizzazioni multilaterali, di cui l'impresa sia titolare;
b) 0,4 punti per ogni veicolo «euro 4» o meno inquinante, in
disponibilita' dell'impresa richiedente ed in eccedenza, rispetto al
numero di autorizzazioni multilaterali, di cui l'impresa sia
titolare;
c) 10 punti per la prima relazione bilaterale per la quale
l'impresa sia titolare di «assegnazione fissa» nell'anno di
presentazione della domanda;
d) 15 punti per ogni ulteriore «assegnazione fissa» oltre la
prima;
e) 10 punti per ogni autorizzazione CEMT di cui l'impresa sia
titolare nell'anno di presentazione della domanda;
f) 15 punti all'impresa iscritta al Registro TIR;
g) 5 punti per ogni singola relazione bilaterale effettuata
dall'impresa nell'area CEMT extra CE/SEE a titolo precario per la
quale l'impresa non disponga di assegnazione fissa e per la quale
abbia restituito almeno 12 autorizzazioni utilizzate nel periodo che
va dal 1° ottobre dell'anno precedente al 30 settembre dell'anno di
presentazione della domanda;
h) 0,5 punti per ogni viaggio di assegnazione fissa e/o con
autorizzazioni a titolo precario effettuato dall'impresa nell'area
CEMT extra CE/SEE;
i) 1 punto per ogni percorso multilaterale comunque effettuato
dall'impresa nella stessa area con autorizzazioni CEMT ovvero per
ogni autorizzazione del tipo «Paesi terzi» utilizzata»;
il comma 3 e' cosi' sostituito: «3. Per i punteggi di cui alle
lettere h) e i) del comma 1 viene presa in considerazione l'attivita'
svolta nei primi undici mesi dell'anno di presentazione della
domanda. Le autorizzazioni utilizzate e non restituite entro il 14
dicembre dello stesso anno, non verranno conteggiate ai fini dei
punteggi compresi quelli di cui al precedente comma 1 lettera g);
dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente comma 6: «6. Fatto salvo
quanto previsto all'art. 5, comma 1, lettera b), sono comunque
ammesse alla graduatoria con una decurtazione del 30% del punteggio
totale ottenuto ai sensi del precedente comma 1, le imprese che non
abbiano ottenuto il rinnovo per insufficiente utilizzo di 1 o piu'
autorizzazioni CEMT per l'anno successivo a quello di presentazione
della domanda».
All'art. 4:
a1 comma 1, il terzo periodo e' sostituto dal seguente: «Le
autorizzazioni per veicolo meno inquinante verranno attribuite prima
delle autorizzazioni per veicoli «euro 3»;
All'art. 5:
a1 comma 1 lettera a), al secondo periodo, le parole: «piu' verdi
e sicuri (euro 2) » sono sostituite da «euro 3»;
al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) nel
caso in cui si verifichino le condizioni di cui all'art. 7, nell'anno
di presentazione della domanda abbia utilizzato in maniera
insufficiente per il rinnovo, una o piu' autorizzazioni CEMT nel
periodo previsto al successivo art. 6»;
All'art. 8:
a1 comma 5, il primo periodo e' sostituto dal seguente: « Le
autorizzazioni assegnate per rinnovo dell'assegnazione fissa o per
conversione delle autorizzazioni precarie, sono consegnate alle
imprese che ne hanno titolo, in unica soluzione fino ad un massimo di
30 autorizzazioni e in quote, la prima delle quali in ragione del 50%
dell'intero quantitativo assegnato per un numero di assegnazioni
fisse oltre 30 autorizzazioni, salvo quanto previsto all'art. 10,
comma 3»;
All'art. 10:
a1 comma 1 le parole: «Ministero dei trasporti» sono sostituite
da «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
a1 comma 2 la parola: «Euro 2» e' soppressa;
All'art. 11:
a1 comma 3 le parole: «al Ministero dei trasporti - Dipartimento
per i trasporti terrestri - Direzione generale autotrasporto di
persone e cose - ex APC3» sono sostituite da «al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici - Direzione
generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita' - Divisione
3 (autotrasporto internazionale di merci)».
Art. 2.
1. Gli schemi di domanda allegati al decreto dirigenziale 12 Luglio
2006 con il numero da 1 a 8, sono sostituiti con gli schemi allegati
al presente decreto, rispettivamente da Allegato 1 a Allegato 8.
Art. 3.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 28 luglio 2009
Il
direttore generale: Ricozzi