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Roma, 27 agosto 2009
Circolare n. 130/2009
Oggetto: Trasporti internazionali – Autorizzazioni CEMT e
bilaterali - Modelli di domanda – Decreto 28 luglio 2009 su G.U. n. 193 del
21.8.2009.
Con il decreto
indicato in oggetto sono stati introdotti nuovi criteri per la formazione della
graduatoria delle imprese che vogliono ottenere autorizzazioni multilaterali
CEMT, per i viaggi che attraversano più Stati extraeuropei.
In particolare, è
stato stabilito un nuovo punteggio per la graduatoria basato sul grado
ecologico del veicolo, sulla quantità di assegnazioni di autorizzazioni per relazioni
di traffico fisso, per il possesso delle autorizzazioni TIR, ecc.
Lo stesso decreto ha
fornito nuovi modelli per la richiesta delle autorizzazioni. Si rammenta che le
domande per il rinnovo o il primo rilascio delle autorizzazioni in assegnazione
fissa per il 2010, devono essere presentate entro il 30 settembre prossimo. Le
domande di rinnovo delle autorizzazioni CEMT o di ammissione alla graduatoria
per il primo rilascio vanno presentate entro il 31 ottobre prossimo.
| f.to Daniela
  Dringoli | Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 158/2008 | 
| Responsabile di Area | Allegato uno | 
|  | D/t | 
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G.U. n. 193 del 21.8.2009 (Fonte Guritel)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 28 luglio 2009 
Disposizioni applicative del decreto ministeriale 2 agosto 2005, n.198, per il rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasportodi  merci su strada - Aggiornamento al decreto dirigenziale 12 luglio2006. (09A10016)                          IL DIRETTORE GENERALE          per il trasporto stradale e per l'intermodalita'                                Decreta:                                 Art. 1.  1.  Sono apportate le seguenti modifiche al decreto dirigenziale 12luglio   2006,   recante   «Disposizioni   applicative   del  decretoministeriale   2   agosto   2005,  n.  198,  per  il  rilascio  delleautorizzazioni  internazionali  al  trasporto  di  merci  su strada»,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 166, del 19luglio 2006:   All'art. 1:    a1  comma  4  le  parole  «autotrasporto  di persone e cose» sonosostituite   dalle   parole   «per   il   trasporto  stradale  e  perl'intermodalita'»;    a1  comma  5  le parole «Ministero dei trasporti» sono sostituitedalle parole «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;   All'art. 3:    i1  comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. La graduatoria di cuial precedente art. 2 e' formata attribuendo i seguenti punti:     a)  0,2  punti  per  ogni  veicolo  «euro  3», in disponibilita'dell'impresa  richiedente  ed  in  eccedenza,  rispetto  al numero diautorizzazioni multilaterali, di cui l'impresa sia titolare;     b)  0,4  punti  per  ogni veicolo «euro 4» o meno inquinante, indisponibilita' dell'impresa richiedente ed in eccedenza, rispetto al
numero   di   autorizzazioni  multilaterali,  di  cui  l'impresa  siatitolare;     c)  10  punti  per  la  prima  relazione bilaterale per la qualel'impresa   sia   titolare   di  «assegnazione  fissa»  nell'anno  dipresentazione della domanda;     d)  15  punti  per  ogni ulteriore «assegnazione fissa» oltre laprima;     e)  10  punti  per ogni autorizzazione CEMT di cui l'impresa siatitolare nell'anno di presentazione della domanda;     f) 15 punti all'impresa iscritta al Registro TIR;     g)  5  punti  per  ogni  singola relazione bilaterale effettuatadall'impresa  nell'area  CEMT  extra  CE/SEE a titolo precario per laquale  l'impresa  non  disponga  di assegnazione fissa e per la qualeabbia  restituito almeno 12 autorizzazioni utilizzate nel periodo cheva  dal  1° ottobre dell'anno precedente al 30 settembre dell'anno dipresentazione della domanda;     h)  0,5  punti  per  ogni  viaggio di assegnazione fissa e/o conautorizzazioni  a  titolo  precario effettuato dall'impresa nell'areaCEMT extra CE/SEE;     i)  1  punto per ogni percorso multilaterale comunque effettuatodall'impresa  nella  stessa  area  con autorizzazioni CEMT ovvero perogni autorizzazione del tipo «Paesi terzi» utilizzata»;    il  comma  3  e' cosi' sostituito: «3. Per i punteggi di cui allelettere h) e i) del comma 1 viene presa in considerazione l'attivita'svolta  nei  primi  undici  mesi  dell'anno  di  presentazione  delladomanda.  Le  autorizzazioni  utilizzate e non restituite entro il 14dicembre  dello  stesso  anno,  non  verranno conteggiate ai fini deipunteggi compresi quelli di cui al precedente comma 1 lettera g);    dopo  il comma 5 e' aggiunto il seguente comma 6: «6. Fatto salvoquanto  previsto  all'art.  5,  comma  1,  lettera  b), sono comunqueammesse  alla  graduatoria con una decurtazione del 30% del punteggiototale  ottenuto  ai sensi del precedente comma 1, le imprese che nonabbiano  ottenuto  il  rinnovo per insufficiente utilizzo di 1 o piu'autorizzazioni  CEMT  per l'anno successivo a quello di presentazionedella domanda».   All'art. 4:    a1  comma  1,  il  terzo  periodo  e' sostituto dal seguente: «Leautorizzazioni  per veicolo meno inquinante verranno attribuite primadelle autorizzazioni per veicoli «euro 3»;   All'art. 5:    a1 comma 1 lettera a), al secondo periodo, le parole: «piu' verdie sicuri (euro 2) » sono sostituite da «euro 3»;    al  comma  1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) nelcaso in cui si verifichino le condizioni di cui all'art. 7, nell'annodi   presentazione   della   domanda   abbia  utilizzato  in  manierainsufficiente  per  il  rinnovo,  una  o piu' autorizzazioni CEMT nelperiodo previsto al successivo art. 6»;   All'art. 8:    a1  comma  5,  il  primo  periodo e' sostituto dal seguente: « Leautorizzazioni  assegnate  per  rinnovo dell'assegnazione fissa o perconversione  delle  autorizzazioni  precarie,  sono  consegnate  alleimprese che ne hanno titolo, in unica soluzione fino ad un massimo di30 autorizzazioni e in quote, la prima delle quali in ragione del 50%dell'intero  quantitativo  assegnato  per  un  numero di assegnazionifisse  oltre  30  autorizzazioni,  salvo quanto previsto all'art. 10,comma 3»;   All'art. 10:    a1  comma  1 le parole: «Ministero dei trasporti» sono sostituiteda «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;    a1 comma 2 la parola: «Euro 2» e' soppressa;   All'art. 11:    a1  comma 3 le parole: «al Ministero dei trasporti - Dipartimentoper  i  trasporti  terrestri  -  Direzione  generale autotrasporto dipersone  e  cose  -  ex  APC3» sono sostituite da «al Ministero delleinfrastrutture  e  dei  trasporti  - Dipartimento per i trasporti, lanavigazione  ed  i  sistemi  informativi  e  statistici  -  Direzionegenerale per il trasporto stradale e per l'intermodalita' - Divisione3 (autotrasporto internazionale di merci)».                                 Art. 2.  1. Gli schemi di domanda allegati al decreto dirigenziale 12 Luglio2006  con il numero da 1 a  8, sono sostituiti con gli schemi allegatial presente decreto, rispettivamente da Allegato 1 a  Allegato 8.                                 Art. 3.  1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo aquello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  dellaRepubblica italiana.  Roma, 28 luglio 2009
                                       Il
direttore generale: Ricozzi
 