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Roma, 27 agosto 2009
Circolare n. 130/2009
Oggetto: Trasporti internazionali – Autorizzazioni CEMT e
bilaterali - Modelli di domanda – Decreto 28 luglio 2009 su G.U. n. 193 del
21.8.2009.
Con il decreto
indicato in oggetto sono stati introdotti nuovi criteri per la formazione della
graduatoria delle imprese che vogliono ottenere autorizzazioni multilaterali
CEMT, per i viaggi che attraversano più Stati extraeuropei.
In particolare, è
stato stabilito un nuovo punteggio per la graduatoria basato sul grado
ecologico del veicolo, sulla quantità di assegnazioni di autorizzazioni per relazioni
di traffico fisso, per il possesso delle autorizzazioni TIR, ecc.
Lo stesso decreto ha
fornito nuovi modelli per la richiesta delle autorizzazioni. Si rammenta che le
domande per il rinnovo o il primo rilascio delle autorizzazioni in assegnazione
fissa per il 2010, devono essere presentate entro il 30 settembre prossimo. Le
domande di rinnovo delle autorizzazioni CEMT o di ammissione alla graduatoria
per il primo rilascio vanno presentate entro il 31 ottobre prossimo.
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f.to Daniela
Dringoli |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 158/2008 |
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Responsabile di Area |
Allegato uno |
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D/t |
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G.U. n. 193 del 21.8.2009 (Fonte Guritel)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 28 luglio 2009
Disposizioni applicative del decreto ministeriale 2 agosto 2005, n.198, per il rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasportodi merci su strada - Aggiornamento al decreto dirigenziale 12 luglio2006. (09A10016) IL DIRETTORE GENERALE per il trasporto stradale e per l'intermodalita' Decreta: Art. 1. 1. Sono apportate le seguenti modifiche al decreto dirigenziale 12luglio 2006, recante «Disposizioni applicative del decretoministeriale 2 agosto 2005, n. 198, per il rilascio delleautorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada»,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 166, del 19luglio 2006: All'art. 1: a1 comma 4 le parole «autotrasporto di persone e cose» sonosostituite dalle parole «per il trasporto stradale e perl'intermodalita'»; a1 comma 5 le parole «Ministero dei trasporti» sono sostituitedalle parole «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»; All'art. 3: i1 comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. La graduatoria di cuial precedente art. 2 e' formata attribuendo i seguenti punti: a) 0,2 punti per ogni veicolo «euro 3», in disponibilita'dell'impresa richiedente ed in eccedenza, rispetto al numero diautorizzazioni multilaterali, di cui l'impresa sia titolare; b) 0,4 punti per ogni veicolo «euro 4» o meno inquinante, indisponibilita' dell'impresa richiedente ed in eccedenza, rispetto al
numero di autorizzazioni multilaterali, di cui l'impresa siatitolare; c) 10 punti per la prima relazione bilaterale per la qualel'impresa sia titolare di «assegnazione fissa» nell'anno dipresentazione della domanda; d) 15 punti per ogni ulteriore «assegnazione fissa» oltre laprima; e) 10 punti per ogni autorizzazione CEMT di cui l'impresa siatitolare nell'anno di presentazione della domanda; f) 15 punti all'impresa iscritta al Registro TIR; g) 5 punti per ogni singola relazione bilaterale effettuatadall'impresa nell'area CEMT extra CE/SEE a titolo precario per laquale l'impresa non disponga di assegnazione fissa e per la qualeabbia restituito almeno 12 autorizzazioni utilizzate nel periodo cheva dal 1° ottobre dell'anno precedente al 30 settembre dell'anno dipresentazione della domanda; h) 0,5 punti per ogni viaggio di assegnazione fissa e/o conautorizzazioni a titolo precario effettuato dall'impresa nell'areaCEMT extra CE/SEE; i) 1 punto per ogni percorso multilaterale comunque effettuatodall'impresa nella stessa area con autorizzazioni CEMT ovvero perogni autorizzazione del tipo «Paesi terzi» utilizzata»; il comma 3 e' cosi' sostituito: «3. Per i punteggi di cui allelettere h) e i) del comma 1 viene presa in considerazione l'attivita'svolta nei primi undici mesi dell'anno di presentazione delladomanda. Le autorizzazioni utilizzate e non restituite entro il 14dicembre dello stesso anno, non verranno conteggiate ai fini deipunteggi compresi quelli di cui al precedente comma 1 lettera g); dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente comma 6: «6. Fatto salvoquanto previsto all'art. 5, comma 1, lettera b), sono comunqueammesse alla graduatoria con una decurtazione del 30% del punteggiototale ottenuto ai sensi del precedente comma 1, le imprese che nonabbiano ottenuto il rinnovo per insufficiente utilizzo di 1 o piu'autorizzazioni CEMT per l'anno successivo a quello di presentazionedella domanda». All'art. 4: a1 comma 1, il terzo periodo e' sostituto dal seguente: «Leautorizzazioni per veicolo meno inquinante verranno attribuite primadelle autorizzazioni per veicoli «euro 3»; All'art. 5: a1 comma 1 lettera a), al secondo periodo, le parole: «piu' verdie sicuri (euro 2) » sono sostituite da «euro 3»; al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) nelcaso in cui si verifichino le condizioni di cui all'art. 7, nell'annodi presentazione della domanda abbia utilizzato in manierainsufficiente per il rinnovo, una o piu' autorizzazioni CEMT nelperiodo previsto al successivo art. 6»; All'art. 8: a1 comma 5, il primo periodo e' sostituto dal seguente: « Leautorizzazioni assegnate per rinnovo dell'assegnazione fissa o perconversione delle autorizzazioni precarie, sono consegnate alleimprese che ne hanno titolo, in unica soluzione fino ad un massimo di30 autorizzazioni e in quote, la prima delle quali in ragione del 50%dell'intero quantitativo assegnato per un numero di assegnazionifisse oltre 30 autorizzazioni, salvo quanto previsto all'art. 10,comma 3»; All'art. 10: a1 comma 1 le parole: «Ministero dei trasporti» sono sostituiteda «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»; a1 comma 2 la parola: «Euro 2» e' soppressa; All'art. 11: a1 comma 3 le parole: «al Ministero dei trasporti - Dipartimentoper i trasporti terrestri - Direzione generale autotrasporto dipersone e cose - ex APC3» sono sostituite da «al Ministero delleinfrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, lanavigazione ed i sistemi informativi e statistici - Direzionegenerale per il trasporto stradale e per l'intermodalita' - Divisione3 (autotrasporto internazionale di merci)». Art. 2. 1. Gli schemi di domanda allegati al decreto dirigenziale 12 Luglio2006 con il numero da 1 a 8, sono sostituiti con gli schemi allegatial presente decreto, rispettivamente da Allegato 1 a Allegato 8. Art. 3. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo aquello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dellaRepubblica italiana. Roma, 28 luglio 2009
Il
direttore generale: Ricozzi