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Roma, 7 settembre 2009
Circolare n. 145/2009
Oggetto: Autotrasporto – Carta di Qualificazione del
Conducente - Scadenza del 10 settembre 2009.
Si rammenta che dal
10 settembre i conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di cose di peso
superiore a 3,5 tonnellate hanno l’obbligo di essere muniti di Carta di
Qualificazione del Conducente (CQC) di cui al decreto legislativo n.286/2005.
Com’è noto, la CQC è
rilasciata d’ufficio dalla Motorizzazione Civile ai titolari di patente C e CE
alla data del 9 settembre 2009, ovvero a coloro che entro quella data abbiano
superato il relativo esame di guida.
Per gli altri
conducenti professionali del settore merci il conseguimento della CQC è
subordinato alla frequenza di un corso di formazione di 280 ore e al
superamento del relativo esame.
La CQC ha validità
quinquennale e per ottenerne il rinnovo è necessario frequentare un corso di
aggiornamento di 35 ore.
Si rammenta che la
CQC funge da patente professionale dalla quale possono essere decurtati i punti
riferiti alle infrazioni commesse durante l’attività.
La mancanza di CQC è
punita con la sanzione pecuniaria da 155 a 624 euro e la sanzione accessoria
del fermo amministrativo del veicolo per 60 giorni (articolo 116 commi 15 e 17 CdS).
f.to
Daniela |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.85/2008 |
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D/d |
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