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Roma, 7 settembre 2009

 

Circolare n. 145/2009

 

Oggetto: Autotrasporto – Carta di Qualificazione del Conducente - Scadenza del 10 settembre 2009.

 

Si rammenta che dal 10 settembre i conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di cose di peso superiore a 3,5 tonnellate hanno l’obbligo di essere muniti di Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) di cui al decreto legislativo n.286/2005.

 

Com’è noto, la CQC è rilasciata d’ufficio dalla Motorizzazione Civile ai titolari di patente C e CE alla data del 9 settembre 2009, ovvero a coloro che entro quella data abbiano superato il relativo esame di guida.

 

Per gli altri conducenti professionali del settore merci il conseguimento della CQC è subordinato alla frequenza di un corso di formazione di 280 ore e al superamento del relativo esame.

 

La CQC ha validità quinquennale e per ottenerne il rinnovo è necessario frequentare un corso di aggiornamento di 35 ore.

 

Si rammenta che la CQC funge da patente professionale dalla quale possono essere decurtati i punti riferiti alle infrazioni commesse durante l’attività.

 

La mancanza di CQC è punita con la sanzione pecuniaria da 155 a 624 euro e la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per 60 giorni (articolo 116 commi 15 e 17 CdS).

 

f.to Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.85/2008

Responsabile di Area

D/d

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