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Roma, 8 settembre 2009

 

Circolare n. 146/2009

 

Oggetto: Lavoro – Cassa integrazione straordinaria – Semplificazioni – D.M. n. 46863 del 29.6.2009, su G.U. n. 196 del 25.8.2009.

 

Come è noto, con il 18.12.2002 sono state ampliate le causali di ricorso alla CIGS (cassa integrazione guadagni straordinaria), fino ad allora limitate alle crisi aziendali determinate da accadimenti interni, per ricomprendere le crisi derivanti da un evento improvviso ed imprevisto, esterno alla gestione aziendale.

Conseguentemente ricorrendo tale fattispecie è venuta meno la necessità per le aziende richiedenti di dover dimostrare un andamento involutivo nel biennio precedente. Ciò ha consentito un maggior utilizzo dell’istituto da parte di alcune categorie di imprese (come quelle di logistica) fortemente condizionate dagli eventi negativi della clientela (contrazione dell’attività, ricorso agli ammortizzatori sociali, ecc.).

 

In considerazione dell’attuale congiuntura economica il nuovo decreto ha ulteriormente semplificato le modalità di accesso alla CIGS per eventi esterni esentando, per il triennio 2009-2011, le aziende dalla presentazione del piano di risanamento riguardante le azioni da intraprendere per il superamento della situazione di difficoltà.

 

Si rammenta che rientrano nel campo di applicazione della CIGS le imprese inquadrate previdenzialmente nell’industria con oltre 15 dipendenti, nonché le aziende svolgenti attività di logistica con oltre 50 dipendenti.

 

f.to Fabio Marrocco

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 28/2003

Responsabile di Area

Allegato uno

 

M/t

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G.U. n. 196 del 25.8.2009 (Fonte Guritel)

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 29 giugno 2009

  Semplificazione  delle modalita' di accesso al trattamento di cassa
integrazione  guadagni  straordinaria per crisi aziendale conseguente
ad  evento  improvviso  ed imprevisto di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera  e),  del decreto ministeriale n. 31826 del 18 dicembre 2002.
(Decreto n. 46863). 
 
                IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI
 
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n.
218;
  Visto il decreto ministeriale n. 31826 del 18 dicembre 2002;
  Considerata  l'attuale  congiuntura  economica e finanziaria che ha
determinato ricadute sull'occupazione;
  Considerata,   altresi',   l'esigenza  di  favorire  il  ricorso  a
strumenti    di   sostegno   al   reddito   volti   al   mantenimento
dell'occupazione, evitando il ricorso ai licenziamenti collettivi;
  Ritenuto  che,  nelle  ipotesi  di  intervento della CIGS per crisi
aziendale   conseguente   ad  un  evento  improvviso  ed  imprevisto,
collegato  all'attuale scenario di crisi nazionale ed internazionale,
non  siano prevedibili le modalita' di fuoriuscita dalla crisi con la
conseguente  difficolta'  di  predisporre  piani  di  risanamento che
dovrebbero essere, in ogni caso, collegati al superamento della crisi
globale;
  Ritenuto, altresi', di poter individuare, nelle medesime ipotesi di
cui   al  capoverso  precedente,  al  fine  della  fuoriuscita  dalla
situazione   di   crisi  delle  singole  imprese,  esclusivamente  il
superamento  dell'attuale  crisi  che investe il mercato nazionale ed
internazionale;
  Ritenuto,  pertanto,  che  la  valutazione  dei  programmi di crisi
aziendale  conseguente  ad  evento  improvviso  ed  imprevisto, possa
essere  effettuata, a causa della crisi in atto, anche in assenza del
piano  di  risanamento  di  cui  all'art. 1, comma 1, lettera c), del
decreto ministeriale n. 31826 del 18 dicembre 2002;
  Ritenuto,  alla  luce  di  quanto  sopra  esposto,  di  limitare la
modifica  di  cui al capoverso precedente agli anni 2009, 2010, 2011,
in funzione del prevedibile superamento dell'attuale fase di crisi;
 
                              Decreta:
 
                               Art. 1.
  Per  gli  anni  2009,  2010  e  2011, ai fini dell'approvazione del
programma  di  crisi aziendale conseguente ad un evento improvviso ed
imprevisto, esterno alla gestione aziendale, di cui all'art. 1, comma
1,  lettera  e),  e comma 2, del decreto ministeriale n. 31826 del 18
dicembre  2002, la fattispecie e' valutata anche in assenza del piano
di risanamento di cui alla lettera c) del medesimo art. 1, comma 1.
  Il presente decreto sara' trasmesso per il visto e la registrazione
alla  Corte  dei  conti  e  sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
 
Roma, 29 giugno 2009
 

                                                Il Ministro: Sacconi