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Roma, 8 settembre 2009
Circolare n. 146/2009
Oggetto: Lavoro – Cassa integrazione straordinaria – Semplificazioni
– D.M. n. 46863 del 29.6.2009, su G.U. n. 196 del 25.8.2009.
Come è noto, con il
18.12.2002 sono state ampliate le causali di ricorso alla CIGS (cassa
integrazione guadagni straordinaria), fino ad allora limitate alle crisi
aziendali determinate da accadimenti interni, per ricomprendere le crisi
derivanti da un evento improvviso ed
imprevisto, esterno alla gestione aziendale.
Conseguentemente
ricorrendo tale fattispecie è venuta meno la necessità per le aziende
richiedenti di dover dimostrare un andamento involutivo nel biennio precedente.
Ciò ha consentito un maggior utilizzo dell’istituto da parte di alcune
categorie di imprese (come quelle di logistica) fortemente condizionate dagli
eventi negativi della clientela (contrazione dell’attività, ricorso agli
ammortizzatori sociali, ecc.).
In considerazione
dell’attuale congiuntura economica il nuovo decreto ha ulteriormente
semplificato le modalità di accesso alla CIGS per eventi esterni esentando, per
il triennio 2009-2011, le aziende dalla presentazione del piano di risanamento riguardante le azioni da intraprendere per il
superamento della situazione di difficoltà.
Si rammenta che
rientrano nel campo di applicazione della CIGS le imprese inquadrate previdenzialmente nell’industria con oltre 15 dipendenti,
nonché le aziende svolgenti attività di logistica con oltre 50 dipendenti.
f.to
Fabio Marrocco |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 28/2003 |
Responsabile di Area |
Allegato uno |
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M/t |
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G.U. n. 196 del 25.8.2009 (Fonte Guritel)
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 29 giugno 2009
Semplificazione delle modalita' di accesso al trattamento di cassa
integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale conseguente
ad evento improvviso ed imprevisto di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera e), del decreto ministeriale n. 31826 del 18 dicembre 2002.
(Decreto n. 46863).
IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n.
218;
Visto il decreto ministeriale n. 31826 del 18 dicembre 2002;
Considerata l'attuale congiuntura economica e finanziaria che ha
determinato ricadute sull'occupazione;
Considerata, altresi', l'esigenza di favorire il ricorso a
strumenti di sostegno al reddito volti al mantenimento
dell'occupazione, evitando il ricorso ai licenziamenti collettivi;
Ritenuto che, nelle ipotesi di intervento della CIGS per crisi
aziendale conseguente ad un evento improvviso ed imprevisto,
collegato all'attuale scenario di crisi nazionale ed internazionale,
non siano prevedibili le modalita' di fuoriuscita dalla crisi con la
conseguente difficolta' di predisporre piani di risanamento che
dovrebbero essere, in ogni caso, collegati al superamento della crisi
globale;
Ritenuto, altresi', di poter individuare, nelle medesime ipotesi di
cui al capoverso precedente, al fine della fuoriuscita dalla
situazione di crisi delle singole imprese, esclusivamente il
superamento dell'attuale crisi che investe il mercato nazionale ed
internazionale;
Ritenuto, pertanto, che la valutazione dei programmi di crisi
aziendale conseguente ad evento improvviso ed imprevisto, possa
essere effettuata, a causa della crisi in atto, anche in assenza del
piano di risanamento di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), del
decreto ministeriale n. 31826 del 18 dicembre 2002;
Ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, di limitare la
modifica di cui al capoverso precedente agli anni 2009, 2010, 2011,
in funzione del prevedibile superamento dell'attuale fase di crisi;
Decreta:
Art. 1.
Per gli anni 2009, 2010 e 2011, ai fini dell'approvazione del
programma di crisi aziendale conseguente ad un evento improvviso ed
imprevisto, esterno alla gestione aziendale, di cui all'art. 1, comma
1, lettera e), e comma 2, del decreto ministeriale n. 31826 del 18
dicembre 2002, la fattispecie e' valutata anche in assenza del piano
di risanamento di cui alla lettera c) del medesimo art. 1, comma 1.
Il presente decreto sara' trasmesso per il visto e la registrazione
alla Corte dei conti e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 29 giugno 2009
Il Ministro: Sacconi