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Roma, 11 settembre 2009
Circolare n. 148/2009
Oggetto: Notizie in breve.
Consulta dell’autotrasporto e Comitato Centrale dell’Albo – E’
entrato in vigore il regolamento che stabilisce la dotazione organica e le
regole di funzionamento della Consulta dell’Autotrasporto e del Comitato
Centrale dell’Albo – DPR
10.7.2009, n.123, su G.U. n.192 del 20.8.2009.
Istat – PIL – Nel II trimestre 2009 il prodotto interno lordo italiano è
diminuito dello 0,5 per cento rispetto al trimestre precedente e del 6 per
cento rispetto al II trimestre 2008. In termini assoluti nel 2008 il PIL a
prezzi di mercato è stato pari a 1.572.243 milioni di euro.
Istat – Indice della produzione industriale – Secondo i primi dati disponibili
a luglio 2009 l’indice della produzione industriale italiana è aumentato dell’1
per cento rispetto al precedente mese di giugno; su base annua (luglio 2009
rispetto a luglio 2008), peraltro, si è registrata una diminuzione tendenziale
del 18,2 per cento; inoltre nei primi sette mesi di quest’anno rispetto ai
primi sette mesi del 2008 la variazione è stata pari a -21 per cento.
Istat – Commercio con l’estero – Scambi con l’UE - Nel mese di giugno 2009 rispetto allo stesso mese
del 2008 le esportazioni italiane verso i paesi UE sono diminuite del 24,4 per
cento e le importazioni dai paesi UE sono diminuite del 14,1 per cento.
Istat – Commercio con l’estero – Scambi extraUe – Nel mese di luglio 2009 rispetto a luglio 2008 le
esportazioni italiane verso i Paesi extraUe hanno
registrato una diminuzione del 17,1 per cento; le importazioni dai Paesi extraUe hanno registrato una diminuzione del 34,7 per
cento.
Prezzo gasolio auto al 7 settembre 2009 (fonte Ministero Sviluppo Economico)
euro/litro
Prezzo al netto |
Accisa |
Iva |
Prezzo al consumo |
Variazione da |
Variazione da |
0,489 |
0,423 |
0,182 |
1,095 |
- 0,022 |
+ 0,042 |
f.to Daniela |
Allegato uno |
Responsabile di Area |
D/d |
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G.U. n.192 del 20.8.2009 (Fonte Guritel)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 2009, n. 123
Regolamento di riorganizzazione e funzionamento della Consulta
generale per l'autotrasporto e per la logistica e del Comitato
centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori. (09G0131)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
E m a n a
il seguente regolamento:
CAPO I
Consulta
generale per l'autotrasporto
e
per la logistica
Art. 1.
Oggetto
1. Il presente capo ha per oggetto:
a) le disposizioni organizzative per gli organi centrali della
Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica;
b) la determinazione della dotazione di personale necessaria per
il funzionamento della Consulta medesima.
Art. 2.
Presidente
1. Il Presidente della Consulta:
a) rappresenta la Consulta verso l'esterno;
b) designa il Segretario generale, scegliendolo fra persone, anche
estranee alla pubblica amministrazione, di comprovata competenza ed
esperienza nel settore del trasporto stradale delle merci e della
logistica;
c) propone i componenti del Comitato esecutivo, tenuto conto delle
indicazioni delle associazioni di categoria degli autotrasportatori,
del movimento cooperativo e delle altre categorie economiche e
sociali rappresentate nell'Assemblea generale;
d) nomina i componenti del Comitato scientifico, sentita
l'Assemblea generale;
e) sceglie, fra i componenti dell'Assemblea generale aventi
specifica professionalita' in materie statistiche ed economiche, i
membri dell'Osservatorio sulle attivita' di autotrasporto;
f) puo' istituire, sentito l'Ufficio di presidenza, commissioni
per la trattazione di questioni specifiche correlate al settore del
trasporto e della logistica;
g) convoca l'Assemblea generale, il Comitato esecutivo e l'Ufficio
di presidenza;
h) presenta all'Assemblea generale, su proposta del Segretario
generale e d'intesa con il Comitato esecutivo, la delibera
programmatica semestrale delle attivita' della Consulta.
2. Per lo svolgimento dei suoi compiti, il Presidente si avvale di
una segreteria.
3. Alle attivita' di cui al comma 2 si provvede senza oneri
aggiuntivi.
Art. 3.
Assemblea generale
1. L 'Assemblea generale:
a) nomina i componenti del Comitato esecutivo;
b) delibera il programma semestrale delle attivita' della
Consulta, sulla base delle direttive ricevute dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti;
c) approva, previo parere del Comitato esecutivo, l'esito dei
lavori svolti dalle commissioni di cui al comma 2.
2. L'Assemblea generale, per lo svolgimento delle attivita'
attribuite alla Consulta dall'articolo 4 del decreto legislativo 21
novembre 2005, n. 284, puo' avvalersi, per la trattazione di
tematiche afferenti a normativa e affari internazionali, logistica,
intermodalita', qualita', sicurezza e controlli, di apposite
commissioni.
3. Ai lavori dell'Assemblea generale e delle commissioni possono
essere chiamati a partecipare, dal Presidente della Consulta, esperti
su specifiche materie, senza diritto di voto, con le ordinarie
risorse in dotazione alla Consulta.
4. La convocazione delle riunioni dell'Assemblea generale e delle
Commissioni e' inviata, anche per via telematica, almeno cinque
giorni prima della data stabilita per le riunioni stesse e, in caso
di eccezionale necessita' ed urgenza, almeno quarantotto ore prima.
L'Assemblea generale stabilisce le regole relative alla validita'
delle riunioni ed alla maggioranza occorrente per le deliberazioni,
nonche' l'istituzione e la composizione delle eventuali commissioni
di cui al comma 2, tenendo conto dell'esigenza di assicurare una
rappresentanza equilibrata delle amministrazioni pubbliche, delle
associazioni di categoria dell'autotrasporto, dei settori della
produzione dei servizi, nonche' degli altri organismi presenti
nell'Assemblea generale.
Art. 4.
Comitato esecutivo
1. Il Comitato esecutivo si riunisce su convocazione del Presidente
e svolge i compiti ad esso delegati dall'Assemblea generale, con
particolare riguardo alla definizione della delibera programmatica
semestrale dell'attivita' della Consulta ed all'esame dei risultati
dei lavori delle Commissioni.
Art. 5.
Segretario generale
1. Il Segretario generale, in qualita' di responsabile
dell'attivita' amministrativa, contabile ed economico-finanziaria
della Consulta:
a) collabora con il Presidente nella definizione dei programmi di
attivita';
b) realizza le linee di attivita' della Consulta;
c) coordina le attivita' degli organi, nonche' della segreteria
del Presidente, assicurandone anche la corretta e tempestiva
informazione.
2. Il Segretario generale, nell'ambito della dotazione organica di
cui all'articolo 9, provvede alla gestione amministrativa, contabile
ed alla realizzazione dei programmi di attivita' relative alle
seguenti materie: affari generali, politiche per la logistica,
politiche per le imprese, intermodalita', qualita', sicurezza e
controlli, comunicazione e pubblicita'.
3. Con delibera adottata dal Presidente della Consulta, si
provvedera' ad individuare le attivita' relative alle citate materie.
Art. 6.
Comitato scientifico
1. Il Comitato scientifico:
a) collabora con il Presidente nella definizione delle attivita'
inerenti il Piano nazionale della logistica;
b) fornisce il supporto di studio e di approfondimento alle
indagini inerenti le politiche di investimento del settore del
trasporto e della logistica, i costi dei servizi, le iniziative di
sostegno alle imprese.
Art. 7.
Ufficio di presidenza
1. L 'Ufficio di presidenza:
a) istruisce le riunioni dell'Assemblea generale;
b) determina le modalita' di attuazione delle attivita' deliberate
dall'Assemblea generale;
c) definisce le linee di azione della Consulta, anche con
riferimento ai rapporti con le autorita' istituzionali.
Art. 8.
Osservatorio
1. L 'Osservatorio sulle attivita' di autotrasporto:
a) effettua il monitoraggio dei dati economico-sociali del mercato
dell'autotrasporto, con particolare riferimento a quelli inerenti al
rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza della
circolazione e di sicurezza sociale;
b) esprime pareri in ordine all'adeguamento della normativa che
regola il mercato dell'autotrasporto;
c) aggiorna gli usi e le consuetudini da comunicare alle camere di
commercio, industria, agricoltura e artigianato, per la definizione
delle controversie aventi ad oggetto contratti di trasporto di merci
su strada stipulati non in forma scritta.
Art. 9.
Risorse umane e spese della Consulta
1. La Consulta , per il proprio funzionamento, si avvale di diciotto
unita' di personale appartenente all'area III e di trentasei unita'
di personale appartenente all'area II, nell'ambito della dotazione
organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, salvo i
casi diversamente previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2005,
n. 284, e salvo quanto previsto al comma 2.
2. Il Segretario generale si avvale, altresi', per l'espletamento
delle attivita' della Consulta e con le modalita' stabilite dalle
vigenti disposizioni, di dipendenti della pubblica amministrazione,
che si rinvengono nell'ambito della dotazione organica del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, in via temporanea e
compatibilmente con le esigenze di servizio.
3. Alle spese connesse all'attivita' ed al funzionamento della
Consulta, ivi compresi i gettoni di presenza, i rimborsi spese, ed
ogni altra indennita', si provvede nei limiti delle risorse stanziate
sul capitolo 1330 del bilancio di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, secondo le modalita' stabilite dal
regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo
21 novembre 2005, n. 284.
CAPO II
Comitato
centrale per l'albo nazionale
degli
autotrasportatori
Art. 10.
Oggetto
1. Il presente capo ha per oggetto:
a) le disposizioni organizzative per il Comitato centrale per
l'Albo nazionale degli autotrasportatori;
b) la determinazione della dotazione organica occorrente per il
funzionamento del Comitato centrale.
Art. 11.
Comitato centrale
1. Il Comitato centrale, in relazione alle attribuzioni ad esso
conferite ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 21
novembre 2005, n. 284:
a) delibera il programma di attivita' annuale ed assume le
decisioni connesse all'esercizio delle proprie attribuzioni anche
sulla base delle direttive impartite dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti in materia di autotrasporto;
b) istituisce, su proposta del Presidente, commissioni permanenti
o temporanee per la trattazione di questioni attinenti ai compiti
istituzionali del Comitato stesso.
2. Il Comitato centrale e le commissioni si riuniscono su
convocazione del Presidente, inviata, anche per via telematica,
almeno cinque giorni prima, e, in caso di eccezionale necessita' ed
urgenza, almeno quarantotto ore prima della data stabilita per la
seduta. Il Comitato centrale stabilisce le regole relative alla
validita' delle riunioni ed alla maggioranza occorrente per le
deliberazioni.
3. Le funzioni di segretario delle riunioni del Comitato centrale e
delle commissioni sono svolte dal capo della segreteria di cui
all'articolo 13 o da un suo sostituto, scelto fra i componenti della
segreteria.
4. Ai lavori del Comitato centrale e delle commissioni possono
essere chiamati a partecipare, senza diritto di voto, soggetti
esterni, esperti su specifiche materie a cui si provvede con le
ordinarie dotazioni di bilancio.
Art. 12.
Presidente
1. Il Presidente del Comitato centrale:
a) e' responsabile dell'attivita' amministrativa, contabile ed
economico-finanziaria del Comitato centrale;
b) adotta le disposizioni organizzative per il funzionamento della
Segreteria;
c) rappresenta il Comitato centrale verso l'esterno;
d) e' responsabile dell'attuazione, da parte del Comitato
centrale, delle direttive del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti.
2. Per lo svolgimento dei suoi compiti, il Presidente si avvale
della segreteria diretta e coordinata dal capo della segreteria di
cui all'articolo 13.
Art. 13.
Capo della segreteria
1. Il Capo della segreteria del Comitato centrale, nominato dal
Presidente fra i funzionari del Dipartimento per i trasporti
terrestri, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, svolge i seguenti
compiti:
a) collabora con il Presidente nella definizione dei programmi di
attivita' del Comitato centrale;
b) sulla base delle direttive ricevute dal Presidente, coordina
l'attivita' relativa alle materie di cui al comma 2, al fine di
assicurare lo svolgimento dei compiti da parte delle competenti
commissioni, con particolare riguardo alla gestione amministrativa e
contabile, nonche' assicura il raccordo necessario tra le attivita'
svolte dalle stesse commissioni;
c) partecipa alle riunioni del Comitato centrale e delle
commissioni, svolgendo anche funzioni consultive e provvedendo alla
redazione dei verbali.
2. Il capo della segreteria, nell'ambito della dotazione organica
di cui all'articolo 14, provvede alla gestione amministrativa,
contabile ed alla realizzazione dei programmi di attivita' relative
alle seguenti materie: affari generali, iniziative di sostegno alle
imprese, sicurezza e controlli, studi e ricerche, formazione ed
informazione, certificazione. Ad eventuali oneri si provvede con le
ordinarie dotazioni di bilancio.
3. Con delibera adottata dal Presidente del Comitato centrale
dell'Albo, si provvedera' ad individuare le attivita' relative alle
citate materie.
Art. 14.
Risorse umane e spese del Comitato centrale
1. Il Comitato centrale, per il proprio funzionamento, si avvale di
sedici unita' di personale appartenente all'area III, di trentadue
unita' di personale appartenente all'area II e di due unita' di
personale appartenente all'area I, in servizio presso il Dipartimento
per i trasporti terrestri, la navigazione ed i sistemi informativi e
statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Alle spese connesse all'attivita' ed al funzionamento del
Comitato centrale, ivi compresi i gettoni di presenza, i rimborsi
spese e ogni altra indennita' per il personale, si provvede con le
risorse stanziate ai sensi dell'articolo 63, primo comma, della legge
6 giugno 1974, n. 298, secondo le modalita' stabilite dal regolamento
di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n.
284.
Art. 15.
Norme finali
1. Le modalita' di gestione delle risorse finanziarie degli
organismi della Consulta e del Comitato centrale sono stabilite dai
rispettivi regolamenti di cui agli articoli 8 e 13 del decreto
legislativo 21 novembre 2005, n. 284.
2. L'attuazione del presente regolamento non comporta nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 10 luglio 2009
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Matteoli, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano