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Roma, 11 settembre 2009
Circolare n. 148/2009
Oggetto: Notizie in breve.
Consulta dell’autotrasporto e Comitato Centrale dell’Albo – E’
entrato in vigore il regolamento che stabilisce la dotazione organica e le
regole di funzionamento della Consulta dell’Autotrasporto e del Comitato
Centrale dell’Albo – DPR
10.7.2009, n.123, su G.U. n.192 del 20.8.2009.
Istat – PIL – Nel II trimestre 2009 il prodotto interno lordo italiano è
diminuito dello 0,5 per cento rispetto al trimestre precedente e del 6 per
cento rispetto al II trimestre 2008. In termini assoluti nel 2008 il PIL a
prezzi di mercato è stato pari a 1.572.243 milioni di euro.
Istat – Indice della produzione industriale – Secondo i primi dati disponibili
a luglio 2009 l’indice della produzione industriale italiana è aumentato dell’1
per cento rispetto al precedente mese di giugno; su base annua (luglio 2009
rispetto a luglio 2008), peraltro, si è registrata una diminuzione tendenziale
del 18,2 per cento; inoltre nei primi sette mesi di quest’anno rispetto ai
primi sette mesi del 2008 la variazione è stata pari a -21 per cento.
Istat – Commercio con l’estero – Scambi con l’UE - Nel mese di giugno 2009 rispetto allo stesso mese
del 2008 le esportazioni italiane verso i paesi UE sono diminuite del 24,4 per
cento e le importazioni dai paesi UE sono diminuite del 14,1 per cento.
Istat – Commercio con l’estero – Scambi extraUe – Nel mese di luglio 2009 rispetto a luglio 2008 le
esportazioni italiane verso i Paesi extraUe hanno
registrato una diminuzione del 17,1 per cento; le importazioni dai Paesi extraUe hanno registrato una diminuzione del 34,7 per
cento.
Prezzo gasolio auto al 7 settembre 2009 (fonte Ministero Sviluppo Economico)
euro/litro
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Prezzo al netto |
Accisa |
Iva |
Prezzo al consumo |
Variazione da |
Variazione da |
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0,489 |
0,423 |
0,182 |
1,095 |
- 0,022 |
+ 0,042 |
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f.to Daniela |
Allegato uno |
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Responsabile di Area |
D/d |
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G.U. n.192 del 20.8.2009 (Fonte Guritel)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 2009, n. 123
Regolamento di riorganizzazione e funzionamento della Consultagenerale per l'autotrasporto e per la logistica e del Comitatocentrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori. (09G0131) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E m a n a il seguente regolamento:
CAPO I
Consulta
generale per l'autotrasporto
e
per la logistica
Art. 1. Oggetto 1. Il presente capo ha per oggetto: a) le disposizioni organizzative per gli organi centrali dellaConsulta generale per l'autotrasporto e per la logistica; b) la determinazione della dotazione di personale necessaria peril funzionamento della Consulta medesima. Art. 2. Presidente 1. Il Presidente della Consulta: a) rappresenta la Consulta verso l'esterno; b) designa il Segretario generale, scegliendolo fra persone, ancheestranee alla pubblica amministrazione, di comprovata competenza edesperienza nel settore del trasporto stradale delle merci e dellalogistica; c) propone i componenti del Comitato esecutivo, tenuto conto delleindicazioni delle associazioni di categoria degli autotrasportatori,del movimento cooperativo e delle altre categorie economiche esociali rappresentate nell'Assemblea generale; d) nomina i componenti del Comitato scientifico, sentital'Assemblea generale; e) sceglie, fra i componenti dell'Assemblea generale aventispecifica professionalita' in materie statistiche ed economiche, imembri dell'Osservatorio sulle attivita' di autotrasporto; f) puo' istituire, sentito l'Ufficio di presidenza, commissioniper la trattazione di questioni specifiche correlate al settore deltrasporto e della logistica; g) convoca l'Assemblea generale, il Comitato esecutivo e l'Ufficiodi presidenza; h) presenta all'Assemblea generale, su proposta del Segretariogenerale e d'intesa con il Comitato esecutivo, la deliberaprogrammatica semestrale delle attivita' della Consulta. 2. Per lo svolgimento dei suoi compiti, il Presidente si avvale diuna segreteria. 3. Alle attivita' di cui al comma 2 si provvede senza oneriaggiuntivi. Art. 3. Assemblea generale 1. L 'Assemblea generale: a) nomina i componenti del Comitato esecutivo; b) delibera il programma semestrale delle attivita' dellaConsulta, sulla base delle direttive ricevute dal Ministro delleinfrastrutture e dei trasporti; c) approva, previo parere del Comitato esecutivo, l'esito deilavori svolti dalle commissioni di cui al comma 2. 2. L'Assemblea generale, per lo svolgimento delle attivita'attribuite alla Consulta dall'articolo 4 del decreto legislativo 21novembre 2005, n. 284, puo' avvalersi, per la trattazione ditematiche afferenti a normativa e affari internazionali, logistica,intermodalita', qualita', sicurezza e controlli, di apposite
commissioni. 3. Ai lavori dell'Assemblea generale e delle commissioni possonoessere chiamati a partecipare, dal Presidente della Consulta, espertisu specifiche materie, senza diritto di voto, con le ordinarierisorse in dotazione alla Consulta. 4. La convocazione delle riunioni dell'Assemblea generale e delleCommissioni e' inviata, anche per via telematica, almeno cinquegiorni prima della data stabilita per le riunioni stesse e, in casodi eccezionale necessita' ed urgenza, almeno quarantotto ore prima.L'Assemblea generale stabilisce le regole relative alla validita'delle riunioni ed alla maggioranza occorrente per le deliberazioni,nonche' l'istituzione e la composizione delle eventuali commissioni
di cui al comma 2, tenendo conto dell'esigenza di assicurare unarappresentanza equilibrata delle amministrazioni pubbliche, delleassociazioni di categoria dell'autotrasporto, dei settori dellaproduzione dei servizi, nonche' degli altri organismi presentinell'Assemblea generale. Art. 4. Comitato esecutivo 1. Il Comitato esecutivo si riunisce su convocazione del Presidentee svolge i compiti ad esso delegati dall'Assemblea generale, conparticolare riguardo alla definizione della delibera programmaticasemestrale dell'attivita' della Consulta ed all'esame dei risultatidei lavori delle Commissioni. Art. 5. Segretario generale 1. Il Segretario generale, in qualita' di responsabiledell'attivita' amministrativa, contabile ed economico-finanziariadella Consulta: a) collabora con il Presidente nella definizione dei programmi diattivita';
b) realizza le linee di attivita' della Consulta; c) coordina le attivita' degli organi, nonche' della segreteriadel Presidente, assicurandone anche la corretta e tempestivainformazione. 2. Il Segretario generale, nell'ambito della dotazione organica dicui all'articolo 9, provvede alla gestione amministrativa, contabileed alla realizzazione dei programmi di attivita' relative alleseguenti materie: affari generali, politiche per la logistica,politiche per le imprese, intermodalita', qualita', sicurezza econtrolli, comunicazione e pubblicita'. 3. Con delibera adottata dal Presidente della Consulta, siprovvedera' ad individuare le attivita' relative alle citate materie.
Art. 6. Comitato scientifico 1. Il Comitato scientifico: a) collabora con il Presidente nella definizione delle attivita'inerenti il Piano nazionale della logistica; b) fornisce il supporto di studio e di approfondimento alleindagini inerenti le politiche di investimento del settore deltrasporto e della logistica, i costi dei servizi, le iniziative disostegno alle imprese. Art. 7. Ufficio di presidenza 1. L 'Ufficio di presidenza: a) istruisce le riunioni dell'Assemblea generale; b) determina le modalita' di attuazione delle attivita' deliberatedall'Assemblea generale; c) definisce le linee di azione della Consulta, anche conriferimento ai rapporti con le autorita' istituzionali. Art. 8. Osservatorio 1. L 'Osservatorio sulle attivita' di autotrasporto: a) effettua il monitoraggio dei dati economico-sociali del mercatodell'autotrasporto, con particolare riferimento a quelli inerenti alrispetto delle disposizioni in materia di sicurezza dellacircolazione e di sicurezza sociale; b) esprime pareri in ordine all'adeguamento della normativa cheregola il mercato dell'autotrasporto; c) aggiorna gli usi e le consuetudini da comunicare alle camere dicommercio, industria, agricoltura e artigianato, per la definizionedelle controversie aventi ad oggetto contratti di trasporto di mercisu strada stipulati non in forma scritta. Art. 9. Risorse umane e spese della Consulta 1. La Consulta , per il proprio funzionamento, si avvale di diciottounita' di personale appartenente all'area III e di trentasei unita'
di personale appartenente all'area II, nell'ambito della dotazioneorganica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, salvo icasi diversamente previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2005,n. 284, e salvo quanto previsto al comma 2. 2. Il Segretario generale si avvale, altresi', per l'espletamentodelle attivita' della Consulta e con le modalita' stabilite dallevigenti disposizioni, di dipendenti della pubblica amministrazione,che si rinvengono nell'ambito della dotazione organica del Ministerodelle infrastrutture e dei trasporti, in via temporanea ecompatibilmente con le esigenze di servizio. 3. Alle spese connesse all'attivita' ed al funzionamento dellaConsulta, ivi compresi i gettoni di presenza, i rimborsi spese, edogni altra indennita', si provvede nei limiti delle risorse stanziatesul capitolo 1330 del bilancio di previsione del Ministero delleinfrastrutture e dei trasporti, secondo le modalita' stabilite dalregolamento di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo21 novembre 2005, n. 284.
CAPO II
Comitato
centrale per l'albo nazionale
degli
autotrasportatori
Art. 10. Oggetto 1. Il presente capo ha per oggetto: a) le disposizioni organizzative per il Comitato centrale perl'Albo nazionale degli autotrasportatori; b) la determinazione della dotazione organica occorrente per ilfunzionamento del Comitato centrale. Art. 11. Comitato centrale 1. Il Comitato centrale, in relazione alle attribuzioni ad essoconferite ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 21novembre 2005, n. 284: a) delibera il programma di attivita' annuale ed assume ledecisioni connesse all'esercizio delle proprie attribuzioni anchesulla base delle direttive impartite dal Ministro delleinfrastrutture e dei trasporti in materia di autotrasporto; b) istituisce, su proposta del Presidente, commissioni permanentio temporanee per la trattazione di questioni attinenti ai compitiistituzionali del Comitato stesso. 2. Il Comitato centrale e le commissioni si riuniscono suconvocazione del Presidente, inviata, anche per via telematica,almeno cinque giorni prima, e, in caso di eccezionale necessita' edurgenza, almeno quarantotto ore prima della data stabilita per laseduta. Il Comitato centrale stabilisce le regole relative allavalidita' delle riunioni ed alla maggioranza occorrente per le
deliberazioni. 3. Le funzioni di segretario delle riunioni del Comitato centrale edelle commissioni sono svolte dal capo della segreteria di cuiall'articolo 13 o da un suo sostituto, scelto fra i componenti dellasegreteria. 4. Ai lavori del Comitato centrale e delle commissioni possonoessere chiamati a partecipare, senza diritto di voto, soggettiesterni, esperti su specifiche materie a cui si provvede con leordinarie dotazioni di bilancio. Art. 12. Presidente 1. Il Presidente del Comitato centrale: a) e' responsabile dell'attivita' amministrativa, contabile edeconomico-finanziaria del Comitato centrale; b) adotta le disposizioni organizzative per il funzionamento dellaSegreteria; c) rappresenta il Comitato centrale verso l'esterno; d) e' responsabile dell'attuazione, da parte del Comitatocentrale, delle direttive del Ministro delle infrastrutture e deitrasporti. 2. Per lo svolgimento dei suoi compiti, il Presidente si avvaledella segreteria diretta e coordinata dal capo della segreteria dicui all'articolo 13. Art. 13. Capo della segreteria 1. Il Capo della segreteria del Comitato centrale, nominato dalPresidente fra i funzionari del Dipartimento per i trasportiterrestri, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici delMinistero delle infrastrutture e dei trasporti, svolge i seguenticompiti: a) collabora con il Presidente nella definizione dei programmi diattivita' del Comitato centrale;
b) sulla base delle direttive ricevute dal Presidente, coordinal'attivita' relativa alle materie di cui al comma 2, al fine diassicurare lo svolgimento dei compiti da parte delle competenticommissioni, con particolare riguardo alla gestione amministrativa econtabile, nonche' assicura il raccordo necessario tra le attivita'svolte dalle stesse commissioni; c) partecipa alle riunioni del Comitato centrale e dellecommissioni, svolgendo anche funzioni consultive e provvedendo allaredazione dei verbali. 2. Il capo della segreteria, nell'ambito della dotazione organicadi cui all'articolo 14, provvede alla gestione amministrativa,contabile ed alla realizzazione dei programmi di attivita' relativealle seguenti materie: affari generali, iniziative di sostegno alleimprese, sicurezza e controlli, studi e ricerche, formazione edinformazione, certificazione. Ad eventuali oneri si provvede con leordinarie dotazioni di bilancio. 3. Con delibera adottata dal Presidente del Comitato centraledell'Albo, si provvedera' ad individuare le attivita' relative allecitate materie. Art. 14. Risorse umane e spese del Comitato centrale 1. Il Comitato centrale, per il proprio funzionamento, si avvale disedici unita' di personale appartenente all'area III, di trentadueunita' di personale appartenente all'area II e di due unita' di
personale appartenente all'area I, in servizio presso il Dipartimentoper i trasporti terrestri, la navigazione ed i sistemi informativi estatistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 2. Alle spese connesse all'attivita' ed al funzionamento delComitato centrale, ivi compresi i gettoni di presenza, i rimborsispese e ogni altra indennita' per il personale, si provvede con lerisorse stanziate ai sensi dell'articolo 63, primo comma, della legge6 giugno 1974, n. 298, secondo le modalita' stabilite dal regolamentodi cui all'articolo 13 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n.284. Art. 15. Norme finali 1. Le modalita' di gestione delle risorse finanziarie degliorganismi della Consulta e del Comitato centrale sono stabilite dairispettivi regolamenti di cui agli articoli 8 e 13 del decretolegislativo 21 novembre 2005, n. 284. 2. L'attuazione del presente regolamento non comporta nuovi omaggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inseritonella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblicaitaliana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farloosservare. Dato a Roma, addi' 10 luglio 2009 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Alfano